TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 442/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 9/4/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Parte_1 C.F._1
Adelfio, con domicilio digitale: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo CP_ ed elettivamente domiciliato presso l' , sito in alla Via Controparte_2
G. Pascoli, n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Valutazione titoli per servizio militare o equiparato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 6.3.2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto nel periodo dal 24.05.2004 al 23.07.2007, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia.
A tal fine, per quanto di interesse, ha evidenziato che: CP_ a) aveva presentato presso di , ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021 la Controparte_3
domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 24.05.2004 al 23.07.2007, dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette e non in costanza di nomina;
b) dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico sopra citato, le erano stati riconosciuti punti 8,33 per il profilo di assistente amministrativo e punti 8,33 per quello di assistente tecnico;
c) in definitiva, per il servizio militare prestato erano stati riconosciuti solo 0,60 e non 6 punti, come ricavabile in via interpretativa dal disposto di cui all'art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994.
2. Il costituitosi in giudizio ha evidenziato la correttezza dell'operato dell'amministrazione e CP_1
l'infondatezza del ricorso.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Giova ripercorrere la disciplina legislativa e regolamentare regolante la materia in esame. Assume rilievo, anzitutto, l'art 569, comma 3, del d.lgs., n. 297/1994, disposizione destinata al riconoscimento dei servizi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, secondo il quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Analoga statuizione è contenuta nel precedente art. 485, comma 7, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale docente.
Ai sensi dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, poi, “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2) Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Nella fattispecie in esame, deve altresì valutarsi quanto disposto dal decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 secondo cui “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Posto che la disciplina regolamentare sopra esaminata non nega la valutabilità del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge, ove prestati non in costanza di rapporto di impiego, perciò non contraddicendo quanto ritenuto dall'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (a partire da Cass. Civ., 5679/2020 cit.), si tratta di stabilire se il maggiore punteggio attribuito agli stessi servizi ove prestati in costanza di rapporto di lavoro, punti 6 anziché 0,60 annui, sia in sintonia rispetto alle disposizioni di rango primario sopra esaminate.
Valore dirimente al riguardo deve essere attributo a quanto previsto dall'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 cit. secondo il quale i periodi di effettivo servizio militare devono essere valutati con lo stesso punteggio attributo ai servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici. Tale disposizione, in sostanza, se un lato prevede un vincolo nei confronti delle pubbliche amministrazioni consistente nella valutazione dei servizi militari in modo analogo ai servizi negli impieghi civili presso enti pubblici, non predetermina lo specifico valore del punteggio da assegnare né esclude il potere dell'amministrazione medesima di valutare diversamente il servizio prestato nell'ambito delle carriere scolastiche rispetto a quello svolto presso altre amministrazioni pubbliche.
Né in direzione interpretativa difforme conduce quanto previsto dall'art 569 del d.lgs. 1994, n. 297, il cui tenore letterale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non impone una uguale valutazione del servizio militare a seconda che sia prestato o meno in costanza di rapporto di impiego.
In ragione, pertanto, dell'attribuzione per il servizio militare o equivalente dello stesso punteggio previsto per il servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, deve escludersi in definitiva l'illegittimità della disciplina regolamentare ed amministrativa indicata dal ricorrente rispetto alle fonti primarie che disciplinano la materia.
3.2. In tale solco ermeneutico si pone anche l'orientamento del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (così, Cass. civ., n. 22429/2024).
3.3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite possono essere compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto di giudizio.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 442/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 9/4/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Parte_1 C.F._1
Adelfio, con domicilio digitale: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo CP_ ed elettivamente domiciliato presso l' , sito in alla Via Controparte_2
G. Pascoli, n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Valutazione titoli per servizio militare o equiparato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 6.3.2024, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto al riconoscimento di punti 6 per il servizio militare svolto nel periodo dal 24.05.2004 al 23.07.2007, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia.
A tal fine, per quanto di interesse, ha evidenziato che: CP_ a) aveva presentato presso di , ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021 la Controparte_3
domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto il servizio militare dal 24.05.2004 al 23.07.2007, dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette e non in costanza di nomina;
b) dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico sopra citato, le erano stati riconosciuti punti 8,33 per il profilo di assistente amministrativo e punti 8,33 per quello di assistente tecnico;
c) in definitiva, per il servizio militare prestato erano stati riconosciuti solo 0,60 e non 6 punti, come ricavabile in via interpretativa dal disposto di cui all'art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994.
2. Il costituitosi in giudizio ha evidenziato la correttezza dell'operato dell'amministrazione e CP_1
l'infondatezza del ricorso.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Giova ripercorrere la disciplina legislativa e regolamentare regolante la materia in esame. Assume rilievo, anzitutto, l'art 569, comma 3, del d.lgs., n. 297/1994, disposizione destinata al riconoscimento dei servizi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, secondo il quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Analoga statuizione è contenuta nel precedente art. 485, comma 7, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale docente.
Ai sensi dell'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, poi, “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2) Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Nella fattispecie in esame, deve altresì valutarsi quanto disposto dal decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 secondo cui “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Posto che la disciplina regolamentare sopra esaminata non nega la valutabilità del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge, ove prestati non in costanza di rapporto di impiego, perciò non contraddicendo quanto ritenuto dall'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (a partire da Cass. Civ., 5679/2020 cit.), si tratta di stabilire se il maggiore punteggio attribuito agli stessi servizi ove prestati in costanza di rapporto di lavoro, punti 6 anziché 0,60 annui, sia in sintonia rispetto alle disposizioni di rango primario sopra esaminate.
Valore dirimente al riguardo deve essere attributo a quanto previsto dall'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 cit. secondo il quale i periodi di effettivo servizio militare devono essere valutati con lo stesso punteggio attributo ai servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici. Tale disposizione, in sostanza, se un lato prevede un vincolo nei confronti delle pubbliche amministrazioni consistente nella valutazione dei servizi militari in modo analogo ai servizi negli impieghi civili presso enti pubblici, non predetermina lo specifico valore del punteggio da assegnare né esclude il potere dell'amministrazione medesima di valutare diversamente il servizio prestato nell'ambito delle carriere scolastiche rispetto a quello svolto presso altre amministrazioni pubbliche.
Né in direzione interpretativa difforme conduce quanto previsto dall'art 569 del d.lgs. 1994, n. 297, il cui tenore letterale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non impone una uguale valutazione del servizio militare a seconda che sia prestato o meno in costanza di rapporto di impiego.
In ragione, pertanto, dell'attribuzione per il servizio militare o equivalente dello stesso punteggio previsto per il servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, deve escludersi in definitiva l'illegittimità della disciplina regolamentare ed amministrativa indicata dal ricorrente rispetto alle fonti primarie che disciplinano la materia.
3.2. In tale solco ermeneutico si pone anche l'orientamento del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (così, Cass. civ., n. 22429/2024).
3.3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite possono essere compensate alla luce del contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto di giudizio.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli