Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02360/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2025, proposto da
INSTRUMENTATION LABORATORY s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellini Bressi e Federica Bellini Bressi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, P.zza S. Ambrogio, n. 8;
contro
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA RENATO DULBECCO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 10851/2024 emesso il 30 luglio 2024 dal Tribunale di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe il Tribunale di Milano ha ingiunto all’Azienda Ospedaliero Universitaria RE DU di pagare alla ricorrente la somma in conto capitale ivi indicata, nonché gli interessi di mora come da domanda, oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate contestualmente.
Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 647 c.p.c.
L’Azienda Sanitaria non ha eseguito l’ordine impartito con tale atto.
Da qui il ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe, ritualmente proposto.
L’Azienda intimata non si è costituita in giudizio.
Indi alla camera di consiglio del 15 aprile 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la lite al pari della sentenza passata in giudicato, sicché nessun dubbio può porsi sulla proponibilità del ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per la sua esecuzione.
Nella specie – come si è detto – il decreto ingiuntivo di cui la ricorrente chiede l'adempimento non è stato opposto dalla parte resistente ed è divenuto esecutivo, così come risulta dal decreto di esecutorietà emesso da Tribunale di Milano il 13 novembre 2024 (depositato sub doc. 1).
Deve essere pertanto dichiarato l'obbligo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria RE DU di dare completa esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Sono dovute – in caso di anticipazione da parte della società ricorrente – le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, atteso che, in caso di condanna della parte soccombente alle spese di giudizio anche occorrende, le spese di registrazione spettano alla parte vittoriosa che le abbia anticipate (ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI, 29 luglio 2010, n. 17698).
Tenuto conto dell’entità del debito, all’Azienda va assegnato il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente decisione per provvedere in favore della ricorrente nei termini sopra indicati.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Calabria, con possibilità di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Dipartimento. Questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi novanta giorni, all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, riconoscimento di debito fuori bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti, che operino per il rientro dei disavanzi del settore sanitario per il territorio della regione di appartenenza.
In particolare, il Commissario predetto dovrà definire in ogni caso ed in modo compiuto la vicenda de qua; ciò tramite ogni tipo di operazione contabile e/o amministrativa e/o ogni tipo di atto amministrativo e/o contabile anche con riferimento al bilancio in corso e pure anche con eventuale riconoscimento di debito – come detto – fuori da esso, in modo tale da consentire il reperimento della somma ancora pretesa e concretizzare il relativo pagamento, con esclusione di iniziative proprie di novazione, mediazione, sostituzione, modificazione, transazione dell’accertata obbligazione economica, nonché di diluizione temporale o rateizzazione del relativo pagamento; ciò previa verifica che il medesimo non sia già intervenuto – in tutto o in parte (così provvedendo per il residuo) – anche presso l’esterno organismo di tesoreria, infine verificando il buon fine concreto di tutta l’operazione.
Una volta espletate tutte le operazioni il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta, da porsi a carico dell’Azienda debitrice, verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, una volta eseguito e dimostrato l’avvenuto concreto pagamento dell’intera somma dovuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.000,00 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO