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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15182 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 71605/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XIII Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 71605 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, via CP_1
delle Fiamme Gialle 37/A-B, elettivamente domiciliata in Roma, viale
Vasco de Gama 91, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Zottola (CF:
), che la rappresenta e difende in virtù di delega in C.F._1
calce all'atto di citazione (PEC: ; Email_1
- Attrice - nei confronti di
C.F. e P. IVA (che si costituisce in qualità di CP_2 P.IVA_2
mandataria di giusta mandato per atto Notaio Controparte_3 [...]
i Roma rep. n. 43.066, racc. n. 14.263 del 17.06.2015 ) in persona Per_1
dell'Amministratore Delegato e difesa dall'Avv. Gianluca DE MEO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in Roma, p.le Ostiense 2, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M.
Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, rilasciata dall' Avv. Alessandra BOCCANERA, procuratore della società in virtù di mandato per notaio di Roma 16.11.2016 rep. n. 51.999, Per_1
racc. n. 16.213 (Pec Email_2
- Convenuta-
***
Oggetto: risarcimento danni da incendio provocato da corto circuito;
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la CP_3
[...]
Esponeva parte attrice:
- di essere titolare e di esercitare attività di ristorazione, sotto l'insegna
“Ristorante Pizzeria Pulcinella 2.0”, presso i locali siti in Roma, via delle
Fiamme Gialle n. 37 – 00122;
-che in data 21.11.2019, alle ore 19:00 circa, il quadro elettrico sito all'interno del predetto ristorante prendeva improvvisamente fuoco, con la conseguente repentina propagazione di un incendio all'interno dei locali, che venivano invasi dalle fiamme;
- che l'evento cagionava ingenti danni alla struttura, al mobilio ed alle attrezzature presenti all'interno del ristorante ed infatti il fuoco ed il calore determinavano danni all'impianto elettrico, al contenuto e alle opere murarie all'interno del ripostiglio mentre la fuliggine invadeva l'intero ristorante interessando sia le opere murarie sia gli arredi, le suppellettili, le attrezzature ed i macchinari dell'esercizio commerciale;
- che, a seguito del sinistro, intervenivano sul luogo i Vigili del Fuoco del
Comando di Roma, Mun. X, i quali provvedevano a sedare le fiamme ed a redigere dettagliato verbale di intervento;
- che, precisamente, i Vigili del Fuoco intervenuti ravvisavano un “principio di incendio di un sezionatore di corrente di un esercizio commerciale ristorante denominato Pulcinella 2.0, il cuoco del ristorante sig. Tes_1
[…] ci informava che dopo aver aperto il ristorante e acceso
[...]
l'impianto di illuminazione per l'apertura serale del locale, dopo pochi minuti saltava l'energia elettrica lasciando il ristorante al buio. Percependo un forte odore acre di bruciato successivamente notava del fumo provenire dal locale dove si trovava il quadro elettrico (da successive informazioni di si trattava di sezionatore) che invadeva velocemente l'intera CP_2
superficie del ristorante (di circa 200 250 mq). Il sezionatore che alimentava l'intera attività era posizionato in un piccolo locale di m x 1,5 adibito a spogliatoio ufficio e magazzino materiale vario, il suddetto sezionatore si andava a collegare al quadro elettrico del condominio adiacente al civico 41. Entrambi andavano distrutti dall'incendio. […] Sul posto successivamente giungeva la squadra della società con sigla CP_2
AR Region sud 8 che si attivava per ripristinare temporaneamente tramite dei gruppi elettrogeni l'energia elettrica nel condominio, inoltre a sostituire il contatore generale del condominio”;
- che, a seguito del sinistro, l'attività di ristorazione rimaneva chiusa per mesi, sino alla sua definitiva cessazione;
- che, a seguito dell'evento, l'attrice si trovava a sostenere costi per rifacimento e riqualificazione dell'impianto elettrico, per interventi di manutenzione straordinaria per ripristino efficienza per macchinari, gruppi frigo, attrezzature da cucina e banco bar, per opere murarie, per sanificazione e pulizia per arredi, pavimenti, suppellettili, equipaggiamenti di cucina e accessori vari, da quantificarsi in misura di Euro 44.581,36 al netto dell'IVA, oltre agli ulteriori danni, nella specie, danno alle merci, per
€ 16.591,00 come da fatture allegate, € 12.250,00 per mancata fruizione dei locali, calcolati sulla base dei canoni mensili dalla data del fatto sino a luglio
2020, € 10.000,00 o somma da calcolarsi equitativamente, per il danno all'immagine e alla reputazione commerciale nei confronti dei fornitori, danni da lucro cessante, quantificato in € 58.500,00, per un totale di €
141.922,36.
Tanto esposto, così concludeva parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'integrale responsabilità della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede CP_3
in Roma, p.le Ostiense n. 2, 00154, (P.I. ), nella verificazione P.IVA_3
dell'incendio verificatosi in data 21.11.2019 all'interno dei locali del ristorante Pulcinella 2.0 in Roma, via delle Fiamme Gialle n. 37, per tutti i motivi innanzi esposti e, per l'effetto;
- condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore con sede in Roma, p.le Ostiense n. 2, 00154 (P.I.
), al risarcimento in favore dell'attrice, P.IVA_3 Parte_1
(C.F./P.I. ), di tutti i danni subiti e subendi nel sinistro
[...] P.IVA_1
de quo, che si quantificano nella complessiva misura di Euro 141.922,36 ovvero nella diversa somma che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche a mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge per il sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la nella qualità di mandataria di CP_3 CP_3
per contestare le domande avverse in quanto ritenute infondate in
[...]
fatto ed in diritto, eccependo la propria carenza di titolarità nel rapporto dedotto in giudizio, atteso che società del gruppo Controparte_3
-che esercita la vendita dell'energia e dunque intrattiene rapporti CP_2
commerciali con l'utenza secondo lo schema codicistico dell'art. 1559 c.c.
-non regola i profili relativi alla rete di distribuzione, essendo l'eventuale legittimata passiva di una azione volta a radicare una responsabilità (anche risarcitoria) a fronte di una presunta attività contraria a norme legali correlata alla gestione delle reti di distribuzione, esclusivamente la CP_4
già , istituzionalmente preposta, in esito a
[...] Controparte_5
concessione governativa, al “trasporto e alla trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali, alle attività di installazione, manutenzione e verifica delle apparecchiature di misura nonché a tutte quelle di rilevazione, validazione, gestione commerciale e certificazione delle misure relative ai prelievi di energia”.
Rilevava che la stessa attrice aveva fatto riferimento all'intervento di una squadra operativa di che aveva provveduto a ripristinare CP_4
temporaneamente la fornitura e a sostituire il gruppo di misura in proprietà del . Contestava, in ogni cas,o la dinamica dei fatti rappresentati CP_6
ex adverso e la quantificazione dei danni, pur ribadendo l'assoluta estraneità di all'intera vicenda posta all'attenzione dell'Ufficio, Controparte_3
atteso che detta società si limita alla fatturazione - in favore dell'utente finale - dei dati di prelievo dell'energia trasmessi dal Distributore. Così infine concludeva:
“Piaccia all'ill.mo Ufficio adito, contrariis rejectis
- in via preliminare dichiarare il difetto di titolarità del rapporto in capo in
; Controparte_3
- nel merito respingere le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi.
All'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è Controparte_3
fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente si rileva che la carenza della legittimatio ad processum può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice e, quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre ed eventualmente argomentare di non essere titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa.
Il rilievo espresso dalla parte interessata non costituisce, infatti, una eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in
Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (si veda, in tal senso, Cass. SS.UU. 2951/2016).
Ciò premesso, lamenta parte attrice di aver subito danni a seguito dell'incendio propagatosi dal quadro elettrico sito all'interno del locale ristorante da lei gestito, in via delle Fiamme Gialle a Roma, verso le ore
19,00 del 21.11.2019.
Risulta per tabulas che sul luogo del fatto intervenivano i Vigili del Fuoco,
i quali riscontravano che, al loro arrivo, era presente “…un principio di incendio di un sezionatore di corrente di un esercizio commerciale
“ristorante” denominato Pulcinella 2.0) il cuoco del ristorante il sig.
… ci informava che dopo aver aperto il ristorante acceso Tes_1
l'impianto di illuminazione per l'apertura serale del locale, dopo pochi minuti saltava l'energia elettrica lasciando il ristorante al buio, percependo un forte odore acre di bruciato, successivamente notava del fumo provenire dal locale dove si trovava il quadro elettrico … che invadeva velocemente l'intera superficie del ristorante (di circa 200 250 mq). Il sezionatore che alimentava l'intera attività era posizionato in un piccolo locale di 3m x 1,50 cm adibito a spogliatoio ufficio e magazzino materiale vario, il suddetto sezionatore si andava a collegare al quadro elettrico del condominio adiacente al civico 41, entrambi andavano distrutti dall'incendio. Il fumo sprigionato dai contatori invadeva l'intero condominio di 6 piani ed il ristorante lasciandoli senza energia elettrica. Tale situazione ha creato panico tra i condomini … Sul posto giungeva la squadra della società CP_2
con sigla AR Region Sud 8, che si attivava per ripristinare temporaneamente tramite dei gruppi elettrogeni l'energia elettrica nel condominio, inoltre a sostituire il contatore generale del condominio. … il cuoco del ristorante il sig. si attivava per rintracciare il Tes_1
proprietario per metterlo al corrente dell'accaduto ed avvertirlo della temporanea chiusura del locale, fino al ripristino dell'impianto elettrico da parte di un tecnico abilitato. In considerazione di quanto sopra si provvedeva allo spengimento dei due contatori rimasti sotto tensione, per mezzo di n. 2 estintori uno a polvere e uno a CO2 …”.
I Vigili del fuoco segnalavano che il quadro generale del condominio e l'interruttore o sezionatore del ristorante andavano completamente distrutti, mentre non evidenziavano “danni a persone, beni, risorse, risorse ambientali o naturali”.
Orbene, non vi è dubbio che, per i danni conseguenti ai blackout elettrici o ad analoghi problemi, responsabile sia il distributore, da cui dipende la rete elettrica e la continuità dell'erogazione di energia, al quale spetta dimostrare che l'evento che ha provocato i danni al consumatore fosse fortuito e non prevedibile, per andare esente da responsabilità. Benchè facenti parte dello stesso gruppo ( , AR è la società di CP_2
distribuzione elettrica di Roma, ovvero gestisce la rete e si occupa della manutenzione e degli interventi sulla rete elettrica, di cui pertanto è responsabile, mentre convenuta in giudizio, è un fornitore di CP_3
luce e gas nel mercato libero, ossia si occupa della vendita delle forniture di energia ai clienti.
Nel caso di specie, parte attrice ha tuttavia agito nei confronti del venditore e non del distributore ( già ), CP_4 Controparte_5
malgrado fosse stata proprio AR, significativamente, ad inviare, al momento del fatto, una squadra per i necessari interventi e sempre AR, a restituire alla compagnia assicurativa di parte attrice le somme che questa aveva corrisposto al proprio assicurato a titolo di indennizzo per l'evento di cui è causa (indennizzo di cui parte attrice non ha mai fatto cenno).
Ne consegue che deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, con la conseguenza che la domanda, come proposta, non può trovare accoglimento in quanto rivolta ad un soggetto privo della legittimazione passiva in luogo dell'effettivo legittimato passivo e contraddittore necessario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 - condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed € 9.200,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XIII Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 71605 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, via CP_1
delle Fiamme Gialle 37/A-B, elettivamente domiciliata in Roma, viale
Vasco de Gama 91, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Zottola (CF:
), che la rappresenta e difende in virtù di delega in C.F._1
calce all'atto di citazione (PEC: ; Email_1
- Attrice - nei confronti di
C.F. e P. IVA (che si costituisce in qualità di CP_2 P.IVA_2
mandataria di giusta mandato per atto Notaio Controparte_3 [...]
i Roma rep. n. 43.066, racc. n. 14.263 del 17.06.2015 ) in persona Per_1
dell'Amministratore Delegato e difesa dall'Avv. Gianluca DE MEO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
in Roma, p.le Ostiense 2, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M.
Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, rilasciata dall' Avv. Alessandra BOCCANERA, procuratore della società in virtù di mandato per notaio di Roma 16.11.2016 rep. n. 51.999, Per_1
racc. n. 16.213 (Pec Email_2
- Convenuta-
***
Oggetto: risarcimento danni da incendio provocato da corto circuito;
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la CP_3
[...]
Esponeva parte attrice:
- di essere titolare e di esercitare attività di ristorazione, sotto l'insegna
“Ristorante Pizzeria Pulcinella 2.0”, presso i locali siti in Roma, via delle
Fiamme Gialle n. 37 – 00122;
-che in data 21.11.2019, alle ore 19:00 circa, il quadro elettrico sito all'interno del predetto ristorante prendeva improvvisamente fuoco, con la conseguente repentina propagazione di un incendio all'interno dei locali, che venivano invasi dalle fiamme;
- che l'evento cagionava ingenti danni alla struttura, al mobilio ed alle attrezzature presenti all'interno del ristorante ed infatti il fuoco ed il calore determinavano danni all'impianto elettrico, al contenuto e alle opere murarie all'interno del ripostiglio mentre la fuliggine invadeva l'intero ristorante interessando sia le opere murarie sia gli arredi, le suppellettili, le attrezzature ed i macchinari dell'esercizio commerciale;
- che, a seguito del sinistro, intervenivano sul luogo i Vigili del Fuoco del
Comando di Roma, Mun. X, i quali provvedevano a sedare le fiamme ed a redigere dettagliato verbale di intervento;
- che, precisamente, i Vigili del Fuoco intervenuti ravvisavano un “principio di incendio di un sezionatore di corrente di un esercizio commerciale ristorante denominato Pulcinella 2.0, il cuoco del ristorante sig. Tes_1
[…] ci informava che dopo aver aperto il ristorante e acceso
[...]
l'impianto di illuminazione per l'apertura serale del locale, dopo pochi minuti saltava l'energia elettrica lasciando il ristorante al buio. Percependo un forte odore acre di bruciato successivamente notava del fumo provenire dal locale dove si trovava il quadro elettrico (da successive informazioni di si trattava di sezionatore) che invadeva velocemente l'intera CP_2
superficie del ristorante (di circa 200 250 mq). Il sezionatore che alimentava l'intera attività era posizionato in un piccolo locale di m x 1,5 adibito a spogliatoio ufficio e magazzino materiale vario, il suddetto sezionatore si andava a collegare al quadro elettrico del condominio adiacente al civico 41. Entrambi andavano distrutti dall'incendio. […] Sul posto successivamente giungeva la squadra della società con sigla CP_2
AR Region sud 8 che si attivava per ripristinare temporaneamente tramite dei gruppi elettrogeni l'energia elettrica nel condominio, inoltre a sostituire il contatore generale del condominio”;
- che, a seguito del sinistro, l'attività di ristorazione rimaneva chiusa per mesi, sino alla sua definitiva cessazione;
- che, a seguito dell'evento, l'attrice si trovava a sostenere costi per rifacimento e riqualificazione dell'impianto elettrico, per interventi di manutenzione straordinaria per ripristino efficienza per macchinari, gruppi frigo, attrezzature da cucina e banco bar, per opere murarie, per sanificazione e pulizia per arredi, pavimenti, suppellettili, equipaggiamenti di cucina e accessori vari, da quantificarsi in misura di Euro 44.581,36 al netto dell'IVA, oltre agli ulteriori danni, nella specie, danno alle merci, per
€ 16.591,00 come da fatture allegate, € 12.250,00 per mancata fruizione dei locali, calcolati sulla base dei canoni mensili dalla data del fatto sino a luglio
2020, € 10.000,00 o somma da calcolarsi equitativamente, per il danno all'immagine e alla reputazione commerciale nei confronti dei fornitori, danni da lucro cessante, quantificato in € 58.500,00, per un totale di €
141.922,36.
Tanto esposto, così concludeva parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'integrale responsabilità della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede CP_3
in Roma, p.le Ostiense n. 2, 00154, (P.I. ), nella verificazione P.IVA_3
dell'incendio verificatosi in data 21.11.2019 all'interno dei locali del ristorante Pulcinella 2.0 in Roma, via delle Fiamme Gialle n. 37, per tutti i motivi innanzi esposti e, per l'effetto;
- condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore con sede in Roma, p.le Ostiense n. 2, 00154 (P.I.
), al risarcimento in favore dell'attrice, P.IVA_3 Parte_1
(C.F./P.I. ), di tutti i danni subiti e subendi nel sinistro
[...] P.IVA_1
de quo, che si quantificano nella complessiva misura di Euro 141.922,36 ovvero nella diversa somma che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche a mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge per il sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la nella qualità di mandataria di CP_3 CP_3
per contestare le domande avverse in quanto ritenute infondate in
[...]
fatto ed in diritto, eccependo la propria carenza di titolarità nel rapporto dedotto in giudizio, atteso che società del gruppo Controparte_3
-che esercita la vendita dell'energia e dunque intrattiene rapporti CP_2
commerciali con l'utenza secondo lo schema codicistico dell'art. 1559 c.c.
-non regola i profili relativi alla rete di distribuzione, essendo l'eventuale legittimata passiva di una azione volta a radicare una responsabilità (anche risarcitoria) a fronte di una presunta attività contraria a norme legali correlata alla gestione delle reti di distribuzione, esclusivamente la CP_4
già , istituzionalmente preposta, in esito a
[...] Controparte_5
concessione governativa, al “trasporto e alla trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali, alle attività di installazione, manutenzione e verifica delle apparecchiature di misura nonché a tutte quelle di rilevazione, validazione, gestione commerciale e certificazione delle misure relative ai prelievi di energia”.
Rilevava che la stessa attrice aveva fatto riferimento all'intervento di una squadra operativa di che aveva provveduto a ripristinare CP_4
temporaneamente la fornitura e a sostituire il gruppo di misura in proprietà del . Contestava, in ogni cas,o la dinamica dei fatti rappresentati CP_6
ex adverso e la quantificazione dei danni, pur ribadendo l'assoluta estraneità di all'intera vicenda posta all'attenzione dell'Ufficio, Controparte_3
atteso che detta società si limita alla fatturazione - in favore dell'utente finale - dei dati di prelievo dell'energia trasmessi dal Distributore. Così infine concludeva:
“Piaccia all'ill.mo Ufficio adito, contrariis rejectis
- in via preliminare dichiarare il difetto di titolarità del rapporto in capo in
; Controparte_3
- nel merito respingere le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi.
All'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è Controparte_3
fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente si rileva che la carenza della legittimatio ad processum può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice e, quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre ed eventualmente argomentare di non essere titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa.
Il rilievo espresso dalla parte interessata non costituisce, infatti, una eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in
Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (si veda, in tal senso, Cass. SS.UU. 2951/2016).
Ciò premesso, lamenta parte attrice di aver subito danni a seguito dell'incendio propagatosi dal quadro elettrico sito all'interno del locale ristorante da lei gestito, in via delle Fiamme Gialle a Roma, verso le ore
19,00 del 21.11.2019.
Risulta per tabulas che sul luogo del fatto intervenivano i Vigili del Fuoco,
i quali riscontravano che, al loro arrivo, era presente “…un principio di incendio di un sezionatore di corrente di un esercizio commerciale
“ristorante” denominato Pulcinella 2.0) il cuoco del ristorante il sig.
… ci informava che dopo aver aperto il ristorante acceso Tes_1
l'impianto di illuminazione per l'apertura serale del locale, dopo pochi minuti saltava l'energia elettrica lasciando il ristorante al buio, percependo un forte odore acre di bruciato, successivamente notava del fumo provenire dal locale dove si trovava il quadro elettrico … che invadeva velocemente l'intera superficie del ristorante (di circa 200 250 mq). Il sezionatore che alimentava l'intera attività era posizionato in un piccolo locale di 3m x 1,50 cm adibito a spogliatoio ufficio e magazzino materiale vario, il suddetto sezionatore si andava a collegare al quadro elettrico del condominio adiacente al civico 41, entrambi andavano distrutti dall'incendio. Il fumo sprigionato dai contatori invadeva l'intero condominio di 6 piani ed il ristorante lasciandoli senza energia elettrica. Tale situazione ha creato panico tra i condomini … Sul posto giungeva la squadra della società CP_2
con sigla AR Region Sud 8, che si attivava per ripristinare temporaneamente tramite dei gruppi elettrogeni l'energia elettrica nel condominio, inoltre a sostituire il contatore generale del condominio. … il cuoco del ristorante il sig. si attivava per rintracciare il Tes_1
proprietario per metterlo al corrente dell'accaduto ed avvertirlo della temporanea chiusura del locale, fino al ripristino dell'impianto elettrico da parte di un tecnico abilitato. In considerazione di quanto sopra si provvedeva allo spengimento dei due contatori rimasti sotto tensione, per mezzo di n. 2 estintori uno a polvere e uno a CO2 …”.
I Vigili del fuoco segnalavano che il quadro generale del condominio e l'interruttore o sezionatore del ristorante andavano completamente distrutti, mentre non evidenziavano “danni a persone, beni, risorse, risorse ambientali o naturali”.
Orbene, non vi è dubbio che, per i danni conseguenti ai blackout elettrici o ad analoghi problemi, responsabile sia il distributore, da cui dipende la rete elettrica e la continuità dell'erogazione di energia, al quale spetta dimostrare che l'evento che ha provocato i danni al consumatore fosse fortuito e non prevedibile, per andare esente da responsabilità. Benchè facenti parte dello stesso gruppo ( , AR è la società di CP_2
distribuzione elettrica di Roma, ovvero gestisce la rete e si occupa della manutenzione e degli interventi sulla rete elettrica, di cui pertanto è responsabile, mentre convenuta in giudizio, è un fornitore di CP_3
luce e gas nel mercato libero, ossia si occupa della vendita delle forniture di energia ai clienti.
Nel caso di specie, parte attrice ha tuttavia agito nei confronti del venditore e non del distributore ( già ), CP_4 Controparte_5
malgrado fosse stata proprio AR, significativamente, ad inviare, al momento del fatto, una squadra per i necessari interventi e sempre AR, a restituire alla compagnia assicurativa di parte attrice le somme che questa aveva corrisposto al proprio assicurato a titolo di indennizzo per l'evento di cui è causa (indennizzo di cui parte attrice non ha mai fatto cenno).
Ne consegue che deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, con la conseguenza che la domanda, come proposta, non può trovare accoglimento in quanto rivolta ad un soggetto privo della legittimazione passiva in luogo dell'effettivo legittimato passivo e contraddittore necessario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 - condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed € 9.200,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice, dott.ssa Fabiana Corbo