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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5429/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5429/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ZANNINO LUCIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti CAMERA DANIELA e DI CP_1
MAIO GAIA;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 25.03.2025 le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale di divorzio.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 14.06.2018, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN PA (CE) il 26/04/2012 con la parte resistente, dalla cui unione nasceva la figlia (il 10.01.2012). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n.3962/2016 depositato il 4.03.2016 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre;
l'obbligo per il ricorrente di versare a titolo di mantenimento in favore della figlia minore la somma mensile di euro 150,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
disporre un percorso con gli assistenti sociali e/o psicologi del Comune di Latina, in modo tale da ricostruire il rapporto padre-figlia, con calendario delle visite da stabilire, all'esito di tale percorso, in concerto con gli assistenti sociali e/o gli psicologi, tenendo conto delle esigenze della piccola , nonché degli impegni lavorativi del padre. Per_1
All'udienza del 20.11.2018 il Presidente delegato, sentite le parti, si riservava.
Con successiva ordinanza il Presidente delegato, a scioglimento della riserva, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, incaricava il Servizio sociale di Latina di organizzare gli incontri protetti tra il padre e la figlia con finalità di promozione e consolidamento del rapporto genitoriale onerandoli di inviare la relazione entro l'8.5.2019; confermava in via provvisoria la disciplina della separazione e fissava l'udienza di comparizioni e trattazione dinanzi al g.i. per l'udienza del 28.05.2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.05.2019 parte resistente non si opponeva alla richiesta di controparte ma chiedeva l'affido esclusivo della minore;
l'obbligo per il ricorrente di versare un Per_1
assegno a titolo di mantenimento in favore della figlia di euro 400,00 mensili;
chiedeva, altresì, Per_1
regolamentarsi il diritto di visita del padre una volta terminati gli incontri protetti padre-figlia così come disposti con ordinanza presidenziale.
La causa era rinviata su richiesta delle parti per trattative di bonario componimento. pagina 2 di 4 Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd cartolare del 25.3.2025, il difensore, per parte ricorrente, chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio sullo status ex art.709 bis c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd cartolare del 25.3.2025, il difensore, per parte resistente, chiedeva trattenersi la causa in decisione limitatamente all'emissione della sentenza sullo status, con rinuncia dei termini ex art.190 c.p.c.; disporsi per il prosieguo del procedimento per la fase istruttoria, con concessione dei termini ex art.183 co.6 c.p.c.
All'udienza cartolare del 25.03.2025 il giudice, lette le note, riservava la decisione sullo status.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dalla legge, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L. 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in AN PA (CE) il 26.04.2012 da nato Parte_1
l'11.12.1966 a S.AL (Svizzera) e nata il [...] a [...]; CP_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della pagina 3 di 4 Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN PA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile – atto n.2
Parte I, Serie, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2005).
• Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
• Spese al definitivo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5429/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ZANNINO LUCIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti CAMERA DANIELA e DI CP_1
MAIO GAIA;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 25.03.2025 le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale di divorzio.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 14.06.2018, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN PA (CE) il 26/04/2012 con la parte resistente, dalla cui unione nasceva la figlia (il 10.01.2012). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n.3962/2016 depositato il 4.03.2016 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre;
l'obbligo per il ricorrente di versare a titolo di mantenimento in favore della figlia minore la somma mensile di euro 150,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
disporre un percorso con gli assistenti sociali e/o psicologi del Comune di Latina, in modo tale da ricostruire il rapporto padre-figlia, con calendario delle visite da stabilire, all'esito di tale percorso, in concerto con gli assistenti sociali e/o gli psicologi, tenendo conto delle esigenze della piccola , nonché degli impegni lavorativi del padre. Per_1
All'udienza del 20.11.2018 il Presidente delegato, sentite le parti, si riservava.
Con successiva ordinanza il Presidente delegato, a scioglimento della riserva, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, incaricava il Servizio sociale di Latina di organizzare gli incontri protetti tra il padre e la figlia con finalità di promozione e consolidamento del rapporto genitoriale onerandoli di inviare la relazione entro l'8.5.2019; confermava in via provvisoria la disciplina della separazione e fissava l'udienza di comparizioni e trattazione dinanzi al g.i. per l'udienza del 28.05.2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.05.2019 parte resistente non si opponeva alla richiesta di controparte ma chiedeva l'affido esclusivo della minore;
l'obbligo per il ricorrente di versare un Per_1
assegno a titolo di mantenimento in favore della figlia di euro 400,00 mensili;
chiedeva, altresì, Per_1
regolamentarsi il diritto di visita del padre una volta terminati gli incontri protetti padre-figlia così come disposti con ordinanza presidenziale.
La causa era rinviata su richiesta delle parti per trattative di bonario componimento. pagina 2 di 4 Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd cartolare del 25.3.2025, il difensore, per parte ricorrente, chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio sullo status ex art.709 bis c.p.c.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cd cartolare del 25.3.2025, il difensore, per parte resistente, chiedeva trattenersi la causa in decisione limitatamente all'emissione della sentenza sullo status, con rinuncia dei termini ex art.190 c.p.c.; disporsi per il prosieguo del procedimento per la fase istruttoria, con concessione dei termini ex art.183 co.6 c.p.c.
All'udienza cartolare del 25.03.2025 il giudice, lette le note, riservava la decisione sullo status.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Invero, si è realizzata l'ipotesi prevista dalla legge, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale, terminato con omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L. 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in AN PA (CE) il 26.04.2012 da nato Parte_1
l'11.12.1966 a S.AL (Svizzera) e nata il [...] a [...]; CP_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della pagina 3 di 4 Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN PA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile – atto n.2
Parte I, Serie, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2005).
• Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
• Spese al definitivo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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