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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Teramo - sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 2649 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra quale legale rappresentante della ditta individuale Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Concordia e presso di lei elettivamente
[...] domiciliato in Giulianova (TE) alla Via Gramsci n. 109
Appellante
e
Controparte_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 391/2018 del Giudice di Pace di in materia CP_1 di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
24.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello nella qualità di legale rappresentate della ditta Parte_1 individuale impugnava, innanzi al Tribunale dell'Aquila, la Controparte_2 sentenza n. 391/2018 con la quale il Giudice di Pace di rigettava l'opposizione al CP_1 verbale di accertamento di infrazione al codice della strada n. 700013928807, redatto dalla
Polizia stradale di il 2.8.2017, notificato il successivo 2.11.2017. CP_1 Il Tribunale dell'Aquila, con sentenza n. 368/2019 del 27.5.2019 (R.G. 3092/2018), dichiarava la propria incompetenza in favore dell'intestato Tribunale sul presupposto della non applicabilità ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa dell'art. 25 c.p.c., ma della norma speciale di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011, che prevede la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione (nel caso di specie il Parte_3
).
[...]
Con ricorso depositato in data 12.8.2019, nella citata qualità, riassumeva il Parte_1 giudizio già iscritto a ruolo presso il Tribunale dell'Aquila, domandando la riforma della sentenza n. 391/2018 del Giudice di Pace di ed il conseguente annullamento del CP_1 verbale di contestazione n. 700013928807 della Polizia stradale di CP_1
A sostegno dell'appello, ha allegato che:
- in data 2.8.2017, a seguito di un controllo, gli veniva contestata, con verbale n.
700013928803 ed in qualità di conducente del veicolo ATVT tg. DC871GX, la violazione dell'art. 19 l. 727/1978, non avendo sufficiente carta omologata per la stampa dei dati rilevati dal dispositivo digitale di controllo (cronotachigrafo), circostanza che, in ogni caso, non impediva agli agenti di verificare i dati estrapolandoli direttamente dal dispositivo ed inserendoli su supporto informatico;
- successivamente, in data 2.11.2017, gli veniva notificato il verbale di contestazione n.
700013928807 per la violazione dell'art. 179, comma 3, codice della strada, in quanto, nella qualità di titolare di licenza di trasporto, consentiva la circolazione del mezzo sprovvisto di carta omologata, quantificando la sanzione in € 815,00;
- con ricorso depositato il 1.12.2017, proponeva opposizione al verbale notificato il precedente 2.11.2017 e, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di CP_1 rigettava l'opposizione in quanto “è risultato alterato il cronotachigrafo. Quindi le contestazioni non sono il risultato di una valutazione operata dai verbalizzanti, bensì il risultato di una analisi tecnica a seguito della quale è stata correttamente individuata la fattispecie violata.”.
A dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe totalmente travisato i fatti di causa, incorrendo la sentenza in una conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 201
e 179 C.d.S. e dell'art. 19 l. 727/78. Se da un lato, infatti, alcuna manomissione dell'apparecchio di controllo era emersa (essendo, invece, accertato e contestato unicamente l'insufficienza della carta omologata per la stampa dei dati), dall'altro gli agenti avrebbero dovuto immediatamente contestare al la violazione dell'art. 179, non avendo dato atto Pt_1 nel verbale notificatogli i motivi per i quali non hanno proceduto in tal senso al momento del controllo.
In particolare, e per quanto di interesse, l'appellante rappresenta che nel verbale oggetto di opposizione l'infrazione viene descritta nel seguente modo: “Art. 179 c. 3 CdS. Titolare della licenza di trasporto di cose del veicolo sopra indicato consentiva che lo stesso circolasse sprovvisto di carta da stampa omologata. Infrazione emersa a seguito del verbale nr.
70/13928803 odierno redatto nei confronti del conducente di SP8 Km Parte_1 Parte_3
1+200.”, mentre l'art. 179, comma 3, del codice della strada prevede che “Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 815 a € 3.263.”. In definitiva sia gli agenti verbalizzanti, sia il Giudice di Pace, hanno errato nell'applicare l'art. 179, comma 3, C.d.S., data l'ontologica diversità tra l'infrazione commessa, e contestata con il verbale n. 700013928803 a carico del conducente, e quella riferibile alla norma in questione.
La non si è costituita in giudizio e, all'udienza del 20.4.2021, tenutasi in Controparte_1 modalità “cartolare”, verificata la regolarità della notifica ne veniva dichiarata la contumacia.
Dopo una serie di rinvii il procedimento è pervenuto sul ruolo dell'odierno giudicante che, all'udienza del 24.6.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa ex art. 437 c.p.c.
***
L'appello è fondato e va accolto.
L'art. 179, comma 3, del codice della strada, assoggetta alla sanzione amministrativa “il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – “la violazione dell'art. 179 C.d.S. ricorre in tre diverse fattispecie, considerate dal legislatore equivalenti per l'idoneità di ciascuna ad escludere il controllo costante della registrazione automatica della velocità e del percorso, che il Regolamento comunitario 3281 del 1985, di cui la norma costituisce attuazione, ha inteso perseguire onde contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo": i) la mancanza del cronotachigrafo (nei casi in cui lo stesso è previsto); ii) la presenza a bordo di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante;
iii) il mancato inserimento del foglio di registrazione (Cass. n. 14440/2010).
In ognuna di tali ipotesi, infatti, “non è possibile effettuare un controllo efficace degli elementi riguardanti la marcia del veicoli soggetti a registrazione, la quale richiede, come si legge nel preambolo del Regolamento, non solo che l'apparecchio sia di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode, ma anche e a tale scopo che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili”
(Cass. n. 14440/2010).
In altre parole, la ratio della normativa in esame intende perseguire chi ostacola la registrazione delle attività, impedendo di fatto il successivo controllo.
La disposizione in esame non sanziona l'ipotesi – che invece ricorre nel caso sub iudice – in cui il cronotachigrafo digitale, perfettamente funzionante e con la carta del conducente inserita
(circostanze incontestate in primo grado), sia tuttavia carente della carta termica per la stampa degli “scontrini” mediante i quali è consentito agli agenti accertatori di eseguire i dovuti controlli. Tale ultima violazione, invero, oltre che essere prevista espressamente dall'art. 15 del regolamento comunitario n. 3821/1985 (poi modificato dal Reg. 561/2006) a carico dei conducenti – nel caso di specie, il conducente è stato sanzionato separatamente –, è prevista altresì per l'impresa di trasporto: prima l'art. 14 Reg. 3821/1985, poi similmente l'attuale art. 33 Reg. n. 165 del 2014 dispone che “Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo. Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio installato a bordo del veicolo. Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l'impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione”.
Nel caso di specie, incontestato che il tachigrafo fosse digitale, non può confondersi l'omessa dotazione dei cd. dischi o fogli di registrazione per il tachigrafo analogico con la carenza della carta necessaria per la stampa dei dati memorizzati nella carta del conducente applicata al tachigrafo digitale, ipotesi quest'ultima, non tipizzata dall'art. 179 C.d.S. ma che risulta invece espressamente prevista, come sopra detto, dall'art. 33 Reg. 165 del 2014. D'altronde, non può non evidenziarsi la diversità, anche in punto di disvalore, delle due violazioni: se l'omessa fornitura di dischi cronotachigrafi impedisce tout cour la registrazione dell'attività a cui sono preposti, l'omessa stampa impedisce l'immediato controllo dei dati che, tuttavia, fermo il corretto funzionamento del tachigrafo e l'inserimento della carta del conducente, non è disperso ma permane memorizzato per un certo lasso di tempo nella stessa scheda.
In alternativa, qualora per l'organo accertatore non fosse possibile scaricare i dati in alcun modo, essendo stati comunque oggetto di registrazione, è sempre possibile attivare la procedura ex art. 180 del codice della strada, chiedendo di portare in esibizione la documentazione cartacea attestante la registrazione dei tempi di guida e di riposo non scaricabile in occasione del controllo.
Sembra evidente, pertanto, l'errore di valutazione in cui è incorso il Giudice di Pace considerando che nel corso del controllo gli organi accertatori, avendo sanzionato il conducente perché sprovvisto di sufficiente quantità di carta per la corretta stampa dell'attività cronotachigrafica, non avrebbero dovuto emettere il verbale ex art. 179 comma 3, del codice della strada ai danni del titolare della licenza ma applicare anche allo stesso la sanzione prevista dall'art. 19 L. 727/1978, norma applicabile, in via residuale, laddove altra normativa non sanzioni specificatamente la disposizione violata.
Deve, pertanto, essere riformata la sentenza del Giudice di Pace di n. 391/2018 ed CP_1 annullato il verbale impugnato n. 700013928807.
Conseguentemente, le spese di lite del primo grado di giudizio, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, vanno liquidate in €
330,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA (in applicazione delle tabelle all'epoca vigenti per lo scaglione fino ad € 1.100,00).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte appellata.
Esse, applicate le previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n.
55/2022 (espressamente applicabili ai giudizi in corso), tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi, avuto riguardo alla natura della causa ed alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, vengono liquidate in € 332,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale legale Parte_1 rappresentante della ditta individuale contro Parte_2 Parte_1 per la riforma della sentenza n. 391/2018 del Giudice di Pace Controparte_1 di disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: CP_1
- accoglie l'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 391/2018 del Giudice di Pace di annulla il verbale n. 700013928807 del 2.8.2017 della Polizia stradale di CP_1 CP_1
- condanna la al pagamento delle spese di lite per il primo grado Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 330,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, ed al pagamento delle spese di lite del grado di appello che si liquidano in € 91,50 per anticipazioni ed € 332,00 a titolo di onorario, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 25.6.2025.
Il giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Teramo - sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 2649 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra quale legale rappresentante della ditta individuale Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Concordia e presso di lei elettivamente
[...] domiciliato in Giulianova (TE) alla Via Gramsci n. 109
Appellante
e
Controparte_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 391/2018 del Giudice di Pace di in materia CP_1 di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
24.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello nella qualità di legale rappresentate della ditta Parte_1 individuale impugnava, innanzi al Tribunale dell'Aquila, la Controparte_2 sentenza n. 391/2018 con la quale il Giudice di Pace di rigettava l'opposizione al CP_1 verbale di accertamento di infrazione al codice della strada n. 700013928807, redatto dalla
Polizia stradale di il 2.8.2017, notificato il successivo 2.11.2017. CP_1 Il Tribunale dell'Aquila, con sentenza n. 368/2019 del 27.5.2019 (R.G. 3092/2018), dichiarava la propria incompetenza in favore dell'intestato Tribunale sul presupposto della non applicabilità ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa dell'art. 25 c.p.c., ma della norma speciale di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011, che prevede la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione (nel caso di specie il Parte_3
).
[...]
Con ricorso depositato in data 12.8.2019, nella citata qualità, riassumeva il Parte_1 giudizio già iscritto a ruolo presso il Tribunale dell'Aquila, domandando la riforma della sentenza n. 391/2018 del Giudice di Pace di ed il conseguente annullamento del CP_1 verbale di contestazione n. 700013928807 della Polizia stradale di CP_1
A sostegno dell'appello, ha allegato che:
- in data 2.8.2017, a seguito di un controllo, gli veniva contestata, con verbale n.
700013928803 ed in qualità di conducente del veicolo ATVT tg. DC871GX, la violazione dell'art. 19 l. 727/1978, non avendo sufficiente carta omologata per la stampa dei dati rilevati dal dispositivo digitale di controllo (cronotachigrafo), circostanza che, in ogni caso, non impediva agli agenti di verificare i dati estrapolandoli direttamente dal dispositivo ed inserendoli su supporto informatico;
- successivamente, in data 2.11.2017, gli veniva notificato il verbale di contestazione n.
700013928807 per la violazione dell'art. 179, comma 3, codice della strada, in quanto, nella qualità di titolare di licenza di trasporto, consentiva la circolazione del mezzo sprovvisto di carta omologata, quantificando la sanzione in € 815,00;
- con ricorso depositato il 1.12.2017, proponeva opposizione al verbale notificato il precedente 2.11.2017 e, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di CP_1 rigettava l'opposizione in quanto “è risultato alterato il cronotachigrafo. Quindi le contestazioni non sono il risultato di una valutazione operata dai verbalizzanti, bensì il risultato di una analisi tecnica a seguito della quale è stata correttamente individuata la fattispecie violata.”.
A dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe totalmente travisato i fatti di causa, incorrendo la sentenza in una conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 201
e 179 C.d.S. e dell'art. 19 l. 727/78. Se da un lato, infatti, alcuna manomissione dell'apparecchio di controllo era emersa (essendo, invece, accertato e contestato unicamente l'insufficienza della carta omologata per la stampa dei dati), dall'altro gli agenti avrebbero dovuto immediatamente contestare al la violazione dell'art. 179, non avendo dato atto Pt_1 nel verbale notificatogli i motivi per i quali non hanno proceduto in tal senso al momento del controllo.
In particolare, e per quanto di interesse, l'appellante rappresenta che nel verbale oggetto di opposizione l'infrazione viene descritta nel seguente modo: “Art. 179 c. 3 CdS. Titolare della licenza di trasporto di cose del veicolo sopra indicato consentiva che lo stesso circolasse sprovvisto di carta da stampa omologata. Infrazione emersa a seguito del verbale nr.
70/13928803 odierno redatto nei confronti del conducente di SP8 Km Parte_1 Parte_3
1+200.”, mentre l'art. 179, comma 3, del codice della strada prevede che “Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 815 a € 3.263.”. In definitiva sia gli agenti verbalizzanti, sia il Giudice di Pace, hanno errato nell'applicare l'art. 179, comma 3, C.d.S., data l'ontologica diversità tra l'infrazione commessa, e contestata con il verbale n. 700013928803 a carico del conducente, e quella riferibile alla norma in questione.
La non si è costituita in giudizio e, all'udienza del 20.4.2021, tenutasi in Controparte_1 modalità “cartolare”, verificata la regolarità della notifica ne veniva dichiarata la contumacia.
Dopo una serie di rinvii il procedimento è pervenuto sul ruolo dell'odierno giudicante che, all'udienza del 24.6.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa ex art. 437 c.p.c.
***
L'appello è fondato e va accolto.
L'art. 179, comma 3, del codice della strada, assoggetta alla sanzione amministrativa “il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – “la violazione dell'art. 179 C.d.S. ricorre in tre diverse fattispecie, considerate dal legislatore equivalenti per l'idoneità di ciascuna ad escludere il controllo costante della registrazione automatica della velocità e del percorso, che il Regolamento comunitario 3281 del 1985, di cui la norma costituisce attuazione, ha inteso perseguire onde contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo": i) la mancanza del cronotachigrafo (nei casi in cui lo stesso è previsto); ii) la presenza a bordo di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante;
iii) il mancato inserimento del foglio di registrazione (Cass. n. 14440/2010).
In ognuna di tali ipotesi, infatti, “non è possibile effettuare un controllo efficace degli elementi riguardanti la marcia del veicoli soggetti a registrazione, la quale richiede, come si legge nel preambolo del Regolamento, non solo che l'apparecchio sia di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode, ma anche e a tale scopo che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili”
(Cass. n. 14440/2010).
In altre parole, la ratio della normativa in esame intende perseguire chi ostacola la registrazione delle attività, impedendo di fatto il successivo controllo.
La disposizione in esame non sanziona l'ipotesi – che invece ricorre nel caso sub iudice – in cui il cronotachigrafo digitale, perfettamente funzionante e con la carta del conducente inserita
(circostanze incontestate in primo grado), sia tuttavia carente della carta termica per la stampa degli “scontrini” mediante i quali è consentito agli agenti accertatori di eseguire i dovuti controlli. Tale ultima violazione, invero, oltre che essere prevista espressamente dall'art. 15 del regolamento comunitario n. 3821/1985 (poi modificato dal Reg. 561/2006) a carico dei conducenti – nel caso di specie, il conducente è stato sanzionato separatamente –, è prevista altresì per l'impresa di trasporto: prima l'art. 14 Reg. 3821/1985, poi similmente l'attuale art. 33 Reg. n. 165 del 2014 dispone che “Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo. Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio installato a bordo del veicolo. Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l'impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione”.
Nel caso di specie, incontestato che il tachigrafo fosse digitale, non può confondersi l'omessa dotazione dei cd. dischi o fogli di registrazione per il tachigrafo analogico con la carenza della carta necessaria per la stampa dei dati memorizzati nella carta del conducente applicata al tachigrafo digitale, ipotesi quest'ultima, non tipizzata dall'art. 179 C.d.S. ma che risulta invece espressamente prevista, come sopra detto, dall'art. 33 Reg. 165 del 2014. D'altronde, non può non evidenziarsi la diversità, anche in punto di disvalore, delle due violazioni: se l'omessa fornitura di dischi cronotachigrafi impedisce tout cour la registrazione dell'attività a cui sono preposti, l'omessa stampa impedisce l'immediato controllo dei dati che, tuttavia, fermo il corretto funzionamento del tachigrafo e l'inserimento della carta del conducente, non è disperso ma permane memorizzato per un certo lasso di tempo nella stessa scheda.
In alternativa, qualora per l'organo accertatore non fosse possibile scaricare i dati in alcun modo, essendo stati comunque oggetto di registrazione, è sempre possibile attivare la procedura ex art. 180 del codice della strada, chiedendo di portare in esibizione la documentazione cartacea attestante la registrazione dei tempi di guida e di riposo non scaricabile in occasione del controllo.
Sembra evidente, pertanto, l'errore di valutazione in cui è incorso il Giudice di Pace considerando che nel corso del controllo gli organi accertatori, avendo sanzionato il conducente perché sprovvisto di sufficiente quantità di carta per la corretta stampa dell'attività cronotachigrafica, non avrebbero dovuto emettere il verbale ex art. 179 comma 3, del codice della strada ai danni del titolare della licenza ma applicare anche allo stesso la sanzione prevista dall'art. 19 L. 727/1978, norma applicabile, in via residuale, laddove altra normativa non sanzioni specificatamente la disposizione violata.
Deve, pertanto, essere riformata la sentenza del Giudice di Pace di n. 391/2018 ed CP_1 annullato il verbale impugnato n. 700013928807.
Conseguentemente, le spese di lite del primo grado di giudizio, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, vanno liquidate in €
330,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA (in applicazione delle tabelle all'epoca vigenti per lo scaglione fino ad € 1.100,00).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte appellata.
Esse, applicate le previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n.
55/2022 (espressamente applicabili ai giudizi in corso), tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi, avuto riguardo alla natura della causa ed alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, vengono liquidate in € 332,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale legale Parte_1 rappresentante della ditta individuale contro Parte_2 Parte_1 per la riforma della sentenza n. 391/2018 del Giudice di Pace Controparte_1 di disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: CP_1
- accoglie l'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 391/2018 del Giudice di Pace di annulla il verbale n. 700013928807 del 2.8.2017 della Polizia stradale di CP_1 CP_1
- condanna la al pagamento delle spese di lite per il primo grado Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 330,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, ed al pagamento delle spese di lite del grado di appello che si liquidano in € 91,50 per anticipazioni ed € 332,00 a titolo di onorario, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 25.6.2025.
Il giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo