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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/09/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4989/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile
nella persona della dott. ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4989/2024 promossa a seguito di ricorso ai sensi dell'art.14 D.Lg.vo 150/2011 - e pendente TRA
Avv. nato ad [...] il [...] , Controparte_1 CodiceFiscale_1 avvocato del foro di Benevento, difeso da se medesimo, che elegge domicilio nel suo studio in Airola alla Via Murata n.5 ;
- Ricorrente –
CONTRO
- C. F. - nata il Controparte_2 CodiceFiscale_2
28/09/1955 a Sant'Arpino (CE) e residente in [...] - , rappresentata e difesa giusta procura in Controparte_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta – conferita anche in maniera disgiunta - dall'avv. Aldo Garofalo (C. F e dall'avv. CodiceFiscale_3
Manolo Iengo (C. F. ), presso il cui studio tutti CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliano in Pomigliano d'Arco (NA), alla via G. Verdi n. 2.
- Resistente –
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'11.9.2025.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ai sensi dell' art.14 D.Lg.vo 150/2011, depositato in data 15.6.2024 il ricorrente procuratore nell'interesse di sé stesso avanzava domanda di pagamento nei confronti della resistente signora
[...]
, domiciliata in Giugliano in Controparte_2 CodiceFiscale_5
Campania (NA) alla Via Lago Patria Parco Bellavista n.154/E, quantificandola nella somma di euro 12.560,30, oltre CPA ed IVA, se dovuta come per legge, prospettando di avendo svolto su sua espressa procura ex art.84 c.p.c., attività di difesa, assistenza e rappresentanza nel giudizio recante n.1000659/C/2004 RG, pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere G.U. dott.ssa Schiattarella, nei confronti di , Controparte_4 Controparte_5
, e
[...] Controparte_2 Controparte_6
, avente ad oggetto: comunione ereditaria in Controparte_7 CP_8 morte di Persona_1
All'uopo esponeva che il giudizio aveva inizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione distaccata di Aversa avente il n. 659/C/2004 RG, poi proseguito, in seguito alla eliminazione della sezione distaccata ex decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155. Deduceva che il valore delle domande relative al giudizio predetti erano state dichiarate dall'attore in valore indeterminabile, avendo ad oggetto circa n.20 beni immobili siti in Sant' Arpino (CE) tra terreni, appartamenti, locali commerciali e locali deposito ed accessori che costituiscono pertinenze degli stessi;
che il giudizio si era concluso con la Sentenza n. 141/2022, avendo avuto un iter processuale molto complesso, poiché era stato necessario per il ricorrente eseguire preliminarmente la ricerca, l' esame e lo studio della documentazione riguardante le provenienze catastali ed ipotecarie del notevole complesso immobiliare (circa n.20 beni immobili con accessori e pertinenze), facenti parte di n. 3 fabbricati condominiali, nonché le corrispondenti concessioni edilizie e la complessa dichiarazione di successione, posta a base della domanda di scioglimento della comunione ereditaria. Esponeva pertanto di aver svolto a favore della resistente le seguenti ulteriori attività: studio e redazione dell' atto introduttivo del giudizio, notifica ed iscrizione a ruolo con produzione dell' atto di citazione notificato e della innumerevole e complessa documentazione ipotecaria, catastale ed edilizia;
richiesta al notaio del rilascio delle n.5 relazioni notarili riguardanti le n.4 parti processuali, escussione testimoniale, richiesta ed ammissione della CTU, nonché partecipazione a n. 2 sopralluoghi. Le attività difensive e di rappresentanze in giudizio, secondo la prospettazione del ricorrente, potevano essere valutate ex D.M.55/2014 con complessità alta - valori medi come segue: Fase di Studio euro 3.191,00, Fase introduttiva euro 2.124,00, Fase Istruttoria/Tratt. euro 5.607,00, Totale parziale euro 10.922,00, Rimborso Forfettario 15% euro 1.638,30, Totale Generale euro 12.560,30 oltre cpa ed iva, come per legge. Aggiungeva ancora di aver sollecitato il pagamento delle spettanze professionali, (con nota racc.a.r. del 13-24/02/20214, del 28/3/2015, del 17- 22/5/2018 e del 07/05/2021 con contestuale istanza di negoziazione assistita (sia a mezzo racc.a.r. che a mezzo PEC), rimaste tuttavia senza esito. Con decreto del 20.6.2024 il G. U. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18.11.2024, onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Si costituiva in data 7.11.2024 la resistente contestando l'avversa domanda di pagamento esponendo che nel mese di febbraio dell'anno 2014 procedeva alla formale e tempestiva sostituzione del medesimo avv. con altro e nuovo CP_1 difensore ovvero l'Avv. Aldo Garofalo e ciò in ragione del venir meno del rapporto fiduciario, dovuto alle gravissime inadempienze ed omissioni compiute dal medesimo avv. nella sua qualità di legale, di amministratore della CP_1 massa ereditaria e – finanche – di esecutore testamentario. Esponeva che la revoca del mandato era avvenuta nelle more del giudizio quindi in data anteriore alla conclusione del procedimento recante R. G. n. 1000659/2004 e, ovviamente, all'emissione della sentenza n. 141/2022, pronunciata in data 10.01.2022. Pertanto, proseguiva la resistente, nel merito deduceva che comunque il giudizio per il quale il ricorrente aveva patrocinato nel suo interesse era da considerarsi di valore indeterminato ma non di complessità alta bensì di complessità bassa e/o media, prospettando invero la corresponsione di compenso professionale di gran lunga inferiore a quello quantificato dal ricorrente in applicazione dei criteri minimi e/o medi. Chiedeva inoltre operarsi la compensazione con il maggior credito vantato dalla resistente per le casuali di cui al giudizio pendente presso il Tribunale di Benevento – II^ Sezione Civile, RG 1669 / 2024 per responsabilità professionale nei confronti del predetto ricorrente da parte della resistente. Instaurato il contraddittorio, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza dell'11.9.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 2. Il ricorso è correttamente proposto nelle forme di cui al procedimento semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 150/2011, modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.149/2022, a sua volta modificato dalla L. 197/2022 ed applicabile pertanto, come previstodall'art.35 del D.Lgs. 149/2022, ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023; più precisamente, la norma in esame nella sua attuale formulazione prevede che le controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato siano regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dallo stesso articolo 14 cit il quale dispone che il Tribunale decide in composizione monocratica.
Inoltre, risulta correttamente adito l'intestato Tribunale rinvenendo la resistente residenza in Giugliano in Campania -comune rientrante nella competenza territoriale dello stesso, in applicazione della costante giurisprudenza di legittimità espressasi in merito (cfr. Sezioni Unite n. 4485/18) in ordine all'applicazione nel caso di specie del foro del consumatore ex art. DLGS 206/2005 art. 33 comma 2 lettera u) alla stregua del quale : “in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere dal proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637 c.p.c., comma 3, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni “speciali”, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente” (vedi anche Cassazione n. 12685 del 2011; cass.civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 (Rv. 630504 - 01)). Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10278 del 19/04/2021 (Rv. 661119 - 01); ex multis, cass. civ.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8406 del 15/03/2022 (Rv. 664433 - 01)) che ha ribadito espressamente che “In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore”.
3. Tanto premesso, anzitutto, deve rammentarsi, nel merito, come, in tema di pagamento di obbligazione pecuniaria -quale è quella del cliente in ordine alle spettanze professionali reclamate dal suo avvocato- il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Quindi, anche l'avvocato che, in caso di mancato integrale pagamento delle prestazioni professionali, intenda ottenere sentenza di condanna al pagamento di dette spettanze, deve dare la prova dei fatti che sono alla base della domanda. In conformità di quanto esposto dall'odierno ricorrente a sostegno della domanda, risulta provata documentalmente l'attività svolta dal predetto difensore in favore della resistente signora circostanza peraltro non Controparte_2 contestata dalla stessa, la quale per incidens nella rispettiva difesa si è limitata ad una contestazione relativa al quantum debeatur, e come si evince dagli atti depositati.
Tanto rilevato in fatto, si osserva:
- che risulta provato l'espletamento dell'attività professionale posta in essere dal ricorrente nei confronti ed in favore della resistente nell'ambito del giudizio con rg. n.1000659/C/2004 RG, pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere G.U. dott.ssa Schiattarella, nei confronti di , Controparte_4
, , Controparte_5 Controparte_2 [...]
e , avente ad oggetto: Scioglimento Controparte_6 Controparte_7 comunione ereditaria in morte di;
Persona_1
- che l'odierno ricorrente, in ossequio all'incarico professionale conferito, ha prestato la propria opera consistita nella fase di studio e redazione dell'atto introduttivo del giudizio, nella partecipazione alle udienze e alla relativa fase istruttoria sino all'espletamento dell' iter delle operazioni peritali non partecipando alla residua fase decisionale;
ed invero è documentalmente attestato che il mandato conferito al ricorrente cessata alla data dell'udienza 14.2.2024 (cfr. pg. 3 all.5 prod. resistente) della controversia. Ciò posto, mette conto evidenziare che non essendo contestato l'an della prestazione, come già evidenziato, occorre procedere alla concreta determinazione del quantum debeatur in relazione alla attività professionale svolta dal ricorrente in favore del resistente nell'ambito della controversia recante n.rg. N.R.G. 1000659/2004.
A tale proposito, va immediatamente chiarito che, in mancanza di un pregresso accordo, in merito, tra le parti (la cui esistenza non risulta comprovata da documentazione alcuna) la determinazione degli importi per cui è causa è rimessa alle valutazioni di questo Giudice, il quale si atterrà, nelle proprie scelte, al principio per cui, in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente al difensore vale la regola, dettata dall'art. 2233, comma 2, cod. civ., per la quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata (cfr. Cass., 1.7.1996, n. 5962). Invero, considerata la natura, la quantità ed il valore del giudizio patrocinato, avuto riguardo al valore della controversia di valore indeterminabile, non potendosi evincere dalla statuizione prodotta l'effettivo decisum in favore della originaria cliente- odierna resistente, e tenuto conto dell'espletamento dell'attività professionale per le sole fasi di studio della controversia, introduttiva, ed istruttoria, ritiene il Tribunale che le spettanze richieste dall'istante, in ossequio alla normativa vigente ratione temporis, possano essere quantificate sulla scorta dell'Art. 4 comma 1 DM 55/14 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale- nella disciplina di vigenza al momento dell'espletamento del mandato (anno 2014), nei termini che seguono. Inoltre, per costante giurisprudenza, il compenso va considerato in un'accezione omnicomprensiva, come corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata dal professionista, pertanto l'attività va liquidata al termine dell'opera complessivamente prestata e del mandato unitariamente concluso e la scelta dei parametri di liquidazione da applicare va operata in relazione al momento in cui la prestazione difensiva si è effettivamente esaurita (SS.UU. Cass. Civ. nn.17405-17406/2012, secondo cui “i nuovi parametri sono da applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca ad un professionista che, in quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le tariffe abrogate”, C.Cost. 261/2013, conformi ex multis Cass. 2322/2015, 241/2016, 4949/2017). Pertanto, in applicazione delle tabelle 2014-2018, competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa: indeterminabile, complessità media, risultano liquidabili in favore del resistente i seguenti importi: € 2.025,00 per la fase di studio della controversia, € 1.349,00 per la fase introduttiva,
€3.560,00 per la fase istruttoria, il tutto per un importo totale pari ad euro
€6.934,00. I predetti criteri conducono ad una determinazione del compenso spettante all'odierno ricorrente pari ad euro € 6.934,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e cpa in misura del 4% e iva come per legge e, infine, interessi al tasso legale dal giorno della notifica del ricorso introduttivo e fino al soddisfo. Sul compenso come liquidato – integrante debito di valuta - spettano altresì gli interessi al saggio legale a decorrere dal 24.2.2014 data della costituzione in mora del resistente (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8611 del 16/03/2022 secondo cui “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”; ex multis cass. civ. sez II n, 24973 del 19.8.2022).
4. Deve essere disattesa la domanda di compensazione per come operata dalla parte resistente relativa alle somme a percepirsi nell'ambito del giudizio per responsabilità professionale nei confronti del predetto ricorrente azionato da parte della resistente atteso che, da un lato, per come dedotto dalla stessa resistente, pende idoneo giudizio, di cui non è dato evincersi l'esito ed altresì sulla scorta della considerazione secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/05/2021, n. 15032), circostanza non provata nel caso di specie.
5. sulle spese. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 nella attuale disciplina- tenuto conto del valore del decisum (€ 6.934,00), e non del disputatum - e facendo riferimento ai parametri minimi, stante la semplicità della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II sezione civile, in persona della dott.ssa Matilde Boccia, funzione di giudice unico così provvede:
-Accoglie per le causali in motivazione il ricorso proposto dall'avv.to Avv. e per l'effetto: Controparte_1
- Condanna la sig.ra al pagamento in favore Controparte_2 dell'avv.to Avv. della somma di euro € 6.934,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario delle spese generali in misura del 15% e cpa in misura del 4% e iva come per legge, oltre interessi al saggio legale dalla data della messa in mora (24.2.2014) fino all'effettivo soddisfo, - Condanna la sig.ra al pagamento delle Controparte_2 spese del presente giudizio in favore dell'avv.to Avv. Controparte_1 procuratore di se' stesso ex art. 86 c.p.c., che si liquidano in € 100,00 per spese ed
€ 1.700,00 per compensi professionali (parametri minimi stante la semplicità della controversia e dell'attività espletata), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
AVERSA, 12.9.2025 IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile
nella persona della dott. ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4989/2024 promossa a seguito di ricorso ai sensi dell'art.14 D.Lg.vo 150/2011 - e pendente TRA
Avv. nato ad [...] il [...] , Controparte_1 CodiceFiscale_1 avvocato del foro di Benevento, difeso da se medesimo, che elegge domicilio nel suo studio in Airola alla Via Murata n.5 ;
- Ricorrente –
CONTRO
- C. F. - nata il Controparte_2 CodiceFiscale_2
28/09/1955 a Sant'Arpino (CE) e residente in [...] - , rappresentata e difesa giusta procura in Controparte_3 calce alla comparsa di costituzione e risposta – conferita anche in maniera disgiunta - dall'avv. Aldo Garofalo (C. F e dall'avv. CodiceFiscale_3
Manolo Iengo (C. F. ), presso il cui studio tutti CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliano in Pomigliano d'Arco (NA), alla via G. Verdi n. 2.
- Resistente –
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'11.9.2025.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ai sensi dell' art.14 D.Lg.vo 150/2011, depositato in data 15.6.2024 il ricorrente procuratore nell'interesse di sé stesso avanzava domanda di pagamento nei confronti della resistente signora
[...]
, domiciliata in Giugliano in Controparte_2 CodiceFiscale_5
Campania (NA) alla Via Lago Patria Parco Bellavista n.154/E, quantificandola nella somma di euro 12.560,30, oltre CPA ed IVA, se dovuta come per legge, prospettando di avendo svolto su sua espressa procura ex art.84 c.p.c., attività di difesa, assistenza e rappresentanza nel giudizio recante n.1000659/C/2004 RG, pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere G.U. dott.ssa Schiattarella, nei confronti di , Controparte_4 Controparte_5
, e
[...] Controparte_2 Controparte_6
, avente ad oggetto: comunione ereditaria in Controparte_7 CP_8 morte di Persona_1
All'uopo esponeva che il giudizio aveva inizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sezione distaccata di Aversa avente il n. 659/C/2004 RG, poi proseguito, in seguito alla eliminazione della sezione distaccata ex decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155. Deduceva che il valore delle domande relative al giudizio predetti erano state dichiarate dall'attore in valore indeterminabile, avendo ad oggetto circa n.20 beni immobili siti in Sant' Arpino (CE) tra terreni, appartamenti, locali commerciali e locali deposito ed accessori che costituiscono pertinenze degli stessi;
che il giudizio si era concluso con la Sentenza n. 141/2022, avendo avuto un iter processuale molto complesso, poiché era stato necessario per il ricorrente eseguire preliminarmente la ricerca, l' esame e lo studio della documentazione riguardante le provenienze catastali ed ipotecarie del notevole complesso immobiliare (circa n.20 beni immobili con accessori e pertinenze), facenti parte di n. 3 fabbricati condominiali, nonché le corrispondenti concessioni edilizie e la complessa dichiarazione di successione, posta a base della domanda di scioglimento della comunione ereditaria. Esponeva pertanto di aver svolto a favore della resistente le seguenti ulteriori attività: studio e redazione dell' atto introduttivo del giudizio, notifica ed iscrizione a ruolo con produzione dell' atto di citazione notificato e della innumerevole e complessa documentazione ipotecaria, catastale ed edilizia;
richiesta al notaio del rilascio delle n.5 relazioni notarili riguardanti le n.4 parti processuali, escussione testimoniale, richiesta ed ammissione della CTU, nonché partecipazione a n. 2 sopralluoghi. Le attività difensive e di rappresentanze in giudizio, secondo la prospettazione del ricorrente, potevano essere valutate ex D.M.55/2014 con complessità alta - valori medi come segue: Fase di Studio euro 3.191,00, Fase introduttiva euro 2.124,00, Fase Istruttoria/Tratt. euro 5.607,00, Totale parziale euro 10.922,00, Rimborso Forfettario 15% euro 1.638,30, Totale Generale euro 12.560,30 oltre cpa ed iva, come per legge. Aggiungeva ancora di aver sollecitato il pagamento delle spettanze professionali, (con nota racc.a.r. del 13-24/02/20214, del 28/3/2015, del 17- 22/5/2018 e del 07/05/2021 con contestuale istanza di negoziazione assistita (sia a mezzo racc.a.r. che a mezzo PEC), rimaste tuttavia senza esito. Con decreto del 20.6.2024 il G. U. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18.11.2024, onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto.
Si costituiva in data 7.11.2024 la resistente contestando l'avversa domanda di pagamento esponendo che nel mese di febbraio dell'anno 2014 procedeva alla formale e tempestiva sostituzione del medesimo avv. con altro e nuovo CP_1 difensore ovvero l'Avv. Aldo Garofalo e ciò in ragione del venir meno del rapporto fiduciario, dovuto alle gravissime inadempienze ed omissioni compiute dal medesimo avv. nella sua qualità di legale, di amministratore della CP_1 massa ereditaria e – finanche – di esecutore testamentario. Esponeva che la revoca del mandato era avvenuta nelle more del giudizio quindi in data anteriore alla conclusione del procedimento recante R. G. n. 1000659/2004 e, ovviamente, all'emissione della sentenza n. 141/2022, pronunciata in data 10.01.2022. Pertanto, proseguiva la resistente, nel merito deduceva che comunque il giudizio per il quale il ricorrente aveva patrocinato nel suo interesse era da considerarsi di valore indeterminato ma non di complessità alta bensì di complessità bassa e/o media, prospettando invero la corresponsione di compenso professionale di gran lunga inferiore a quello quantificato dal ricorrente in applicazione dei criteri minimi e/o medi. Chiedeva inoltre operarsi la compensazione con il maggior credito vantato dalla resistente per le casuali di cui al giudizio pendente presso il Tribunale di Benevento – II^ Sezione Civile, RG 1669 / 2024 per responsabilità professionale nei confronti del predetto ricorrente da parte della resistente. Instaurato il contraddittorio, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza dell'11.9.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 2. Il ricorso è correttamente proposto nelle forme di cui al procedimento semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 150/2011, modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.149/2022, a sua volta modificato dalla L. 197/2022 ed applicabile pertanto, come previstodall'art.35 del D.Lgs. 149/2022, ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023; più precisamente, la norma in esame nella sua attuale formulazione prevede che le controversie aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato siano regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dallo stesso articolo 14 cit il quale dispone che il Tribunale decide in composizione monocratica.
Inoltre, risulta correttamente adito l'intestato Tribunale rinvenendo la resistente residenza in Giugliano in Campania -comune rientrante nella competenza territoriale dello stesso, in applicazione della costante giurisprudenza di legittimità espressasi in merito (cfr. Sezioni Unite n. 4485/18) in ordine all'applicazione nel caso di specie del foro del consumatore ex art. DLGS 206/2005 art. 33 comma 2 lettera u) alla stregua del quale : “in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere dal proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637 c.p.c., comma 3, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni “speciali”, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente” (vedi anche Cassazione n. 12685 del 2011; cass.civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 (Rv. 630504 - 01)). Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10278 del 19/04/2021 (Rv. 661119 - 01); ex multis, cass. civ.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8406 del 15/03/2022 (Rv. 664433 - 01)) che ha ribadito espressamente che “In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore”.
3. Tanto premesso, anzitutto, deve rammentarsi, nel merito, come, in tema di pagamento di obbligazione pecuniaria -quale è quella del cliente in ordine alle spettanze professionali reclamate dal suo avvocato- il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Quindi, anche l'avvocato che, in caso di mancato integrale pagamento delle prestazioni professionali, intenda ottenere sentenza di condanna al pagamento di dette spettanze, deve dare la prova dei fatti che sono alla base della domanda. In conformità di quanto esposto dall'odierno ricorrente a sostegno della domanda, risulta provata documentalmente l'attività svolta dal predetto difensore in favore della resistente signora circostanza peraltro non Controparte_2 contestata dalla stessa, la quale per incidens nella rispettiva difesa si è limitata ad una contestazione relativa al quantum debeatur, e come si evince dagli atti depositati.
Tanto rilevato in fatto, si osserva:
- che risulta provato l'espletamento dell'attività professionale posta in essere dal ricorrente nei confronti ed in favore della resistente nell'ambito del giudizio con rg. n.1000659/C/2004 RG, pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere G.U. dott.ssa Schiattarella, nei confronti di , Controparte_4
, , Controparte_5 Controparte_2 [...]
e , avente ad oggetto: Scioglimento Controparte_6 Controparte_7 comunione ereditaria in morte di;
Persona_1
- che l'odierno ricorrente, in ossequio all'incarico professionale conferito, ha prestato la propria opera consistita nella fase di studio e redazione dell'atto introduttivo del giudizio, nella partecipazione alle udienze e alla relativa fase istruttoria sino all'espletamento dell' iter delle operazioni peritali non partecipando alla residua fase decisionale;
ed invero è documentalmente attestato che il mandato conferito al ricorrente cessata alla data dell'udienza 14.2.2024 (cfr. pg. 3 all.5 prod. resistente) della controversia. Ciò posto, mette conto evidenziare che non essendo contestato l'an della prestazione, come già evidenziato, occorre procedere alla concreta determinazione del quantum debeatur in relazione alla attività professionale svolta dal ricorrente in favore del resistente nell'ambito della controversia recante n.rg. N.R.G. 1000659/2004.
A tale proposito, va immediatamente chiarito che, in mancanza di un pregresso accordo, in merito, tra le parti (la cui esistenza non risulta comprovata da documentazione alcuna) la determinazione degli importi per cui è causa è rimessa alle valutazioni di questo Giudice, il quale si atterrà, nelle proprie scelte, al principio per cui, in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente al difensore vale la regola, dettata dall'art. 2233, comma 2, cod. civ., per la quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questi espletata (cfr. Cass., 1.7.1996, n. 5962). Invero, considerata la natura, la quantità ed il valore del giudizio patrocinato, avuto riguardo al valore della controversia di valore indeterminabile, non potendosi evincere dalla statuizione prodotta l'effettivo decisum in favore della originaria cliente- odierna resistente, e tenuto conto dell'espletamento dell'attività professionale per le sole fasi di studio della controversia, introduttiva, ed istruttoria, ritiene il Tribunale che le spettanze richieste dall'istante, in ossequio alla normativa vigente ratione temporis, possano essere quantificate sulla scorta dell'Art. 4 comma 1 DM 55/14 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale- nella disciplina di vigenza al momento dell'espletamento del mandato (anno 2014), nei termini che seguono. Inoltre, per costante giurisprudenza, il compenso va considerato in un'accezione omnicomprensiva, come corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata dal professionista, pertanto l'attività va liquidata al termine dell'opera complessivamente prestata e del mandato unitariamente concluso e la scelta dei parametri di liquidazione da applicare va operata in relazione al momento in cui la prestazione difensiva si è effettivamente esaurita (SS.UU. Cass. Civ. nn.17405-17406/2012, secondo cui “i nuovi parametri sono da applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca ad un professionista che, in quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le tariffe abrogate”, C.Cost. 261/2013, conformi ex multis Cass. 2322/2015, 241/2016, 4949/2017). Pertanto, in applicazione delle tabelle 2014-2018, competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa: indeterminabile, complessità media, risultano liquidabili in favore del resistente i seguenti importi: € 2.025,00 per la fase di studio della controversia, € 1.349,00 per la fase introduttiva,
€3.560,00 per la fase istruttoria, il tutto per un importo totale pari ad euro
€6.934,00. I predetti criteri conducono ad una determinazione del compenso spettante all'odierno ricorrente pari ad euro € 6.934,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e cpa in misura del 4% e iva come per legge e, infine, interessi al tasso legale dal giorno della notifica del ricorso introduttivo e fino al soddisfo. Sul compenso come liquidato – integrante debito di valuta - spettano altresì gli interessi al saggio legale a decorrere dal 24.2.2014 data della costituzione in mora del resistente (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8611 del 16/03/2022 secondo cui “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”; ex multis cass. civ. sez II n, 24973 del 19.8.2022).
4. Deve essere disattesa la domanda di compensazione per come operata dalla parte resistente relativa alle somme a percepirsi nell'ambito del giudizio per responsabilità professionale nei confronti del predetto ricorrente azionato da parte della resistente atteso che, da un lato, per come dedotto dalla stessa resistente, pende idoneo giudizio, di cui non è dato evincersi l'esito ed altresì sulla scorta della considerazione secondo cui la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/05/2021, n. 15032), circostanza non provata nel caso di specie.
5. sulle spese. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 nella attuale disciplina- tenuto conto del valore del decisum (€ 6.934,00), e non del disputatum - e facendo riferimento ai parametri minimi, stante la semplicità della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord II sezione civile, in persona della dott.ssa Matilde Boccia, funzione di giudice unico così provvede:
-Accoglie per le causali in motivazione il ricorso proposto dall'avv.to Avv. e per l'effetto: Controparte_1
- Condanna la sig.ra al pagamento in favore Controparte_2 dell'avv.to Avv. della somma di euro € 6.934,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario delle spese generali in misura del 15% e cpa in misura del 4% e iva come per legge, oltre interessi al saggio legale dalla data della messa in mora (24.2.2014) fino all'effettivo soddisfo, - Condanna la sig.ra al pagamento delle Controparte_2 spese del presente giudizio in favore dell'avv.to Avv. Controparte_1 procuratore di se' stesso ex art. 86 c.p.c., che si liquidano in € 100,00 per spese ed
€ 1.700,00 per compensi professionali (parametri minimi stante la semplicità della controversia e dell'attività espletata), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
AVERSA, 12.9.2025 IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..