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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 16/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da Avv. FRANCESCA SCARPIELLO e Avv. ELENA GIOMETTI, con domicilio eletto presso gli indirizzi pec dei difensori;
APPELLANTE contro
(C.F. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa da Avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n.1212/2023 del Tribunale di BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 15.07.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito, IN VIA PRELIMINARE,
- rigettare integralmente l'appello incidentale, le domande e le eccezioni tutte proposte, sia in via principale sia in via subordinata, da con l'atto in data 24.04.2024 in quanto NTroparte_1 infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare - salvo quanto di seguito richiesto in via principale e subordinata - la sentenza n. 1212/2023 del Tribunale di Bologna emessa nella causa R.G. n. 5751/2020, per la parte relativa ai capi ex adverso impugnati in via incidentale, accertando e dichiarando per le motivazioni in atti che null'altro è dovuto dalla NTroparte_2 a (già a titolo di ulteriore sorte capitale, a titolo di NTroparte_1 NTroparte_3 interessi moratori, anatocistici e quali somme ex art. 6, comma 2, del D.lgs 231/02, o ad alcun altro titolo, in relazione alle cessioni intercorse tra NTroparte_1 NTroparte_4 [...] ed NTroparte_5 CP_6 IN VIA PRINCIPALE, 1. Accogliere l'appello principale proposto dalla , come da NTroparte_2 conclusioni formulate in atto di appello già proposto e per i motivi in esso esposti e, in parziale riforma della sentenza n. 1212/2023 del Tribunale di Bologna emessa nella causa R.G. n. 5751/2020, in persona della Dott.ssa Cardarelli, pubblicata in data 7.06.2023: i) accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti e di cui al primo motivo di appello, che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori, di interessi anatocistici e/o di somme ex art. 6 c.2 del D. lgs 231/02, né ad alcun altro titolo, dalla a per le NTroparte_2 NTroparte_1 fatture recanti la somma capitale di euro 27.212,47, meglio individuate in atti;
ii) in ogni caso, accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti e di cui al primo motivo di appello, che nulla è dovuto a titolo di interessi anatocistici su quelli moratori in relazione alle fatture di cui al precedente punto i), in quanto interessi esclusi dalle Convenzioni stipulate con NTroparte_4 e l' , cui la ha aderito (doc. 3, allegato
[...] NTroparte_7 NTroparte_2 3, parte prima e parte seconda, cartella file 5_06_11_2020.zip fasc. primo grado parte convenuta); ii) accertare e dichiarare per le motivazioni in atti e di cui al secondo motivo di appello, che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori, di interessi anatocistici e/o di somme ex art. 6 c.2 del D. lgs 231/02, né ad alcun altro titolo, dalla a per la NTroparte_2 NTroparte_1 fattura recante la somma capitale di euro 43,18; iii) accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti e di cui al terzo motivo di appello, che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori e di interessi anatocistici, né ad alcun altro titolo, dalla
[...]
a n relazione alla nota di debito n. 90001236 e ad alcune NTroparte_2 NTroparte_1 specifiche fatture che la compongono, in particolare: a) fattura n. 20050311-18 del 07.04.2005 per euro 632,02; b) fattura n. M116346227 del12/12/2011 per euro 338,49; c) fatture n. 5750249614 dell'08.1.2015, n. 5750264577 del 06.11.2015 e n. 5750264578 del 06.11.2015; e conseguentemente condannare la appellata al rimborso delle somme già corrisposte per i CP_3 titoli su indicati, con riserva di ripetizione, dalla , oltre interessi dal NTroparte_2 pagamento al saldo (come da doc. B fasc. parte appellante, al netto delle somme corrisposte per le parti della sentenza non impugnate); IN VIA SUBORDINATA in relazione alla domanda sub 1.ii),
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto ii), accertare e dichiarare, in parziale riforma della sentenza impugnata e per le motivazioni di cui al punto 2.3 del secondo motivo di appello, che la debenza degli interessi relativi alla fattura recante la somma capitale di euro 43,18, sia riconosciuta solo dal 30.07.2021, ovvero dalla scadenza dei 30 giorni successivi alla produzione della medesima fattura in giudizio, con ogni conseguente statuizione circa la debenza e decorrenza degli interessi anatocistici, e conseguentemente condannare la appellata al parziale rimborso delle somme già corrisposte, con riserva di CP_3 ripetizione, dalla - calcolate per i titoli su indicati dalla domanda NTroparte_2 giudiziale - oltre interessi dal pagamento al saldo (come da doc. B fasc. parte appellante);
3. In ogni caso, per le motivazioni in atti oltre che in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale, riformare le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla soccombenza delle spese legali e alla ripartizione delle spese di CTU, ponendole integralmente a carico di CP_1
e condannare la appellata al rimborso delle somme a tale titolo già corrisposte, con
[...] CP_3 riserva di ripetizione, dalla , anche in relazione all'imposta di NTroparte_2 registro, oltre interessi dal pagamento al saldo (doc. B fasc. parte appellante). Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.” - Per l'appellato/appellante incidentale CP_1
“IN VIA PRELIMINARE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni avversarie tutte in quanto inammissibili per i motivi di cui in narrativa con tutte le opportune e conseguenti pronunce. NEL MERITO:
➢ IN VIA PRINCIPALE, respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte da con CP_8 l'Atto di citazione in appello notificato in data 04.01.2024 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare (per la parte relativa ai capi ex adverso impugnati) la Sentenza n. 1212/2023 emessa nel primo grado di giudizio in data 07.06.2023 dal Tribunale di Bologna in relazione al procedimento 5751/2020 o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
➢ IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, riformare parzialmente la sentenza n.1212/2023 emessa nel primo grado di giudizio in data 07.06.2023 dal Tribunale di Bologna in relazione al procedimento 5751/2020, nella parte in cui il Tribunale di Bologna ha rigettato le ulteriori domande proposte da NT
, aventi a oggetto la condanna di al pagamento della residua sorte capitale e degli CP_8 interessi (moratori e anatocistici) nonché del risarcimento ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002 e delle residue somme di cui alle Note Debito e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte di dei seguenti crediti (ovvero di ogni diversa, CP_1 CP_8 maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta) e, per l'effetto, condannare al relativo CP_8 pagamento in favore di NTroparte_1
- € 12.248,40 per residua sorte capitale, di cui alle 12 fatture , oltre NTroparte_5 interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 calcolati sulla predetta sorte capitale e dovuti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 calcolati sulla fattura cartacea n. 5700078355 di € 43,18 del 14/03/2014 dalla scadenza alla data della domanda giudiziale del 02.05.2020, oltre interessi anatocistici, prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
- € 138,75 a titolo di residui ulteriori interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
oltre infine alla cifra pari ad € 680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture residue costituenti la predetta sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
oltre infine la cifra pari ad € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo. ➢ IN VIA SUBORDINATA IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già NTroparte_1 NTroparte_3
ad ottenere il pagamento da parte della e, per l'effetto,
[...] NTroparte_2 condannare la al pagamento in favore di (già NTroparte_2 NTroparte_1 [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a (già NTroparte_3 NTroparte_1 [...]
per: NTroparte_3
- residua sorte capitale,
- interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 calcolati sulla predetta sorte capitale e dovuti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 calcolati sulla fattura cartacea n. 5700078355 di € 43,18 del 14/03/2014 dalla scadenza alla data della domanda giudiziale del 02.05.2020, oltre interessi anatocistici, prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
- importo a titolo di residui ulteriori interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione oltre infine all'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture residue costituenti la predetta sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
oltre infine all'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.1212/2023 del 07.06.2023 il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della domanda proposta da già e , nel NTroparte_1 NTroparte_3 NTroparte_3 NT prosieguo anche solo , condannava la convenuta Parte_1 (nel prosieguo anche solo ) al pagamento per sorte capitale di Parte_1 NT complessivi € 27.255,65 (€ 27.212,47 + 43,18) su fatture impagate cedute a da NTroparte_4 e oltre interessi moratori ed anatocistici come da dispositivo,
[...] NTroparte_5 ed oltre all'importo di € 1.464,84 a titolo di interessi moratori e anatocistici in relazione alle note di debito (N.D.I.) emesse in ragione del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale.
2. NT Previo espletamento di CTU contabile, osservava il primo giudice che era creditrice di
[...]
in forza di cessione dei crediti da parte di e di Parte_1 CP_4 [...] risultanti dalle fatture emesse da per le forniture rese in favore di NTroparte_5 CP_4
, che quanto alle fatture oggetto di cessione dapprima da Parte_1 CP_4 NT a e poi da quest'ultima a dalla documentazione prodotta e dalle NTroparte_5 risultanze della CTU risultava l'avvenuto pagamento delle fatture stesse direttamente a CP_4 prima della cessione del credito da a con la NTroparte_4 NTroparte_5 sola esclusione della fattura n.5700078355 del 14 marzo 2014 per l'importo di € 43,18 che risultava non saldata dalla convenuta perché non trasmessa, che la convenuta Parte_1 NT NT aveva riconosciuto il credito di ceduto direttamente da a per la sorte capitale di € CP_4 27.212,47, che erano dovuti gli interessi moratori al tasso ex D. Lgs. 231/2022 sulla predetta somma, poiché, nonostante il rifiuto delle fatture da parte di a causa dei dati Parte_1 errati ivi riportati, non ne era contestata la trasmissione in forma elettronica, che erano altresì dovuti NT gli interessi moratori sulla fattura n.5700078355 di € 43,18 dalla data della domanda poiché non aveva provato la trasmissione della fattura a , che erano altresì dovuti Parte_1 NT gli interessi anatocistici, che era infine dovuto l'ulteriore importo richiesto da a titolo di interessi di mora di cui alle note di debito (N.D.I.) a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli NT costituenti la predetta sorte capitale, che non spettavano, per contro, a le ulteriori somme richieste a titolo di credito risarcitorio ex art. 6 del D.Lgs. 231/2022.
3.
Con atto di citazione notificato in data 04.01.2024 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte formulando n.3 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata, con comparsa di costituzione depositata in data 26.4.2024 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato e proponeva appello incidentale con n. 4 motivi.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva trattenuta in decisione in data 22.7.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate precisate per l'udienza del 15.07.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c. 4.
Con il primo motivo l'appellante contesta la debenza degli interessi di mora e anatocistici sulla sorte capitale di € 27.212,47.
In particolare, sostiene che il giudice di prime cure sia incorso in errore ove ha ritenuto “che l'errata indicazione dell'intestatario delle fatture de quibus e l'errata indicazione della partita IVA della vecchia Provincia di non legittimassero il rifiuto delle medesime fatture e non escludessero CP_2 la mora del debitore nel pagamento.”
Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha erroneamente ritenuto dovuti gli interessi di mora dalle scadenze delle fatture e, conseguentemente, gli interessi anatocistici, sulla base della mera trasmissione in forma elettronica delle fatture in questione, trascurando che le medesime riportavano dati errati e dunque venivano legittimamente rifiutate.
Infatti, l'originario creditore intestava le fatture - che costituiscono la sorte capitale di € CP_4 27.212,47 - alla Provincia di con relativa partita iva, Ente e partita iva cessati e pertanto CP_2 erroneamente riportati nelle fatture. , del tutto legittimamente, rifiutava Parte_1 le suddette fatture con la seguente motivazione: “Errata intestazione: invece di quella corretta
[...]
sono intestate a Provincia di Bologna con annessa vecchia partita iva. Si NTroparte_2 prega di riemetterle correttamente.” Tuttavia, le fatture corrette non venivano riemesse.
Non può dubitarsi della rilevanza della precisa individuazione in fattura del soggetto committente e del corretto numero di partita iva, atteso che si tratta di indicazioni espressamente richieste dall'art. 21 del DPR 633/1972.
Dunque alcuna mora debendi è ricollegabile all'inoltro delle fatture stante il legittimo rifiuto delle stesse.
Puntuale, in tema di debenza degli interessi di mora, è, d'altronde, il dettato dell'art. 3, D.lgs. n. 231/02 che, in applicazione del più generale principio in materia di inadempimento ex art. 1218 c.c., sancisce che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, non imputabilità che nella fattispecie si deve non solo alla condotta inerte del creditore che non provvedeva alla riemissione delle fatture corrette, ma alla necessità di ottemperare al dettato dell'art.1, commi 209 e 210, L. 244 del 2007 che impedisce alla P.A. qualsiasi pagamento sino all'invio della fattura - nel caso di specie sino al nuovo invio della fattura corretta, stante il legittimo rifiuto delle precedenti errate - in forma elettronica.
La sentenza gravata va quindi riformata nella parte in cui (capo 2 del dispositivo) ha riconosciuto interessi moratori e anatocistici sulla sorte capitale di € 27.212,47.
5.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la debenza degli interessi di mora sulla sorte capitale pari ad € 43,18 di cui alla fattura cartacea n. 5700078355.
In particolare, sostiene che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore poiché “pur riconoscendo la mancanza di trasmissione cartacea ed elettronica della fattura de qua, ha comunque ritenuto sufficiente, ai fini del pagamento della P.A. e della sussistenza della mora del debitore, la sola emissione nel 2014 della fattura cartacea.”
Il motivo è fondato e l'accoglimento assorbe il primo motivo di appello incidentale. NT Come rilevato dal primo giudice, non ha provato la trasmissione della fattura (da parte della cedente originaria) a . Parte_1 NT La fattura n.5700078355 effettivamente veniva emessa prima che il ivenisse obbligatorio, ma ciò appare irrilevante atteso che tale fattura non veniva portata a conoscenza di
[...]
se non nel primo grado di giudizio (doc. 16 all. memoria 183/6° co. c.p.c. del Parte_1 29.7.2021).
Dunque in difetto di ricezione, in qualsiasi forma, a mezzo posta o in forma elettronica, a prescindere NT dal momento in cui è divenuto obbligatorio il la sola emissione della fattura non vale a giustificare la debenza degli interessi di mora e a fortiori anatocistici da parte del debitore.
A nulla rileva la notificazione a dell'atto di cessione che comprende la Parte_1 fattura de qua, poiché gli effetti della notifica ex art. 1264 c.c. afferiscono all'opponibilità della cessione al debitore ceduto e non certo alla debenza degli interessi, per la cui pretesa è necessario che l'obbligazione sia giunta a scadenza ciò che per la pretesa nei confronti della P.A. necessita NT quantomeno la trasmissione al debitore in formato elettronico mediante il
In definitiva, alcun interesse è dovuto sulla sorte capitale di € 43,18 di cui alla fattura cartacea n. 5700078355 (sempre capo 2 del dispositivo).
6.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici, quantificati dal CTU rispettivamente in € 1.209,98 e in € 254,86 per totali € 1.464,84, per ritardo nel NT pagamento di altre fatture di cui alla nota di debito emessa da n. 90001236, in relazione alle seguenti specifiche fatture: fattura n.20050311-18, fattura n.M116346227, fatture n.5750249614, n.5750264577 e n.5750264578, poiché il primo giudice avrebbe acriticamente recepito i conteggi effettuati dal CTU senza accertare l'effettiva debenza degli interessi calcolati.
Il motivo è fondato e l'accoglimento assorbe il terzo motivo di appello incidentale.
Quanto alla fattura n.20050311-18 del 07.04.2005 per euro 632,02, emessa da si osserva CP_6 che provvedeva al tempestivo pagamento della fattura n.20050311 di Parte_1 NT importo superiore pari ad € 988,90, emessa sempre da nella medesima data del 07.04.2005. Potendosi presumere che si tratti della medesima fattura considerata in via parziale, vista la sostanziale sovrapponibilità dei codici delle due fatture che differiscono per il solo -18, nonché per NT l'identità di data e di creditore, era onere di produrre la fattura n.20050311-18, onere disatteso che pertanto porta ad escludere la debenza degli interessi.
Quanto alla fattura n.M116346227 del 12.12.2011, si deve affermare il tempestivo pagamento da parte di , atteso che tale fattura, come provato dall'appellante Parte_1 principale, veniva registrata in arrivo solo in data 09.02.2012 e veniva tempestivamente pagata, dovendosi pertanto escludere anche in questo caso la debenza degli interessi.
Quanto alle fatture n.5750249614, n.5750264577 e n.5750264578, risalenti tutte al 2015, deve parimenti escludersi la debenza degli interessi fino al 07.12.2017 atteso che le stesse venivano rifiutate dalla per “assenza di ordinativo di servizio (ovvero il Parte_1 contratto) e di causale” e venivano riemesse dal fornitore senza annullamento delle CP_4 precedenti. La sentenza gravata va quindi riformata nella parte in cui (capo 3 del dispositivo) riconosce dovuto, a titolo di interessi moratori e anatocistici per il ritardato pagamento delle fatture riportate nella nota di debito sopra citata, l'importo di € 1.464,84, non dovuto.
7. NT Venendo ai motivi di appello incidentale di il primo e il terzo motivo sono assorbiti, rispettivamente, dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello principale. NT Con il secondo motivo di appello incidentale chiede “la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata riconosciuta la residua somma per sorte capitale pari ad € 12.248,40 e dei relativi interessi moratori e anatocistici” in relazione ai crediti ceduti da NTroparte_5 NT
, a sua volta cessionaria di a lamentando in particolare che la
[...] CP_4
[...]
non avrebbe in alcun modo fornito prova di idonei fatti estintivi dei detti crediti Parte_1 NT richiesti da non essendo sufficiente, a tal fine, l'emissione del solo mandato di pagamento.
Il motivo è infondato in quanto la CTU disposta in primo grado, alla quale aderiva il primo giudice, con elevato grado di precisione e accuratezza, nell'escludere la debenza della restante sorte capitale (fatta eccezione per la fattura n. 5700078355 del 14 marzo 2014 per l'importo di € 43,18), ha preso NT in considerazione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale non solo i mandati di pagamento di , ma anche le corrispondenti reversali e le Parte_1 quietanze di pagamento aventi data antecedente alla cessione del credito, non potendosi pertanto dubitare né della non debenza della sorte capitale (eccezion fatta per la predetta fattura di € 43,18) né della bontà dei conteggi eseguiti dal CTU nel pieno contraddittorio con i consulenti di parte. NT Con il quarto motivo di appello incidentale insiste per la condanna ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e per le fatture oggetto delle N.D.I..
Il motivo è infondato in quanto, come osservava il primo giudice, il credito risarcitorio ai sensi della disposizione citata non risulta aver costituito oggetto di cessione.
Inoltre, trattandosi pur sempre di danno conseguenza che non deroga alle ordinarie e generali regole di causalità, non è possibile riversare sul debitore l'effetto pregiudizievole - il risarcimento forfettario del danno - derivante da una condotta dapprima errata e poi inerte del creditore che non provvedeva a riemettere le fatture corrette, emendate dagli errori, di cui alla sorte capitale.
Ad abundantiam va osservato che il risarcimento in misura forfettaria di 40 euro per le spese di recupero ex art. 6 D. Lgs. 231/02 non è dovuto per ogni singola fattura, ciò che si tradurrebbe in un abuso dello strumento legislativo che implica, oltre alla somma forfettaria di 40 euro, la necessità della prova del maggior danno per la effettiva attività di recupero.
8.
a decisione nel merito, con riforma parziale della sentenza di primo grado comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la NT totale soccombenza di tenuto conto che in esito al presente grado di giudizio
[...]
è totalmente vittoriosa sulle conclusioni svolte in primo grado e che ancora Parte_1 prima del giudizio (con missiva del legale in data 31.10.2018, doc. 5 fascicolo di primo grado) aveva formulato offerta dell'importo per sorte di € 27.255,65 infine dovuto senza ulteriore aggravio per NT interessi o altre pretese non dovute, con conseguente obbligo a carico di di rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come da liquidazione in dispositivo secondo i criteri e parametri ex DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa (da € 26.000 ad € 52.000) tenuto conto del risultato effettivo conseguito, con esclusione della fase istruttoria/di trattazione del grado di appello. NT Le spese di CTU seguono parimenti la soccombenza e sono da porsi definitivamente a carico di nella misura già liquidata dal primo giudice.
Il rigetto dell'appello incidentale comporta l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del DPR n. 115/2002 (TU spese giustizia) sull'obbligo del versamento del doppio contributo unificato.
9.
A fronte del già avvenuto pagamento da parte di delle somme dovute Parte_1 NT all'esito del primo grado, è tenuta alla restituzione in favore di Parte_1 delle somme già corrisposte e prive di titolo alla luce dell'integrale accoglimento dell'appello principale proposto dalla medesima . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di con atto di appello Parte_1 NTroparte_1 notificato in data 04.01.2024, nonché sull'appello incidentale proposto da con NTroparte_1 comparsa di costituzione depositata in data 26.4.2024, così provvede: in accoglimento dell'appello principale ed in riforma parziale della sentenza impugnata n.1212/2023 emessa dal Tribunale di Bologna:
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di capitale in relazione ai crediti oggetto delle cessioni, della somma di complessivi €
[...]
27.255,65, senza interessi;
RIGETTA integralmente l'appello incidentale;
CONDANNA al rimborso in favore di NTroparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado di giudizio
[...] in € 759,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso di avvocato e per il presente grado in € 355,50 per esborsi ed in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO DI BFF le spese di CTU;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002 nei confronti di NTroparte_1
DICHIARA TENUTA E CONDANNA alla restituzione in favore di NTroparte_1 [...]
delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado qui riformata.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 02.12.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 16/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da Avv. FRANCESCA SCARPIELLO e Avv. ELENA GIOMETTI, con domicilio eletto presso gli indirizzi pec dei difensori;
APPELLANTE contro
(C.F. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa da Avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n.1212/2023 del Tribunale di BOLOGNA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 15.07.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito, IN VIA PRELIMINARE,
- rigettare integralmente l'appello incidentale, le domande e le eccezioni tutte proposte, sia in via principale sia in via subordinata, da con l'atto in data 24.04.2024 in quanto NTroparte_1 infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare - salvo quanto di seguito richiesto in via principale e subordinata - la sentenza n. 1212/2023 del Tribunale di Bologna emessa nella causa R.G. n. 5751/2020, per la parte relativa ai capi ex adverso impugnati in via incidentale, accertando e dichiarando per le motivazioni in atti che null'altro è dovuto dalla NTroparte_2 a (già a titolo di ulteriore sorte capitale, a titolo di NTroparte_1 NTroparte_3 interessi moratori, anatocistici e quali somme ex art. 6, comma 2, del D.lgs 231/02, o ad alcun altro titolo, in relazione alle cessioni intercorse tra NTroparte_1 NTroparte_4 [...] ed NTroparte_5 CP_6 IN VIA PRINCIPALE, 1. Accogliere l'appello principale proposto dalla , come da NTroparte_2 conclusioni formulate in atto di appello già proposto e per i motivi in esso esposti e, in parziale riforma della sentenza n. 1212/2023 del Tribunale di Bologna emessa nella causa R.G. n. 5751/2020, in persona della Dott.ssa Cardarelli, pubblicata in data 7.06.2023: i) accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti e di cui al primo motivo di appello, che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori, di interessi anatocistici e/o di somme ex art. 6 c.2 del D. lgs 231/02, né ad alcun altro titolo, dalla a per le NTroparte_2 NTroparte_1 fatture recanti la somma capitale di euro 27.212,47, meglio individuate in atti;
ii) in ogni caso, accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti e di cui al primo motivo di appello, che nulla è dovuto a titolo di interessi anatocistici su quelli moratori in relazione alle fatture di cui al precedente punto i), in quanto interessi esclusi dalle Convenzioni stipulate con NTroparte_4 e l' , cui la ha aderito (doc. 3, allegato
[...] NTroparte_7 NTroparte_2 3, parte prima e parte seconda, cartella file 5_06_11_2020.zip fasc. primo grado parte convenuta); ii) accertare e dichiarare per le motivazioni in atti e di cui al secondo motivo di appello, che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori, di interessi anatocistici e/o di somme ex art. 6 c.2 del D. lgs 231/02, né ad alcun altro titolo, dalla a per la NTroparte_2 NTroparte_1 fattura recante la somma capitale di euro 43,18; iii) accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti e di cui al terzo motivo di appello, che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori e di interessi anatocistici, né ad alcun altro titolo, dalla
[...]
a n relazione alla nota di debito n. 90001236 e ad alcune NTroparte_2 NTroparte_1 specifiche fatture che la compongono, in particolare: a) fattura n. 20050311-18 del 07.04.2005 per euro 632,02; b) fattura n. M116346227 del12/12/2011 per euro 338,49; c) fatture n. 5750249614 dell'08.1.2015, n. 5750264577 del 06.11.2015 e n. 5750264578 del 06.11.2015; e conseguentemente condannare la appellata al rimborso delle somme già corrisposte per i CP_3 titoli su indicati, con riserva di ripetizione, dalla , oltre interessi dal NTroparte_2 pagamento al saldo (come da doc. B fasc. parte appellante, al netto delle somme corrisposte per le parti della sentenza non impugnate); IN VIA SUBORDINATA in relazione alla domanda sub 1.ii),
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto ii), accertare e dichiarare, in parziale riforma della sentenza impugnata e per le motivazioni di cui al punto 2.3 del secondo motivo di appello, che la debenza degli interessi relativi alla fattura recante la somma capitale di euro 43,18, sia riconosciuta solo dal 30.07.2021, ovvero dalla scadenza dei 30 giorni successivi alla produzione della medesima fattura in giudizio, con ogni conseguente statuizione circa la debenza e decorrenza degli interessi anatocistici, e conseguentemente condannare la appellata al parziale rimborso delle somme già corrisposte, con riserva di CP_3 ripetizione, dalla - calcolate per i titoli su indicati dalla domanda NTroparte_2 giudiziale - oltre interessi dal pagamento al saldo (come da doc. B fasc. parte appellante);
3. In ogni caso, per le motivazioni in atti oltre che in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale, riformare le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla soccombenza delle spese legali e alla ripartizione delle spese di CTU, ponendole integralmente a carico di CP_1
e condannare la appellata al rimborso delle somme a tale titolo già corrisposte, con
[...] CP_3 riserva di ripetizione, dalla , anche in relazione all'imposta di NTroparte_2 registro, oltre interessi dal pagamento al saldo (doc. B fasc. parte appellante). Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.” - Per l'appellato/appellante incidentale CP_1
“IN VIA PRELIMINARE: respingere l'appello, le domande e le eccezioni avversarie tutte in quanto inammissibili per i motivi di cui in narrativa con tutte le opportune e conseguenti pronunce. NEL MERITO:
➢ IN VIA PRINCIPALE, respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte da con CP_8 l'Atto di citazione in appello notificato in data 04.01.2024 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare (per la parte relativa ai capi ex adverso impugnati) la Sentenza n. 1212/2023 emessa nel primo grado di giudizio in data 07.06.2023 dal Tribunale di Bologna in relazione al procedimento 5751/2020 o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta Ecc.ma Corte;
➢ IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE, riformare parzialmente la sentenza n.1212/2023 emessa nel primo grado di giudizio in data 07.06.2023 dal Tribunale di Bologna in relazione al procedimento 5751/2020, nella parte in cui il Tribunale di Bologna ha rigettato le ulteriori domande proposte da NT
, aventi a oggetto la condanna di al pagamento della residua sorte capitale e degli CP_8 interessi (moratori e anatocistici) nonché del risarcimento ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002 e delle residue somme di cui alle Note Debito e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte di dei seguenti crediti (ovvero di ogni diversa, CP_1 CP_8 maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta) e, per l'effetto, condannare al relativo CP_8 pagamento in favore di NTroparte_1
- € 12.248,40 per residua sorte capitale, di cui alle 12 fatture , oltre NTroparte_5 interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 calcolati sulla predetta sorte capitale e dovuti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 calcolati sulla fattura cartacea n. 5700078355 di € 43,18 del 14/03/2014 dalla scadenza alla data della domanda giudiziale del 02.05.2020, oltre interessi anatocistici, prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
- € 138,75 a titolo di residui ulteriori interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
oltre infine alla cifra pari ad € 680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture residue costituenti la predetta sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
oltre infine la cifra pari ad € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo. ➢ IN VIA SUBORDINATA IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di (già NTroparte_1 NTroparte_3
ad ottenere il pagamento da parte della e, per l'effetto,
[...] NTroparte_2 condannare la al pagamento in favore di (già NTroparte_2 NTroparte_1 [...]
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a (già NTroparte_3 NTroparte_1 [...]
per: NTroparte_3
- residua sorte capitale,
- interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 calcolati sulla predetta sorte capitale e dovuti dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo,
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 calcolati sulla fattura cartacea n. 5700078355 di € 43,18 del 14/03/2014 dalla scadenza alla data della domanda giudiziale del 02.05.2020, oltre interessi anatocistici, prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione
- importo a titolo di residui ulteriori interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione oltre infine all'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture residue costituenti la predetta sorte capitale, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo;
oltre infine all'importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n.1212/2023 del 07.06.2023 il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della domanda proposta da già e , nel NTroparte_1 NTroparte_3 NTroparte_3 NT prosieguo anche solo , condannava la convenuta Parte_1 (nel prosieguo anche solo ) al pagamento per sorte capitale di Parte_1 NT complessivi € 27.255,65 (€ 27.212,47 + 43,18) su fatture impagate cedute a da NTroparte_4 e oltre interessi moratori ed anatocistici come da dispositivo,
[...] NTroparte_5 ed oltre all'importo di € 1.464,84 a titolo di interessi moratori e anatocistici in relazione alle note di debito (N.D.I.) emesse in ragione del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale.
2. NT Previo espletamento di CTU contabile, osservava il primo giudice che era creditrice di
[...]
in forza di cessione dei crediti da parte di e di Parte_1 CP_4 [...] risultanti dalle fatture emesse da per le forniture rese in favore di NTroparte_5 CP_4
, che quanto alle fatture oggetto di cessione dapprima da Parte_1 CP_4 NT a e poi da quest'ultima a dalla documentazione prodotta e dalle NTroparte_5 risultanze della CTU risultava l'avvenuto pagamento delle fatture stesse direttamente a CP_4 prima della cessione del credito da a con la NTroparte_4 NTroparte_5 sola esclusione della fattura n.5700078355 del 14 marzo 2014 per l'importo di € 43,18 che risultava non saldata dalla convenuta perché non trasmessa, che la convenuta Parte_1 NT NT aveva riconosciuto il credito di ceduto direttamente da a per la sorte capitale di € CP_4 27.212,47, che erano dovuti gli interessi moratori al tasso ex D. Lgs. 231/2022 sulla predetta somma, poiché, nonostante il rifiuto delle fatture da parte di a causa dei dati Parte_1 errati ivi riportati, non ne era contestata la trasmissione in forma elettronica, che erano altresì dovuti NT gli interessi moratori sulla fattura n.5700078355 di € 43,18 dalla data della domanda poiché non aveva provato la trasmissione della fattura a , che erano altresì dovuti Parte_1 NT gli interessi anatocistici, che era infine dovuto l'ulteriore importo richiesto da a titolo di interessi di mora di cui alle note di debito (N.D.I.) a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli NT costituenti la predetta sorte capitale, che non spettavano, per contro, a le ulteriori somme richieste a titolo di credito risarcitorio ex art. 6 del D.Lgs. 231/2022.
3.
Con atto di citazione notificato in data 04.01.2024 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte formulando n.3 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata, con comparsa di costituzione depositata in data 26.4.2024 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato e proponeva appello incidentale con n. 4 motivi.
In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva trattenuta in decisione in data 22.7.2025 sulle conclusioni come in epigrafe riportate precisate per l'udienza del 15.07.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c. 4.
Con il primo motivo l'appellante contesta la debenza degli interessi di mora e anatocistici sulla sorte capitale di € 27.212,47.
In particolare, sostiene che il giudice di prime cure sia incorso in errore ove ha ritenuto “che l'errata indicazione dell'intestatario delle fatture de quibus e l'errata indicazione della partita IVA della vecchia Provincia di non legittimassero il rifiuto delle medesime fatture e non escludessero CP_2 la mora del debitore nel pagamento.”
Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha erroneamente ritenuto dovuti gli interessi di mora dalle scadenze delle fatture e, conseguentemente, gli interessi anatocistici, sulla base della mera trasmissione in forma elettronica delle fatture in questione, trascurando che le medesime riportavano dati errati e dunque venivano legittimamente rifiutate.
Infatti, l'originario creditore intestava le fatture - che costituiscono la sorte capitale di € CP_4 27.212,47 - alla Provincia di con relativa partita iva, Ente e partita iva cessati e pertanto CP_2 erroneamente riportati nelle fatture. , del tutto legittimamente, rifiutava Parte_1 le suddette fatture con la seguente motivazione: “Errata intestazione: invece di quella corretta
[...]
sono intestate a Provincia di Bologna con annessa vecchia partita iva. Si NTroparte_2 prega di riemetterle correttamente.” Tuttavia, le fatture corrette non venivano riemesse.
Non può dubitarsi della rilevanza della precisa individuazione in fattura del soggetto committente e del corretto numero di partita iva, atteso che si tratta di indicazioni espressamente richieste dall'art. 21 del DPR 633/1972.
Dunque alcuna mora debendi è ricollegabile all'inoltro delle fatture stante il legittimo rifiuto delle stesse.
Puntuale, in tema di debenza degli interessi di mora, è, d'altronde, il dettato dell'art. 3, D.lgs. n. 231/02 che, in applicazione del più generale principio in materia di inadempimento ex art. 1218 c.c., sancisce che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, non imputabilità che nella fattispecie si deve non solo alla condotta inerte del creditore che non provvedeva alla riemissione delle fatture corrette, ma alla necessità di ottemperare al dettato dell'art.1, commi 209 e 210, L. 244 del 2007 che impedisce alla P.A. qualsiasi pagamento sino all'invio della fattura - nel caso di specie sino al nuovo invio della fattura corretta, stante il legittimo rifiuto delle precedenti errate - in forma elettronica.
La sentenza gravata va quindi riformata nella parte in cui (capo 2 del dispositivo) ha riconosciuto interessi moratori e anatocistici sulla sorte capitale di € 27.212,47.
5.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la debenza degli interessi di mora sulla sorte capitale pari ad € 43,18 di cui alla fattura cartacea n. 5700078355.
In particolare, sostiene che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore poiché “pur riconoscendo la mancanza di trasmissione cartacea ed elettronica della fattura de qua, ha comunque ritenuto sufficiente, ai fini del pagamento della P.A. e della sussistenza della mora del debitore, la sola emissione nel 2014 della fattura cartacea.”
Il motivo è fondato e l'accoglimento assorbe il primo motivo di appello incidentale. NT Come rilevato dal primo giudice, non ha provato la trasmissione della fattura (da parte della cedente originaria) a . Parte_1 NT La fattura n.5700078355 effettivamente veniva emessa prima che il ivenisse obbligatorio, ma ciò appare irrilevante atteso che tale fattura non veniva portata a conoscenza di
[...]
se non nel primo grado di giudizio (doc. 16 all. memoria 183/6° co. c.p.c. del Parte_1 29.7.2021).
Dunque in difetto di ricezione, in qualsiasi forma, a mezzo posta o in forma elettronica, a prescindere NT dal momento in cui è divenuto obbligatorio il la sola emissione della fattura non vale a giustificare la debenza degli interessi di mora e a fortiori anatocistici da parte del debitore.
A nulla rileva la notificazione a dell'atto di cessione che comprende la Parte_1 fattura de qua, poiché gli effetti della notifica ex art. 1264 c.c. afferiscono all'opponibilità della cessione al debitore ceduto e non certo alla debenza degli interessi, per la cui pretesa è necessario che l'obbligazione sia giunta a scadenza ciò che per la pretesa nei confronti della P.A. necessita NT quantomeno la trasmissione al debitore in formato elettronico mediante il
In definitiva, alcun interesse è dovuto sulla sorte capitale di € 43,18 di cui alla fattura cartacea n. 5700078355 (sempre capo 2 del dispositivo).
6.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici, quantificati dal CTU rispettivamente in € 1.209,98 e in € 254,86 per totali € 1.464,84, per ritardo nel NT pagamento di altre fatture di cui alla nota di debito emessa da n. 90001236, in relazione alle seguenti specifiche fatture: fattura n.20050311-18, fattura n.M116346227, fatture n.5750249614, n.5750264577 e n.5750264578, poiché il primo giudice avrebbe acriticamente recepito i conteggi effettuati dal CTU senza accertare l'effettiva debenza degli interessi calcolati.
Il motivo è fondato e l'accoglimento assorbe il terzo motivo di appello incidentale.
Quanto alla fattura n.20050311-18 del 07.04.2005 per euro 632,02, emessa da si osserva CP_6 che provvedeva al tempestivo pagamento della fattura n.20050311 di Parte_1 NT importo superiore pari ad € 988,90, emessa sempre da nella medesima data del 07.04.2005. Potendosi presumere che si tratti della medesima fattura considerata in via parziale, vista la sostanziale sovrapponibilità dei codici delle due fatture che differiscono per il solo -18, nonché per NT l'identità di data e di creditore, era onere di produrre la fattura n.20050311-18, onere disatteso che pertanto porta ad escludere la debenza degli interessi.
Quanto alla fattura n.M116346227 del 12.12.2011, si deve affermare il tempestivo pagamento da parte di , atteso che tale fattura, come provato dall'appellante Parte_1 principale, veniva registrata in arrivo solo in data 09.02.2012 e veniva tempestivamente pagata, dovendosi pertanto escludere anche in questo caso la debenza degli interessi.
Quanto alle fatture n.5750249614, n.5750264577 e n.5750264578, risalenti tutte al 2015, deve parimenti escludersi la debenza degli interessi fino al 07.12.2017 atteso che le stesse venivano rifiutate dalla per “assenza di ordinativo di servizio (ovvero il Parte_1 contratto) e di causale” e venivano riemesse dal fornitore senza annullamento delle CP_4 precedenti. La sentenza gravata va quindi riformata nella parte in cui (capo 3 del dispositivo) riconosce dovuto, a titolo di interessi moratori e anatocistici per il ritardato pagamento delle fatture riportate nella nota di debito sopra citata, l'importo di € 1.464,84, non dovuto.
7. NT Venendo ai motivi di appello incidentale di il primo e il terzo motivo sono assorbiti, rispettivamente, dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello principale. NT Con il secondo motivo di appello incidentale chiede “la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata riconosciuta la residua somma per sorte capitale pari ad € 12.248,40 e dei relativi interessi moratori e anatocistici” in relazione ai crediti ceduti da NTroparte_5 NT
, a sua volta cessionaria di a lamentando in particolare che la
[...] CP_4
[...]
non avrebbe in alcun modo fornito prova di idonei fatti estintivi dei detti crediti Parte_1 NT richiesti da non essendo sufficiente, a tal fine, l'emissione del solo mandato di pagamento.
Il motivo è infondato in quanto la CTU disposta in primo grado, alla quale aderiva il primo giudice, con elevato grado di precisione e accuratezza, nell'escludere la debenza della restante sorte capitale (fatta eccezione per la fattura n. 5700078355 del 14 marzo 2014 per l'importo di € 43,18), ha preso NT in considerazione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale non solo i mandati di pagamento di , ma anche le corrispondenti reversali e le Parte_1 quietanze di pagamento aventi data antecedente alla cessione del credito, non potendosi pertanto dubitare né della non debenza della sorte capitale (eccezion fatta per la predetta fattura di € 43,18) né della bontà dei conteggi eseguiti dal CTU nel pieno contraddittorio con i consulenti di parte. NT Con il quarto motivo di appello incidentale insiste per la condanna ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e per le fatture oggetto delle N.D.I..
Il motivo è infondato in quanto, come osservava il primo giudice, il credito risarcitorio ai sensi della disposizione citata non risulta aver costituito oggetto di cessione.
Inoltre, trattandosi pur sempre di danno conseguenza che non deroga alle ordinarie e generali regole di causalità, non è possibile riversare sul debitore l'effetto pregiudizievole - il risarcimento forfettario del danno - derivante da una condotta dapprima errata e poi inerte del creditore che non provvedeva a riemettere le fatture corrette, emendate dagli errori, di cui alla sorte capitale.
Ad abundantiam va osservato che il risarcimento in misura forfettaria di 40 euro per le spese di recupero ex art. 6 D. Lgs. 231/02 non è dovuto per ogni singola fattura, ciò che si tradurrebbe in un abuso dello strumento legislativo che implica, oltre alla somma forfettaria di 40 euro, la necessità della prova del maggior danno per la effettiva attività di recupero.
8.
a decisione nel merito, con riforma parziale della sentenza di primo grado comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la NT totale soccombenza di tenuto conto che in esito al presente grado di giudizio
[...]
è totalmente vittoriosa sulle conclusioni svolte in primo grado e che ancora Parte_1 prima del giudizio (con missiva del legale in data 31.10.2018, doc. 5 fascicolo di primo grado) aveva formulato offerta dell'importo per sorte di € 27.255,65 infine dovuto senza ulteriore aggravio per NT interessi o altre pretese non dovute, con conseguente obbligo a carico di di rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come da liquidazione in dispositivo secondo i criteri e parametri ex DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa (da € 26.000 ad € 52.000) tenuto conto del risultato effettivo conseguito, con esclusione della fase istruttoria/di trattazione del grado di appello. NT Le spese di CTU seguono parimenti la soccombenza e sono da porsi definitivamente a carico di nella misura già liquidata dal primo giudice.
Il rigetto dell'appello incidentale comporta l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del DPR n. 115/2002 (TU spese giustizia) sull'obbligo del versamento del doppio contributo unificato.
9.
A fronte del già avvenuto pagamento da parte di delle somme dovute Parte_1 NT all'esito del primo grado, è tenuta alla restituzione in favore di Parte_1 delle somme già corrisposte e prive di titolo alla luce dell'integrale accoglimento dell'appello principale proposto dalla medesima . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di con atto di appello Parte_1 NTroparte_1 notificato in data 04.01.2024, nonché sull'appello incidentale proposto da con NTroparte_1 comparsa di costituzione depositata in data 26.4.2024, così provvede: in accoglimento dell'appello principale ed in riforma parziale della sentenza impugnata n.1212/2023 emessa dal Tribunale di Bologna:
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di capitale in relazione ai crediti oggetto delle cessioni, della somma di complessivi €
[...]
27.255,65, senza interessi;
RIGETTA integralmente l'appello incidentale;
CONDANNA al rimborso in favore di NTroparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado di giudizio
[...] in € 759,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso di avvocato e per il presente grado in € 355,50 per esborsi ed in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO DI BFF le spese di CTU;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002 nei confronti di NTroparte_1
DICHIARA TENUTA E CONDANNA alla restituzione in favore di NTroparte_1 [...]
delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado qui riformata.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 02.12.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina