TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 742/2024 tra
Parte_1
Ricorrente/i e
CP_1
Resistente
Oggi 16 giugno 2025 ad ore 13,26 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. PASSERI VALERIA oggi sostituito dall'avv. FRNCESCO Parte_1 BROZZI il quale si riporta al ricorso ed alle note depositate insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Per il dott. e la dott.ssa oggi sostituiti CP_1 CP_2 Persona_1 dall'avv. CHRISTIA CIMARELLI il quale si riporta alla comparsa di costituzione ed alla memoria depositata ed insiste per il rigetto del ricorso
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429
c.p.c..
Alle ore 16,55, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, riportata in allegato.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 16 giugno 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 742/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SI, frazione Torchiagina, Via Remo Lazzari, 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria
Passeri (C.F.: - – fax: 0758038808) C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RI d'SI (PG) Via Pietro
Mascagni n. 33, giusta procura apposta in calce al ricorso.
- ricorrente
contro
:
, P.IV , in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IV_1 dom.ta per la carica presso la sede dell'Ente sita in Perugia, Corso Vannucci, 96 Perugia, rappresentata e difesa dal Dr. e dalla Dr.ssa , giusta delega in CP_2 Persona_1 atti. -resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… voglia:
1. In via principale, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la determinazione dirigenziale n. 801/2024, nonché il verbale n. 02/2023 e ogni altro provvedimento conseguente;
2. In via denegata e subordinata, con salvezza di gravame, determinare la sanzione nel minimo edittale;
3. In ogni caso, condannare la al pagamento delle spese di lite, con CP_1 attribuzione ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario.”.
pagina 2 di 10 Conclusioni parte resistente: “… voglia … rigettare le domande proposte dal ricorrente e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981 - opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 25 febbraio 2024, il ricorrente, , ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione - determinazione dirigenziale n. 801 del 24 gennaio 2024, notificata il 5 febbraio 2024, nonché avverso il verbale amministrativo presupposto n. 02/2023 e ogni altro provvedimento conseguente, per la seguente contestazione: “Il trasgressore in rubrica generalizzato alla data odierna con olive raccolte non toglieva le tabelle con apposto divieto di caccia coltura in atto.”.
L'O.I. opposta era stata emanata ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 14/1994, dalla con applicazione della sanzione amministrativa di euro 212,27, comprensiva CP_1 di spese di notifica, come sanzionata dall'art. 39, c. 1, lett. hh, della medesima legge, da un minimo di € 100,00 ad massimo di € 600,00, per l'attività consistente nel: hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da €100 a €600;”.
La resistente Amministrazione nel costituirsi in giudizio contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Premette il ricorrente, con riferimento all'attualità della coltivazione, che le olive alla data dell'accertamento erano ancora sugli alberi in attesa dell'ultimazione della raccolta, protrattasi a causa del covid-19 e che, in ogni caso, i cartelli oggetto di contestazione non erano più presenti sui terreni interessati dagli olivi.
pagina 3 di 10 I terreni interessati erano costituiti da un unico fondo rustico, condotto in affitto da CP_3
[...
, la quale, titolare dell'omonima azienda agricola “Sgaragli di Muraglioli Silia” vi esercitava attività agricola e agrituristica, in forza di regolare contratto di affitto del 26.3.2016 in atti.
Peraltro, in data 22 agosto 2022, detta Azienda aveva spedito alla una CP_1
P.E.C., con la quale l'Ufficio che si occupa dell'attività venatoria, veniva informato della costituzione del “ ”, in persona dei plurimi rappresentanti e Controparte_4 fondatori, ivi incluso anche l'odierno ricorrente , per varie finalità e, tra Parte_1 queste, la “manutenzione della strada vicinale delle case” con facoltà del consorzio di compiere tutte le azioni volte a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole coinvolte ed a svolgere tutte le attività di collaborazione con istituzioni pubbliche di interesse economico, sociale e culturale.
Nella nota il comunicava anche alla Regione di volersi avvalere della facoltà di cui CP_4 all'art. 21, commi 1 e 2 (Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi) della
Legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, ovvero di vietare l'attività venatoria con appositi cartelli, ricorrendone le condizioni di legge, in quanto i predetti terreni risultavano occupati da “oliveti specializzati” (lettera l), come definiti per legge, e, quindi, per motivi di sicurezza degli avventori, la presenza di colture specializzate in atto doveva ritenersi tale da impedire, per legge, l'esercizio venatorio in forma vagante.
Quanto al merito il ricorrente deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, non potendosi ritenere destinatario passivo della pretesa sanzionatoria e quindi obbligato al pagamento della sanzione, risultando estraneo alla violazione, poiché le tabelle contenenti il divieto di caccia per colture in atto erano state apposte su formale istanza del
[...]
, anziché del Sig. come da comunicazione P.E.C. del 22 agosto Controparte_4 Pt_1
2022, cosicché le eventuali violazioni dovevano ricadere sugli assegnatari dei terreni condotti in affitto e, nel caso di specie, sui terreni posti nella esclusiva disponibilità dell'azienda agricola “Sgaragli di Muraglioli Silia” e non certo del ricorrente.
L'ordinanza d'ingiunzione, al contrario, indicava come trasgressore esclusivamente il Sig. così da far ritenere illegittima l'ordinanza d'ingiunzione opposta. Parte_1
pagina 4 di 10 Con ulteriore motivo deduceva inoltre il difetto di notificazione dell'ordinanza di ingiunzione perché diretta alla persona fisica senza alcun riferimento agli effettivi Parte_1 destinatari dell'atto, rispetto ai quali il ricorrente era del tutto estraneo, ricordando in proposito che la nullità della notifica prescritta dal codice di rito e precisamente all'articolo
160 c.p.c., secondo cui: "la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta, o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c." ed altri articoli del codice.
Infine, quanto al merito, riteneva “infondata” l'ordinanza di ingiunzione poiché in data 3 gennaio 2023, contrariamente a quanto riportato nel verbale dei Carabinieri Forestali prima,
e nell'ordinanza ingiunzione poi, le tabelle erano state già rimosse, seppure le olive fossero ancora sugli alberi, versando la raccolta delle stesse in fase di ultimazione, come si avrebbero dimostrato le prove testimoniali indicate dalla parte.
Le deduzioni attoree sono tuttavia smentite sia dal contenuto del verbale di accertamento n. 02/2023, elevato dai Carabinieri Forestali di SI, che notoriamente è dotato di valore fidefacente, che dalla documentazione versata in atti dalle parti.
Quanto al valore fidefacente del verbale l'art. 2700 c.c. dispone: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”.
Sul punto è altresì granitica la giurisprudenza di legittimità per la quale: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.” Cass. Civ. Sez. Lavoro
Sentenza n. 23800 del 07/11/2014.
pagina 5 di 10 Pertanto, per contestare il contenuto di un verbale di accertamento, quanto ai fatti ivi descritti ed avvenuti in presenza del Pubblico Ufficiale ed alle dichiarazioni delle persone sentite nel corso dell'accertamento, è necessario proporre apposita querela di falso che, nel caso di specie, non è stata proposta e ciò ha impedito l'ammissione della prova contraria richiesta dalla difesa ricorrente.
Dall'esame del testo del verbale di accertamento si apprendono due distinte circostanze di peculiare rilievo ai fini della decisione della causa:
1) le olive, al momento dell'accertamento erano state già raccolte: “con olive raccolte”;
2) le tabelle erano sicuramente ancora presenti: “non toglieva le tabelle con apposito divieto di caccia” e, quanto alla dichiarazione dell'incolpato, “Le tolgo in serata”.
Venendo quindi ai motivi di ricorso deve rilevarsi che è completamente destituita di fondamento l'affermazione della parte ricorrente per la quale le tabelle erano state già rimosse e che, presso l'oliveto oggetto dell'accertamento, le olive non erano state ancora raccolte.
Non risultava pertanto sussistente il diritto di mantenere i cartelli di divieto di caccia di cui all'art. 21, della Legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, che, per quanto di interesse, al primo comma stabilisce il divieto di caccia nei terreni occupati dalle colture vi elencate e tra queste gli oliveti specializzati, dalla fioritura al raccolto “1. L'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni occupati da grano e cereali minori, dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli occupati dalle colture sotto indicate, dalla fioritura al raccolto …” ed al secondo comma impone al proprietario del terreno (o ai conduttori) di delimitarli con apposite tabelle: “2. I terreni di cui al comma 1 devono essere delimitati da apposite tabelle, apposte dal proprietario o conduttori dei fondi con le modalità previste dal comma 2 dell'art.
18, recanti la scritta: «Divieto di caccia vagante - colture in atto».”.
È evidente che, essendo il divieto di caccia limitato al solo periodo che va “dalla fioritura al raccolto” le tabelle dovevano essere rimosse non appena le olive erano state raccolte, motivo per cui il fatto contestato deve ritenersi correttamente e legittimamente accertato.
pagina 6 di 10 La difesa ricorrente, in punto di diritto, sostiene poi che il sig. fosse carente di Parte_1 legittimazione passiva risultando estraneo alla violazione, poiché le tabelle contenenti il divieto di caccia per colture in atto erano state apposte su formale istanza del
[...]
, anziché del Sig. come da comunicazione P.E.C. del 22 agosto Controparte_4 Pt_1
2022, cosicché le eventuali violazioni dovevano essere contestate dell'azienda agricola
“Sgaragli di Muraglioli Silia” conduttrice dei terreni condotti in affitto e non certo al ricorrente.
Aggiunge la parte che “era stato costituito il “ ”, con sede in Controparte_4
SI, … in persona di più rappresentanti e fondatori, tra i quali anche , le cui Parte_1 funzioni tra le altre erano quelle di “svolgere tutte le attività di collaborazione con istituzioni pubbliche di interesse economico, sociale e culturale.”.
Detto aveva in conseguenza, nell'esercizio del mandato ricevuto, comunicato “… CP_4 altresì alla di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 21, commi 1 e 2 (Terreni in CP_1 attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi) della Legge regionale 17 maggio 1994, n.
14, ovvero di vietare ivi l'attività venatoria con appositi cartelli, ricorrendone le condizioni di legge, in quanto i predetti terreni risultano occupati da “oliveti specializzati” (lettera l), come definiti per legge, e, quindi, per motivi di sicurezza degli avventori, la presenza di colture specializzate in atto impedisce, per legge, l'esercizio venatorio in forma vagante.”.
Omette tuttavia la parte di rappresentare che il sig. non era solo uno dei Pt_1 rappresentanti e fondatori del (in persona di più rappresentanti e fondatori, tra i CP_4 quali anche ), ma era il Legale Rappresentante del Consorzio, come egli Parte_1 stesso si qualificava nell'incipit della comunicazione datata 19.08.2022 (doc. 4 ter parte ricorrente) con la quale proprio il comunicava, al CP_4 [...]
ed al Sindaco del Comune di SI, di Controparte_5 volersi avvalere della predetta facoltà di cui all'art. 21, commi 1 e 2 della Legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, al fine di poter procedere a delimitare i terreni interessati con le previste
Tabelle.
pagina 7 di 10 Quindi il ricorrente non può essere ritenuto estraneo ai fatti contestati proprio perché, agendo in qualità di rappresentante legale del , aveva egli stesso comunicato agli CP_4 enti l'intenzione di affiggere i cartelli di divieto di caccia avvalendosi della richiamata facoltà, senza poi provvedere a disporne la rimozione al termine della raccolta delle olive, in quanto, a mente dell'art. 6, comma 3, della legge 689/81: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”.
Dunque non può ritenersi sussistente in alcun modo la dedotta carenza di legittimazione passiva del ricorrente.
Peraltro, come anche rileva la parte resistente, il Sig. nella visura camerale allegata Pt_1 al ricorso ed alla comparsa di costituzione e risposta, compare alla voce “Familiari partecipi all'attività dell'impresa” dell'Azienda Agricola “Sgaragli di Muraglioli Silia”.
E del resto irrilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione, che la l'Azienda Agricola
“Sgaragli di Muraglioli Silia” non sia stata individuata quale obbligata in solido o addirittura quale destinataria diretta della pretesa sanzionatoria, dovendosi ritenere, con la difesa resistente, che la figura dell'obbligato in solido, in materia di sanzioni amministrative, ha natura meramente sussidiaria, poiché è solo e sempre la persona fisica che può assumere la veste di soggetto attivo della violazione, mentre deve ritenersi che l'obbligo solidale della società o dell'ente privo di personalità sia del tutto autonomo rispetto a quello dell'obbligato principale, assolvendo ad una mera funzione di garanzia del pagamento della sanzione.
La norma che precede, art. 6, comma 3, della Legge 689/81, consente quindi di ritenere infondato anche l'ulteriore motivo di ricorso legato al dedotto difetto di notificazione dell'ordinanza di ingiunzione perché diretta alla persona fisica senza alcun Parte_1 riferimento agli effettivi destinatari dell'atto, rispetto ai quali il ricorrente ritiene di essere del tutto estraneo.
pagina 8 di 10 Sul tema afferma Cass. civ. Sez. II, Ord. del 28-11-2018, n. 30766 che: “in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto”, e che “ in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione”.
Accertata, nel modo che precede la posizione di obbligato principale del ricorrente, quale autore della violazione, deve essere appieno condivisa la tesi della resistente
Amministrazione per la quale la funzione dell'obbligato in solido è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione in materia di illeciti amministrativi, che dunque occupa una posizione “accessoria” rispetto alla violazione posta in essere dall'autore dell'illecito che assume la veste di debitore principale dell'obbligo sanzionatorio e di titolare esclusivo dell'obbligazione stessa, posto che il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 della legge 689/81, ha unicamente lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione e non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo: “Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente.” Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 3879 del 12/03/2012.
pagina 9 di 10 Ne consegue che nessuna nullità sussiste ai sensi dell'articolo 160 c.p.c., richiamato dalla parte ricorrente, perché la mancata osservazione delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia non si è verificata, essendo stata individuata correttamente nel ricorrente, obbligato principale della violazione, né sussiste incertezza alcuna sulla persona a cui era destinata la notifica.
Per tutto quanto precede il ricorso deve essere integralmente rigettato, non sussistendo peraltro ragioni sufficienti né tantomeno indicate dalla parte, per la riduzione della somma ingiunta, peraltro di modesta entità, non avendo ritenuto il ricorrente di perseguire altrimenti tale fine, magari attraverso l'invio alla controparte degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della
Legge 689/81.
P. Q. M.
− rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione - determinazione dirigenziale n. 801 del 24 gennaio 2024, emanata dalla nei confronti CP_1 di;
Parte_1
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 16 giugno 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Carlo Gambucci
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 742/2024 tra
Parte_1
Ricorrente/i e
CP_1
Resistente
Oggi 16 giugno 2025 ad ore 13,26 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. PASSERI VALERIA oggi sostituito dall'avv. FRNCESCO Parte_1 BROZZI il quale si riporta al ricorso ed alle note depositate insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Per il dott. e la dott.ssa oggi sostituiti CP_1 CP_2 Persona_1 dall'avv. CHRISTIA CIMARELLI il quale si riporta alla comparsa di costituzione ed alla memoria depositata ed insiste per il rigetto del ricorso
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429
c.p.c..
Alle ore 16,55, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, riportata in allegato.
Il Giudice On. di Tribunale
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice monocratico, alla pubblica udienza del 16 giugno 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 742/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SI, frazione Torchiagina, Via Remo Lazzari, 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria
Passeri (C.F.: - – fax: 0758038808) C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RI d'SI (PG) Via Pietro
Mascagni n. 33, giusta procura apposta in calce al ricorso.
- ricorrente
contro
:
, P.IV , in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_1 P.IV_1 dom.ta per la carica presso la sede dell'Ente sita in Perugia, Corso Vannucci, 96 Perugia, rappresentata e difesa dal Dr. e dalla Dr.ssa , giusta delega in CP_2 Persona_1 atti. -resistente
Conclusioni parte ricorrente: “… voglia:
1. In via principale, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la determinazione dirigenziale n. 801/2024, nonché il verbale n. 02/2023 e ogni altro provvedimento conseguente;
2. In via denegata e subordinata, con salvezza di gravame, determinare la sanzione nel minimo edittale;
3. In ogni caso, condannare la al pagamento delle spese di lite, con CP_1 attribuzione ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario.”.
pagina 2 di 10 Conclusioni parte resistente: “… voglia … rigettare le domande proposte dal ricorrente e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.”.
oggetto: Ricorso ex art. 6 del D. Lgs. 150/2011e art. 22 L. 689/1981 - opposizione ad Ordinanza di Ingiunzione
Fatto.
Con ricorso ex art. 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché art. 6 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 25 febbraio 2024, il ricorrente, , ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione - determinazione dirigenziale n. 801 del 24 gennaio 2024, notificata il 5 febbraio 2024, nonché avverso il verbale amministrativo presupposto n. 02/2023 e ogni altro provvedimento conseguente, per la seguente contestazione: “Il trasgressore in rubrica generalizzato alla data odierna con olive raccolte non toglieva le tabelle con apposto divieto di caccia coltura in atto.”.
L'O.I. opposta era stata emanata ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 14/1994, dalla con applicazione della sanzione amministrativa di euro 212,27, comprensiva CP_1 di spese di notifica, come sanzionata dall'art. 39, c. 1, lett. hh, della medesima legge, da un minimo di € 100,00 ad massimo di € 600,00, per l'attività consistente nel: hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da €100 a €600;”.
La resistente Amministrazione nel costituirsi in giudizio contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione ex art. 429 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
Diritto.
L'opposizione non è fondata e il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
Premette il ricorrente, con riferimento all'attualità della coltivazione, che le olive alla data dell'accertamento erano ancora sugli alberi in attesa dell'ultimazione della raccolta, protrattasi a causa del covid-19 e che, in ogni caso, i cartelli oggetto di contestazione non erano più presenti sui terreni interessati dagli olivi.
pagina 3 di 10 I terreni interessati erano costituiti da un unico fondo rustico, condotto in affitto da CP_3
[...
, la quale, titolare dell'omonima azienda agricola “Sgaragli di Muraglioli Silia” vi esercitava attività agricola e agrituristica, in forza di regolare contratto di affitto del 26.3.2016 in atti.
Peraltro, in data 22 agosto 2022, detta Azienda aveva spedito alla una CP_1
P.E.C., con la quale l'Ufficio che si occupa dell'attività venatoria, veniva informato della costituzione del “ ”, in persona dei plurimi rappresentanti e Controparte_4 fondatori, ivi incluso anche l'odierno ricorrente , per varie finalità e, tra Parte_1 queste, la “manutenzione della strada vicinale delle case” con facoltà del consorzio di compiere tutte le azioni volte a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole coinvolte ed a svolgere tutte le attività di collaborazione con istituzioni pubbliche di interesse economico, sociale e culturale.
Nella nota il comunicava anche alla Regione di volersi avvalere della facoltà di cui CP_4 all'art. 21, commi 1 e 2 (Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi) della
Legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, ovvero di vietare l'attività venatoria con appositi cartelli, ricorrendone le condizioni di legge, in quanto i predetti terreni risultavano occupati da “oliveti specializzati” (lettera l), come definiti per legge, e, quindi, per motivi di sicurezza degli avventori, la presenza di colture specializzate in atto doveva ritenersi tale da impedire, per legge, l'esercizio venatorio in forma vagante.
Quanto al merito il ricorrente deduceva la propria carenza di legittimazione passiva, non potendosi ritenere destinatario passivo della pretesa sanzionatoria e quindi obbligato al pagamento della sanzione, risultando estraneo alla violazione, poiché le tabelle contenenti il divieto di caccia per colture in atto erano state apposte su formale istanza del
[...]
, anziché del Sig. come da comunicazione P.E.C. del 22 agosto Controparte_4 Pt_1
2022, cosicché le eventuali violazioni dovevano ricadere sugli assegnatari dei terreni condotti in affitto e, nel caso di specie, sui terreni posti nella esclusiva disponibilità dell'azienda agricola “Sgaragli di Muraglioli Silia” e non certo del ricorrente.
L'ordinanza d'ingiunzione, al contrario, indicava come trasgressore esclusivamente il Sig. così da far ritenere illegittima l'ordinanza d'ingiunzione opposta. Parte_1
pagina 4 di 10 Con ulteriore motivo deduceva inoltre il difetto di notificazione dell'ordinanza di ingiunzione perché diretta alla persona fisica senza alcun riferimento agli effettivi Parte_1 destinatari dell'atto, rispetto ai quali il ricorrente era del tutto estraneo, ricordando in proposito che la nullità della notifica prescritta dal codice di rito e precisamente all'articolo
160 c.p.c., secondo cui: "la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta, o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c." ed altri articoli del codice.
Infine, quanto al merito, riteneva “infondata” l'ordinanza di ingiunzione poiché in data 3 gennaio 2023, contrariamente a quanto riportato nel verbale dei Carabinieri Forestali prima,
e nell'ordinanza ingiunzione poi, le tabelle erano state già rimosse, seppure le olive fossero ancora sugli alberi, versando la raccolta delle stesse in fase di ultimazione, come si avrebbero dimostrato le prove testimoniali indicate dalla parte.
Le deduzioni attoree sono tuttavia smentite sia dal contenuto del verbale di accertamento n. 02/2023, elevato dai Carabinieri Forestali di SI, che notoriamente è dotato di valore fidefacente, che dalla documentazione versata in atti dalle parti.
Quanto al valore fidefacente del verbale l'art. 2700 c.c. dispone: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”.
Sul punto è altresì granitica la giurisprudenza di legittimità per la quale: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.” Cass. Civ. Sez. Lavoro
Sentenza n. 23800 del 07/11/2014.
pagina 5 di 10 Pertanto, per contestare il contenuto di un verbale di accertamento, quanto ai fatti ivi descritti ed avvenuti in presenza del Pubblico Ufficiale ed alle dichiarazioni delle persone sentite nel corso dell'accertamento, è necessario proporre apposita querela di falso che, nel caso di specie, non è stata proposta e ciò ha impedito l'ammissione della prova contraria richiesta dalla difesa ricorrente.
Dall'esame del testo del verbale di accertamento si apprendono due distinte circostanze di peculiare rilievo ai fini della decisione della causa:
1) le olive, al momento dell'accertamento erano state già raccolte: “con olive raccolte”;
2) le tabelle erano sicuramente ancora presenti: “non toglieva le tabelle con apposito divieto di caccia” e, quanto alla dichiarazione dell'incolpato, “Le tolgo in serata”.
Venendo quindi ai motivi di ricorso deve rilevarsi che è completamente destituita di fondamento l'affermazione della parte ricorrente per la quale le tabelle erano state già rimosse e che, presso l'oliveto oggetto dell'accertamento, le olive non erano state ancora raccolte.
Non risultava pertanto sussistente il diritto di mantenere i cartelli di divieto di caccia di cui all'art. 21, della Legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, che, per quanto di interesse, al primo comma stabilisce il divieto di caccia nei terreni occupati dalle colture vi elencate e tra queste gli oliveti specializzati, dalla fioritura al raccolto “1. L'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni occupati da grano e cereali minori, dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli occupati dalle colture sotto indicate, dalla fioritura al raccolto …” ed al secondo comma impone al proprietario del terreno (o ai conduttori) di delimitarli con apposite tabelle: “2. I terreni di cui al comma 1 devono essere delimitati da apposite tabelle, apposte dal proprietario o conduttori dei fondi con le modalità previste dal comma 2 dell'art.
18, recanti la scritta: «Divieto di caccia vagante - colture in atto».”.
È evidente che, essendo il divieto di caccia limitato al solo periodo che va “dalla fioritura al raccolto” le tabelle dovevano essere rimosse non appena le olive erano state raccolte, motivo per cui il fatto contestato deve ritenersi correttamente e legittimamente accertato.
pagina 6 di 10 La difesa ricorrente, in punto di diritto, sostiene poi che il sig. fosse carente di Parte_1 legittimazione passiva risultando estraneo alla violazione, poiché le tabelle contenenti il divieto di caccia per colture in atto erano state apposte su formale istanza del
[...]
, anziché del Sig. come da comunicazione P.E.C. del 22 agosto Controparte_4 Pt_1
2022, cosicché le eventuali violazioni dovevano essere contestate dell'azienda agricola
“Sgaragli di Muraglioli Silia” conduttrice dei terreni condotti in affitto e non certo al ricorrente.
Aggiunge la parte che “era stato costituito il “ ”, con sede in Controparte_4
SI, … in persona di più rappresentanti e fondatori, tra i quali anche , le cui Parte_1 funzioni tra le altre erano quelle di “svolgere tutte le attività di collaborazione con istituzioni pubbliche di interesse economico, sociale e culturale.”.
Detto aveva in conseguenza, nell'esercizio del mandato ricevuto, comunicato “… CP_4 altresì alla di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 21, commi 1 e 2 (Terreni in CP_1 attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi) della Legge regionale 17 maggio 1994, n.
14, ovvero di vietare ivi l'attività venatoria con appositi cartelli, ricorrendone le condizioni di legge, in quanto i predetti terreni risultano occupati da “oliveti specializzati” (lettera l), come definiti per legge, e, quindi, per motivi di sicurezza degli avventori, la presenza di colture specializzate in atto impedisce, per legge, l'esercizio venatorio in forma vagante.”.
Omette tuttavia la parte di rappresentare che il sig. non era solo uno dei Pt_1 rappresentanti e fondatori del (in persona di più rappresentanti e fondatori, tra i CP_4 quali anche ), ma era il Legale Rappresentante del Consorzio, come egli Parte_1 stesso si qualificava nell'incipit della comunicazione datata 19.08.2022 (doc. 4 ter parte ricorrente) con la quale proprio il comunicava, al CP_4 [...]
ed al Sindaco del Comune di SI, di Controparte_5 volersi avvalere della predetta facoltà di cui all'art. 21, commi 1 e 2 della Legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, al fine di poter procedere a delimitare i terreni interessati con le previste
Tabelle.
pagina 7 di 10 Quindi il ricorrente non può essere ritenuto estraneo ai fatti contestati proprio perché, agendo in qualità di rappresentante legale del , aveva egli stesso comunicato agli CP_4 enti l'intenzione di affiggere i cartelli di divieto di caccia avvalendosi della richiamata facoltà, senza poi provvedere a disporne la rimozione al termine della raccolta delle olive, in quanto, a mente dell'art. 6, comma 3, della legge 689/81: “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”.
Dunque non può ritenersi sussistente in alcun modo la dedotta carenza di legittimazione passiva del ricorrente.
Peraltro, come anche rileva la parte resistente, il Sig. nella visura camerale allegata Pt_1 al ricorso ed alla comparsa di costituzione e risposta, compare alla voce “Familiari partecipi all'attività dell'impresa” dell'Azienda Agricola “Sgaragli di Muraglioli Silia”.
E del resto irrilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione, che la l'Azienda Agricola
“Sgaragli di Muraglioli Silia” non sia stata individuata quale obbligata in solido o addirittura quale destinataria diretta della pretesa sanzionatoria, dovendosi ritenere, con la difesa resistente, che la figura dell'obbligato in solido, in materia di sanzioni amministrative, ha natura meramente sussidiaria, poiché è solo e sempre la persona fisica che può assumere la veste di soggetto attivo della violazione, mentre deve ritenersi che l'obbligo solidale della società o dell'ente privo di personalità sia del tutto autonomo rispetto a quello dell'obbligato principale, assolvendo ad una mera funzione di garanzia del pagamento della sanzione.
La norma che precede, art. 6, comma 3, della Legge 689/81, consente quindi di ritenere infondato anche l'ulteriore motivo di ricorso legato al dedotto difetto di notificazione dell'ordinanza di ingiunzione perché diretta alla persona fisica senza alcun Parte_1 riferimento agli effettivi destinatari dell'atto, rispetto ai quali il ricorrente ritiene di essere del tutto estraneo.
pagina 8 di 10 Sul tema afferma Cass. civ. Sez. II, Ord. del 28-11-2018, n. 30766 che: “in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto”, e che “ in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione”.
Accertata, nel modo che precede la posizione di obbligato principale del ricorrente, quale autore della violazione, deve essere appieno condivisa la tesi della resistente
Amministrazione per la quale la funzione dell'obbligato in solido è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione in materia di illeciti amministrativi, che dunque occupa una posizione “accessoria” rispetto alla violazione posta in essere dall'autore dell'illecito che assume la veste di debitore principale dell'obbligo sanzionatorio e di titolare esclusivo dell'obbligazione stessa, posto che il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 della legge 689/81, ha unicamente lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione e non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo: “Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente.” Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 3879 del 12/03/2012.
pagina 9 di 10 Ne consegue che nessuna nullità sussiste ai sensi dell'articolo 160 c.p.c., richiamato dalla parte ricorrente, perché la mancata osservazione delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia non si è verificata, essendo stata individuata correttamente nel ricorrente, obbligato principale della violazione, né sussiste incertezza alcuna sulla persona a cui era destinata la notifica.
Per tutto quanto precede il ricorso deve essere integralmente rigettato, non sussistendo peraltro ragioni sufficienti né tantomeno indicate dalla parte, per la riduzione della somma ingiunta, peraltro di modesta entità, non avendo ritenuto il ricorrente di perseguire altrimenti tale fine, magari attraverso l'invio alla controparte degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della
Legge 689/81.
P. Q. M.
− rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione - determinazione dirigenziale n. 801 del 24 gennaio 2024, emanata dalla nei confronti CP_1 di;
Parte_1
− compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 16 giugno 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Carlo Gambucci
pagina 10 di 10