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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 9.4.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11666/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. - ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. – ,
[...] C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (C.F. - ),
[...] C.F._3 Parte_4
nato a [...] il [...] (C.F.- ), nata ad C.F._4 Parte_5
Acicastello (CT) il 05.05.1973 (C.F. - ), nato a C.F._5 Parte_6
Catania il 29.11.1969 (C.F.- ), nato a [...] C.F._6 Parte_7
Gregorio di Catania (CT) il 23.01.1963 (C.F.- , C.F._7 Parte_8
nata a [...] il [...] (C.F. - C.F. ), C.F._8 Parte_9
nato ad [...] il [...] (C.F.- ),
[...] C.F._9 Pt_10
nato a [...] il [...] (C.F. ,
[...] C.F._10 Parte_11 nato a [...] il [...] (C.F. , C.F._11 Parte_12
nata a [...] il [...] (C.F.- , LI
[...] C.F._12
SO nato a [...] il [...] (C.F.- ), EL C.F._13
IA nato a [...] il [...] (C.F. - ), NZ LI C.F._14
OL nata a [...] il [...] (C.F.- ), US C.F._15
MA RO nato a [...] il [...] (C.F. - , FR C.F._16
AT AT nato a [...] il [...] (C.F. – ), C.F._17
SC SI nato a [...] il [...] (C.F. - ), CodiceFiscale_18
MA UI IC nato a [...] il [...](C.F. –[...]),
US CH nato a [...] il [...] (C.F. – , C.F._19
AT AL nato a [...] il [...] (C.F. – CLBSVT66T04C35R), RI
1 RA LI nato a [...] il [...] (C.F. – , C.F._20
LE BO nato a [...] il [...] (C.F- ET C.F._21
IA LI nato a [...] il [...] (C.F. -[...]), LI
LG nato a [...] il [...] (C.F.: ), CodiceFiscale_22 Parte_13
nata a [...] il [...] (C.F. – ),
[...] C.F._23 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.- ), Parte_14 C.F._24 [...]
nata a [...] il [...] (C.F.- , Parte_15 C.F._25 Pt_16
nata a [...] il [...] (C.F.- ),
[...] C.F._26 Parte_17
nato a [...] il [...], (C.F. – ),
[...] C.F._27 Parte_18
nato a [...] il [...] (C.F.- ), nata a C.F._28 Parte_19
Catania il 20.03.1967 (C.F.- , nata a [...] C.F._29 Parte_20
il 24.03.1969 (C.F. – ), , nato a [...] C.F._30 Parte_21
Etnea (CT) il 01.11.1961 (C.F- , nato a [...] C.F._31 Parte_22
il 30.07.1966 (C.F.- ), nato a [...] il [...] (C.F. – C.F._32 Parte_23
), nato a [...] il [...] (C.F. – C.F._33 Parte_24
), nato a [...] il [...] (C.F. – C.F._34 Parte_25
, nata a [...] il [...] (C.F.- C.F._35 Parte_26
), nata a [...] il [...] (C.F. – C.F._36 Parte_27
), NO TA nato ad [...] il [...] (C.F.- C.F._37
), RI AL ND nato a [...] il [...] (C.F.- C.F._38
, AL SI nato a [...] il [...] (C.F.- C.F._39
, RE DE nata a [...] il [...] (C.F.- C.F._40
), LA IA IU nata a [...] il [...] (C.F.- C.F._41
, RI RD nato a [...] il [...] (C.F.- C.F._42
), AO DR nato a [...] il [...] (C.F.- C.F._43
, CE IA nata a [...] il [...] (C.F.- C.F._44
) e TA AN nata ad [...] il [...] (C.F. - C.F._45
), tutti elettivamente domiciliati in Catania, piazza Abramo Lincoln, n. C.F._46
9, presso lo studio dell'avv. Enrico Nicolò Buscemi, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrenti
e
Controparte_1
; e per il , in persona
[...] Controparte_2
2 dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, organicamente patrocinati dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici, in via Vecchia Ognina n°149 sono ex lege domiciliati
Resistenti
e
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_3 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv.
Alessandra Vetri, giusta procura ad lites rilasciata per atto del Notaio di Roma del Per_1
22.03.2024, Repertorio
n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di
Catania, in Piazza della Repubblica, 26, Catania
Resistente
Oggetto: diritto al mantenimento, a seguito di stabilizzazione, del trattamento retributivo in godimento in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 14.11.2023, i ricorrenti in epigrafe emarginati hanno adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e in punto di fatto hanno, tra l'altro, dedotto:
- di essere a far data dall'1.1.2021 dipendenti a tempo indeterminato della Regione Siciliana e di prestare servizio presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile sede di Catania;
- che i soli ricorrenti , e prestano oggi rispettivamente servizio presso Pt_28 Pt_29 Parte_14 il Centro per l'Impiego di Acireale (Azzaro), il Centro per l'Impiego di Paternò (Messina) e l'Ufficio del Genio Civile di Catania ( Parte_14
- che, in precedenza, e quindi prima di essere assunti a tempo indeterminato, gli stessi avevano prestato tutti servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Regione Siciliana, presso il CP_1 [...]
, nel periodo dal 3.1.2000 al 31.12.2020, i ricorrenti Controparte_4
indicati in epigrafe da a , e Parte_1 Parte_14 dall'1.11.2001 al 31.12.2020, i ricorrenti indicati in epigrafe da a Parte_15
; Parte_30
3 - che, in particolare, nel 1996 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, aveva avviato un progetto interregionale L.S.U. per la mitigazione del rischio sismico e per l'esame dei progetti di ricostruzione dell'edilizia privata, e tale progetto veniva approvato dalla Sottocommissione LSU della Commissione Centrale per l'impiego;
- che essi ricorrenti avevano partecipato alla suddetta procedura e ne erano risultati vincitori, come tali collocandosi in posizione utile nella relativa graduatoria, ed espletando quindi le attività lavorative previste nel progetto;
- che gli odierni ricorrenti indicati in epigrafe da a Parte_1 Parte_14 avevano stipulato nel mese di marzo dell'anno 1999 appositi contratti individuali di
[...]
lavoro a tempo determinato con la resistente Amministrazione e venivano immessi in servizio in data 3.1.2000;
- che i ricorrenti indicati in epigrafe da a avevano Parte_15 Parte_30 stipulato nel mese di maggio dell'anno 2001 appositi contratti individuali di lavoro a tempo determinato con la resistente Amministrazione e venivano immessi in servizio in data 1.11.2001;
- che, a seguito di positiva definizione dei contenziosi instaurati avanti al Tribunale di Catania sezione lavoro da tutti gli odierni ricorrenti collocati ingiustamente in categoria C1 per effetto del D.D.G. n.584-2002 e per alcuni dei ricorrenti anche attraverso procedure conciliative, con i quali essi avevano rivendicato l'applicazione diretta ed in loro favore dell'Accordo sulla riclassificazione del personale regionale e l'accertamento del diritto (quali dipendenti a tempo determinato ex 6° livello retributivo funzionale) a vedersi collocare in categoria C (istruttore) posizione economica 5, gli stessi ricorrenti con decorrenza dall'1.1.2003 erano stati collocati in detta categoria professionale (categoria C), e nella posizione economica (5), percependo il connesso trattamento economico;
- che il personale inquadrato nell'ex 8° livello retributivo funzionale (ossia i ricorrenti indicati in epigrafe da a ) veniva a far data dall'1.1.2003 fatto Parte_16 Parte_30
transitare in categoria D posizione economica iniziale (posizione economica 1);
- che con effetti giuridici ed economici decorrenti dall'1.1.2008 a tutti i ricorrenti veniva riconosciuta una progressione economica superiore all'interno della categoria di appartenenza;
- che i ricorrenti collocati in categoria C posizione economica 5 (per i ricorrenti indicati in epigrafe da a ) erano stati ricollocati in categoria C Parte_1 Parte_15
posizione economica 6;
- che tutti gli altri ricorrenti collocati in categoria D1 (ossia i ricorrenti indicati in epigrafe a ) erano stati ricollocati sempre con decorrenza Parte_16 Parte_30 dalll'1.1.2008 in categoria D posizione economica 2;
4 - che, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, i ricorrenti , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_31 [...]
e , per effetto di sopravvenute sentenze emesse Parte_32 Parte_33 dalla Corte d'Appello di Catania sezione lavoro nell'anno 2021 venivano resi destinatari del superiore trattamento economico di cui alla categoria C posizione economica 7 e l'Amministrazione aveva riconosciuto loro sino alla scadenza del contratto a tempo determinato
(avvenuta il 31.12.2020) le relative differenze retributive;
- che per i ricorrenti , Parte_13 Parte_14 Pt_34
, ,
[...] Parte_35 Parte_36 Parte_37
e la Corte d'Appello di Catania sezione Parte_38 Parte_39 lavoro, sempre con sentenze emesse nell'anno 2021, aveva dichiarato inammissibili le rispettive domande finalizzate all'inquadramento sotto l'egida del contratto a termine nella categoria C posizione economica 7;
- che avverso le suddette pronunce sono pendenti ricorsi in Cassazione;
- che, quanto alla posizione dei ricorrenti , , Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , ,
[...] Parte_21 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, Parte_26 Parte_27 Parte_40 Parte_41
, , e , è Parte_42 Parte_43 Parte_44 Parte_30 pendente avanti alla Corte d'Appello di Catania sezione lavoro ricorso in appello finalizzato all'accertamento del loro diritto a vedersi riconoscere - sotto l'egida del rapporto a termine - il trattamento economico di cui alla categoria D posizione economica 5, e/o in subordine della posizione economica 4 e/o in estremo subordine D posizione economica 3;
- che, quanto al ricorrente signor è pendente ricorso avanti all'adito Parte_45
Tribunale di Catania sezione lavoro avente ad oggetto la medesima domanda giudiziale;
- che i ricorrenti e sono stati destinatari di positiva sentenza di Parte_46 Pt_47 Pt_48 accoglimento dell'adito Tribunale intervenuta nell'anno 2021, appellata dall'Amministrazione, con la quale è stato riconosciuto il loro diritto a percepire sino al 31.12.2020 il trattamento economico di cui alla superiore categoria D posizione economica 5;
-di essere stati tutti stabilizzati a seguito di procedura concorsuale indetta ai sensi dell'art. 20
d.lgs. n. 75/2017;
5 - che la clausola 8 del bando di concorso prevedeva che «I candidati dichiarati vincitori sono assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato, con diritto al trattamento economico delle categorie messe a concorso di cui al CCRL del comparto»;
- che per effetto della stabilizzazione essi ricorrenti si erano visti quindi declassare sia economicamente che giuridicamente rispetto alle condizioni economiche e giuridiche da essi possedute con il contratto di lavoro flessibile, atteso che essi avrebbero perso sia l'anzianità di servizio maturata sotto l'egida del rapporto a termine che la posizione economica posseduta all'interno della categoria di appartenenza, ed indi avrebbero perso circa € 300,00/400 mensili di retribuzione.
Tanto premesso i ricorrenti hanno dedotto il diritto al mantenimento della posizione economica dagli stessi vantata e goduta all'interno della categoria giuridica di appartenenza sotto l'egida del contratto a termine, e quindi del relativo maggiore trattamento economico dagli stessi rispettivamente goduto alla data di scadenza del contratto a termine (31.12.2020), anche per il periodo dall'1.1.2021 in poi, e la condanna dell'Amministrazione al pagamento – con la detta decorrenza – delle relative differenze retributive.
A fondamento della pretesa hanno invocato la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/70 CE, il principio del divieto di reformatio in peius del trattamento economico e della retribuzione del lavoratore ex art. 36 Cost. e 2103 c.c. e 52 d.lgs. n. 165/2001, richiamano la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1029/2021 e giurisprudenza della CGUE.
Quindi i ricorrenti, argomentato in diritto in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: «a) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati con decorrenza dal 01-01-2021 (data di assunzione con contratto a tempo indeterminato) all'interno categoria giuridica di appartenenza di ciascuno degli stessi (C,D) nella maggiore/superiore posizione economica dagli stessi goduta e/o dovuta all'interno della categoria di appartenenza per effetto dei rispettivi contratti a tempo determinato cessati in data
31-12-2020, per l'effetto condannando/ordinando alla resistente di Controparte_5
inquadrare nei suddetti termini gli odierni ricorrenti con decorrenza dal 01-01-2021, e per
l'effetto condannando e/o ordinando alla resistente Amministrazione di adeguare nei CP_1
predetti termini il trattamento economico – retributivo di ciascuno dei ricorrenti con la detta decorrenza (01-01-2021) =b) conseguentemente condannare la resistente Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative differenze retributive maturate a CP_1 far data dal 01.01.2021 e sino al momento in cui per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al superiore punto a) l'Amministrazione provvederà all'adeguamento del trattamento
6 economico – retributivo dei ricorrenti stessi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo =
c) Condannare la resistente alla regolarizzazione della pozione Controparte_5
assicurative-previdenziale dei ricorrenti per effetto dell'accoglimento delle succitate domande, verso il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
Si chiede all'adito Giudice del lavoro, ove occorra ai fini della decisione della presente controversia, di trasmettere gli atti del presente procedimento alla C.G.U.E. al fine di porre al predetto organo il seguente quesito, ed ovvero: “Se è conforme al diritto dell'Unione una normativa e/o un atto e/o un provvedimento amministrativo, che attribuisca ad un lavoratore precario successivamente assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura concorsuale ad esso riservata, un trattamento economico inferiore rispetto a quello goduto durante il rapporto a termine, a parità di mansioni svolte sotto la copertura del rapporto a termine e di quello a tempo indeterminato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA».
Con memoria depositata il 24.4.2024, si sono costituiti l'
[...]
Controparte_1
e il , eccependo il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 Controparte_2
e deducendo che, a seguito del procedimento di stabilizzazione, era stato costituito un
[...]
nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, non sussistendo pertanto il diritto dei ricorrenti al mantenimento del trattamento retributivo e dell'inquadramento goduti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato. L'Amministrazione ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_ Con memora deposita il 24.4.2024, si è costituito l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sulla base del presupposto che il rapporto lavorativo a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Sicilia non dà luogo ad alcuna posizione previdenziale obbligatoria presso l' e a nessun obbligo contributivo. L'Ente previdenziale CP_3
ha aggiunto che i ricorrenti sono assicurati, ex lege, presso il , presso il Controparte_2
quale sono assicurati tutti i dipendenti di ruolo della Regione Siciliana e, spiegate ulteriori difese sul punto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' non ricorrendo, in relazione ai rapporti lavorativi a tempo indeterminato controversi, CP_3 un obbligo assicurativo presso l' bensì al;
CP_3 Controparte_2
-in ogni caso, pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
Con il favore delle spese di lite».
Svoltasi l'udienza dell'8.5.2024, la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 9.4.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 7 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è il diritto dei ricorrenti al mantenimento, a seguito della stabilizzazione avvenuta dall'1.1.2021 ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, del trattamento retributivo in godimento in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con l'amministrazione regionale resistente nel periodo dal 3.1.2000 al 31.12.2020, per quanto concerne i ricorrenti indicati in epigrafe da a Parte_1 Parte_14
e nel periodo dall'1.11.2001 al 31.12.2020, per quanto concerne i ricorrenti indicati in
[...]
epigrafe da a . Parte_15 Parte_30
3. Prima di procedere all'esame della questione controversa, va dato atto di quanto rappresentato dai ricorrenti in seno alle note autorizzate depositate il 29.3.2025 e, quindi, va dato atto che, nelle more del presente procedimento, la Corte di appello di Catania con sentenza con sentenza n.406/2024 ha dichiarato il diritto dei ricorrenti , , Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , ,
[...] Parte_21 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26
,
[...] Parte_27 Parte_40 Parte_41 Parte_42
, e a percepire sotto la vigenza del Parte_43 Parte_44 Parte_30
contratto a termine la retribuzione di cui alla categoria D3 e che la Corte di appello di Catania con sentenza n.431/2022 ha dichiarato il diritto dei ricorrenti Parte_49 [...]
e a percepire sotto la vigenza del contratto a termine la retribuzione di Pt_50 Parte_51
cui alla categoria D3.
4. Ciò posto, con riferimento alla domanda dei ricorrenti volta all'accertamento del diritto a mantenere, a seguito della stabilizzazione, l'inquadramento in godimento in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato, quale conseguenza anche del riconoscimento di tutta l'anzianità maturata durante il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, giova ricordare che l'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 stabilisce che «Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
8 b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso».
Ora, l'Amministrazione regionale resistente con D.D.G. n. 7850 del 2019 dal
[...]
ha indetto ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 Controparte_6
una procedura – definita – concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive, in categoria D, in categoria C ed in categoria B (v. fasc. resistente).
La clausola 8 del bando di cui al richiamato D.D.G. n. 7850 del 2019 prevede, per quanto qui ci occupa, che «I candidati dichiarati vincitori sono assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato, con diritto al trattamento economico delle categorie messe a concorso di cui al
CCRL del comparto non dirigenziale vigente alla data di immissione in servizio e nella posizione economica iniziale. La sede di lavoro è individuata all'atto dell'assunzione presso le strutture dell'amministrazione Regionale Siciliana».
I ricorrenti hanno quindi partecipato a detta selezione, presentando le rispettive istanze, così accettando anche la previsione del bando di cui alla richiamata clausola 8, e, all'esito di tale procedura, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento – come previsto nel bando relativo alla selezione pubblica – nella categoria D1 e C1, con decorrenza dall'1.1.2021.
Con il ricorso oggetto del presente giudizio, i ricorrenti si dolgono di detto inquadramento, facendo valere il diritto al mantenimento dell'inquadramento e del trattamento retributivo in godimento in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato ed invocando la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE.
5. Ora, con riferimento questione di diritto controversa che ci occupa, la giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale ritiene di aderire, ha più volte avuto modo di affermare che la stabilizzazione non integra un'ipotesi di conversione quale effetto sanzionatorio di una reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato, ma costituisce una misura di favore prevista dal legislatore per coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'ente locale per un determinato periodo di tempo e che consente a tale personale, di accedere ai ruoli della
P.A. mediante la stipula di un nuovo e diverso contratto di lavoro a tempo indeterminato, che ben può seguire una regolamentazione contrattuale diversa dal procedente contratto di lavoro a termine.
Tale principio di diritto, affermato con riguardo alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, l. n. 296/ 2006, è applicabile anche nel caso di specie, in cui la stabilizzazione è avvenuta per effetto della partecipazione con esito positivo ad una procedura indetta ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, e ciò in quanto identica è la ratio che ravvisa
9 nell'istaurazione tra il dipendente e l'amministrazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di una procedura di stabilizzazione la conclusione di un nuovo e diverso contratto tra le parti, che come tale ben può essere stipulato a condizioni diverse dal precedente, non venendo qui in rilievo una questione di discriminazione tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato relativa alla fase di esecuzione del contratto di lavoro, bensì una diversa regolamentazione contrattuale di due diversi rapporti di lavoro all'atto genetico della stipula degli stessi.
La suprema Corte ha a tal riguardo affermato, infatti, che «non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dalla determinazione dell'Ente a procedervi, con scelta condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, non sussiste nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ben potendo l'amministrazione (nel caso che ne occupa, la Provincia di
Prato) esercitare la sua facoltà di procedere alla copertura a fronte di una rilevata carenza di organico con riferimento ad altra e diversa posizione professionale;
7.6 ciò è desumibile da ulteriore sentenza di questa Corte, che ha evidenziato come le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore (cfr., in tali termini, Cass.
3.4.2018 n. 8134)» (cfr.
Cassazione ordinanza n. 297 del 9.1.2023; negli stessi termini Cass. 24.11.2016 n. 24025, nonché Cass. n. 8134/2018; Cass. n. 31112/2021).
6. Dai superiori principi discende dunque la legittimità dell'inquadramento dei ricorrenti nella posizione economica iniziale di ciascuna categoria operata dall' resistente in sede CP_7
di stabilizzazione, peraltro in conformità con la programmazione del fabbisogno di personale e l'avviso di stabilizzazione con esplicito riferimento.
Ed infatti, nel caso a mano, i ricorrenti, a seguito della stabilizzazione, hanno stipulato con l'amministrazione regionale resistente un diverso contratto di lavoro rispetto ai precedenti contratti, così instaurando un nuovo rapporto di lavoro, al quale può legittimamente – come affermato dalla Suprema Corte con giurisprudenza costante – essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore.
7. Non appare peraltro superfluo osservare come il Consiglio di Giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, investito dell'impugnazione del D.D.G. n. 7850 del 2019 che ci occupa proprio per le medesime ragioni poste a sostegno della pretesa dei ricorrenti e, quindi, con
10 particolare riferimento al tenore della clausola n. 8 del bando di concorso - e, mutato ciò che si deve in relazione alla natura impugnatoria del giudizio amministrativo, per «violazione della
Clausola 4 (principio di non discriminazione punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/ce) – eccesso di potere per difetto di validi presupposti per attribuire ai ricorrenti la posizione economica iniziale della categoria professionale messa a concorso– ingiustizia manifesta» - ha confermato la legittimità del bando e della clausola 8, escludendone la contrarietà alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE.
In particolare, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che
« il bando, nell' individuare i soggetti che possono partecipare alla procedura concorsuale pubblica, in luogo di indicare la percentuale dei posti riservati ai titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato, nello specificare all'art. 2 i requisiti che devono avere i concorrenti, riserva la totalità dei posti messi a concorso (277) unicamente ai titolari di contratti di lavoro a tempo determinato.
La percentuale dei posti da riservare ai precari, rispetto alla totalità delle assunzioni previste, richiesta dalla legge per potersi ritenere legittimo il ricorso al comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n.
75/17 non è desumibile neanche dal Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio
2018-2020, in vigore al momento dell'indizione della procedura.
Così disponendo, il bando supera il limite entro cui lo speciale procedimento di assunzione può essere ritenuto compatibile con la Costituzione: “la natura comparativa e aperta della procedura
è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico” (Corte cost., sent. 11-02-2011, n. 42).
Procedure selettive riservate che escludano la possibilità di accesso dall'esterno, in assenza di norma che espressamente le autorizzi e di rigorosa interpretazione, violano il «carattere pubblico» del concorso in spregio ai principi di imparzialità e buon andamento, così da imporsi che gli atti impugnati siano sottoposti allo scrutinio, anche, della Procura della Corte dei conti e della Procura della Repubblica di Palermo.
La deroga al pubblico concorso non si giustifica per l'esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori e le loro aspettative di stabilizzazione (Corte Cost. sentenza n.
110/2017), posto che non si è di fronte a una forma surrettizia di privilegio (Corte Cost. sentenza n. 40 del 2 marzo 2018).
Rileva condivisibilmente il giudice di prime cure: “la procedura della stabilizzazione non può intendersi come conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, con il mantenimento delle condizioni in essere;
si tratta, infatti, pur sempre di ipotesi di stabilizzazione del
11 rapporto precario, che dà luogo, a seguito di superamento della selezione concorsuale, ad una nuova assunzione, rispetto alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce un mero presupposto (cfr., sul punto, Cons. giust. amm. Sicilia, 27/03/2017, n. 144).
Diversamente opinando, risulterebbe violato, mediante uno slittamento funzionale inammissibile, il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato previsto nell'ambito del pubblico impiego” (sentenza impugnata n.
2104/21).
16.1 Diversamente opinando, con il provvedimento che indice il bando si darebbe vita ad una irragionevole discriminazione sì, ma a favore dei ricorrenti nei confronti degli eventuali
(sebbene illegittimamente pretermessi nella presente fattispecie) concorrenti che non hanno alcun preventivo rapporto con la p.a. I ricorrenti avrebbero così goduto non solo di una quota di posti agli stessi riservati, ma avrebbero goduto di un trattamento economico differente rispetto a quanti (avrebbero avuto diritto di essere) assunti in esito alla stessa procedura concorsuale.
16.2. Accogliendo la prospettazione degli appellanti si darebbe luogo, inoltre, ad una palese discriminazione nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato con regolare pubblico concorso.
La discriminazione si sarebbe determinata, in caso della conservazione dell'anzianità, in quanto avrebbe comportato un'immissione in ruolo “a pettine”, con scavalcamento dei lavoratori a tempo indeterminato con minore anzianità, e dunque con discriminazione in danno di chi è stato assunto a seguito di concorso pubblico ed in favore di chi è stato assunto senza superamento di alcuna pubblica procedura concorsuale.
L'inquadramento del personale da assumere non può che avvenire, pertanto, nei livelli iniziali, atteso che la normativa non prevede, in ogni caso, la possibilità del riconoscimento della posizione economica maturata in posizione di lavoro a termine. Proprio con riferimento alle procedure di stabilizzazione, del resto, il Consiglio di Stato ha ribadito, con giurisprudenza ormai tralatizia, il principio in base al quale l'inquadramento del personale da stabilizzare non può che avvenire nei livelli iniziali, atteso che la normativa non prevede la possibilità del riconoscimento della posizione giuridica maturata in posizione di lavoro a termine e che
l'acquisizione di professionalità maturata nel rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale beneficiario della stabilizzazione può consentire di derogare al principio costituzionale del concorso pubblico, ma non costituisce valido presupposto per la corresponsione di un trattamento superiore a quello previsto per il livello iniziale
(ex multiis Cons. St., sez. III, 6 maggio 2008 n. 2324/2007).
12 17. Ricostruita così la fattispecie oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene che non ricorre la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.
17.1. Sul punto il Collegio osserva quanto segue.
Si ribadisce che oggetto del presente scrutinio è il bando con cui viene indetto una pubblica procedura finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 277 unità complessive di personale. Si tratta, quindi, di un provvedimento che non disciplina i rapporti di lavoro in corso, ma è propedeutico alla stipula dei nuovi contratti di lavoro.
In tale ambito è incongruo il richiamo alla clausola 4 dell'Accordo quadro di matrice multilivello.
Ha recentemente affermato il Consiglio di Stato: “Non sono poi pertinenti al caso di specie le questioni, oggetto del secondo motivo d'appello, di preteso contrasto con il diritto europeo, ed in particolare con i principi di non discriminazione del lavoro a tempo determinato, tutelati a livello sovranazionale dall'«accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato», recepito con direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, su cui la difesa dei ricorrenti ha insistito in memoria conclusionale e all'udienza di discussione. Le deduzioni svolte sul punto si imperniano sull'infondato presupposto che il regime di tutela in questione, secondo le pronunce emesse al riguardo dalla Corte di giustizia dell'Unione europea richiamate, trovi applicazione non solo nella fase di attuazione del rapporto lavorativo a termine, come è pacifico, ma anche in quella prodromica finalizzata al reclutamento del personale dipendente, che invece viene in rilievo nel presente giudizio, e sul quale le disposizioni dell'accordo sopra richiamato non incidono” (Cons. St., sez. VII, 22 febbraio 2023, n. 1807).
La sentenza del Consiglio di Stato n.1029 del 4 febbraio 2021, ripetutamente richiamata dagli appellanti, è resa, infatti, a seguito di una azione di accertamento e non di una richiesta caducatoria ed è relativa alla fase di esecuzione del rapporto di lavoro e non certo alla fase prodromica all'istaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
17.2. Nel merito, occorre ricordare che la giurisprudenza multilivello ha più volte ribadito che spetta al legislatore nazionale determinare, nell'ambito del margine di discrezionalità di cui esso dispone per l'organizzazione delle proprie» (v. CGS sentenza n. 406/2023, fasc. resistente).
8. In senso contrario all'insussistenza del diritto dei ricorrenti al mantenimento del trattamento economico in godimento in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, non giova neppure richiamare i precedenti dell'Ufficio in tema di R.I.A., anche redatti dalla scrivente (v.
13 deposito del 29.3.2025, nonché nelle relative note il riferimento alle pronunce estese da «(G.L. dr.ssa G.L. dr.ssa ed anche dal G.L. dr.ssa Porcelli con diverse ed innumerevoli Per_2 Per_3
sentenze – tra le tante si allega all.1) la n.1554-2022»), in quanto tali pronunce riguardano la diversa fattispecie del computo dell'anzianità maturata dal dipendente per effetto della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato al fine del riconoscimento di determinati istituti contrattuali del vigente CCRL, tra i quali, appunto, la R.I.A. Ed invero è il CCRL a prevedere all'art. 68, comma 7, che «In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione con mansioni del medesimo profilo
e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali».
Inoltre, trattandosi nel caso a mano di un diverso contratto di lavoro, cade anche il riferimento al divieto di reformatio in pejus delle condizioni contrattuali.
9. Pertanto e conformemente a quanto già affermato da Cass. n. 297/2023, reputa il Tribunale che nel caso a mano «neanche è configurabile la dedotta violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva comunitaria
70/1999/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, che potrebbe configurarsi solo nell'ipotesi in cui venisse prospettata in giudizio (e dimostrata da chi l'allega) l'esistenza di un'operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti di un rapporto di lavoro in realtà connotato da un'intrinseca unitarietà, con l'intento dell'Ente locale di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell'unico rapporto illecitamente frazionato» (Cass. n. 297/2023).
Non sussistono, quindi, i presupposti per sollevare dinanzi la CGUE alcuna questione.
10. In conclusione, la domanda principale dei ricorrenti, volta ad ottenere il mantenimento, a seguito della stabilizzazione avvenuta pacificamente a far data dall'1.1.2021 ex art. 20, comma 2,
d.lgs. n. 75/2017, del trattamento retributivo in godimento in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con l'amministrazione regionale resistente, è infondata e deve essere respinta.
Per l'effeto, assorbita ogni altra questione, inclusa quella relativa alla legittimazione passiva CP_ dell' e del , deve essere respinta anche la domanda di condanna Controparte_2 dell'amministrazione regionale al versamento dei contributi previdenziali.
11. Alla luce della novità della questione controversa oggetto del presente giudizio, in quanto generatasi in relazione ad una procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, d.lgs. n.
14 75/2017, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra i ricorrenti e l'amministrazione regionale resistente. CP_ Inoltre, le spese di lite devono essere compensate anche nei confronti con l' in relazione alla natura accessoria della domanda di versamento dei contributi previdenziali rispetto all'oggetto principale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Catania, il 10 aprile 2025
La giudice
Federica Porcelli
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