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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/08/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 487 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Granzotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Belluno, Via J. Tasso n. 7 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ) (C.F. , (C.F.
[...] C.F._3 CP_4 C.F._4 CP_5
e (C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._5 Controparte_6 C.F._6
Luigi Verzotto e dall'Avv. Giorgio Verzotto, con domicilio digitale come da rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 276/2022 del 14 luglio 2022, pubblicata il 26 luglio 2022 del
Tribunale Ordinario di Belluno, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“… In via principale nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno n. 276/2022 del 14.07.2022, pubblicata il
26.07.2022 e non notificata, nella causa civile rubricata con il n. R.G. 1714/2015 emessa dal Giudice, dott.ssa
Marta De Manincor ed ingressa dall'attore in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Belluno n.
233/2018 n. R.G. 514/2018 emesso in data 14.06.2018 a favore della ditta Parte_1
- accogliere le conclusioni come formulate in primo grado e riportate nel presente atto alla pagina n.3;
- condannare gli appellati in solido tra loro a rifondere/restituire alla parte appellante la somma di € 66.628,64 pagata a seguito della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva;
- condannare le parti convenute in solido tra loro a rifondere a rifondere le spese legali e di causa per il presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado che potranno essere quantificate in via equitativa dal Giudice adito;
In via subordinata nel merito:
in parziale accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e riportate nel presente atto alla pag. n.
3 condannare gli appellati in solido tra loro a rifondere/restituire alla parte appellante la somma di €
66.628,64 o quella minore se la Corte confermerà solo in parte il decreto ingiuntivo con totale rifusione delle spese di lite sia del primo (che la Corte potrà valutare in via equitativa) che del secondo grado di giudizio”.
Per gli appellati:
"… rigettarsi l'appello svolto da avverso la sentenza n. 276/2022 del Tribunale di Belluno Parte_1 perché infondato e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza appellata;
con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.
L'Avv. Giorgio Verzotto dichiara che alla redazione delle presenti note ha partecipato la dott.ssa
[...]
i fini della pratica forense”. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
proponevano tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Belluno avverso Controparte_6 il decreto ingiuntivo di pagamento n. 233/2018 emesso in favore della er l'importo Parte_1 di € 79.213,87 oltre interessi come da domanda e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale corrispettivo a saldo del contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile di proprietà degli ingiunti sito a Vinigo nel Comune di Vodo di Cadore (BL).
A sostegno dell'atto oppositivo gli stessi contestavano plurimi inadempimenti della impresa appaltatrice censurandone la contabilità con specifico riferimento alla emissione delle fatture azionate monitoriamente, che non avrebbero recato la preventiva approvazione del direttore dei lavori.
Detti opponenti rappresentavano inoltre la generale esecuzione delle opere in violazione delle regole dell'arte, il ritardo nella consegna di esse e della relativa documentazione di circa 495 giorni rispetto al pattuito termine del 20 maggio 2013.
2 , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
chiedevano pertanto il rigetto della domanda creditoria ed in via di riconvenzione il Controparte_6 risarcimento dei danni che assumevano di aver subito, eventualmente da portare in compensazione in ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia contrapposta spettanza della ingiungente.
Ritualmente costituitasi in giudizio quest'ultima contestava ogni avverso assunto argomentando dettagliatamente in merito e dunque instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero per il riconoscimento della propria pretesa creditoria.
In particolare sottolineava la regolarità ed accettazione della contabilità di cantiere evidenziando, quanto al termine di consegna, come il mancato rispetto di esso sia stato in effetti determinato dalla esecuzione di lavori extra-contratto ed altresì imposto da avverse condizioni metereologiche e da ritardi imputabili ad imprese terze coinvolte nello stesso appalto.
Nel contempo, la deduceva l'illegittima ritenzione da parte dei committenti Parte_1 dell'importo di € 30.000,00 a fronte della pretesa risarcitoria da loro fatta giudizialmente valere in via riconvenzionale.
Concessa la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto, per l'ammontare di € 33.000,00 iva inclusa, la causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove testimoniali ed espletamento di CTU.
Con sentenza n. 276/2022 il Tribunale Ordinario di Belluno, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione …:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 233/2018;
- dato atto che, a seguito della concessione di provvisoria esecuzione parziale al D.I. n. 233/2018 opposto, gli attori hanno già versato ad la somma di € 33.000,00 (iva compresa), si rigettano le Parte_1 domande tutte svolte da nei confronti degli attori – opponenti perché infondate in fatto Parte_1
e in diritto e, per l'effetto, dichiara che null'altro è dovuto dai RI , CP_1 Controparte_2
, , e ad per qualsivoglia Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1 titolo, ragione e/o causa;
- accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto Parte_1
d'appalto 11 febbraio 2022, come aggiornato in data 1 marzo 2013, in ragione dei vizi e difetti delle opere eseguite, accertata altresì la violazione degli artt. 7 e 13 del contratto d'appalto, accertato infine il grave ritardo con cui è stato completato l'isolamento esterno a cappotto, condanna la ditta convenuta opposta
a pagare in favore dei RI , € Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
52.100,00 (di cui € 12.500,00 in ragione dei vizi/difetti/difformità dell'opera, € 39.600,00 a titolo di penale per il ritardo);
- accertato che le opere extra contratto realizzate da sono state stimate dal CTU in € Parte_1
26.255,36 e che le medesime erano state quantificate dal Direttore dei Lavori in € 34.307,85, somma già interamente pagata dagli attori opponenti, condanna a restituire agli attori-opponenti Parte_1 la differenza, pari ad € 8.052,49 con gli interessi dal dì del ricevuto pagamento al saldo;
- condanna la ditta a pagare le spese di CTU che si liquidano in complessivi € 3.029,75, Parte_1 dalla cui somma dovrà essere detratto l'acconto già versato e aggiungersi gli oneri e accessori di legge;
3 - condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese legali a favore delle parti attrici che si liquidano in
e 4.000,00 oltre accessori di legge”.
Il Giudice di prime cure, recepita integralmente la disposta CTU che ha quantificato le opere extra contratto eseguite dalla convenuta opposta e riscontrato la presenza di vizi e ritardi nella consegna ha quindi rideterminato la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria condannando conseguentemente l'impresa appaltatrice, nei termini suddetti, al risarcimento dei danni patiti dagli opponenti ed alle restituzioni di quanto in eccedenza da loro corrisposto.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione affidato ai seguenti Parte_1 motivi:
• Erronea valutazione del compendio istruttorio. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (primo motivo)
• Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1657 c.c. (secondo ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio , , CP_1 Controparte_2
, , e per resistere all'avverso Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 appello, insistendo per la conferma della sentenza appellata.
La causa, tenutasi con modalità cartolare, all'udienza del 17 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa (specificandosi che non si è tenuto conto della comparsa conclusionale di parte appellante in quanto depositata tardivamente) non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla
[...] dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea Parte_1
a giustificare la decisione adottata.
Declinando congiuntamente i motivi di impugnazione, in quanto avvinti da evidenti ragioni di ordine logico e giuridico ed essendo tra loro sequenziali, ancorché interamente devolutivi della res litigiosa, si ha dunque motivo per sancirne l'infondatezza.
Il compendio probatorio, sottoposto ad un'attenta analisi critica di questo Collegio, non consente di individuare il dedotto erroneo bilanciamento delle evidenze acquisite, ovvero l'addotta omessa valutazione di documenti da parte Giudice di prime cure.
A dire dell'appellante l'istruttoria comproverebbe come il ritardo nella consegna delle opere a fronte del quale è stata accordata tutela risarcitoria invocata in via riconvenzionale dagli attori opponenti, sarebbe stato imputabile a fattori metereologici avversi o comunque estranei all'impresa appaltatrice laddove, inoltre, la sancita difformità del cappotto termico sarebbe invece in linea con le disposizioni contrattuali e che la difformità della linea vita risulterebbe essere stata approvata dal direttore dei lavori;
quanto al mancato ripristino dei danni rilevati al manto stradale e ad una fessurazione del muro esso troverebbe invece giustificazione in quanto non riferibile all'impresa la relativa causazione.
Più specificatamente l'appellante declina l'imputabilità alla stessa del ritardo quantificato dal CTU in 495 giorni assumendo che nel periodo compreso tra marzo e novembre 2013 vi furono numerose giornate di maltempo, che per eseguire le lavorazioni la stessa doveva attendere il completamento di opere da parte di terzi, che lo stesso direttore dei lavori ebbe a sospendere il cantiere dal mese di novembre 2013 ad agosto
4 2014 proprio per le suddette condizioni metereologiche, che la stessa parte committente avrebbe determinato una dilatazione della tempistica richiedendo opere aggiuntive, peraltro, per quanto concernerebbe l'ultimazione dei lavori esterni, effettuando pagamenti in ritardo.
La inoltre, assume che il Tribunale avrebbe dovuto considerare la tolleranza dei Parte_1 committenti ai ritardi non avendo essi esercitato l'opzione, contrattualmente prevista, di recedere in tale ipotesi dal contratto.
Tutte le argomentazioni difensive che precedono non possono trovare accoglimento.
La Corte in primo luogo osserva come le prospettate giustificazioni del ritardo in dipendenza di pregiudizievoli condizioni metereologiche siano oggettivamente incompatibili con l'art. 5 del contratto di appalto (cfr. doc.
2 fascicolo di primo grado di parte appellata) “Cronoprogramma e termine esecuzione lavori” che impone alla impresa appaltatrice, come tuttavia non si rinviene nella fattispecie, di segnalare tempestivamente alla direzione dei lavori ritardi imputabili a lavorazioni non affidate all'impresa incaricata…, nonché per avverse condizioni metereologiche, affinché questa provveda a fissare una nuova data di ultimazione.
Simile previsione, del resto, risulta essere stata richiamata nella convenzione di proroga del termine di consegna dei lavori dall'originario 30 novembre 2012 al 30 giugno 2013, non trovando in ogni caso giustificazione, rispetto a tale ulteriore termine, un ritardo di oltre un anno, essendo avvenuta la consegna delle opere in data 27 settembre 2014.
Non trova del resto riscontro probatorio l'assunto secondo il quale il ritardo sarebbe riferibile ad imprese terze risultando il conteggio delle lavorazioni di queste ultime contemplato nel computo dei giorni stimato per l'ultimazione delle opere in disparte, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di testimonianze (come quella resa dal teste che consentono di individuare come talvolta le lavorazioni abbiano avuto conclusione Tes_1 prima della previsione stimata.
Ad ogni modo non è da escludere dalla istruttoria espletata se siano le stesse imprese terze ad aver ritardato l'esecuzione delle opere a loro demandate in dipendenza delle preventive attività di spettanza della
[...]
Parte_1
Nondimeno, non si rinviene in atti la richiamata sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori che si assume da novembre 2013 ad agosto 2014 in dipendenza di fattori metereologici in effetti non comprovati e comunque difficilmente comprovabili per un così considerevole arco temporale.
Non risulta inoltre condivisibile l'assunto di parte appellante secondo il quale il ritardo, peraltro accertato di oltre un anno rispetto al concordato (in proroga di precedente) termine di consegna, sarebbe imputabile ad opere extra contratto richieste dai committenti, posto che le stesse, stimate dal CTU in € 17.060,92 - oltre a non essere state richieste successivamente alla accordata proroga - non appaiono, tenuto conto del complessivo valore delle opere pari ad € 309.099,24, giustificative di un così rilevante prolungamento del termine.
Né sussistono in atti validi elementi probatori di sostegno alla argomentazione difensiva che vorrebbe imputare il ritardo per la fine dei lavori esterni ai mancati pagamenti dovuti dalla committenza, stante un generale quadro di oggettivo ritardo nell'adempimento da parte della appaltatrice e la contestazione della fatturazione da quest'ultima rimessa agli odierni appellati come specificato dallo stesso direttore dei lavori
Arch. con nota del 14 luglio 2014 inviata alla (cfr. doc. 5 fascicolo di primo Per_1 Pt_1 Parte_1 grado di parte appellata).
5 Non è da ultimo sindacabile, come proposto dalla difesa di parte appellante, la volontà di una parte contraente di avvalersi o meno di una facoltà (nella fattispecie di recesso) alla stessa riconosciuta - in ipotesi di ritardo nell'adempimento - dagli accordi contrattuali intercorsi ovvero di optare per differenziali rimedi giuridici preferendo il mantenimento del vincolo negoziale.
La puntuale disamina delle critiche sollevate dalla alla sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui ha riscontrato i vizi e difetti delle opere ed il detto ritardo nella loro consegna induce del resto a condividere il convincimento raggiunto.
Ed invero, il cappotto termico installato, indipendentemente dalle unilaterali affermazioni di parte, non è quello contemplato dagli accordi contrattuali, rispondente alle norme ETAG 004, completo delle certificazioni inclusa l'omologazione tecnica europea ETA 04/0033 n. cert. 1139-CPD-0162/04 (cfr. doc. 20 fascicolo di primo grado di parte appellata), come del resto emerge dal consuntivo finale della contabilità dei lavori laddove lo stesso direttore dei lavori riserva la verifica della conformità delle certificazioni del materiale isolante per un riscontro di corretta esecuzione dell'opera (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Quanto alla realizzazione della linea vita, risultata difforme a quella prevista contrattualmente, non assume rilievo - ai fini del riconosciuto indennizzo di € 1.500,00 che l'appellante assume come non dovuto ai committenti - l'assunto secondo il quale essa
Abbia comunque avuto il riconoscimento da parte del direttore dei lavori.
L'indennizzo trova infatti giustificazione nel minor valore dell'opera rispetto a quella contrattualizzata traducendosi, in difetto, in un'ingiusta locupletazione degli odierni appellati.
Analogamente inconferente si manifesta la censura della sentenza appellata per aver riconosciuto il diritto al benché esiguo risarcimento del danno per il mancato ripristino del manto stradale e della crepa sul muro asserendo che non vi sia prova della imputabilità alla Parte_1
A ben considerare tale riferibilità emerge dal già richiamato consuntivo finale della contabilità dei lavori avendo il direttore dei lavori in esso previsto tali interventi a carico della impresa appaltatrice.
L'appellante, infine, censura la decisione del Tribunale nella parte in cui avrebbe accertato un minor valore delle opere realizzate extra contratto sancendo la condanna della impresa appaltatrice alle restituzioni così violando la domanda introdotta dagli opponenti, da intendersi limitata alla discordanza ravvisabile tra il valore delle opere richieste in pagamento con il decreto ingiuntivo (€ 49.955,23) e quanto contabilizzato dal direttore dei lavori (€ 34.307,85).
Sul punto specifica quindi la contestuale violazione dell'art. 1657 c.c. avendo il Decidente di prime cure a suo dire violato la determinazione pattizia della misura del corrispettivo, nella fattispecie ravvisabile nella contabilità predisposta dal direttore dei lavori ed accettata dai committenti in misura maggiore rispetto a quella invece determinata all'esito di CTU (€ 26.255,36).
Anche tale assunto è privo di pregio, per come emergente dalle definitive conclusioni rassegnate dagli odierni appellati in primo grado ove, espressamente e senza che a ciò venissero sollevati rilievi della odierna appellante, si chiedeva in via riconvenzionale accertato l'inadempimento della convenuta Parte_1 alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto 11 febbraio 2022, come aggiornato in data 1 marzo
[...]
2013, in ragione dei vizi e difetti delle opere eseguite, siccome contestati stragiudizialmente e/o nel presente giudizio, nonché del mancato completamento delle opere medesime (fornitura dell'isolamento a cappotto non conforme a quanto contrattualmente pattuito;
realizzazione dell'accesso in sicurezza al tetto da un solo
6 abbaino, anziché due;
mancato ripristino del manto stradale;
mancata riparazione della crepa sul muro) accertata altresì la violazione degli artt. 7 e 13 del contratto d'appalto, accertato infine il grave ritardo con cui è stato completato l'isolamento esterno a cappotto, quantificato il danno subito dai RI
, in € 53.600,00 (di cui € 14.000,00 in ragione dei Parte_3 Parte_4 Parte_5 vizi/difetti/difformità dell'opera, € 39.600,00 a titolo di penale per il ritardo) o nella diversa misura, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, condannarsi Parte_1 al risarcimento del danno medesimo, con gli interessi e la rivalutazione monetaria…;- accertato che le
[...] opere extra contratto realizzate da sono state stimate dal CTU in € 26.255,36 e che le Parte_1 medesime erano state quantificate dal Direttore dei Lavori in € 34.307,85, somma già interamente pagata dagli attori opponenti, condannarsi a restituire agli attori-opponenti la differenza, pari Parte_1 ad € 8.052,49 con gli interessi dal dì del ricevuto pagamento al saldo.
Dalla lettura delle suddette rassegnate conclusioni non è quindi dato riscontrare alcuna violazione dei limiti oggettivi della domanda introdotta dagli attori opponenti in primo grado laddove, ad ogni buon conto, alcun rilievo assume il richiamo all'art. 1657 c.c. adducendosene una violazione.
Tale norma è in effetti da considerare uno strumento che consente la conservazione del vincolo contrattuale anche in assenza di pattuizione del prezzo, prevedendo specifici meccanismi integrativi, che tuttavia non rileva nel caso che occupa.
Nella fattispecie a fronte della eccezione di inadempimento proposta dai committenti correttamente il
Giudice di primo grado ha quindi provveduto ad accertare la qualità e la quantità delle opere effettivamente eseguite demandandone l'indagine al CTU.
La sentenza gravata, per l'effetto, appare meritevole di essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico della vengono liquidate in favore della Parte_1 parte appellata, assistita da un medesimo difensore, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del
13 agosto 2022 avuto riguardo al valore dichiarato in atti (da € 52.000,00 ad € 260.000,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 9.991,00 per compensi professionali (€ 2.977,00 fase di studio, €
1.911,00 fase introduttiva, € 5.103,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
487/2023 di Ruolo Generale promossa da contro , Parte_1 CP_1 CP_2
, , , e avverso la
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 sentenza n. 276/2022 del 14 luglio 2022, pubblicata il 26 luglio 2022 del Tribunale Ordinario di Belluno, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
7 2. CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite del grado in favore di , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , e che liquida in € 9.991,00 per
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 487 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Granzotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Belluno, Via J. Tasso n. 7 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ) (C.F. , (C.F.
[...] C.F._3 CP_4 C.F._4 CP_5
e (C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._5 Controparte_6 C.F._6
Luigi Verzotto e dall'Avv. Giorgio Verzotto, con domicilio digitale come da rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 276/2022 del 14 luglio 2022, pubblicata il 26 luglio 2022 del
Tribunale Ordinario di Belluno, non notificata.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione
a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“… In via principale nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno n. 276/2022 del 14.07.2022, pubblicata il
26.07.2022 e non notificata, nella causa civile rubricata con il n. R.G. 1714/2015 emessa dal Giudice, dott.ssa
Marta De Manincor ed ingressa dall'attore in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Belluno n.
233/2018 n. R.G. 514/2018 emesso in data 14.06.2018 a favore della ditta Parte_1
- accogliere le conclusioni come formulate in primo grado e riportate nel presente atto alla pagina n.3;
- condannare gli appellati in solido tra loro a rifondere/restituire alla parte appellante la somma di € 66.628,64 pagata a seguito della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva;
- condannare le parti convenute in solido tra loro a rifondere a rifondere le spese legali e di causa per il presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado che potranno essere quantificate in via equitativa dal Giudice adito;
In via subordinata nel merito:
in parziale accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e riportate nel presente atto alla pag. n.
3 condannare gli appellati in solido tra loro a rifondere/restituire alla parte appellante la somma di €
66.628,64 o quella minore se la Corte confermerà solo in parte il decreto ingiuntivo con totale rifusione delle spese di lite sia del primo (che la Corte potrà valutare in via equitativa) che del secondo grado di giudizio”.
Per gli appellati:
"… rigettarsi l'appello svolto da avverso la sentenza n. 276/2022 del Tribunale di Belluno Parte_1 perché infondato e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza appellata;
con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.
L'Avv. Giorgio Verzotto dichiara che alla redazione delle presenti note ha partecipato la dott.ssa
[...]
i fini della pratica forense”. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
proponevano tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Belluno avverso Controparte_6 il decreto ingiuntivo di pagamento n. 233/2018 emesso in favore della er l'importo Parte_1 di € 79.213,87 oltre interessi come da domanda e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale corrispettivo a saldo del contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile di proprietà degli ingiunti sito a Vinigo nel Comune di Vodo di Cadore (BL).
A sostegno dell'atto oppositivo gli stessi contestavano plurimi inadempimenti della impresa appaltatrice censurandone la contabilità con specifico riferimento alla emissione delle fatture azionate monitoriamente, che non avrebbero recato la preventiva approvazione del direttore dei lavori.
Detti opponenti rappresentavano inoltre la generale esecuzione delle opere in violazione delle regole dell'arte, il ritardo nella consegna di esse e della relativa documentazione di circa 495 giorni rispetto al pattuito termine del 20 maggio 2013.
2 , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
chiedevano pertanto il rigetto della domanda creditoria ed in via di riconvenzione il Controparte_6 risarcimento dei danni che assumevano di aver subito, eventualmente da portare in compensazione in ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia contrapposta spettanza della ingiungente.
Ritualmente costituitasi in giudizio quest'ultima contestava ogni avverso assunto argomentando dettagliatamente in merito e dunque instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero per il riconoscimento della propria pretesa creditoria.
In particolare sottolineava la regolarità ed accettazione della contabilità di cantiere evidenziando, quanto al termine di consegna, come il mancato rispetto di esso sia stato in effetti determinato dalla esecuzione di lavori extra-contratto ed altresì imposto da avverse condizioni metereologiche e da ritardi imputabili ad imprese terze coinvolte nello stesso appalto.
Nel contempo, la deduceva l'illegittima ritenzione da parte dei committenti Parte_1 dell'importo di € 30.000,00 a fronte della pretesa risarcitoria da loro fatta giudizialmente valere in via riconvenzionale.
Concessa la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto, per l'ammontare di € 33.000,00 iva inclusa, la causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove testimoniali ed espletamento di CTU.
Con sentenza n. 276/2022 il Tribunale Ordinario di Belluno, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione …:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 233/2018;
- dato atto che, a seguito della concessione di provvisoria esecuzione parziale al D.I. n. 233/2018 opposto, gli attori hanno già versato ad la somma di € 33.000,00 (iva compresa), si rigettano le Parte_1 domande tutte svolte da nei confronti degli attori – opponenti perché infondate in fatto Parte_1
e in diritto e, per l'effetto, dichiara che null'altro è dovuto dai RI , CP_1 Controparte_2
, , e ad per qualsivoglia Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_1 titolo, ragione e/o causa;
- accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto Parte_1
d'appalto 11 febbraio 2022, come aggiornato in data 1 marzo 2013, in ragione dei vizi e difetti delle opere eseguite, accertata altresì la violazione degli artt. 7 e 13 del contratto d'appalto, accertato infine il grave ritardo con cui è stato completato l'isolamento esterno a cappotto, condanna la ditta convenuta opposta
a pagare in favore dei RI , € Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
52.100,00 (di cui € 12.500,00 in ragione dei vizi/difetti/difformità dell'opera, € 39.600,00 a titolo di penale per il ritardo);
- accertato che le opere extra contratto realizzate da sono state stimate dal CTU in € Parte_1
26.255,36 e che le medesime erano state quantificate dal Direttore dei Lavori in € 34.307,85, somma già interamente pagata dagli attori opponenti, condanna a restituire agli attori-opponenti Parte_1 la differenza, pari ad € 8.052,49 con gli interessi dal dì del ricevuto pagamento al saldo;
- condanna la ditta a pagare le spese di CTU che si liquidano in complessivi € 3.029,75, Parte_1 dalla cui somma dovrà essere detratto l'acconto già versato e aggiungersi gli oneri e accessori di legge;
3 - condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese legali a favore delle parti attrici che si liquidano in
e 4.000,00 oltre accessori di legge”.
Il Giudice di prime cure, recepita integralmente la disposta CTU che ha quantificato le opere extra contratto eseguite dalla convenuta opposta e riscontrato la presenza di vizi e ritardi nella consegna ha quindi rideterminato la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria condannando conseguentemente l'impresa appaltatrice, nei termini suddetti, al risarcimento dei danni patiti dagli opponenti ed alle restituzioni di quanto in eccedenza da loro corrisposto.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione affidato ai seguenti Parte_1 motivi:
• Erronea valutazione del compendio istruttorio. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (primo motivo)
• Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1657 c.c. (secondo ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio , , CP_1 Controparte_2
, , e per resistere all'avverso Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 appello, insistendo per la conferma della sentenza appellata.
La causa, tenutasi con modalità cartolare, all'udienza del 17 ottobre 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa (specificandosi che non si è tenuto conto della comparsa conclusionale di parte appellante in quanto depositata tardivamente) non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla
[...] dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea Parte_1
a giustificare la decisione adottata.
Declinando congiuntamente i motivi di impugnazione, in quanto avvinti da evidenti ragioni di ordine logico e giuridico ed essendo tra loro sequenziali, ancorché interamente devolutivi della res litigiosa, si ha dunque motivo per sancirne l'infondatezza.
Il compendio probatorio, sottoposto ad un'attenta analisi critica di questo Collegio, non consente di individuare il dedotto erroneo bilanciamento delle evidenze acquisite, ovvero l'addotta omessa valutazione di documenti da parte Giudice di prime cure.
A dire dell'appellante l'istruttoria comproverebbe come il ritardo nella consegna delle opere a fronte del quale è stata accordata tutela risarcitoria invocata in via riconvenzionale dagli attori opponenti, sarebbe stato imputabile a fattori metereologici avversi o comunque estranei all'impresa appaltatrice laddove, inoltre, la sancita difformità del cappotto termico sarebbe invece in linea con le disposizioni contrattuali e che la difformità della linea vita risulterebbe essere stata approvata dal direttore dei lavori;
quanto al mancato ripristino dei danni rilevati al manto stradale e ad una fessurazione del muro esso troverebbe invece giustificazione in quanto non riferibile all'impresa la relativa causazione.
Più specificatamente l'appellante declina l'imputabilità alla stessa del ritardo quantificato dal CTU in 495 giorni assumendo che nel periodo compreso tra marzo e novembre 2013 vi furono numerose giornate di maltempo, che per eseguire le lavorazioni la stessa doveva attendere il completamento di opere da parte di terzi, che lo stesso direttore dei lavori ebbe a sospendere il cantiere dal mese di novembre 2013 ad agosto
4 2014 proprio per le suddette condizioni metereologiche, che la stessa parte committente avrebbe determinato una dilatazione della tempistica richiedendo opere aggiuntive, peraltro, per quanto concernerebbe l'ultimazione dei lavori esterni, effettuando pagamenti in ritardo.
La inoltre, assume che il Tribunale avrebbe dovuto considerare la tolleranza dei Parte_1 committenti ai ritardi non avendo essi esercitato l'opzione, contrattualmente prevista, di recedere in tale ipotesi dal contratto.
Tutte le argomentazioni difensive che precedono non possono trovare accoglimento.
La Corte in primo luogo osserva come le prospettate giustificazioni del ritardo in dipendenza di pregiudizievoli condizioni metereologiche siano oggettivamente incompatibili con l'art. 5 del contratto di appalto (cfr. doc.
2 fascicolo di primo grado di parte appellata) “Cronoprogramma e termine esecuzione lavori” che impone alla impresa appaltatrice, come tuttavia non si rinviene nella fattispecie, di segnalare tempestivamente alla direzione dei lavori ritardi imputabili a lavorazioni non affidate all'impresa incaricata…, nonché per avverse condizioni metereologiche, affinché questa provveda a fissare una nuova data di ultimazione.
Simile previsione, del resto, risulta essere stata richiamata nella convenzione di proroga del termine di consegna dei lavori dall'originario 30 novembre 2012 al 30 giugno 2013, non trovando in ogni caso giustificazione, rispetto a tale ulteriore termine, un ritardo di oltre un anno, essendo avvenuta la consegna delle opere in data 27 settembre 2014.
Non trova del resto riscontro probatorio l'assunto secondo il quale il ritardo sarebbe riferibile ad imprese terze risultando il conteggio delle lavorazioni di queste ultime contemplato nel computo dei giorni stimato per l'ultimazione delle opere in disparte, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di testimonianze (come quella resa dal teste che consentono di individuare come talvolta le lavorazioni abbiano avuto conclusione Tes_1 prima della previsione stimata.
Ad ogni modo non è da escludere dalla istruttoria espletata se siano le stesse imprese terze ad aver ritardato l'esecuzione delle opere a loro demandate in dipendenza delle preventive attività di spettanza della
[...]
Parte_1
Nondimeno, non si rinviene in atti la richiamata sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori che si assume da novembre 2013 ad agosto 2014 in dipendenza di fattori metereologici in effetti non comprovati e comunque difficilmente comprovabili per un così considerevole arco temporale.
Non risulta inoltre condivisibile l'assunto di parte appellante secondo il quale il ritardo, peraltro accertato di oltre un anno rispetto al concordato (in proroga di precedente) termine di consegna, sarebbe imputabile ad opere extra contratto richieste dai committenti, posto che le stesse, stimate dal CTU in € 17.060,92 - oltre a non essere state richieste successivamente alla accordata proroga - non appaiono, tenuto conto del complessivo valore delle opere pari ad € 309.099,24, giustificative di un così rilevante prolungamento del termine.
Né sussistono in atti validi elementi probatori di sostegno alla argomentazione difensiva che vorrebbe imputare il ritardo per la fine dei lavori esterni ai mancati pagamenti dovuti dalla committenza, stante un generale quadro di oggettivo ritardo nell'adempimento da parte della appaltatrice e la contestazione della fatturazione da quest'ultima rimessa agli odierni appellati come specificato dallo stesso direttore dei lavori
Arch. con nota del 14 luglio 2014 inviata alla (cfr. doc. 5 fascicolo di primo Per_1 Pt_1 Parte_1 grado di parte appellata).
5 Non è da ultimo sindacabile, come proposto dalla difesa di parte appellante, la volontà di una parte contraente di avvalersi o meno di una facoltà (nella fattispecie di recesso) alla stessa riconosciuta - in ipotesi di ritardo nell'adempimento - dagli accordi contrattuali intercorsi ovvero di optare per differenziali rimedi giuridici preferendo il mantenimento del vincolo negoziale.
La puntuale disamina delle critiche sollevate dalla alla sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui ha riscontrato i vizi e difetti delle opere ed il detto ritardo nella loro consegna induce del resto a condividere il convincimento raggiunto.
Ed invero, il cappotto termico installato, indipendentemente dalle unilaterali affermazioni di parte, non è quello contemplato dagli accordi contrattuali, rispondente alle norme ETAG 004, completo delle certificazioni inclusa l'omologazione tecnica europea ETA 04/0033 n. cert. 1139-CPD-0162/04 (cfr. doc. 20 fascicolo di primo grado di parte appellata), come del resto emerge dal consuntivo finale della contabilità dei lavori laddove lo stesso direttore dei lavori riserva la verifica della conformità delle certificazioni del materiale isolante per un riscontro di corretta esecuzione dell'opera (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Quanto alla realizzazione della linea vita, risultata difforme a quella prevista contrattualmente, non assume rilievo - ai fini del riconosciuto indennizzo di € 1.500,00 che l'appellante assume come non dovuto ai committenti - l'assunto secondo il quale essa
Abbia comunque avuto il riconoscimento da parte del direttore dei lavori.
L'indennizzo trova infatti giustificazione nel minor valore dell'opera rispetto a quella contrattualizzata traducendosi, in difetto, in un'ingiusta locupletazione degli odierni appellati.
Analogamente inconferente si manifesta la censura della sentenza appellata per aver riconosciuto il diritto al benché esiguo risarcimento del danno per il mancato ripristino del manto stradale e della crepa sul muro asserendo che non vi sia prova della imputabilità alla Parte_1
A ben considerare tale riferibilità emerge dal già richiamato consuntivo finale della contabilità dei lavori avendo il direttore dei lavori in esso previsto tali interventi a carico della impresa appaltatrice.
L'appellante, infine, censura la decisione del Tribunale nella parte in cui avrebbe accertato un minor valore delle opere realizzate extra contratto sancendo la condanna della impresa appaltatrice alle restituzioni così violando la domanda introdotta dagli opponenti, da intendersi limitata alla discordanza ravvisabile tra il valore delle opere richieste in pagamento con il decreto ingiuntivo (€ 49.955,23) e quanto contabilizzato dal direttore dei lavori (€ 34.307,85).
Sul punto specifica quindi la contestuale violazione dell'art. 1657 c.c. avendo il Decidente di prime cure a suo dire violato la determinazione pattizia della misura del corrispettivo, nella fattispecie ravvisabile nella contabilità predisposta dal direttore dei lavori ed accettata dai committenti in misura maggiore rispetto a quella invece determinata all'esito di CTU (€ 26.255,36).
Anche tale assunto è privo di pregio, per come emergente dalle definitive conclusioni rassegnate dagli odierni appellati in primo grado ove, espressamente e senza che a ciò venissero sollevati rilievi della odierna appellante, si chiedeva in via riconvenzionale accertato l'inadempimento della convenuta Parte_1 alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto 11 febbraio 2022, come aggiornato in data 1 marzo
[...]
2013, in ragione dei vizi e difetti delle opere eseguite, siccome contestati stragiudizialmente e/o nel presente giudizio, nonché del mancato completamento delle opere medesime (fornitura dell'isolamento a cappotto non conforme a quanto contrattualmente pattuito;
realizzazione dell'accesso in sicurezza al tetto da un solo
6 abbaino, anziché due;
mancato ripristino del manto stradale;
mancata riparazione della crepa sul muro) accertata altresì la violazione degli artt. 7 e 13 del contratto d'appalto, accertato infine il grave ritardo con cui è stato completato l'isolamento esterno a cappotto, quantificato il danno subito dai RI
, in € 53.600,00 (di cui € 14.000,00 in ragione dei Parte_3 Parte_4 Parte_5 vizi/difetti/difformità dell'opera, € 39.600,00 a titolo di penale per il ritardo) o nella diversa misura, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, condannarsi Parte_1 al risarcimento del danno medesimo, con gli interessi e la rivalutazione monetaria…;- accertato che le
[...] opere extra contratto realizzate da sono state stimate dal CTU in € 26.255,36 e che le Parte_1 medesime erano state quantificate dal Direttore dei Lavori in € 34.307,85, somma già interamente pagata dagli attori opponenti, condannarsi a restituire agli attori-opponenti la differenza, pari Parte_1 ad € 8.052,49 con gli interessi dal dì del ricevuto pagamento al saldo.
Dalla lettura delle suddette rassegnate conclusioni non è quindi dato riscontrare alcuna violazione dei limiti oggettivi della domanda introdotta dagli attori opponenti in primo grado laddove, ad ogni buon conto, alcun rilievo assume il richiamo all'art. 1657 c.c. adducendosene una violazione.
Tale norma è in effetti da considerare uno strumento che consente la conservazione del vincolo contrattuale anche in assenza di pattuizione del prezzo, prevedendo specifici meccanismi integrativi, che tuttavia non rileva nel caso che occupa.
Nella fattispecie a fronte della eccezione di inadempimento proposta dai committenti correttamente il
Giudice di primo grado ha quindi provveduto ad accertare la qualità e la quantità delle opere effettivamente eseguite demandandone l'indagine al CTU.
La sentenza gravata, per l'effetto, appare meritevole di essere confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico della vengono liquidate in favore della Parte_1 parte appellata, assistita da un medesimo difensore, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del
13 agosto 2022 avuto riguardo al valore dichiarato in atti (da € 52.000,00 ad € 260.000,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 9.991,00 per compensi professionali (€ 2.977,00 fase di studio, €
1.911,00 fase introduttiva, € 5.103,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
487/2023 di Ruolo Generale promossa da contro , Parte_1 CP_1 CP_2
, , , e avverso la
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 sentenza n. 276/2022 del 14 luglio 2022, pubblicata il 26 luglio 2022 del Tribunale Ordinario di Belluno, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
7 2. CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite del grado in favore di , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , e che liquida in € 9.991,00 per
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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