Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5852/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5852/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in OP (SA), al viale Risor studio degli avv.ti Maria Rosaria Avino e Giovanni Cantalupo dai quali e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 te domiciliato in AP TU (SA),
[...]
n.9, presso lo studio dell'avv. Alessio D'Angelo dal quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
2017 nel Comune di AP TU (SA) e che dall' unione coniugale erano nati due figli, (31.07.2018) e (31.01.2021), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazi iuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis;
pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso d entrambi i genitori dei figli minori con residenza prevalente presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche con gli obblighi a carattere economico a carico di quest'ultimo per il mantenimento dei figli. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 richiesta di separazione e chiedeva la regol porti personali e patrimoniali delle parti nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni di entrambe le parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposiz ffi condiviso. La potestà genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità;
- i bambini e andranno a vivere con la propria mamma, IG.ra Per_1 Per_2
c tum (Sa) alla Via Provinciale 13 n.°20. Parte_1 ale presa, a suo tempo, in fitto, ubicata in AP TU (Sa) alla Via Gromola Varolato n.° 127, adibita a residenza familiare, resterà al IG. ; Controparte_1 potrà frequentare e tenere con sé i figli e Controparte_1 Per_1
q io accordo con la madre e compatibilm li Per_2
i e le necessità degli stessi. Soltanto in caso di disaccordo tra i genitori, secondo le modalità che seguono: a) a fine settimana alternati, dal venerdì, all'uscita di scuola, sino alle 21:00 della domenica;
b) le vacanze estive saranno ripartite tra i genitori in maniera tale che i figli e potranno trascorrere con il Per_1 Per_2 padre 20 giorni, anche non contin o si entro il 1° giugno di ogni anno;
c) durante le festività Natalizie, il papà avrà con se i figli, ad anni CP_1 alternati, dal 24 al 26 Dicembre – oppure dal 30 Dicembre al 1° Gennaio. Ad anni alternati, la festività dell'Epifania; d) durante le festività Pasquali, il papà CP_1 avrà con sé i figli, ad anni alternati, da Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo ogni altra festività (come compleanni e/o onomastici, ponti scolastici, ecc.) si eseguirà il criterio dell'alternanza annuale con la mamma;
- si precisa, altresì, che i minori e saranno dal padre prelevati dalla Per_1 Per_2 casa ubicata in AP Paes ll rovinciale 13 n.°20, ove risiedono con la mamma, per essere poi riaccompagnati dallo stesso;
- le decisioni di maggiore interesse per i figli minore (istruzione, educazione e salute) verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
- limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza. Le questioni, invece, di ordinaria amministrazione che concernono la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a visite mediche di controllo (es. oculistica, dentista, ecc.) deve avvenire con obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori;
- i coniugi potranno comunicare telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo (internet etc.) con i figli e , anche quotidianamente;
Per_1 Per_2
- i coniugi hanno l'o o re sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
- i coniugi, nell'esclusivo interesse dei figli e , dovranno farsi carico Per_1 Per_2 di tutte le loro eIGenze e bisogni, impeg t mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della concomitante presenza di entrambi i genitori nel mondo relazionale dei figli stessi. In estrema sintesi i coniugi dovranno reciprocamente farsi carico in generale a uniformare i rapporti tra di loro e con i figli secondo il buon senso e in estrema sintesi di:
• agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità;
• non denigrare, sminuire o rappresentare “in negativo” agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità, IGnificato;
• non coinvolgere i figli in eventuali tensioni relative alle vicende della separazione, affinché essi mantengano la doverosa serenità e la certezza che nell'affetto verso di loro nulla è cambiato, ovvero, che il padre e la madre, benché separati, li amano e si interessano di loro sempre con la stessa intensità e se possibile anche più di prima;
• adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i minori non siano disorientati da stili educativi diversi o contradditori tendendo, ove possibile, a coeducare;
• di favorire e mantenere saldi i rapporti con le famiglie di origine di entrambi i genitori;
- il IG. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, verserà Controparte_1 sul con .ra (IBAN IT98I……………447495), entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00 (euro trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo. Importo, questo, così distinto e specificato: a) € 150,00 (euro centocinquanta/00) per;
b) € 150,00 (euro Per_1 centocinquanta/00) per . Il precitato assegno riguarderà le necessità Per_2 quotidiane dei minori. P ente: vitto, abbigliamento, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
- il IG. dovrà nella misura del 50% contribuire: a) alle spese Controparte_1 straord on è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con accordo di entrambi i genitori;
b) alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: - spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza al conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai corsi (quindi, acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- spese di natura ludica o parascolastiche: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corso di informatica, centri estivi, viaggi di istruzioni, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli e;
- spese sportive: attività sportiva Per_1 Per_2 comprensiva dell'attrezzatur ecessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitario: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
- in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
- l'assegno unico che l' corrisponde a e sarà attribuito, nella CP_2 Per_1 Per_2 misura del 100% alla IG.ra ; Parte_1
- eventuali rimborsi e/o s dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Devono essere compiute le formalita di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...]
OP (SA) il 24.08.1990, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
, nato ad [...] il 1
[...] CodiceFiscale_2 no contratto matrimonio concordatario in l Comune di AP TU (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP TU (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2017, Atto n. 161, Parte II, Serie A, Vol. 2, Uff. 2); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 13 gennaio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi