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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 292/2024 R.G. posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'8/01/2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Frida Solito, giusta Parte_1
procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, Via del
Circuito, n. 231;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiun- Controparte_1
tamente, dagli Avv.ti Sergio Di Feliciantonio e Elvira Nicolaj, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso le caselle di posta elettronica digitale:
[...]
Email_1 Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis re- jectis, in accoglimento del proposto gravame, per tutti i motivi dedotti, rifor- mare la sentenza del Tribunale di Pescara n.303/2024del 14.04.2024 e, per
l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di opposizione di primo grado, in calce all'atto di citazione in opposizione, revocando il de- creto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudi- zio”.
Per parte appellata: “Chiede all'On. Le Corte di Appello di accogliere le se- guenti conclusioni. In via preliminare;
dichiarare inammissibile l'appello;
Nel merito: rigettare l'appello poiché infondato in fatto del in diritto e con- fermare la sentenza impugnata del Tribunale di Pescara n. 303/2024; correg- gere l'errore materiale contenuto nel dispositivo sostituendo dopo le parole
“giudizio iscritto al R.G. N.” al numero ivi indicato “4835/21”, il numero corretto “874/2022” condannare sempre e comunque l'appellante alla refu- sione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.
303/2024 del 14.02.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG
874/2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza suindicata il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1979/2021 – del complessivo importo di euro
2 9.530,00 – emesso dal Tribunale di Pescara in favore di
, condannandola altresì alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali sostenute da quest'ultimo.
1.1. L'originaria parte opponente, a fondamento della propria do- manda deduceva che, nel periodo natalizio dell'anno 2019-2020, più precisamente in data 03.01.2020, riceveva, mediante bonifico bancario, l'importo di euro 10.000,00 da (in Controparte_1 due tranches di 5.000,00 l'una, rispettivamente con causale “regalo natale” e l'altra: “regalo natale 2”) a titolo di liberalità, quali attri- buzioni patrimoniali fatte in proprio favore dal convivente more uxorio in adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile.
1.2. Costituitasi in giudizio, l'originaria parte opposta contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Il giudice di prime cure, ritenendo sussistente tra le parti un contratto di mutuo, escludendo la pur dedotta configurazione della fattispecie come donazione in quanto atto privo della forma solen- ne imposta dalla norma, decideva nel modo suindicato.
2. Ha proposto appello articolando tre motivi di Parte_1
censura, concernenti, in estrema sintesi: 1) la nullità della sen- tenza per difetto di corrispondenza tra la motivazione ed il di- spositivo;
2) l'erronea ricostruzione dei fatti di causa operata dal primo giudice;
3) la conseguente ingiusta condanna alle spese di lite.
2.1. Si è costituito in giudizio , chiedendo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso con con- ferma della sentenza impugnata.
3 3. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rinvia- to per la discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 cpc all'udienza dell'8/01/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
4. L'appello è infondato, dunque, non meritevole di accoglimento per le ragioni di cui si dirà.
4.1. Preliminarmente, prima di discorrere del merito dei motivi di impugnazione, questa Corte disattende l'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità dell'appello per asserita contra- rietà alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.
La doglianza non ha pregio e deve essere respinta.
Occorre, infatti, rilevare come, dall'esame dell'atto di appello, sia agevole enucleare le censure che l'appellante ha inteso muovere alla pronuncia impugnata, nonché le modifiche richieste alla decisione del giudice di primo grado.
L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, deve essere inter- pretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestatidella sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze in funzione della rilevanza delle questioni prospettate ai fini di una diversa decisione del- la controversia, ma senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la tra- scrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
4 instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversi- tà rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4.2. Orbene, procedendo con la disamina del merito della questione, in relazione alla prima doglianza prospettata dall'appellante, la quale insta per il riconoscimento della nullità della sentenza per contrarietà del dispositivo con la parte motiva ivi contenuta, giac- ché nel dispositivo, erroneamente, il Tribunale indica un numero di ruolo generale differente, questa deve essere integralmente respin- ta poiché infondata.
Sul punto gli ermellini, a più riprese, hanno chiarito che il contra- sto tra motivazione e dispositivo (paventato, nella specie, dall'appellante) che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale
(Cass. n. 22122/2021; Cass. n. 11057/2021; Cass. n. 33650/2019;
Cass. n. 26074/2018).
Nel caso che ci occupa, il numero di ruolo generale è correttamen- te riportato sia nell'epigrafe che nell'intestazione del provvedi- mento impugnato, e certamente era conosciuto dall'originaria op- ponente. Dunque, trattandosi di mero errore materiale, il primo motivo non può trovare accoglimento.
4.3. Analogamente deve concludersi circa il secondo motivo di im- pugnazione, mediante il quale la censura il provvedimento Pt_1
impugnato nella parte in cui disconosce la causa liberale della do- nazione in suo favore effettuata dal D'GE, mentre riscontra una fattispecie di mutuo, seppur privo della formalità prescritta ex lege, questa Corte osserva quanto segue.
5 4.4. Anzitutto, giova preliminarmente rappresentare che, nel caso de quo, come correttamente rilevato dal primo giudice, è pacifica ed incontestata la circostanza che l'appellato aveva richiesto un fi- nanziamento di euro 14.649,95 e, una volta accreditata la somma sul proprio conto corrente da parte della società Agos CP_2
in data 31.12.2019, aveva provveduto ad effettuare n. 2 bo-
[...] nifici in favore della rispettivamente dell'importo di euro Pt_1
5.000,00 cadauno, in data 03.01.2020, quindi nella prima data di- sponibile successiva alle festività natalizie.
Ciò detto, dall'intero impianto istruttorio è emerso che in data
10.02.2020 e quindi a distanza di appena un mese dalla ricezione dei due bonifici e poi il mese successivo, il 10.03.2020,
l'appellante provvedeva ad effettuare due bonifici in favore di
, il primo di euro 190,00 ed il secondo di euro 280,00, CP_1 entrambi con la casuale “per prestito”.
Orbene, posto che secondo giurisprudenza granitica in tal senso, la causale riportata a corredo di un bonifico bancario non può assur- gere a valenza di mezzo di prova, certamente la stessa è idonea ad indicare un elemento indiziario in tal senso, così come statuito dal- la Suprema Corte, con ordinanza n. 20051/2024 “la causale ripor- tata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pa- gamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la ricondu- zione del versamento ad un titolo diverso”.
Nella specie non è condivisibile la prospettazione fornita dall'appellante, secondo cui i due bonifici da lei effettuati sarebbe- ro da ricondurre a due prestiti in favore dell'appellato, in quanto anzitutto sono stati effettuati dal mese successivo rispetto alla consistente dazione di denaro per cui è causa, a riprova
6 dell'avvenuto patto di restituzione della somma, rateizzata a ca- denza mensile, a nulla potendo rilevare il dato per cui fossero di importi differenti;
ed, in secondo luogo, poiché appare inverosimi- le la tesi sostenuta, secondo cui il , il quale, si ribadisce, CP_1
il mese precedente richiedeva un finanziamento a suo nome per poi corrispondere buona parte dell'importo ricevuto alla Pt_1
(che, evidentemente, versava in una condizione contrattualmente precaria, indicativa della incapacità economica della stessa ad avanzare una richiesta di mutuo, così come si evince dalle buste paga allegate in atti), si rivolgesse all'appellante al fine di avere, a sua volta, in prestito una somma di denaro.
Dunque, come correttamente rilevato dal primo Giudice, tra le par- ti risulta essersi perfezionato un contratto di mutuo. Tra l'altro, per ciò che concerne l'onere probatorio circa la stipula del contratto in parola, questo risulta essere stato assolto dall'appellato, il quale, in mancanza di un accordo formale tra i contraenti, ha dato prova dell'avvenuto finanziamento della somma in suo favore da parte dell'Agos e dei bonifici di restituzione delle somme effettuati dalla di cui sopra. Pt_1
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha asserito che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un con- tratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei boni- fici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legit- timi a trattenere la somma ricevuta (Cass. civ. ord. n. 8829/2023) e tanto è avvenuto nel caso in esame.
7 Invero, non può ritenersi condivisibile l'ardita prospettazione for- nita dall'appellante, secondo cui, nella specie, la dazione di denaro ricevuta rientrerebbe nell'alveo delle donazioni di modico valore, sottratte all'obbligo della forma scritta, poiché, di per sé, la somma controversa – che ammonta ad euro 10.000,00 – non può oggetti- vamente considerarsi modesta, vieppiù se si considera la situazione patrimoniale e salariale del D'GE ( aiuto banconista presso un supermercato, v. documentazione versata in atti), sintomatica del fatto che certamente non avrebbe potuto elargire un regalo di tali dimensioni, rivolgendosi oltretutto ad una società di finanziamento per l'erogazione del denaro. Neppure risulta fondata la tesi della secondo cui l'appellato avesse la disponibilità economica Pt_1
di elargire un regalo di tale tipologia, considerata la mansione svolta e la retribuzione mensile percepita (occupato presso il su- permercato “Tigre”, con mansione specifica di aiuto banconista, con retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro netti) di cui la stes- sa era a conoscenza.
4.5. Anche a voler considerare verosimile la circostanza dedotta dalla suddetta appellante, secondo cui lo stato di convivenza more uxorio sussistente tra le parti (circostanza, quest'ultima, pronta- mente contestata dal , il quale rilevava che dal maggio CP_1 dell'anno 2019 era stata interrotta la loro relazione sentimentale, con conseguente annullamento delle nozze), legittimasse la dazio- ne di denaro quale obbligazione naturale, caratterizzata da doveri di natura morale di ciascun convivente nei riguardi dell'altro, e della conseguente non ripetizione di quanto ricevuto, in punto di diritto si osserva che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa;
sicché non è dato invocare la
8 mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione natura- le. Pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di conviven- za – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e pa- trimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Ed ancora, come chiarito dalla Suprema Corte, il conferimento ef- fettuato in favore del partner in pendenza di una relazione senti- mentale non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest'ultimo, ma alla formazione e alla fruizione di un progetto comune, non costi- tuisce né una donazione né un'attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato, sicché detta elargizione non può sottostare alla disciplina propria delle obbligazioni naturali: pertan- to, venuto meno il rapporto sentimentale tra i due, potrà ricono- scersi al depauperato il diritto a recuperare quanto involontaria- mente versato economicamente e materialmente per quella deter- minata finalità, in piena applicazione e nei limiti dei principi dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. (Trib. Pavia, n.
378/2020).
Infatti, in tema di convivenza more uxorio, un'attribuzione patri- moniale a favore del partner convivente può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionalità all'entità del pa- trimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. sez. VI, n.
18721/2021).
9 Non potendosi, nel caso che ci occupa, discorrere di obbligazione naturale per carenza dei requisiti suindicati di proporzionalità ed adeguatezza del patrimonio di rispetto alla somma elar- CP_1
gita nei riguardi della ex convivente, ma – come correttamente evidenziato dal Tribunale – di un vero e proprio contratto di mu- tuo, ne consegue il rigetto integrale dell'appello.
5. In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto, re- stando assorbita ogni altra eccezione e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M. 147/2022, valori medi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Pescara n. 303/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che li- quida in euro 3.966,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulterio- re importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'8/01/2025
Il Presidente est.
10 Silvia Rita Fabrizio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 292/2024 R.G. posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'8/01/2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Frida Solito, giusta Parte_1
procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, Via del
Circuito, n. 231;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiun- Controparte_1
tamente, dagli Avv.ti Sergio Di Feliciantonio e Elvira Nicolaj, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso le caselle di posta elettronica digitale:
[...]
Email_1 Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis re- jectis, in accoglimento del proposto gravame, per tutti i motivi dedotti, rifor- mare la sentenza del Tribunale di Pescara n.303/2024del 14.04.2024 e, per
l'effetto, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di opposizione di primo grado, in calce all'atto di citazione in opposizione, revocando il de- creto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudi- zio”.
Per parte appellata: “Chiede all'On. Le Corte di Appello di accogliere le se- guenti conclusioni. In via preliminare;
dichiarare inammissibile l'appello;
Nel merito: rigettare l'appello poiché infondato in fatto del in diritto e con- fermare la sentenza impugnata del Tribunale di Pescara n. 303/2024; correg- gere l'errore materiale contenuto nel dispositivo sostituendo dopo le parole
“giudizio iscritto al R.G. N.” al numero ivi indicato “4835/21”, il numero corretto “874/2022” condannare sempre e comunque l'appellante alla refu- sione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.
303/2024 del 14.02.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG
874/2022.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza suindicata il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1979/2021 – del complessivo importo di euro
2 9.530,00 – emesso dal Tribunale di Pescara in favore di
, condannandola altresì alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali sostenute da quest'ultimo.
1.1. L'originaria parte opponente, a fondamento della propria do- manda deduceva che, nel periodo natalizio dell'anno 2019-2020, più precisamente in data 03.01.2020, riceveva, mediante bonifico bancario, l'importo di euro 10.000,00 da (in Controparte_1 due tranches di 5.000,00 l'una, rispettivamente con causale “regalo natale” e l'altra: “regalo natale 2”) a titolo di liberalità, quali attri- buzioni patrimoniali fatte in proprio favore dal convivente more uxorio in adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile.
1.2. Costituitasi in giudizio, l'originaria parte opposta contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Il giudice di prime cure, ritenendo sussistente tra le parti un contratto di mutuo, escludendo la pur dedotta configurazione della fattispecie come donazione in quanto atto privo della forma solen- ne imposta dalla norma, decideva nel modo suindicato.
2. Ha proposto appello articolando tre motivi di Parte_1
censura, concernenti, in estrema sintesi: 1) la nullità della sen- tenza per difetto di corrispondenza tra la motivazione ed il di- spositivo;
2) l'erronea ricostruzione dei fatti di causa operata dal primo giudice;
3) la conseguente ingiusta condanna alle spese di lite.
2.1. Si è costituito in giudizio , chiedendo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha chiesto il rigetto dello stesso con con- ferma della sentenza impugnata.
3 3. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rinvia- to per la discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 cpc all'udienza dell'8/01/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
4. L'appello è infondato, dunque, non meritevole di accoglimento per le ragioni di cui si dirà.
4.1. Preliminarmente, prima di discorrere del merito dei motivi di impugnazione, questa Corte disattende l'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità dell'appello per asserita contra- rietà alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c.
La doglianza non ha pregio e deve essere respinta.
Occorre, infatti, rilevare come, dall'esame dell'atto di appello, sia agevole enucleare le censure che l'appellante ha inteso muovere alla pronuncia impugnata, nonché le modifiche richieste alla decisione del giudice di primo grado.
L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, deve essere inter- pretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestatidella sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze in funzione della rilevanza delle questioni prospettate ai fini di una diversa decisione del- la controversia, ma senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la tra- scrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
4 instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversi- tà rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4.2. Orbene, procedendo con la disamina del merito della questione, in relazione alla prima doglianza prospettata dall'appellante, la quale insta per il riconoscimento della nullità della sentenza per contrarietà del dispositivo con la parte motiva ivi contenuta, giac- ché nel dispositivo, erroneamente, il Tribunale indica un numero di ruolo generale differente, questa deve essere integralmente respin- ta poiché infondata.
Sul punto gli ermellini, a più riprese, hanno chiarito che il contra- sto tra motivazione e dispositivo (paventato, nella specie, dall'appellante) che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale
(Cass. n. 22122/2021; Cass. n. 11057/2021; Cass. n. 33650/2019;
Cass. n. 26074/2018).
Nel caso che ci occupa, il numero di ruolo generale è correttamen- te riportato sia nell'epigrafe che nell'intestazione del provvedi- mento impugnato, e certamente era conosciuto dall'originaria op- ponente. Dunque, trattandosi di mero errore materiale, il primo motivo non può trovare accoglimento.
4.3. Analogamente deve concludersi circa il secondo motivo di im- pugnazione, mediante il quale la censura il provvedimento Pt_1
impugnato nella parte in cui disconosce la causa liberale della do- nazione in suo favore effettuata dal D'GE, mentre riscontra una fattispecie di mutuo, seppur privo della formalità prescritta ex lege, questa Corte osserva quanto segue.
5 4.4. Anzitutto, giova preliminarmente rappresentare che, nel caso de quo, come correttamente rilevato dal primo giudice, è pacifica ed incontestata la circostanza che l'appellato aveva richiesto un fi- nanziamento di euro 14.649,95 e, una volta accreditata la somma sul proprio conto corrente da parte della società Agos CP_2
in data 31.12.2019, aveva provveduto ad effettuare n. 2 bo-
[...] nifici in favore della rispettivamente dell'importo di euro Pt_1
5.000,00 cadauno, in data 03.01.2020, quindi nella prima data di- sponibile successiva alle festività natalizie.
Ciò detto, dall'intero impianto istruttorio è emerso che in data
10.02.2020 e quindi a distanza di appena un mese dalla ricezione dei due bonifici e poi il mese successivo, il 10.03.2020,
l'appellante provvedeva ad effettuare due bonifici in favore di
, il primo di euro 190,00 ed il secondo di euro 280,00, CP_1 entrambi con la casuale “per prestito”.
Orbene, posto che secondo giurisprudenza granitica in tal senso, la causale riportata a corredo di un bonifico bancario non può assur- gere a valenza di mezzo di prova, certamente la stessa è idonea ad indicare un elemento indiziario in tal senso, così come statuito dal- la Suprema Corte, con ordinanza n. 20051/2024 “la causale ripor- tata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pa- gamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la ricondu- zione del versamento ad un titolo diverso”.
Nella specie non è condivisibile la prospettazione fornita dall'appellante, secondo cui i due bonifici da lei effettuati sarebbe- ro da ricondurre a due prestiti in favore dell'appellato, in quanto anzitutto sono stati effettuati dal mese successivo rispetto alla consistente dazione di denaro per cui è causa, a riprova
6 dell'avvenuto patto di restituzione della somma, rateizzata a ca- denza mensile, a nulla potendo rilevare il dato per cui fossero di importi differenti;
ed, in secondo luogo, poiché appare inverosimi- le la tesi sostenuta, secondo cui il , il quale, si ribadisce, CP_1
il mese precedente richiedeva un finanziamento a suo nome per poi corrispondere buona parte dell'importo ricevuto alla Pt_1
(che, evidentemente, versava in una condizione contrattualmente precaria, indicativa della incapacità economica della stessa ad avanzare una richiesta di mutuo, così come si evince dalle buste paga allegate in atti), si rivolgesse all'appellante al fine di avere, a sua volta, in prestito una somma di denaro.
Dunque, come correttamente rilevato dal primo Giudice, tra le par- ti risulta essersi perfezionato un contratto di mutuo. Tra l'altro, per ciò che concerne l'onere probatorio circa la stipula del contratto in parola, questo risulta essere stato assolto dall'appellato, il quale, in mancanza di un accordo formale tra i contraenti, ha dato prova dell'avvenuto finanziamento della somma in suo favore da parte dell'Agos e dei bonifici di restituzione delle somme effettuati dalla di cui sopra. Pt_1
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha asserito che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un con- tratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei boni- fici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legit- timi a trattenere la somma ricevuta (Cass. civ. ord. n. 8829/2023) e tanto è avvenuto nel caso in esame.
7 Invero, non può ritenersi condivisibile l'ardita prospettazione for- nita dall'appellante, secondo cui, nella specie, la dazione di denaro ricevuta rientrerebbe nell'alveo delle donazioni di modico valore, sottratte all'obbligo della forma scritta, poiché, di per sé, la somma controversa – che ammonta ad euro 10.000,00 – non può oggetti- vamente considerarsi modesta, vieppiù se si considera la situazione patrimoniale e salariale del D'GE ( aiuto banconista presso un supermercato, v. documentazione versata in atti), sintomatica del fatto che certamente non avrebbe potuto elargire un regalo di tali dimensioni, rivolgendosi oltretutto ad una società di finanziamento per l'erogazione del denaro. Neppure risulta fondata la tesi della secondo cui l'appellato avesse la disponibilità economica Pt_1
di elargire un regalo di tale tipologia, considerata la mansione svolta e la retribuzione mensile percepita (occupato presso il su- permercato “Tigre”, con mansione specifica di aiuto banconista, con retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro netti) di cui la stes- sa era a conoscenza.
4.5. Anche a voler considerare verosimile la circostanza dedotta dalla suddetta appellante, secondo cui lo stato di convivenza more uxorio sussistente tra le parti (circostanza, quest'ultima, pronta- mente contestata dal , il quale rilevava che dal maggio CP_1 dell'anno 2019 era stata interrotta la loro relazione sentimentale, con conseguente annullamento delle nozze), legittimasse la dazio- ne di denaro quale obbligazione naturale, caratterizzata da doveri di natura morale di ciascun convivente nei riguardi dell'altro, e della conseguente non ripetizione di quanto ricevuto, in punto di diritto si osserva che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa;
sicché non è dato invocare la
8 mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione natura- le. Pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di conviven- za – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e pa- trimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Ed ancora, come chiarito dalla Suprema Corte, il conferimento ef- fettuato in favore del partner in pendenza di una relazione senti- mentale non finalizzato al vantaggio esclusivo di quest'ultimo, ma alla formazione e alla fruizione di un progetto comune, non costi- tuisce né una donazione né un'attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato, sicché detta elargizione non può sottostare alla disciplina propria delle obbligazioni naturali: pertan- to, venuto meno il rapporto sentimentale tra i due, potrà ricono- scersi al depauperato il diritto a recuperare quanto involontaria- mente versato economicamente e materialmente per quella deter- minata finalità, in piena applicazione e nei limiti dei principi dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. (Trib. Pavia, n.
378/2020).
Infatti, in tema di convivenza more uxorio, un'attribuzione patri- moniale a favore del partner convivente può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionalità all'entità del pa- trimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. sez. VI, n.
18721/2021).
9 Non potendosi, nel caso che ci occupa, discorrere di obbligazione naturale per carenza dei requisiti suindicati di proporzionalità ed adeguatezza del patrimonio di rispetto alla somma elar- CP_1
gita nei riguardi della ex convivente, ma – come correttamente evidenziato dal Tribunale – di un vero e proprio contratto di mu- tuo, ne consegue il rigetto integrale dell'appello.
5. In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto, re- stando assorbita ogni altra eccezione e tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M. 147/2022, valori medi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Pescara n. 303/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che li- quida in euro 3.966,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulterio- re importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'8/01/2025
Il Presidente est.
10 Silvia Rita Fabrizio
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