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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 9/10/2025 OGGETTO……………....
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1484/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in NOCERA INFERIORE ALLA VIA BARBARULO N. 50, presso lo studio dell'Avv. SILVIO DI MONACO (C.F. ) C.F._1 unitamente all'Avv. MAURIELLO CLAUDIO (C.F.
), in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2 citazione APPELLANTE E
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in VIA MAX CASABURI N. 8, presso lo studio dell'Avv. FIERAMOSCA GIORGIA (C.F. ), dell'Avv. DI C.F._4
UR GA (C.F. ) e dell'avv. C.F._5
RE TA (C.F. ), che la C.F._6
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto introduttivo di I grado APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 9/10/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
proponeva appello Parte_2 avverso la sentenza Giudice di Pace di Mercato San Severino, del 12-16 ottobre 2017, n. 808/2017, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in accoglimento del presente appello, dichiarare nulla e riformare o, in subordine, riformare la sentenza impugnata come sopra richiesto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che si riproducono di seguito: “a) in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio assegnando a parte attrice contestualmente il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione davanti agli organismi di conciliazione previsti dal d.lgs. 28/2010; b) In via assolutamente pregiudiziale e/o preliminare, ma subordinata, di dichiarare inammissibili le domande attoree, per carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di Parte_2
; c) Nel merito, comunque di rigettare integralmente, per le
[...] eccezioni suesposte, ivi compresa quella di prescrizione, tutte le domande formulate da parte attrice, perché formulate genericamente e totalmente sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto. d) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. 2) Per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare la Sig.ra alla restituzione in favore di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_3 pro-tempore, della somma complessiva di Euro 1.682,46 (oltre
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), o, in subordine, di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in seguito alla riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, oltre interessi come per legge, a decorrere dal 10/11/2017, e maggior danno ex art. 1224 c.c. in caso di ingiustificato ritardo. 3) Sempre per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare gli Avv.ti Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, anche in solido tra loro, a restituire (e, in subordine, la Sig.ra a CP_1 corrispondere) a in Parte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, Euro 1.326,00 (oltre l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), in tutto, o, in subordine, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 08 novembre 2017. 4) Sempre per l'effetto dell'accoglimento totale
o parziale dell'appello, in subordine, accertare comunque il diritto di in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, ad ottenere dagli Avv.ti Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, anche in solido tra loro, alla restituzione (e, in subordine, dalla Sig.ra alla CP_1 corresponsione) di Euro 1.326,00 (oltre l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), in tutto, o, in subordine, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 08 novembre 2017, con riserva di ogni azione di recupero. 5) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Si costituiva in appello , chiedendo accogliersi le CP_1 seguenti conclusioni: “rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente l'impugnato provvedimento;
condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione di conclusioni del 16/10/2024, a trattazione scritta. Ad esito del deposito delle note di trattazione la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento della
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 mediazione, che aveva esito negativo.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito.
agiva dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San CP_1
Severino, nei confronti della al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del diritto alla restituzione dei costi non maturati contratto di mutuo contro cessione di quote dello stipendio n. 745382, estinto anticipatamente allorché residuavano 112 rate, e la conseguente condanna alla restituzione, ex art. 125 sexies T.U.B. di complessivi € 2.576,00 a titolo di costi non maturati e detratto quanto già stornato con il conteggio estintivo. Si costituiva la eccependo l'improcedibilità della Parte_1 domanda e la carenza di legittimazione passiva in relazione alle commissioni di intermediazione e contestando nel merito la domanda. Con la sentenza 808 del 2017 R.g.983/4/17, il Giudice di pace riteneva la domanda procedibile non rientrando tra i contratti bancari e, accoglieva la domanda, condannando la alla Parte_1 restituzione di € 1.514,31 oltre interessi ed oltre spese e competenze legali. Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata, che faceva riferimento ad un differente contratto. Tale doglianza va disattesa, dal momento che l'errore in cui è incorso il Giudice di Pace, laddove ha riportato numero di contratto e calcoli riferiti ad un contratto diverso da quello per cui è causa (676458 in luogo del 745382) è un mero errore materiale, né l'indicazione del numero di contratto diverso avrebbe potuto condurre al rigetto della domanda. Né rileva che il contratto oggetto del giudizio sia una cessione del quinto e l'altro una delegazione di pagamento, in quanto le norme del
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 testo unico bancario non distinguono tra le due tipologie di contratto in quanto si tratta di disposizioni che si applicano al prestito al consumo, fattispecie in cui rientrano entrambe le tipologie di contratto. Anche le doglianze fondate sulla carenza di legittimazione passiva e sulla non vessatorietà delle clausole, vanno disattese. La Cassazione, con la sentenza n. 14836/2024 del 7 maggio 2024 ha sancito il diritto del contraente a una “equa riduzione del costo complessivo del credito” nel rispetto della direttiva comunitaria 87/102/Cee. Ma soprattutto nel rispetto della direttiva 90/88/Cee, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Cassazione ha affermato che il parziale rimborso delle spese sostenute nella stipula del mutuo deve interessare sia i costi recurring (cioè, quelli legati alla durata temporale del contratto di finanziamento) che i costi up-front (cioè, quelli sostenuti per la concessione del prestito e slegati dalla sua durata temporale). Ha poi affermato la nullità di ogni clausola contrattuale che dovesse escludere il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo, dal momento che una eventuale clausola che agisse in tale senso determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Nel caso di specie si applica l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11/3/2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, Per_1 Persona_2
EU:C:2016:283, punto 63). Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che CP_2
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Pertanto, quanto affermato dall'appellante si pone in contrasto con l'art. 125 sexies del TUB e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza Europea che ha condivisibilmente osservato che "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e . Per_3 Per_4
Né rileva che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, prevedendo in senso contrario il contratto. Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e C-169/14, Persona_5 Persona_6
EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016,
e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_7
EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, Persona_7
C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421). Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto "della natura del bene o del servizio oggetto del contratto". L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed Eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , art. 11 e 117, comma 1. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). La Corte Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32). In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 Secondo il giudice delle leggi, "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che CP_2
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". In ordine, poi, al dedotto difetto di legittimazione passiva da parte della appellante alla restituzione pro quota delle spese di intermediazione, da ultimo, con una recente decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale in caso analogo a quello del presente giudizio, ha chiarito che: “Con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto” (cfr. decisione n.10035 dell'11 novembre 2016) Nel caso di specie, sebbene non vi sia prova in atti dell'effettivo svolgimento di un'attività di intermediazione da parte del terzo diverso da quello della banca convenuta, deve ritenersi provato sulla scorta del dato contrattuale testuale che i costi siano stati incassati dalla in qualità di mandante e da essa Parte_1 vadano quindi restituiti.
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10 In ogni caso, giova aggiungere che nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5015/2022 del 20-05-2022) L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 1484 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI BANCARIO, ), CP_3 Con
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 11 pendente tra ed , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza Giudice di Pace di Mercato San Severino, del 12-16 ottobre 2017, n. 808/2017;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che si CP_1 liquidano in complessivi € 1701,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 06/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 12
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 9/10/2025 OGGETTO……………....
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1484/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in NOCERA INFERIORE ALLA VIA BARBARULO N. 50, presso lo studio dell'Avv. SILVIO DI MONACO (C.F. ) C.F._1 unitamente all'Avv. MAURIELLO CLAUDIO (C.F.
), in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2 citazione APPELLANTE E
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in VIA MAX CASABURI N. 8, presso lo studio dell'Avv. FIERAMOSCA GIORGIA (C.F. ), dell'Avv. DI C.F._4
UR GA (C.F. ) e dell'avv. C.F._5
RE TA (C.F. ), che la C.F._6
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto introduttivo di I grado APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 9/10/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
proponeva appello Parte_2 avverso la sentenza Giudice di Pace di Mercato San Severino, del 12-16 ottobre 2017, n. 808/2017, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in accoglimento del presente appello, dichiarare nulla e riformare o, in subordine, riformare la sentenza impugnata come sopra richiesto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che si riproducono di seguito: “a) in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio assegnando a parte attrice contestualmente il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione davanti agli organismi di conciliazione previsti dal d.lgs. 28/2010; b) In via assolutamente pregiudiziale e/o preliminare, ma subordinata, di dichiarare inammissibili le domande attoree, per carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di Parte_2
; c) Nel merito, comunque di rigettare integralmente, per le
[...] eccezioni suesposte, ivi compresa quella di prescrizione, tutte le domande formulate da parte attrice, perché formulate genericamente e totalmente sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto. d) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. 2) Per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare la Sig.ra alla restituzione in favore di CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante Parte_3 pro-tempore, della somma complessiva di Euro 1.682,46 (oltre
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), o, in subordine, di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in seguito alla riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, oltre interessi come per legge, a decorrere dal 10/11/2017, e maggior danno ex art. 1224 c.c. in caso di ingiustificato ritardo. 3) Sempre per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare gli Avv.ti Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, anche in solido tra loro, a restituire (e, in subordine, la Sig.ra a CP_1 corrispondere) a in Parte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, Euro 1.326,00 (oltre l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), in tutto, o, in subordine, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 08 novembre 2017. 4) Sempre per l'effetto dell'accoglimento totale
o parziale dell'appello, in subordine, accertare comunque il diritto di in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore, ad ottenere dagli Avv.ti Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri, anche in solido tra loro, alla restituzione (e, in subordine, dalla Sig.ra alla CP_1 corresponsione) di Euro 1.326,00 (oltre l'importo delle ritenute fiscali dovute come per legge), in tutto, o, in subordine, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 08 novembre 2017, con riserva di ogni azione di recupero. 5) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Si costituiva in appello , chiedendo accogliersi le CP_1 seguenti conclusioni: “rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente l'impugnato provvedimento;
condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione di conclusioni del 16/10/2024, a trattazione scritta. Ad esito del deposito delle note di trattazione la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento della
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 mediazione, che aveva esito negativo.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito.
agiva dinanzi al Giudice di Pace di Mercato San CP_1
Severino, nei confronti della al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del diritto alla restituzione dei costi non maturati contratto di mutuo contro cessione di quote dello stipendio n. 745382, estinto anticipatamente allorché residuavano 112 rate, e la conseguente condanna alla restituzione, ex art. 125 sexies T.U.B. di complessivi € 2.576,00 a titolo di costi non maturati e detratto quanto già stornato con il conteggio estintivo. Si costituiva la eccependo l'improcedibilità della Parte_1 domanda e la carenza di legittimazione passiva in relazione alle commissioni di intermediazione e contestando nel merito la domanda. Con la sentenza 808 del 2017 R.g.983/4/17, il Giudice di pace riteneva la domanda procedibile non rientrando tra i contratti bancari e, accoglieva la domanda, condannando la alla Parte_1 restituzione di € 1.514,31 oltre interessi ed oltre spese e competenze legali. Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata, che faceva riferimento ad un differente contratto. Tale doglianza va disattesa, dal momento che l'errore in cui è incorso il Giudice di Pace, laddove ha riportato numero di contratto e calcoli riferiti ad un contratto diverso da quello per cui è causa (676458 in luogo del 745382) è un mero errore materiale, né l'indicazione del numero di contratto diverso avrebbe potuto condurre al rigetto della domanda. Né rileva che il contratto oggetto del giudizio sia una cessione del quinto e l'altro una delegazione di pagamento, in quanto le norme del
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 testo unico bancario non distinguono tra le due tipologie di contratto in quanto si tratta di disposizioni che si applicano al prestito al consumo, fattispecie in cui rientrano entrambe le tipologie di contratto. Anche le doglianze fondate sulla carenza di legittimazione passiva e sulla non vessatorietà delle clausole, vanno disattese. La Cassazione, con la sentenza n. 14836/2024 del 7 maggio 2024 ha sancito il diritto del contraente a una “equa riduzione del costo complessivo del credito” nel rispetto della direttiva comunitaria 87/102/Cee. Ma soprattutto nel rispetto della direttiva 90/88/Cee, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Cassazione ha affermato che il parziale rimborso delle spese sostenute nella stipula del mutuo deve interessare sia i costi recurring (cioè, quelli legati alla durata temporale del contratto di finanziamento) che i costi up-front (cioè, quelli sostenuti per la concessione del prestito e slegati dalla sua durata temporale). Ha poi affermato la nullità di ogni clausola contrattuale che dovesse escludere il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo, dal momento che una eventuale clausola che agisse in tale senso determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Nel caso di specie si applica l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11/3/2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C-377/14, Per_1 Persona_2
EU:C:2016:283, punto 63). Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che CP_2
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Pertanto, quanto affermato dall'appellante si pone in contrasto con l'art. 125 sexies del TUB e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza Europea che ha condivisibilmente osservato che "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e . Per_3 Per_4
Né rileva che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, prevedendo in senso contrario il contratto. Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e C-169/14, Persona_5 Persona_6
EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016,
e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_7
EU:C:2016:980, punti 53 e 55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, Persona_7
C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421). Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto "della natura del bene o del servizio oggetto del contratto". L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed Eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , art. 11 e 117, comma 1. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). La Corte Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32). In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 Secondo il giudice delle leggi, "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che CP_2
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". In ordine, poi, al dedotto difetto di legittimazione passiva da parte della appellante alla restituzione pro quota delle spese di intermediazione, da ultimo, con una recente decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale in caso analogo a quello del presente giudizio, ha chiarito che: “Con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto” (cfr. decisione n.10035 dell'11 novembre 2016) Nel caso di specie, sebbene non vi sia prova in atti dell'effettivo svolgimento di un'attività di intermediazione da parte del terzo diverso da quello della banca convenuta, deve ritenersi provato sulla scorta del dato contrattuale testuale che i costi siano stati incassati dalla in qualità di mandante e da essa Parte_1 vadano quindi restituiti.
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10 In ogni caso, giova aggiungere che nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5015/2022 del 20-05-2022) L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 1484 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI BANCARIO, ), CP_3 Con
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 11 pendente tra ed , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza Giudice di Pace di Mercato San Severino, del 12-16 ottobre 2017, n. 808/2017;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che si CP_1 liquidano in complessivi € 1701,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 06/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1484/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 12