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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1034/2022 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Antonella
Testa e Maria Rosaria Battiato;
Appellante contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Nigro;
Appellata
e contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellato
Avente ad oggetto: ricongiunzione onerosa periodi contributivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 818/2022 del 18/10/2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da nei Controparte_1
confronti dell' volto ad ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente Pt_1
all'esecuzione della ricongiunzione onerosa dei periodi lavorativi utili ai fini del trattamento di quiescenza. La ricorrente esponeva che l'ente previdenziale nel
2015 aveva accolto la sua istanza di ricongiunzione dietro pagamento dell'importo complessivo di euro 3.999,13, da trattenersi sullo stipendio versato alla pubblica dipendente a cura della Ragioneria dello Stato. Tuttavia, con messaggio del 26.4.2021, l' l'aveva dichiarata decaduta dalla Pt_1
ricongiunzione.
Il Tribunale dichiarava l'illegittimità del provvedimento di decadenza adottato dall' accertando che lo stesso aveva trovato causa nell'omesso Pt_1
versamento delle trattenute operate dalla Ragioneria dello Stato;
lo annullava e
“disponeva” il pagamento in unica soluzione delle somme residue ancora dovute per il perfezionamento della ricongiunzione, con compensazione delle spese di lite.
L' impugnava la sentenza con ricorso depositato il 09/11/2022, cui Pt_1
resisteva l'appellata, proponendo anche appello incidentale. Il
[...]
si costituiva chiedendo l'accertamento della legittimità del proprio CP_2
operato.
La causa era decisa all'esito dell'udienza 17/4/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l censura la sentenza per non Pt_1
avere pronunciato sull'eccezione di difetto giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dall'ente con la memoria di costituzione nel primo grado di giudizio.
Ribadisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 62 del R.D.L. n. 1214/1934, essendo una dipendente pubblica, in quanto Controparte_1
insegnante iscritta alla gestione ex INPDAP dal 1999, come tale assoggettata alla giurisdizione della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, sede di Palermo, competente in materia di pensioni statali, comprensiva di tutte le questioni quali ricongiunzioni, riscatti e rivalutazione contributiva, strumentali all'individuazione dell'an e del quantum del “trattamento pensionistico”.
Tale giurisdizione esclusiva e “totalizzante” si radicherebbe prima dell'accesso alla pensione, ogni volta che si discuta di istituti finalizzati alla modifica dei trattamenti futuri: nel caso di specie la ricongiunzione consentirebbe all'appellata di accedere prima e con un diverso importo al trattamento pensionistico.
2. Sotto il profilo di merito, l' rileva che risulta acquisita al Pt_1
processo la prova dell'errore di valutazione che avrebbe commesso la Ragioneria
Territoriale di Siracusa, sulla dichiarazione di rinuncia trasmessa dalla dipendente pubblica, riconducendola alla pratica di ricongiunzione dei periodi contributivi anziché, come inteso dalla lavoratrice, a quella di riscatto degli anni di laurea.
L'ente previdenziale, quindi, rispetto alle incertezze sui movimenti contabili sugli stipendi della dipendente adombrate dal tribunale, ribadisce la propria estraneità
a ogni responsabilità per l'interruzione delle trattenute, deducendo di non dovere restituire nessuna somma, non avendo ricevuto i versamenti da parte della
Ragioneria e di avere già restituito quelle relative ai precedenti pagamenti mensili effettuati dall'1.1.2016.
3. Con il terzo motivo, l'appellante deduce la “legittimità e congruità della decadenza sanzionata”, in ragione delle previsioni dell'art. 5 della Legge n.
29/1979, posto che da ottobre 2016 a marzo 2017 nessuna trattenuta era stata più eseguita.
Allega inoltre la condotta colposa della , per non avere controllato CP_1
l'esatto adempimento delle obbligazioni da parte del soggetto terzo delegato ed essere rimasta inerte per cinque anni da quando le erano state restituite, con lo stipendio di ottobre 2016, le somme precedentemente trattenute.
4. L'appellante censura, infine, la statuizione sulle spese processuali, delle quali avrebbe dovuto essere ristorato, attesa la fondatezza dei precedenti motivi di appello.
5. A sua volta, l'appellata propone appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, invocando l'art. 54 della L.
88/1989 e il principio del legittimo affidamento ivi codificato. Deduce a tal fine l'errore in cui sarebbero incorsi gli enti contraddittori, i quali, omettendo negligentemente ogni controllo sul procedimento amministrativo innescato dalla sua domanda, le avrebbero arrecato un danno rilevante, costituito dalla possibile perdita irreversibile dei diritti contributivi/previdenziali – circa un anno - maturati nell'ambito di strutture scolastiche private, con ogni futuro riflesso sia in termini di data del pensionamento che di quantificazione dell'emolumento pensionistico.
6. Sotto altro profilo, l'appellante incidentale censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite nonostante l'accoglimento del ricorso, in violazione del disposto dell'art. 91
c.p.c.
7. Il primo motivo di appello principale è fondato e l'accoglimento dello stesso assorbe ogni altra questione, inibendo anche l'esame dell'appello incidentale.
La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto (come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione – Cass. 26252/2018; così la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del "quantum" della prestazione pensionistica – Cass. 12903/2021; così la controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo
- Cass. 28020/2022) .
La giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica ex art. 13 del r.d. n. 1214 del 1934 ("La Corte, in conformità delle leggi e dei regolamenti;
... giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato
o di altri enti designati dalla legge ...)" è esclusiva: come affermato dalle cit. S.U.
12903/2021, “…oltre ad abbracciare tutte le questioni relative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla quantificazione di esso si estende anche alle problematiche connesse, quali il riscatto dei periodi di servizio e la ricongiunzione dei periodi assicurativi (v. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1989, n. 4623), il riscatto degli anni del corso di laurea ed il ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico (v. Cass.,
Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869), gli assegni accessori (v. Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1989, n. 662), il riconoscimento, anche in via autonoma, del diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria per tardato pagamento di ratei pensionistici (Cass., Sez. Un., 10 dicembre 1990, n. 646; Cass., Sez. Un., 22 maggio 1991, n. 5788; Cass., Sez. Un., 17 gennaio 1994, n. 375; Cass., Sez. Un.,
11 gennaio 1997, n. 190; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573), il recupero di somme indebitamente corrisposte erogate dalle p.a. (Cass., Sez. Un., 20 aprile
1994, n. 3733; Cass. 23 giugno 1995, n. 7087; Cass., Sez. Un., 24 novembre 1997,
n. 11721; Cass., Sez. Un., 4 aprile 2000, n. 92), l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e la consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto (v. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252), il ricalcolo della pensione per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015 (v. Cass., Sez. Un.,
15 novembre 2018, n. 29395; Cass. 28 dicembre 2018, n. 33661)”.
La controversia in esame, relativa al diritto alla ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi maturati nel corso dell'insegnamento precedentemente prestato presso scuole private, è ricompresa nella giurisdizione esclusiva della
Corte dei Conti, essendo strumentale alla costituzione e all'accertamento del monte contributivo utile ai fini della pensione a carico dello Stato: la controversia ha quindi ad oggetto questioni funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, essendo dunque il rapporto pensionistico elemento identificativo del “petitum sostanziale”.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza in entrambi i gradi. Vanno compensate le spese processuali nei confronti del anche per il presente grado, Controparte_3
non avendo la parte impugnato la statuizione di compensazione contenuta nella sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'ente appellante, delle spese processuali dei due gradi di giudizio, complessivamente liquidate in € 1.312,00 per il primo grado ed € 1.458,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%.
Compensa le spese processuali dei due gradi nei confronti del CP_3
.
[...] Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese