Trib. Teramo, sentenza 25/06/2025, n. 760
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Sentenza 25 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Teramo, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, riguardante un appello avverso una sentenza del Giudice di Pace. L'appellante, legale rappresentante di una ditta individuale, contestava la decisione di rigetto dell'opposizione a un verbale di accertamento di violazione del codice della strada, sostenendo che la sanzione inflitta fosse errata e non corrispondente alla violazione realmente commessa. In particolare, l'appellante argomentava che il cronotachigrafo fosse funzionante e che la mancanza di carta per la stampa non giustificasse l'applicazione dell'art. 179, comma 3, del codice della strada.

Il giudice ha accolto l'appello, evidenziando che la violazione contestata non rientrava nelle fattispecie previste dalla norma citata, poiché il cronotachigrafo era operativo e la mancanza di carta per la stampa non impediva la registrazione dei dati. La sentenza ha chiarito che la normativa sanziona specificamente le ipotesi di manomissione o malfunzionamento del cronotachigrafo, non la carenza di carta per la stampa, che è disciplinata da altre norme. Pertanto, il verbale di contestazione è stato annullato e le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Teramo, sentenza 25/06/2025, n. 760
    Giurisdizione : Trib. Teramo
    Numero : 760
    Data del deposito : 25 giugno 2025

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