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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/11/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
2475/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2475 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in Sorrento al Corso Italia n. 281 ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via Raiola n. 19 presso lo studio dell'avv. Maria Cava e dell'avv. Giovanni Gallo, i quali lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Salerno alla Via A. M. De Luca, n. 6, presso lo studio dell'avv. Alfonso Mancuso, il quale la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e hanno chiesto di recepire gli accordi frattanto raggiunti, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.5.2022, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 12.10.1997 in Controparte_1
1 Sorrento, matrimonio dal quale erano nate due figlie, nata il [...], e Persona_1
nata il [...]. Per_2
A fondamento della domanda deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi in data 8.7.2014 a seguito della comparizione innanzi al
Presidente avvenuta in data 6.6.2014, e che da quel momento non si erano più riconciliati.
Aggiungeva di aver lavorato in passato come addetto alla sicurezza a feste private, ma di essere ormai disoccupato e di aver percepito una indennità di disoccupazione fino al dicembre 2021.
Esponeva, altresì, che la aveva cominciato a lavorare in modo stabile come commessa e CP_1 che anche la figlia maggiore era impiegata presso il bar/ristorante Syrenuse da Persona_1 circa un anno.
Adducendo di aver costituito un nuovo nucleo familiare con dalla quale aveva Controparte_2 avuto due figli, e di non poter più contribuire per euro 1.000,00 mensili alle spese di gestione della casa coniugale come concordato in sede di separazione, chiedeva di porre a proprio carico un assegno di mantenimento per la sola figlia minore di euro 200,00; di disporre l'affido Per_2 condiviso della figlia all'epoca minorenne, e di disciplinare il regime visite. Per_2
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di divorzio e aggiungeva che il ricorrente disponeva di diversi redditi non dichiarati provenienti dall'attività di addetto alla sicurezza a feste ed eventi in noti locali della penisola sorrentina, oltre ad essere titolare di una quota del 33% della società Lovers and Co. S.r.l., nonché di occuparsi della gestione insieme all'attuale compagna di un'attività ricettivo-alberghiera.
Affermava, altresì, che la figlia maggiorenne aveva stipulato un contratto di Persona_1 apprendistato con il bar Syrenuse sino ad ottobre 2022, per cui non poteva considerarsi economicamente autosufficiente e domandava di porre a carico del un assegno al Pt_1 mantenimento della stessa di euro 500,00 da corrisponderle in via diretta.
Chiedeva, infine, di confermare le statuizioni di cui alla separazione per l'affido e visite della minore, nonché quelle relative al contributo di euro 1.000,00 per le spese della casa e di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia minore di euro 500,00, oltre al 75% delle spese straordinarie, disponendo lei invece solo di un reddito mensile di euro 900,00.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale del 9.11.2022, rispetto alle statuizioni di cui alla separazione veniva revocato il regime di affido e visite per la figlia diventata maggiorenne, nonché l'assegno previsto a carico del padre per il suo Persona_1 mantenimento e l'importo di euro 100,00 previsto a carico del per il mantenimento dei due Pt_1 cani in quanto deceduti;
si prevedeva, poi, a carico del ricorrente l'obbligo di versare euro 450,00
2 a titolo di mantenimento della figlia minore, confermando per il resto le disposizioni di cui all'omologa. Le parti venivano rimesse innanzi al G.I..
Depositata dalle parti memoria integrativa in cui ribadivano le iniziali richieste (precisando la resistente di voler porre a carico del un contributo al mantenimento per la figlia minore di Pt_1 euro 650,00), sostituita l'udienza predetta con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in cui le parti chiedevano pronuncia di sentenza non definitiva e assegnazione termini ex art. 183 cpc, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status senza assegnazione termini ex art.190
c.p.c., disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Con sentenza n. 1340/2023 pubblicata in data 08.05.2023, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo per le statuizioni accessorie.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa ed espletata prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, le parti rappresentavano di aver raggiuto un accordo sui profili accessori e, pertanto, congiuntamente chiedevano di recepire le relative condizioni, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 25.09.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, deve darsi atto che più alcuna statuizione va adottata rispetto al regime dell'affidamento, della collocazione e del diritto di visita anche rispetto alla figlia avendo Per_2 ella nelle more del giudizio raggiunto la maggiore età.
Ciò detto, preso atto delle condizioni dell'accordo contenuto nelle note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sottoscritte dalle parti, e ritenuto che le condizioni ivi riportate non contrastano con norme imperative, il collegio ritiene di poterle porre a fondamento della propria decisione.
Esse, pertanto, vengono riportate in dispositivo.
Le spese di lite, visto il raggiungimento dell'accordo, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dà atto che le parti hanno regolato i loro rapporti come di seguito indicato:
a) il sig. si obbliga al versamento per il mantenimento della figlia , Pt_1 Persona_3 maggiorenne e non ancora autosufficiente, della somma di euro 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a favore della sig.ra Controparte_1
3 b) la sig.ra rinuncia alla somma di euro 1.000,00 all'anno stabilita in Controparte_1 sede di separazione e posta a carico del a partire dall'anno 2025; per quanto Parte_1 attiene agli importi arretrati ancora dovuti, la sig.ra dichiara di rinunciare ad CP_1 un'aliquota degli stessi e di accettare a saldo e stralcio dell'intero importo dovuto, la somma complessiva di euro 5.500,00. Tale importo sarà versato dal con le seguenti modalità: Pt_1 quanto ad euro 3.000,00 entro tre giorni dalla sottoscrizione dell'accordo ed euro 2.500,00 entro il 30 settembre 2025;
c) il sig. si obbliga al versamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia Pt_1
secondo quanto disposto dal protocollo di intesa tra il COA e il Tribunale di Persona_3
Torre Annunziata;
d) l'assegno unico universale relativo alla figlia sarà percepito per intero dalla Persona_3 sig.ra Controparte_1
2) spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2475 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto divorzio contenzioso, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in Sorrento al Corso Italia n. 281 ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via Raiola n. 19 presso lo studio dell'avv. Maria Cava e dell'avv. Giovanni Gallo, i quali lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Salerno alla Via A. M. De Luca, n. 6, presso lo studio dell'avv. Alfonso Mancuso, il quale la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e hanno chiesto di recepire gli accordi frattanto raggiunti, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.5.2022, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 12.10.1997 in Controparte_1
1 Sorrento, matrimonio dal quale erano nate due figlie, nata il [...], e Persona_1
nata il [...]. Per_2
A fondamento della domanda deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi in data 8.7.2014 a seguito della comparizione innanzi al
Presidente avvenuta in data 6.6.2014, e che da quel momento non si erano più riconciliati.
Aggiungeva di aver lavorato in passato come addetto alla sicurezza a feste private, ma di essere ormai disoccupato e di aver percepito una indennità di disoccupazione fino al dicembre 2021.
Esponeva, altresì, che la aveva cominciato a lavorare in modo stabile come commessa e CP_1 che anche la figlia maggiore era impiegata presso il bar/ristorante Syrenuse da Persona_1 circa un anno.
Adducendo di aver costituito un nuovo nucleo familiare con dalla quale aveva Controparte_2 avuto due figli, e di non poter più contribuire per euro 1.000,00 mensili alle spese di gestione della casa coniugale come concordato in sede di separazione, chiedeva di porre a proprio carico un assegno di mantenimento per la sola figlia minore di euro 200,00; di disporre l'affido Per_2 condiviso della figlia all'epoca minorenne, e di disciplinare il regime visite. Per_2
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di divorzio e aggiungeva che il ricorrente disponeva di diversi redditi non dichiarati provenienti dall'attività di addetto alla sicurezza a feste ed eventi in noti locali della penisola sorrentina, oltre ad essere titolare di una quota del 33% della società Lovers and Co. S.r.l., nonché di occuparsi della gestione insieme all'attuale compagna di un'attività ricettivo-alberghiera.
Affermava, altresì, che la figlia maggiorenne aveva stipulato un contratto di Persona_1 apprendistato con il bar Syrenuse sino ad ottobre 2022, per cui non poteva considerarsi economicamente autosufficiente e domandava di porre a carico del un assegno al Pt_1 mantenimento della stessa di euro 500,00 da corrisponderle in via diretta.
Chiedeva, infine, di confermare le statuizioni di cui alla separazione per l'affido e visite della minore, nonché quelle relative al contributo di euro 1.000,00 per le spese della casa e di porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia minore di euro 500,00, oltre al 75% delle spese straordinarie, disponendo lei invece solo di un reddito mensile di euro 900,00.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale del 9.11.2022, rispetto alle statuizioni di cui alla separazione veniva revocato il regime di affido e visite per la figlia diventata maggiorenne, nonché l'assegno previsto a carico del padre per il suo Persona_1 mantenimento e l'importo di euro 100,00 previsto a carico del per il mantenimento dei due Pt_1 cani in quanto deceduti;
si prevedeva, poi, a carico del ricorrente l'obbligo di versare euro 450,00
2 a titolo di mantenimento della figlia minore, confermando per il resto le disposizioni di cui all'omologa. Le parti venivano rimesse innanzi al G.I..
Depositata dalle parti memoria integrativa in cui ribadivano le iniziali richieste (precisando la resistente di voler porre a carico del un contributo al mantenimento per la figlia minore di Pt_1 euro 650,00), sostituita l'udienza predetta con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in cui le parti chiedevano pronuncia di sentenza non definitiva e assegnazione termini ex art. 183 cpc, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sullo status senza assegnazione termini ex art.190
c.p.c., disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Con sentenza n. 1340/2023 pubblicata in data 08.05.2023, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo per le statuizioni accessorie.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa ed espletata prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, le parti rappresentavano di aver raggiuto un accordo sui profili accessori e, pertanto, congiuntamente chiedevano di recepire le relative condizioni, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 25.09.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, deve darsi atto che più alcuna statuizione va adottata rispetto al regime dell'affidamento, della collocazione e del diritto di visita anche rispetto alla figlia avendo Per_2 ella nelle more del giudizio raggiunto la maggiore età.
Ciò detto, preso atto delle condizioni dell'accordo contenuto nelle note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sottoscritte dalle parti, e ritenuto che le condizioni ivi riportate non contrastano con norme imperative, il collegio ritiene di poterle porre a fondamento della propria decisione.
Esse, pertanto, vengono riportate in dispositivo.
Le spese di lite, visto il raggiungimento dell'accordo, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dà atto che le parti hanno regolato i loro rapporti come di seguito indicato:
a) il sig. si obbliga al versamento per il mantenimento della figlia , Pt_1 Persona_3 maggiorenne e non ancora autosufficiente, della somma di euro 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a favore della sig.ra Controparte_1
3 b) la sig.ra rinuncia alla somma di euro 1.000,00 all'anno stabilita in Controparte_1 sede di separazione e posta a carico del a partire dall'anno 2025; per quanto Parte_1 attiene agli importi arretrati ancora dovuti, la sig.ra dichiara di rinunciare ad CP_1 un'aliquota degli stessi e di accettare a saldo e stralcio dell'intero importo dovuto, la somma complessiva di euro 5.500,00. Tale importo sarà versato dal con le seguenti modalità: Pt_1 quanto ad euro 3.000,00 entro tre giorni dalla sottoscrizione dell'accordo ed euro 2.500,00 entro il 30 settembre 2025;
c) il sig. si obbliga al versamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia Pt_1
secondo quanto disposto dal protocollo di intesa tra il COA e il Tribunale di Persona_3
Torre Annunziata;
d) l'assegno unico universale relativo alla figlia sarà percepito per intero dalla Persona_3 sig.ra Controparte_1
2) spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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