Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2331/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2331/2021 promossa da:
(C.F.: ) nato a Novi Ligure in [...] 6 Parte_1 CodiceFiscale_1 maggio 1982, rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Massimo Palisi, presso il quale è elettivamente domiciliato.
- parte attrice contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Cevasco presso il quale è elettivamente domiciliata nonché contro
(P.IV , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla costituzione, dall'Avv. Enrico Toso, presso il quale è elettivamente domiciliata,
- parte convenuta
pagina 1 di 27
(già ), i Controparte_3 Controparte_4 CP_5 diritto maltese (VAT: MT19685634), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Aldo Cimino, in forza di procura generale alle liti per notaio in Malta, San Gwann, Persona_1
10/11/2017, con apostille certificata dal Ministro degli Affari Esteri in
Valletta, Malta, in data 6/12/2017 n. 316167, allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso l'avv. Araldo Boggia,
- terza chiamata
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per tutti i motivi già esposti nei precedenti atti e previo accoglimento di ogni ulteriore istanza istruttoria (formulata dalla difesa di parte attrice nelle relative memorie e da ritenersi specificamente reiterata in questa sede) ed ogni altra richiesta, non ammesse nel corso del giudizio,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 nonché della in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, nella causazione del sinistro per cui è causa, conseguentemente condannare le medesime società, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro: al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attore per le voci indicate, quantificati nella somma complessiva di Euro 89.652,60 o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio e comunque nel rispetto delle risultanze della disposta CTU medico legale;
al rimborso delle spese della disposta CTU, comprensiva anche del costo del CTP;
alla rifusione di tutti gli oneri di causa, da distrarsi, ai sensi ed effetti dell'art. 93 c.p.c., a favore dello scrivente patrocinio”.
pagina 2 di 27 Per parte convenuta Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previa revoca delle ordinanze emesse il 04/03/2024, il 07/11/2024 ed il 04/12/2024, ammettere per interrogatorio e per testi i seguenti capitoli di prova (con i testi già indicati nella memoria 12/10/2022): 1) Vero che all'11/04/2015 la oggetto del sinistro avvenuto in pari Parte_2 data era di proprietà del Signor Testimone_1
2) Vero che nel gennaio 2014 la nella persona della IG CP_2
ricevette dal Signor l'incarico di far CP_2 Testimone_1 collaudare la bi-bombola in questione. 3) Vero che, in adempimento all'incarico ricevuto, nello stesso mese la CP_2
nella persona della IG , portò la bibombola di
[...] CP_2 proprietà del Signor presso il Centro Assistenza Bombole sito Testimone_1 in Calenzano per far eseguire dall'Ente Certificatore (la Bureau Veritas Italia
Spa) il relativo collaudo biennale.
4) Vero che tra le attività svolte dalla rientra anche quella di CP_2 raccogliere le bombole dei propri clienti e di portarle presso gli Enti autorizzati ad eseguire il relativo collaudo biennale.
5) Vero che la Bureau Veritas Italia Spa, come ogni altro Ente Certificatore, intesta il Certificato di Revisione Periodica delle bombole al soggetto che provvede alla consegna delle bombole senza indicare il proprietario delle bombole stesse.
6) Vero che le bombole indicate nel Certificato Cumulativo 29/01/2014 da rammostrarsi sono tutte di proprietà di soggetti diversi dalla CP_2
7) Vero le revisioni periodiche della per cui è causa successive a Parte_2 quella eseguita il 29/01/2014 furono affidate dal Signor ad un Testimone_1 soggetto diverso dalla CP_2
8) Vero che la svolge l'attività di vendita al minuto di prodotti CP_2 nautici e da immersione sportiva presso il negozio sito in Genova, Via
Gramsci 53 R, mentre la gestisce per i propri soci il Controparte_7 centro di immersioni sito presso la Darsena della Fiera di Genova.
pagina 3 di 27 Nel merito e salvo gravame, in via preliminare e/o pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 2947 c.c. voglia dichiarare la prescrizione dei diritti vantati dal Signor nei confronti della Parte_1
Società esponente con l'atto di citazione 10/03/2021 e, per l'effetto, voglia respingere tutte le domande proposte dall'attore in tale atto di citazione in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui meglio in atti.
In via di ulteriore subordine, e salvo gravame, voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla e, per l'effetto, voglia CP_2 respingere tutte le domande proposte dal Signor nell'atto di Parte_1 citazione 10/03/2021 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui meglio in atti.
Nel merito, e salvo ulteriore gravame, voglia respingere tutte le domande proposte dal Signor nell'atto di citazione 10/03/2021 in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui meglio in atti.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Per la società convenuta si richiamano tutte le eccezioni, Controparte_1 istanze e difese già formulate e, in particolare, si insiste nuovamente nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie contenute nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6° nn. 2 e 3 cpc, mai abbandonate.
Si rassegnano, inoltre, le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione
e risposta datata 15.06.2021 che di seguito si ritrascrivono:
“- in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni
[...]
, con sede a Malta – DAN Building, Level Controparte_8 C.F._ 1 Sir Ugo Mifsud Street, Ta' Xbiex, XBX autorizzata dall'Autorità dei
Servizi Finanziari di Malta numero di registrazione No. P.IVA_3
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché eventuali spese di CTU e CTP;
pagina 4 di 27 - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo , Controparte_8 con sede a Malta – DAN Building, Level 1 Sir Ugo Mifsud Street, Ta' Xbiex,
XBX 1431, autorizzata dall'Autorità dei Servizi Finanziari di Malta numero di registrazione No. tenuto a manlevare, garantire, tenere indenne e P.IVA_3 rilevata, anche in via di regresso, da quanto essa venisse CP_1 condannata a fare e/o dare in favore del Sig. comprese le spese di Parte_1 lite, nonché a rifondere le spese di causa proprie della conchiudente ivi comprese le spese di CTU e CTP- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nonché eventuali spese di CTU e CTP.”
Per la terza chiamata : Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
Con riferimento alla vertenza tra Attore e Convenute: In principalità, e “ad adiuvandum” della convenuta respingere ogni CP_1 domanda di parte attrice nei confronti della convenuta CP_1
In subordine, nel caso in cui sia riconosciuta una qualche responsabilità o corresponsabilità anche a carico di accertare la percentuale di CP_1 responsabilità o corresponsabilità a suo solo carico;
Con riferimento alla domanda di manleva della convenuta verso la CP_1
Terza Chiamata, in caso venisse accertata una qualche sua responsabilità:
Respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da parte convenuta
contro la terza chiamata in quanto il sinistro non rientra nel CP_1 rischio assicurato e comunque la copertura è esclusa, inclusa la esclusione per “colpa grave” prevista dalla polizza;
In subordine, e per scrupolo, limitare, nel denegato caso di accoglimento della domanda di garanzia, l'obbligo della terza chiamata al massimale di polizza nonché alla percentuale di responsabilità che fosse accertata a carico di in caso di suo concorso, o limitata alla quota relativa al rapporto CP_1 interno con il responsabile solidale, in caso di solidarietà con l'altra convenuta detraendo, in ogni caso, le eventuali franchigie previste CP_2
pagina 5 di 27 in polizza e quanto eventualmente già percepito dall'attore, a qualunque titolo, per il danno patito;
In via istruttoria, previa rimessione della causa in lettura:
Disporre, come già richiesto in atti, CTU per accertare le cause, le competenze e le responsabilità tecniche relative all'errato assemblaggio di una rubinetteria maschio “M25” ad una bombola con rubinetteria femmina
“¾ gas”, con particolare riferimento alle attività al riguardo da parte degli
Enti Collaudatori, e dei proprietari delle bombole, e se un assemblaggio incompatibile, come quello oggetto di causa, possa comunque sopportare la normale pressione della bombola fino a 200 bar, e sotto quale pressione e/o in quali circostanze, invece, la tenuta di un tale assemblaggio possa cedere e la rubinetteria essere espulsa, incaricando altresì il consulente di chiarire e accertare come sia stata possibile l'espulsione della rubinetteria della bombola in questione, se la stessa era collegata tramite un ”manifold” al rubinetto di un'altra bombola, facente parte di un “bi-bombola”, nonché di verificare se la bombola con il difettoso assemblaggio era regolarmente collaudata o meno, precisando altresì se nelle attività svolte dagli Enti collaudatori per il controllo biennale le rubinetterie vengono tolte e poi rimesse e se e in quali occasioni sia possibile la sostituzione della rubinetteria assemblata in sede di collaudo;
e dica altresì se, esaminati tutti gli atti di causa, risulti che la rubinetteria possa essere stata espulsa mentre il bi- bombola era isolata dall'altra. Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta , di produrre l'elenco CP_1 Cont del personale, sia costituito che diverso dai soci della , addetto a gestire,
o collaborare con l'attività del Diving Center della ASD e fornire direttamente i servizi diving ai clienti e ai soci, o darvi assistenza.
Ammettere le prove per testi, a mezzo del testimone sig. Testimone_1 residente in [...]6, come richieste e formulate nella seconda memoria istruttoria, sui seguenti capitoli:
1. “Vero che ho partecipato, come membro dello staff di al DC CP_1
Crossover tenuto dal sig. ”; Testimone_2
pagina 6 di 27 2. “Vero che ho visto che stava operando su una bombola per Parte_1 sistemarne il fondello quando la rubinetteria è esplosa, e confermo quanto da me già riferito e di cui al documento n. 17 che mi si rammostra”; oltre il seguente, come formulato nella terza Memoria in replica:
3. “Vero che, nel periodo in cui si è verificato l'incidente, Parte_1 collaborava con il Diving Center Subassai nel fornire ai clienti e soci dello stesso i servizi diving, quali, tra gli altri, uno o più dei seguenti: organizzazione di escursioni subacquee, guida delle stesse, accompagnamento sui siti di immersione, consegna delle bombole e del materiale a noleggio e/o loro ritiro, aiuto nella vestizione e svestizione delle attrezzature di immersione, ricarica delle bombole, uso del compressore, conduzione delle imbarcazioni per le immersioni dalla barca, ecc….” . Ammettere l'interrogatorio formale del Presidente e legale rappresentante della convenuta Sig. sui seguenti capitoli, già CP_1 Parte_3 formulati nella terza Memoria:
“Vero che i soci stabili della associazione collaborano in varia CP_1 misura nella gestione del e nel fornire stesso i servizi offerti dal CP_8 medesimo, anche senza compenso”;
“Vero che la non ha dipendenti incaricati di gestire la attività CP_1 del diving e fornire, o collaborare a fornire, i servizi, e che tale attività viene svolta, in tutto o in parte, dai suoi soci”.
Respingere le richieste e istanze istruttorie delle controparti, autorizzando, in caso di ammissione, la prova contraria, e respingere come inammissibile e/o tardiva ogni domanda, istanza o eccezione che venisse precisata e che sia nuova rispetto a quelle già formulate.
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali (15% sulle somme dovute) e oltre oneri fiscali e contributivi, come per legge”.
pagina 7 di 27 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio Parte_1
e affinché ne fosse Controparte_1 Controparte_2
accertata la responsabilità solidale ex art. 2051 c.c. c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro subito in data 11.4.2015, a seguito dell'espulsione della rubinetteria da una bi-bombola da immersione, con condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella somma complessiva di €
89.652,60.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della Controparte_1
pretesa attorea nonché la riconducibilità dei fatti alla propria responsabilità. In ogni caso, chiedeva disporsi la chiamata in garanzia della
[...]
, con la quale la stessa Controparte_9
aveva stipulato polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi e/o clienti per fatti dal 10/05/2014 al
09/05/2015.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio , Controparte_3
contestando la ricostruzione dei fatti, l'assenza di responsabilità dell'assicurata e contestando comunque la sussistenza della copertura di polizza.
Alla prima udienza del 19.1.2022, il Giudice fissava udienza in presenza al giorno 16.2.2022, poi successivamente rinviata al 13.7.2022 a trattazione scritta, al fine di verificare la regolarità della notifica dell'atto introduttivo ai soci legali rappresentanti di , non costituita. Controparte_2
si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_2 CP_2
risposta in data 16.6.2022, sostenendo la nullità della precedente notifica ed eccependo la prescrizione nei suoi confronti del diritto al risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito in causa, dal momento che il rinnovo della pagina 8 di 27 notifica dell'atto introduttivo era avvenuto nel marzo 2022. In secondo luogo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non proprietaria della bi-bombola per immersione oggetto del sinistro. Nel merito, contestava l'entità delle lesioni ex adverso lamentate, nonché in particolare la quantificazione dei danni come riportata in atto di citazione.
Scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza 26.1.2023 il Giudice ha disposto preliminarmente l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento penale archiviato n. 14381/2015/44, ed ha disposto accertamento medico legale, nominando c.t.u. la dott.ssa che ha poi Per_2 prestato giuramento per l'udienza del 8.3.2023.
Depositata la relazione in data 17.4.2024, con ordinanza 19.7.2023 il Giudice ha formulato proposta ex art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: “Dato atto della convenienza/opportunità di formulare proposta di conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c., in base alla quantificazione del danno non patrimoniale come da tavola sinottica che segue, fatta applicazione della usuale tabella adottata dalla Sezione (riconosciuta una diaria di € 130,00, un aumento per sofferenza soggettiva in relazione alla delicatezza soggettiva di uno dei distretti lesi – occhio – esclusa la personalizzazione del danno – non ricorrente):
Calcolo Danno Non Patrimoniale Tabella di riferimento: Trib. Milano 2021;
Età del danneggiato alla data del sinistro 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 1.947,99
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 487,00
Punto danno non patrimoniale € 2.434,99
pagina 9 di 27 Punto base I.T.T. € 130,00
Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 13.168,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 16.461,00
Invalidità temporanea totale € 130,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.925,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.275,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.330,00
Spese mediche € 3.512,03
TOTALE GENERALE: € 25.303,03
Ritenuto, quanto ai criteri di suddivisione fra le parti, del risarcimento come quantificato, oltre spese legali e tecniche, di potersi basare sugli accertamenti eseguiti dalle Autorità intervenute – previa discussione in contraddittorio con le parti e rispettive assicurazioni”.
All'udienza del 4.10.2023 parte attrice dichiarava di aderire alla proposta
(oltre spese legali); le altre parti all'udienza del 29.11.2023 non aderivano, ma l'assicurazione manifestata nei seguenti termini la propria disponibilità transattiva: “qualora i convenuti si assumano al 50% la responsabilità del risarcimento, rinuncerebbe alle proprie eccezioni in ordine alla operatività della polizza, contribuendo al 50% sulla somma dovuta da , CP_1 per circa € 7.500,00”. All'udienza del 28.2.2024 le parti insistevano nelle proprie istanze istruttorie, con ordinanza 4.3.2024 il Giudice, ritenuta la causa pagina 10 di 27 matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
16.7.2024, udienza poi differita al 7.11.2024.
Assegnata la causa alla scrivente, all'udienza fissata la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nelle more, in data 20.11.2024 la Difesa di ha depositato istanza CP_2
ai sensi dell'art. 177 c.p.c., rilevando che -nel precisare le conclusioni- CP_2
aveva anche insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte,
[...]
senza che sul punto il Giudice si fosse espressamente pronunciato. Instaurato il contraddittorio all'udienza del 3.12.2024, è stata fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 10.12.2024 (“ritenuta la causa matura per la decisione senza che risulti necessaria l'attività istruttoria chiesta dalle parti, tenuto conto della natura della controversia, dei titoli di responsabilità dedotti, del tenore delle contestazioni ex art. 115 c.p.c. e degli atti acquisiti nell'ambito delle indagini penali”). Assegnati termini abbreviati ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (nulla opponendo le parti), la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. Si espone in atto di citazione che:
- in data 11.4.2015 l'attore, associato di nel maneggiare Controparte_1
una bi-bombola da immersione (che sarebbe stata di proprietà di
[...]
e consegnata all'attore dal personale dello staff tecnico della Controparte_2
che l'aveva prelevata dal proprio magazzino), veniva colpito Controparte_6
da un frammento della rubinetteria, espulsa violentemente dalla stessa bombola a causa dell'errato assemblaggio delle componenti;
- a causa delle lesioni subite in esito al sinistro, l'attore veniva immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso, e poi presso il reparto pagina 11 di 27 di traumatologia, ove subiva intervento di riduzione e sintesi del I° metacarpo;
si sottoponeva successivamente ad accertamenti specialistici, diagnostici e riabilitativi nonché, una volta stabilizzatisi gli esiti invalidanti, a valutazione medico legale;
- in data 17.2.2020, l'attore provvedeva a denunciare il sinistro alle società convenute al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, in conseguenza e causa del sinistro, ma non otteneva alcun sostanziale e positivo riscontro;
- nel corso del procedimento penale avviato a seguito dell'incidente, e successivamente archiviato per mancanza di condizione di procedibilità, venivano poste sotto sequestro le bombole coinvolte nel sinistro;
quale custode giudiziale veniva nominata nella sua qualità di socia di CP_2
; CP_1
- il personale del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro di Asl 3 aveva accertato che il sinistro era stato causato dall'errato assemblaggio della bi-bombola, in quanto era stata utilizzata una filettatura non adeguata, determinando quindi una immediata espulsione sotto la pressione dell'aria contenuta nella bombola stessa;
- secondo l'attore, sussisterebbe la responsabilità di quale CP_2
proprietaria, in via solidale con quale detentore delle Controparte_6
bombole: la proprietà delle bombole risulterebbe dal certificato di revisione;
le bombole erano in deposito presso la sala compressori del Controparte_6
(locale ove era consentito l'accesso solo al personale dell'associazione, che consegnava l'attrezzatura agli associati);
- in particolare, sarebbe responsabile quale proprietaria delle CP_2
bombole, sebbene messe a disposizione dell'associazione, ai sensi dell'art.
pagina 12 di 27 2051 c.c., in quanto comunque gravata da obbligo di vigilanza;
[...]
sarebbe responsabile in quanto obbligata a garantire ai propri soci CP_6 necessaria e idonea attrezzatura (in particolare le bombole) per l'immersione, custodendola nel proprio magazzino;
i due convenuti risponderebbero entrambi ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.;
- sussisterebbe comunque fra i due convenuti un rapporto di
“compenetrazione”;
- l'attore quantifica in € 4.725,00 il danno patrimoniale, per la cura e riabilitazione della propria persona (€ 4.681,70) e per gli spostamenti resisi necessari a tale fine (€ 43,30), e in € 84.594,70 il danno non patrimoniale
(chiedendo l'aumento per personalizzazione dello stesso); così complessivamente in € 89.652,60.
***
3. La dinamica del sinistro occorso all'attore, per come descritto in atto di citazione, risulta non specificamente contestato dalla convenuta (che CP_1
a pag. 2 della comparsa di costituzione ammette che l'attore era rimasto ferito a seguito dello scoppio accidentale della bombola, mentre la trasportava per Contr aiutare un amico, ), né dalla convenuta (che ha Testimone_1
però contestato l'individuazione del proprietario della bombola oggetto di causa).
In particolare, la convenuta non ha contestato che le bombole fossero CP_1
state prelevate dal suo magazzino (e quindi che sussistesse un effettivo rapporto di custodia sul bene), come specificamente allegato dall'attore a pagg. 3 e 4 della citazione.
La prova della dinamica risulta comunque adeguatamente supportata da quanto risultante dagli accertamenti svolti in sede penale.
pagina 13 di 27 In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., n. 2947/2023).
Nella richiesta di archiviazione, il PM così ricostruisce i fatti: “In data
11/04/2015 dell'associazione sportiva dilettantistica Parte_4 [...]
mentre si trovava presso la sede della in piazzale CP_6 Controparte_6
Kennedy n. 1 presso la tensostruttura sul mare della fiera di Genova, nel preparare una bibombola (due bombole di aria attaccate insieme matricola
81/190/143 e 81/191/112) con l'amico per una successiva Testimone_1
immersione, veniva colpito dall'esplosione della rubinetteria, che gli cagionava la frattura scomposta I metacarpo della mano destra, la ferita dorsale base II dito e volare II dito, nonché la contusione per orbitaria destra, da cui derivava una malattia di durata superiore a 40 giorni”. Tali conclusioni sono state argomentate dal PM (e poi condivise dal GIP) in forza delle sommarie informazioni rese dallo stesso infortunato (odierno attore), di sentito a s.i.t. in data 20.4.2015 (il quale fra l'altro Testimone_1 sosteneva che le bombole fossero di proprietà di dell'associazione) e in data
8.10.2015 (quando precisava di aver affittato le bombole per effettuare un'immersione), di (socia del centro, la quale CP_2
pagina 14 di 27 confermava che era socio istruttore e sosteneva che le bombole fossero Pt_1
di proprietà di . Testimone_1
Nell'ambito delle indagini penali, che le bombole per immersione fossero depositate nel magazzino di è stato confermato anche da CP_1 [...]
Contr
, dipendente di nelle sommarie informazioni del 21.3.2018. Tes_3
In sede penale si è altresì accertato -dal punto di vista tecnico- che l'espulsione della rubinetteria da parte di una delle due bombole che componevano il bi- bombola è stata causata da un errato assemblaggio di una rubinetteria con filettatura maschio tipo “UNI 25 x2”, incompatibile con quella, femmina tipo
“3/4gas”, della bombola (in questo senso il rapporto redatto dal Dipartimento
Prevenzione ASL 3 redatto in data 4.5.2015).
L'insieme di elementi, nel fornire idonea prova della dinamica del sinistro e delle cause dell'esplosione, supera anche le contestazioni formulate dalla compagnia terza chiamata, con specifico riferimento all'avvenuta manomissione delle rubinetterie successivamente al collaudo (ma prima dell'utilizzo il giorno di causa), rendendo così esplorativa la richiesta c.t.u. tecnica (il cui licenziamento -per come ulteriormente argomentato in comparsa conclusionale a pag. 5 e 6, 8, 14- parrebbe anche presupporre una circostanza non emersa dagli atti di causa, ovverosia che l'esplosione si sia verificata mentre la bombola era sotto ricarica). La stessa assicurazione, d'altra parte, nella costituzione in giudizio aveva ammesso che “La causa dell'incidente va dunque ragionevolmente attribuita al duplice fatto che alla bombola è stata assemblata una rubinetteria non compatibile e che la bombola stessa è stata esposta ad un evento che ha comportato il cedimento dell'errato assemblaggio
(pressione superiore a quella sopportata dall'errato assemblaggio o sottoposizione della bombola ad urti o scossoni)” (pag. 10) e che “è
pagina 15 di 27 ragionevole ritenere che le filettature della bombola e della sua rubinetteria sono dunque risultate, in sede di collaudo, compatibili” (pag. 11), per poi sostenere che le bombole siano tornate dal collaudo senza rubinetteria e che la stessa sia stata (malamente) assemblata dal proprietario (pag. 12); CP_1
invece, che utilizza le bombole come gliele vengono consegnate, con la rubinetteria assemblata, verifica solo la certificazione del collaudo biennale per il loro utilizzo in sicurezza, ovviamente astenendosi dall'effettuare manomissioni riservate a personale competente ed esperto” (pag. 12). Con riguardo a tali circostanze, che non sono state dedotte dall'assicurata CP_1
non è stata fornita alcuna offerta di prova orale in II memoria (anzi, il cap. 2 di prova orale ivi formulato sembra incompatibile con la diversa ricostruzione dei fatti operata in comparsa conclusionale a pag. 14 e a pag. 24, ove si sostiene che l'espulsione della rubinetteria, dovuta all'errore di assemblaggio, potrebbe tecnicamente essere avvenuta solamente durante la ricarica della stessa).
Ne segue che la convenuta deve essere ritenuta responsabile del CP_1
danno cagionato dalla bombola che aveva in custodia (dalla quale sono derivate le lesioni subite dall'attore), ex art. 2051 c.c., non avendo offerto idonea prova del caso fortuito (che nemmeno è stato allegato da . CP_1
***
Contr
4. secondo l'attore, dovrebbe rispondere in quanto proprietaria della bombola.
Nel caso di specie, è emerso quale dato non contestato che le bombole
(compresa quella di causa) fossero custodite all'interno di locali nella disponibilità di CP_1
pagina 16 di 27 Contr (nella ritenuta veste di proprietario) potrebbe quindi rispondere ex art. 2051 c.c. qualora l'istruttoria avesse dimostrato il permanere di una sua relazione di disponibilità in concreto con il bene affidato alla custodia di ovvero ex art. 2043 c.c., nel ricorrere dei relativi presupposti (della CP_1 cui dimostrazione è onerato l'attore). Contr Dall'istruttoria risulta che si sarebbe occupata della revisione delle bombole nell'anno 2014. Nel certificato cumulativo di revisione periodica Contr (doc. 8 atto di citazione) viene qualificata quale “Cliente/Proprietaria” delle bombole coinvolte nel sinistro ed identificate con matricola n.
Contr 81/190/143 e 81/189/112: ciò può significare che ha portato il suo parco bombole al collaudo in data 29/1/2014, con il positivo esito dichiarato nel certificato, comprendente le due bombole che facevano parte del Parte_2
in questione, e quindi anche quella che è esplosa.
Tuttavia, nel caso di specie parte attrice non si è offerta di provare in modo idonea circostanze che possano dimostrare il permanere di una relazione con il Contr bene o una eventuale responsabilità di ex art. 2043 c.c., non essendo
Contr emerso né che avesse mantenuto una custodia o vigilanza sulla cosa
(successivamente alla revisione), né che l'eventuale manomissione delle Contr rubinetterie sia stata effettuata da (per come già osservato sopra anche con riferimento alle difese della compagnia terza chiamata). E tanto a prescindere dal fatto che fosse il centro immersioni di CP_1 Parte_5
(come dedotto anche dalla compagnia terza chiamata), trattandosi di
[...]
circostanza che -di per sé- non pare determinare quel rapporto con le bombole rilevante ex art. 2051/2043 c.c.
In particolare, l'offerta di prova orale di parte attrice (con riferimento al ruolo Contr che , dipendente di avrebbe avuto nella Testimone_3
pagina 17 di 27 manutenzione delle attrezzature del diving) è generica e i capitoli di prova formulati in II memoria sono privi di riferimento al tipo di attività che avrebbe in concreto effettuato sulle bombole, nonché alla Tes_3
periodicità di tali attività (circostanze che avrebbero invece dovuto essere precisate, tenuto conto del fatto che le bombole, periodicamente, venivano Contr anche revisionate, a cura di e ciò proprio al fine di individuare eventuali
Contr diverse attività che effettuasse sulle stesse). Tanto vale a maggior ragione se si considera che, in sede di sommarie informazioni, il 21.3.2018,
ha dichiarato che si recava al diving solo per spostare il materiale Tes_3
del reparto subacqueo in occasione del salone nautico (quando viene smontata la banchina), e che le bombole rimanevano presso il diving tutto l'anno, e venivano spostate solo per il salone nautico. Contr Ne segue che la domanda nei confronti di deve essere respinta nel merito, per tale assorbente ragione ed a prescindere dall'effettivo accertamento della proprietà delle bombole.
***
5. In ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore deve aversi riguardo alla CTU medico legale espletata.
La dott.ssa in base all'anamnesi ed alla documentazione agli atti, Per_2
nonché all'esame obiettivo, ha accertato che in data 11.04.2015, l'attore Pt_1
quale conseguenza del trauma subito mentre preparava una bombola da
[...]
immersione, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Galliera, ove accedeva con trauma al volto e alla mano destra;
che previa esecuzione degli accertamenti del caso era posta diagnosi di “trauma mano destra con ampia ferita lacero-contusa seconda inferfalangea, contusione perioribtaria destra”
e 15 giorni di prognosi;
che proseguivano controlli oculistici, per la presenza pagina 18 di 27 di copri estranei nella cute palpebrale, congiuntivale e corneale con contestuali terapie e il 23.04.2015; che in regime di DH era sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi per la frattura scomposta del I metacarpo;
che il
20.04.2015 erano rimossi i punti di sutura e il 28.05.2015 erano rimossi i mezzi di sintesi ed era avviato la fisiochinesiterapia;
che per la persistenza di acufeni e deficit uditivo a destra, il 06.07.2015 si recava a visita otorinolaringoiatrica che metteva in evidenza la presenza di ipoacusia percettiva a destra sulle frequenze acute. Attualmente i postumi sono stabilizzati e non suscettibili a grandi progressi migliorativi.
A seguito delle lesioni descritte, l'attore ha lamentato un periodo di inabilita temporanea assoluta pari a giorni 1 (coincidente con i giorni di ricovero); una inabilità temporanea parziale al 75% della durata di giorni 30 relativi al periodo in cui aveva ancora il tutore e un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 35 relativi al periodo in cui eseguiva terapia riabilitativa. I postumi a carattere permanente, consistenti in esiti cicatriziali ben consolidati alla mano, limitazione dei movimenti del collo e acufeni, sono stati valutati dal c.t.u. in misura pari all'8% della totale alla luce delle tabelle di legge sulle micropermanenti. Il c.t.u. dà atto che le conclusioni sono state condivise con il consulente di parte nominato;
che i postumi attuali non incidono in maniera significativa sulle attuali attività non lavorative né sulla vita di relazione;
che le lesioni riportate sono compatibili con quanto dichiarato ed i postumi attuali sono riconducibili alle lesioni.
Nella fattispecie in esame, poiché le lesioni riportate dall'attore sono pari ad una percentuale dell'8%, in assenza di criteri normativi quali quelli introdotti per le cd. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri stradali, si ritiene che, in conformità ai principi esposti dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
pagina 19 di 27 12408/2011 (che esclude l'applicazione analogica dei criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni per danni non derivanti da sinistri), debba farsi riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano, le cui tabelle, aggiornate al 2024, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona nei suoi risvolti sia anatomo-funzionali sia relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.
A fronte delle risultanze sopra riportate, facendo applicazione delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano 2024, per il calcolo del danno non patrimoniale, si giunge al seguente calcolo risarcitorio:
Età del danneggiato alla data del sinistro 32 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico €2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 566,02
Punto danno non patrimoniale €2.830,10
Danno biologico risarcibile €15.305,00
Invalidità temporanea totale – 1 giorno € 130,00
Invalidità temporanea parziale al 75% - 30 giorni € 2.925,00
Invalidità temporanea parziale al 50% - 35 giorni € 2.275,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.330,00
Spese mediche € 3.512,03
Totale generale: €27.973,03
pagina 20 di 27 A tale proposito si osserva che:
- l'età del danneggiato per la stima dell'invalidità permanente è stata calcolata alla data di cessazione dell'invalidità temporanea, altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass., sez. III civile, n. 26897/14);
- il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente è stato liquidato mediante incremento del punto danno biologico, rispettando tuttavia la distinzione delle due componenti – danno biologico, danno morale – che vanno a determinare l'entità del danno non patrimoniale complessivo (in base alle indicazioni della Corte di cassazione n. 25164/2020), secondo una stima - presuntiva- che si ritiene tenga adeguatamente conto della sofferenza e afflizione subita da parte attrice in conseguenza del sinistro, anche tenuto conto delle modalità di verificazione dello stesso e dei distretti coinvolti;
- il danno morale soggettivo correlato all'invalidità temporanea è stato liquidato facendo ricorso al ad un valore giornaliero di 130,00 €, riconoscendo un aumento rispetto al punto base di 115,00 € per la sofferenza soggettiva legata -in via presuntiva- alla natura dei distretti lesi (essendo rimasto coinvolto anche l'occhio).
Nulla si ritiene doversi accordare circa una personalizzazione del danno, in quanto non sono state allegate e provate circostanze di fatto tali da rendere il danno più grave rispetto a quello subito da soggetti posti nello stesso stato di invalidità dell'attore. Soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata,
pagina 21 di 27 incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/07/2024, n. 20062).
Quanto al danno patrimoniale, spetta all'attore il rimborso delle spese mediche riconosciute congrue e necessarie al caso in oggetto nella misura di €
3.512,03. Nulla spese di trasporto, in assenza di idonea offerta di prova a sostegno dell'importo richiesto a tale titolo (43,00 €).
Il danno liquidabile ammonta dunque ad euro € 27.973,03.
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno (Cass. n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cass. n. 10303/2012 e
Cass. n. 3806/2004).
Sull'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale spettano rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
pagina 22 di 27 Il credito risarcitorio in capo all'attore, come sopra determinato, va poi maggiorato di interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
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6. La domanda in garanzia formulata da nei confronti della terza CP_1
chiamata è fondata. Controparte_3
I fatti di causa rientrano fra i servizi descritti nella polizza.
Si tratta di polizza “Silver Club”, per la responsabilità civile (docc. 10 e 15, depositati dall'assicurazione). Come rilevato anche dalla compagnia,
l'assicurazione in parola prevede, alla Sezione 2 della polizza, la copertura per il rischio di “Responsabilità Civile e Professionale verso Terzi”, e ha ad oggetto “… le somme che l'assicurato, civilmente o legalmente, sarà tenuto a pagare a causa di lesioni fisiche accidentali o danni alle proprietà che si verificano per ... la fornitura di servizi di consulenza e addestramento per lo snorkeling ricreativo e/o per la subacquea ricreativa...”, come precisato al paragrafo A (doc. 10 pag. 13). La polizza indica, nel definire i limiti del rischio assicurato, che sono indennizzati non solo i “servizi del club subacqueo”, ma anche la responsabilità civile “per le lesioni ed i danni derivanti dall'uso di qualsiasi compressore di gas respiratori o di altre attrezzature subacquee che voi siate abilitato o competente ad utilizzare e che sono noleggiate o utilizzate nel corso della fornitura dei servizi del club subacqueo o come diversamente convenuto con l'assicuratore”.
Come eccepito dalla compagnia, dalla copertura sono espressamente esclusi, ai sensi del paragrafo B art. 1) della stessa Sezione 2, i terzi che siano dipendenti dell'assicurato e tutti coloro che in qualunque forma collaborano con l'assicurato fornendo prestazioni lavorative a qualunque titolo: “Lesioni fisiche o malattie causate a qualsiasi persona derivanti da e nel corso del suo
pagina 23 di 27 lavoro dall'assicurato o a qualsiasi persona derivanti da e nel corso del suo lavoro o partecipazione all'esecuzione di un contratto con l'assicurato, il cui scopo principale sia soltanto la prestazione di lavoro” (doc. 10, pag. 14).
Tuttavia, diversamente da come sostenuto dalla terza chiamata, in causa non è emersa la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro fra e CP_1
l'attore, con il che non può operare l'esclusione di cui al par. B art.
1. Quanto ai rapporti fra le parti e, in particolare, circa l'assenza di prova di un rapporto di lavoro subordinato in essere, possono essere richiamate (in quanto pienamente condivisibili e supportati da adeguato riscontro documentale) le valutazioni svolte dal PM in sede di richiesta di archiviazione. era socio Pt_1
non lavoratore dell'associazione dilettantistica sportiva e si trovava presso il luogo dell'incidente per compiere atti relativi allo svolgimento di un'attività sportiva e non per svolgere una prestazione lavorativa. Nemmeno in questo giudizio, d'altra parte, sono stati offerti elementi idonei a qualificare diversamente la posizione dell'attore, essendo stati formulati in proposito solo tardivamente (in III memoria) capitoli di prova per testi ed interrogatorio formale dalla terza chiamata.
Anzi, parte attrice ha replicato come la foto 4 allegata alla produzione sub n. 8 dell'assicurazione indichi in realtà l'attore come componente dello staff di solo nel 2010 (come rilevato da parte attrice in I memoria). Inoltre, il CP_1
fatto che eventualmente l'attore stessa aiutando con la propria Tes_1
attrezzattura non è circostanza idonea a qualificare la sua attività quale
“collaborazione” lavorativa ai sensi di polizza.
Infine, l'assicurazione non ha offerto idonea offerta di prova che ricorra una grave negligenza dell'assicurato, per errato assemblaggio della rubinetteria
(per come già sopra considerato). Nemmeno pare essere emersa una condotta pagina 24 di 27 dell'assicurato contraria all'obbligo di salvataggio (contestazione che, seppure sollevata dalla compagnia in comparsa di costituzione e risposta, non è stata riproposta in sede di difese finali, così come nelle difese finali non è stata riproposta l'eccezione riferita all'esistenza di altra copertura assicurativa, che
è stata espressamente negata dalla Difesa dell'attore all'udienza del 4.10.2023 ed a seguito della stessa con apposita nota scritta).
La garanzia invocata da parte convenuta con riferimento al quantum CP_1
concretamente risarcibile, è destinata ad operare nei limiti del massimale espressamente previsto per sinistro e per anno assicurativo, ferma la franchigia fissa per ogni sinistro a carico dell'assicurato.
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7. Quanto al regime delle spese, l'attore, in quanto soccombente, è tenuto a Contr rifondere parte convenuta delle spese di lite, che vanno liquidate in base a tariffa (giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da € 26.000,00 a
€ 52.000,00 importi medi per ciascuna fase, ad eccezione che per quella di trattazione ed istruttoria liquidata nei minimi, in ragione dell'attività effettivamente svolta).
La convenuta in quanto soccombente, è tenuta a rifondere parte CP_1
attrice delle spese di lite, che vanno liquidate in base a tariffa, in applicazione di analogo criterio, senza aumenti ex art. 91 comma primo seconda parte c.p.c., tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio. Nessun aumento può essere operato nemmeno per il numero di parti ai sensi dell'art. 4 comma 2 del
DM 55/2014 (nonostante la richiesta contenuta in nota spese), considerato che il Difensore dell'attore assiste una sola parte.
Sulla medesima convenuta e sull'attore gravano, in solido, gli oneri di c.t.u. già liquidati in corso di causa, tenuto conto del fatto che la c.t.u. è stata pagina 25 di 27 necessaria per quantificare in concreto il danno subito dall'attore (il quale, in atto di citazione, aveva indicato una invalidità permanente nel 19%).
Delle spese di lite che parte convenuta è tenuta a versare in favore di CP_1
parte attrice in forza della presente sentenza, l'assicurazione terza chiamata è obbligata a tenere indenne l'assicurato. Come da espressa domanda formulata in comparsa di costituzione da l'assicurazione è poi tenuta a CP_1
rifondere a le spese di lite inerenti alla chiamata in garanzia e quelle CP_1
di resistenza in causa (come da documenta formulata), che vanno liquidate in base a tariffa (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 importi medi per ciascuna fase, ad eccezione che per quella di trattazione ed istruttoria liquidata nei minimi, in ragione dell'attività effettivamente svolta).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge la domanda di parte attrice nei confronti di CP_2
2. dichiara tenuta e condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 27.973,03, oltre rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
3. dichiara tenuta e condanna , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., a tenere indenne di quanto questa è CP_1
tenuto a versare in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno
(capitale, interessi e rivalutazione), in dipendenza della presente sentenza, nei limiti del massimale espressamente previsto per sinistro e per anno assicurativo, fermo la franchigia come da parte motiva;
pagina 26 di 27 4. condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1
rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, a titolo di onorario, in 6.713,00 €, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa, oltre esborso per contributo unificato, con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;
5. pone a definitivo carico di parte attrice e di , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., in solido, le spese di ctu già liquidate in corso di causa;
6. condanna a tenere indenne di Controparte_3 CP_1
quanto questa è tenuto a versare a parte attrice a titolo di spese legali, ivi inclusi gli oneri di ctu;
7. condanna altresì a rimborsare a Controparte_3 CP_1
le spese di lite per questo giudizio, che si liquidano in 6.713,00 €, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa, oltre esborso per contributo unificato;
Contr
8. Condanna parte attrice a rifondere a le spese di lite, che liquida in
6.713,00 €, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa.
Genova, 20/02/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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