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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8612 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12558/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12558/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 20.3.2025, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 15.1.1937 e residente in Napoli al Vico Pegole S. Antonio Abate n. 30, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vittorio Veneto n. 130/D, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carrino (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto C.F._2 introduttivo ATTRICE E P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Racconigi (PE), alla Via Ormesano 6/A (pec: ) Email_1 CONVENUTA CONTUMACE NONCHÉ (P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Esposito (c.f.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore sito in C.F._3 Napoli al Corso V. Emanuele n.715, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 20.3.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 12.6.2020 e 11.6.2020, proponeva domanda risarcitoria nei confronti della Parte_1 e della per i danni conseguiti al Controparte_1 Controparte_2 sinistro stradale verificatosi nel Comune di Napoli, alle ore 9.15 circa del 3.3.2014.
pagina 1 di 7 Più precisamente, l'attrice deduceva:
- che, in data 3.3.2014, mentre camminava per il Corso Amedeo Savoia, in prossimità del negozio veniva investita da un'autovettura Renault Clio, tg. ES441SS, mentre si CP_3 trovava sulle strisce pedonali;
- che l'autovettura in questione, di proprietà della società ed Controparte_1 assicurata per la RCA con la proveniva da Controparte_2 Capodimonte, in direzione di Piazza Dante;
- che, al momento del sinistro, l'impianto semaforico che regolava l'attraversamento di Corso Savoia era spento e che era presente, invece, un segnale verticale che indicava il limite di velocità di 30 km/h;
- che, subito dopo l'urto, l'attrice, a causa dell'impatto con l'autovettura, rovinava al suolo subendo lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Cardarelli”;
- che, in particolare, subiva una “frattura Femore DX in policontusa con cardiopatia pneumopatia aneurisma della aorta ascendente e vasculopatia cerebrale” e che tali lesioni giustificavano il suo ricovero presso il medesimo nosocomio dove la frattura veniva trattata con endoprotesi bi-articolare;
- che, infine, veniva dimessa in data 17.9.2014 con certificato di guarigione con postumi. L'attrice chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale (sub specie di danno biologico) patito in conseguenza del sinistro. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_2 quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dell'attrice, l'improcedibilità della domanda per essersi l'attrice sottratta alla visita medica di un consulente della società assicurativa, in violazione dell'art. 5 della L. n. 57/2001 (oggi abrogato e riprodotto nell'art. 148, comma 3, del codice delle assicurazioni) e l'inammissibilità della domanda per il mancato adempimento degli oneri dell'art. 148 ss. Nel merito, contestava, in fatto e in diritto, la pretesa attorea chiedendone il rigetto. La convenuta invece, benché ritualmente citata in giudizio, non si Controparte_1 costituiva, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, raccolta la deposizione testimoniale di NOVIELLO Consiglia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata CTU medico-legale, la causa, all'udienza del 20.3.2025, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta dal momento che l'attrice ha Controparte_2 prodotto, in allegato all'atto di citazione, le lettere di costituzione in mora indirizzate alla compagnia assicurativa, a mezzo posta ed a mezzo p.e.c. Si tratta, in particolare, delle lettere inviate in data 21.5.2014, 17.10.2014 e 14.10.2016. Successivamente, l'attrice, in data 19.9.2018, 4.3.2019 e 19.2.2020, ha invitato, a mezzo p.e.c., ma senza successo, la società a stipulare convenzioni di negoziazione assistita previste dalla L. n. 132/2014.
pagina 2 di 7 Ebbene, le lettere di costituzione in mora, unitamente agli inviti di negoziazione assistita appaiono idonei ad interrompere la prescrizione biennale del diritto al risarcimento dei danni nei confronti delle odierne convenute ex artt. 2943 c.c. e 8 L. n. 132/2014. Va, altresì, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per difetto delle condizioni richieste dagli artt. 148 ss. d.lgs. n. 209/2005, atteso che l'attrice ha versato in atti le lettere stragiudiziali di richiesta di risarcimento inoltrate alle parti convenute e complete di tutti gli elementi essenziali richiesti dalle norme richiamate ai fini della identificazione in concreto della pretesa risarcitoria avanzata (cfr. raccomandate e p.e.c. allegate dall'attrice all'atto introduttivo del giudizio). Infine, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità ex art. 148, comma 3, d.lgs. n. 209/2005, dal momento che non risulta documentata in atti la convocazione, regolarmente inviata alla danneggiata, per la visita medica da parte di un consulente della Società. In mancanza di siffatto documento, e della prova della sua regolare ricezione da parte della , Parte_1 l'eccezione di improcedibilità formulata dalla non può Controparte_2 essere accolta, non essendovi prova della condotta omissiva colpevole della danneggiata.
2. Nel merito, la domanda attrice è fondata e deve essere, quindi, accolta nei sensi di cui in motivazione.
3. Invero, la fattispecie in esame deve essere correttamente ricondotta sotto l'ambito di operatività dell'art. 2054 comma 2 c.c. Ed infatti, le dichiarazioni rese da unica teste escussa nel corso del Testimone_1 giudizio su richiesta di parte attrice, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente, in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fatta dalla nell'atto di Parte_1 citazione. La teste, infatti, che ha assistito personalmente all'impatto tra l'autovettura e la , Parte_1 ha precisato che il giorno del sinistro si trovava anch'essa a piedi in Corso Amedeo Savoia ed era diretta agli uffici della CP_3 La , in particolare, ha riferito che era in procinto di attraversare la strada dal Tes_1 marciapiede opposto a quello dell'attrice, allorquando notava che la , mentre Parte_1 attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un veicolo Renault Clio di colore bianco che, provenendo da Capodimonte, urtava con il proprio lato anteriore destro contro la gamba destra dell'attrice, facendola accasciare a terra. Riferiva, poi, che l'autista del veicolo, una volta accortosi dell'impatto, usciva dalla macchina per verificare l'accaduto e che, quasi nell'immediatezza, giungeva anche il figlio della vittima per condurla in ospedale. La teste, infine, precisava che, al momento del fatto, il semaforo che regolava l'attraversamento che l'attrice stava percorrendo era spento. Tale versione dei fatti – secondo parte convenuta – sarebbe smentita da una dichiarazione scritta rilasciata spontaneamente dall'attrice e prodotta dalla in Controparte_2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
da tale dichiarazione, infatti, si evincerebbe che ad investire la non sarebbe stata un'autovettura, come ha sostenuto la teste Parte_1
, ma un motociclo. Tes_1 Senonché deve dirsi che la dichiarazione a cui fa riferimento la convenuta, invero, non può essere attribuita con assoluta certezza all'attrice, dal momento che la stessa di sicuro non è stata scritta da quest'ultima, in quanto analfabeta, ma sarebbe stata verosimilmente dettata ad un suo nipote, il quale però non è stato neanche citato quale testimone nel presente giudizio.
pagina 3 di 7 Per tale ragione, si tratta di una dichiarazione che, lungi dal configurare una confessione stragiudiziale, appare del tutto inidonea a smentire la testimonianza orale resa dalla . Tes_1 Ciò detto, sulla scorta delle dichiarazioni attendibili e non contraddittorie rese dalla teste escussa, può ritenersi provato che l'autovettura Renault Clio investiva la mentre questa Parte_1 stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e che, dunque, l'autista avrebbe dovuto darle la precedenza, anche in ragione del fatto che il semaforo, in quel momento, non era funzionante. Infine, quanto al fatto che il veicolo investitore, al momento del sinistro, fosse assicurato con la deve dirsi che non è stata prodotta in giudizio alcuna Controparte_2 polizza assicurativa. Ciò nondimeno, la circostanza in questione non è stata espressamente contestata dalla convenuta compagnia assicurativa e che la stessa, quindi, deve ritenersi provata in quanto pacifica tra le parti.
4. Orbene, ricostruita nei termini suindicati la dinamica dell'incidente e, in particolare, accertato l'investimento del pedone ad opera del veicolo, la fattispecie concreta deve essere correttamente ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2054, comma 1, c.c. La disposizione richiamata, infatti, stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, superabile solo in presenza di una prova contraria consistente nella dimostrazione, da parte del conducente medesimo, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto a cose o persone dalla circolazione del veicolo. Tale presunzione di responsabilità a carico del conducente, tuttavia, non risulta superabile tramite la prova di un'eventuale condotta colposa posta in essere dal pedone;
la prova di un ipotetico comportamento imprudente del pedone, invero, potrebbe tutt'al più rilevare al fine del riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. a carico di quest'ultimo. In ogni caso, appare evidente che l'onere della prova relativo ad un'eventuale colpa concorrente del pedone grava sul conducente, sul proprietario ovvero sulla compagnia assicuratrice del veicolo investitore (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24472 del 18.11.2014; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 24204 del 13.11.2014). Nel caso di specie, deve dirsi che il proprietario-conducente del veicolo è rimasto contumace e che la compagnia assicuratrice convenuta si è limitata ad opporsi alle richieste di prova orale articolate dall'attrice, senza chiedere di poter provare alcunché. Ne deriva che non risulta acquisito al processo alcun elemento utile al fine di ritenere assolto l'onere della prova liberatoria imposto dalla norma di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. o, quantomeno, al fine di riconoscere una responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione dell'incidente. A ciò si aggiunga che la dinamica del sinistro, oltre ad essere stata provata mediante le dichiarazioni dell'unica teste escussa, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, è risultata pienamente compatibile con le lesioni subite dall'attrice e riscontrate dal CTU. Alla luce di quanto sopra, quindi, questo giudice ritiene che, in relazione al sinistro che ha cagionato i danni subiti dall'attrice, debba essere affermata la Parte_1 responsabilità esclusiva del veicolo Renault Clio, di proprietà della convenuta contumace Controparte_1 Accertata, dunque, la responsabilità in ordine al sinistro in esame, occorre procedere ora alla liquidazione dei danni patiti, in conseguenza del sinistro, dall'attrice.
pagina 4 di 7 5. In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro occorsole, ha subìto un “trauma policontusivo con una frattura basicervicale del collo femorale destro”; in particolare, si trattò di “lesioni multiple, multipolari e multiformi in quanto plurime, a carico di più distretti corporei e a differente tipologia che documentano un trauma policontusivo, seppur prevalentemente localizzato all'anca destra” (cfr. pag. 7 ss. della CTU a firma del dott. ; lesioni compatibili Persona_1 secondo il perito con un incidente stradale. Per la determinazione del computo del periodo di temporanea compromissione della integrità fisica del soggetto, nell'elaborato peritale si legge quanto segue: “deve osservarsi che nella fase iniziale della malattia post-traumatica venivano erogate cure in regime di ricovero presso l'Ospedale “A. Cardarelli” (dal 3 all'11/3/14, per il trattamento chirurgico della lesione ossea) e la Casa (dal 19/3 al 28/4/14, per il successivo trattamento riabilitativo), Controparte_4 cosicché dovrà riconoscersi una invalidità temporanea totale (ITT) di 47 (quarantasette) giorni. Nel prosieguo si assisteva alla graduale defervescenza dei medesimi fenomeni morbosi fino alla loro stabilizzazione negli odierni postumi;
tale processo può essere riassunto, in termini di invalidità temporanea parziale (ITP), in un periodo mediamente valutabile sul 50% (cinquanta per cento) per 20 (venti) giorni. Ai fini della valutazione del danno permanente, si legge, invece: “allo stato permangono attendibili esiti algici a carico dell'anca destra, disturbi di carattere funzionale (laddove nel
pagina 5 di 7 corso dell'esame obiettivo si è evidenziato, all'esame comparativo con il controlato, una lieve limitazione articolare con associata ipotonotrofia delle masse muscolari dell'arto inferiore destro) e un'eterometria degli arti inferiori di circa un centimetro apprezzabile clinicamente;
a ciò si associano non trascurabili, seppur oggettivamente lievi, esiti estetici per la cicatrice chirurgica residua. Sarà allora opportuno fare riferimento alle seguenti voci tabellari contenute nelle “Linee guida per la valutazione del danno alla persona in sede civilistica” elaborate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Giuffrè Editore, Milano, 2016): - Protesi d'anca - Classe I (Pressoché completo recupero dell'ampiezza dei movimenti, in assenza di dolore e di dismetria, con tono-trofismo muscolare conservato): 15-18%; - Pregiudizio estetico di prima classe: 1-5%. Alla luce di tutto quanto sopra, appare giustificato pervenire ad una percentuale complessiva di invalidità permanente pari al 18% (diciotto per cento) di danno biologico”. Il CTU, dunque, ha valutato l'entità dei postumi subiti dall'attrice nella misura del 18% di danno biologico permanente (comprensivo del danno estetico), quantificando, inoltre l'inabilità temporanea totale (ITT) in 47 giorni, e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in 20 giorni al 50%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tanto più che lo stesso non è stato fatto oggetto neanche di motivate critiche da parte dei consulenti tecnici di parte. Ai fini della valutazione del danno, devono applicarsi, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dall'art. 138 del nuovo codice delle assicurazioni che offrono, peraltro, parametri obiettivamente verificabili ma che non escludono la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tale norma stabilisce i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di non lieve entità – nel caso di specie, il 18% – derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e, quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispira a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 77 anni
– deve essere quantificato in € 39.844,00 mentre il danno da inabilità temporanea, invece, deve essere calcolato in € 6.555,00 (attribuendo a ciascuna giornata di invalidità temporanea totale € 115,00 e diminuendo detto importo proporzionalmente per l'invalidità temporanea parziale), per un totale di complessivi € 46.399,00 (quarantaseimilatrecentonovantanove/00). Pur trattandosi di debito di valore, il predetto importo non va rivalutato essendo stato liquidato con riferimento a valori attuali. Sulla somma di € 46.399,00, all'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (marzo 2014) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da marzo 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Le spese di lite sostenute dall'attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza delle convenute e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con esclusione della fase decisionale, non avendo parte attrice depositato né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica).
pagina 6 di 7 Parimenti, le spese di CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto Parte_1 condanna la la in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 46.399,00 (quarantaseimila- trecentonovantanove/00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di marzo 2014, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da marzo 2014, sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la la in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 1.595,00 a titolo di esborsi (comprensivi delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, determinate in via equitativa in € 1.000), nonché in € 4.711,00 per compensi professionali;
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico delle convenute e Controparte_1
Controparte_2
Napoli, 01/10/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12558/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 20.3.2025, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 15.1.1937 e residente in Napoli al Vico Pegole S. Antonio Abate n. 30, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vittorio Veneto n. 130/D, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carrino (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto C.F._2 introduttivo ATTRICE E P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Racconigi (PE), alla Via Ormesano 6/A (pec: ) Email_1 CONVENUTA CONTUMACE NONCHÉ (P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Esposito (c.f.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore sito in C.F._3 Napoli al Corso V. Emanuele n.715, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 20.3.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 12.6.2020 e 11.6.2020, proponeva domanda risarcitoria nei confronti della Parte_1 e della per i danni conseguiti al Controparte_1 Controparte_2 sinistro stradale verificatosi nel Comune di Napoli, alle ore 9.15 circa del 3.3.2014.
pagina 1 di 7 Più precisamente, l'attrice deduceva:
- che, in data 3.3.2014, mentre camminava per il Corso Amedeo Savoia, in prossimità del negozio veniva investita da un'autovettura Renault Clio, tg. ES441SS, mentre si CP_3 trovava sulle strisce pedonali;
- che l'autovettura in questione, di proprietà della società ed Controparte_1 assicurata per la RCA con la proveniva da Controparte_2 Capodimonte, in direzione di Piazza Dante;
- che, al momento del sinistro, l'impianto semaforico che regolava l'attraversamento di Corso Savoia era spento e che era presente, invece, un segnale verticale che indicava il limite di velocità di 30 km/h;
- che, subito dopo l'urto, l'attrice, a causa dell'impatto con l'autovettura, rovinava al suolo subendo lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Cardarelli”;
- che, in particolare, subiva una “frattura Femore DX in policontusa con cardiopatia pneumopatia aneurisma della aorta ascendente e vasculopatia cerebrale” e che tali lesioni giustificavano il suo ricovero presso il medesimo nosocomio dove la frattura veniva trattata con endoprotesi bi-articolare;
- che, infine, veniva dimessa in data 17.9.2014 con certificato di guarigione con postumi. L'attrice chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale (sub specie di danno biologico) patito in conseguenza del sinistro. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la Controparte_2 quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dell'attrice, l'improcedibilità della domanda per essersi l'attrice sottratta alla visita medica di un consulente della società assicurativa, in violazione dell'art. 5 della L. n. 57/2001 (oggi abrogato e riprodotto nell'art. 148, comma 3, del codice delle assicurazioni) e l'inammissibilità della domanda per il mancato adempimento degli oneri dell'art. 148 ss. Nel merito, contestava, in fatto e in diritto, la pretesa attorea chiedendone il rigetto. La convenuta invece, benché ritualmente citata in giudizio, non si Controparte_1 costituiva, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, raccolta la deposizione testimoniale di NOVIELLO Consiglia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata CTU medico-legale, la causa, all'udienza del 20.3.2025, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta dal momento che l'attrice ha Controparte_2 prodotto, in allegato all'atto di citazione, le lettere di costituzione in mora indirizzate alla compagnia assicurativa, a mezzo posta ed a mezzo p.e.c. Si tratta, in particolare, delle lettere inviate in data 21.5.2014, 17.10.2014 e 14.10.2016. Successivamente, l'attrice, in data 19.9.2018, 4.3.2019 e 19.2.2020, ha invitato, a mezzo p.e.c., ma senza successo, la società a stipulare convenzioni di negoziazione assistita previste dalla L. n. 132/2014.
pagina 2 di 7 Ebbene, le lettere di costituzione in mora, unitamente agli inviti di negoziazione assistita appaiono idonei ad interrompere la prescrizione biennale del diritto al risarcimento dei danni nei confronti delle odierne convenute ex artt. 2943 c.c. e 8 L. n. 132/2014. Va, altresì, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per difetto delle condizioni richieste dagli artt. 148 ss. d.lgs. n. 209/2005, atteso che l'attrice ha versato in atti le lettere stragiudiziali di richiesta di risarcimento inoltrate alle parti convenute e complete di tutti gli elementi essenziali richiesti dalle norme richiamate ai fini della identificazione in concreto della pretesa risarcitoria avanzata (cfr. raccomandate e p.e.c. allegate dall'attrice all'atto introduttivo del giudizio). Infine, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità ex art. 148, comma 3, d.lgs. n. 209/2005, dal momento che non risulta documentata in atti la convocazione, regolarmente inviata alla danneggiata, per la visita medica da parte di un consulente della Società. In mancanza di siffatto documento, e della prova della sua regolare ricezione da parte della , Parte_1 l'eccezione di improcedibilità formulata dalla non può Controparte_2 essere accolta, non essendovi prova della condotta omissiva colpevole della danneggiata.
2. Nel merito, la domanda attrice è fondata e deve essere, quindi, accolta nei sensi di cui in motivazione.
3. Invero, la fattispecie in esame deve essere correttamente ricondotta sotto l'ambito di operatività dell'art. 2054 comma 2 c.c. Ed infatti, le dichiarazioni rese da unica teste escussa nel corso del Testimone_1 giudizio su richiesta di parte attrice, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente, in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fatta dalla nell'atto di Parte_1 citazione. La teste, infatti, che ha assistito personalmente all'impatto tra l'autovettura e la , Parte_1 ha precisato che il giorno del sinistro si trovava anch'essa a piedi in Corso Amedeo Savoia ed era diretta agli uffici della CP_3 La , in particolare, ha riferito che era in procinto di attraversare la strada dal Tes_1 marciapiede opposto a quello dell'attrice, allorquando notava che la , mentre Parte_1 attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un veicolo Renault Clio di colore bianco che, provenendo da Capodimonte, urtava con il proprio lato anteriore destro contro la gamba destra dell'attrice, facendola accasciare a terra. Riferiva, poi, che l'autista del veicolo, una volta accortosi dell'impatto, usciva dalla macchina per verificare l'accaduto e che, quasi nell'immediatezza, giungeva anche il figlio della vittima per condurla in ospedale. La teste, infine, precisava che, al momento del fatto, il semaforo che regolava l'attraversamento che l'attrice stava percorrendo era spento. Tale versione dei fatti – secondo parte convenuta – sarebbe smentita da una dichiarazione scritta rilasciata spontaneamente dall'attrice e prodotta dalla in Controparte_2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
da tale dichiarazione, infatti, si evincerebbe che ad investire la non sarebbe stata un'autovettura, come ha sostenuto la teste Parte_1
, ma un motociclo. Tes_1 Senonché deve dirsi che la dichiarazione a cui fa riferimento la convenuta, invero, non può essere attribuita con assoluta certezza all'attrice, dal momento che la stessa di sicuro non è stata scritta da quest'ultima, in quanto analfabeta, ma sarebbe stata verosimilmente dettata ad un suo nipote, il quale però non è stato neanche citato quale testimone nel presente giudizio.
pagina 3 di 7 Per tale ragione, si tratta di una dichiarazione che, lungi dal configurare una confessione stragiudiziale, appare del tutto inidonea a smentire la testimonianza orale resa dalla . Tes_1 Ciò detto, sulla scorta delle dichiarazioni attendibili e non contraddittorie rese dalla teste escussa, può ritenersi provato che l'autovettura Renault Clio investiva la mentre questa Parte_1 stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e che, dunque, l'autista avrebbe dovuto darle la precedenza, anche in ragione del fatto che il semaforo, in quel momento, non era funzionante. Infine, quanto al fatto che il veicolo investitore, al momento del sinistro, fosse assicurato con la deve dirsi che non è stata prodotta in giudizio alcuna Controparte_2 polizza assicurativa. Ciò nondimeno, la circostanza in questione non è stata espressamente contestata dalla convenuta compagnia assicurativa e che la stessa, quindi, deve ritenersi provata in quanto pacifica tra le parti.
4. Orbene, ricostruita nei termini suindicati la dinamica dell'incidente e, in particolare, accertato l'investimento del pedone ad opera del veicolo, la fattispecie concreta deve essere correttamente ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2054, comma 1, c.c. La disposizione richiamata, infatti, stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, superabile solo in presenza di una prova contraria consistente nella dimostrazione, da parte del conducente medesimo, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto a cose o persone dalla circolazione del veicolo. Tale presunzione di responsabilità a carico del conducente, tuttavia, non risulta superabile tramite la prova di un'eventuale condotta colposa posta in essere dal pedone;
la prova di un ipotetico comportamento imprudente del pedone, invero, potrebbe tutt'al più rilevare al fine del riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. a carico di quest'ultimo. In ogni caso, appare evidente che l'onere della prova relativo ad un'eventuale colpa concorrente del pedone grava sul conducente, sul proprietario ovvero sulla compagnia assicuratrice del veicolo investitore (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24472 del 18.11.2014; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 24204 del 13.11.2014). Nel caso di specie, deve dirsi che il proprietario-conducente del veicolo è rimasto contumace e che la compagnia assicuratrice convenuta si è limitata ad opporsi alle richieste di prova orale articolate dall'attrice, senza chiedere di poter provare alcunché. Ne deriva che non risulta acquisito al processo alcun elemento utile al fine di ritenere assolto l'onere della prova liberatoria imposto dalla norma di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. o, quantomeno, al fine di riconoscere una responsabilità concorrente dell'attrice nella produzione dell'incidente. A ciò si aggiunga che la dinamica del sinistro, oltre ad essere stata provata mediante le dichiarazioni dell'unica teste escussa, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, è risultata pienamente compatibile con le lesioni subite dall'attrice e riscontrate dal CTU. Alla luce di quanto sopra, quindi, questo giudice ritiene che, in relazione al sinistro che ha cagionato i danni subiti dall'attrice, debba essere affermata la Parte_1 responsabilità esclusiva del veicolo Renault Clio, di proprietà della convenuta contumace Controparte_1 Accertata, dunque, la responsabilità in ordine al sinistro in esame, occorre procedere ora alla liquidazione dei danni patiti, in conseguenza del sinistro, dall'attrice.
pagina 4 di 7 5. In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro occorsole, ha subìto un “trauma policontusivo con una frattura basicervicale del collo femorale destro”; in particolare, si trattò di “lesioni multiple, multipolari e multiformi in quanto plurime, a carico di più distretti corporei e a differente tipologia che documentano un trauma policontusivo, seppur prevalentemente localizzato all'anca destra” (cfr. pag. 7 ss. della CTU a firma del dott. ; lesioni compatibili Persona_1 secondo il perito con un incidente stradale. Per la determinazione del computo del periodo di temporanea compromissione della integrità fisica del soggetto, nell'elaborato peritale si legge quanto segue: “deve osservarsi che nella fase iniziale della malattia post-traumatica venivano erogate cure in regime di ricovero presso l'Ospedale “A. Cardarelli” (dal 3 all'11/3/14, per il trattamento chirurgico della lesione ossea) e la Casa (dal 19/3 al 28/4/14, per il successivo trattamento riabilitativo), Controparte_4 cosicché dovrà riconoscersi una invalidità temporanea totale (ITT) di 47 (quarantasette) giorni. Nel prosieguo si assisteva alla graduale defervescenza dei medesimi fenomeni morbosi fino alla loro stabilizzazione negli odierni postumi;
tale processo può essere riassunto, in termini di invalidità temporanea parziale (ITP), in un periodo mediamente valutabile sul 50% (cinquanta per cento) per 20 (venti) giorni. Ai fini della valutazione del danno permanente, si legge, invece: “allo stato permangono attendibili esiti algici a carico dell'anca destra, disturbi di carattere funzionale (laddove nel
pagina 5 di 7 corso dell'esame obiettivo si è evidenziato, all'esame comparativo con il controlato, una lieve limitazione articolare con associata ipotonotrofia delle masse muscolari dell'arto inferiore destro) e un'eterometria degli arti inferiori di circa un centimetro apprezzabile clinicamente;
a ciò si associano non trascurabili, seppur oggettivamente lievi, esiti estetici per la cicatrice chirurgica residua. Sarà allora opportuno fare riferimento alle seguenti voci tabellari contenute nelle “Linee guida per la valutazione del danno alla persona in sede civilistica” elaborate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Giuffrè Editore, Milano, 2016): - Protesi d'anca - Classe I (Pressoché completo recupero dell'ampiezza dei movimenti, in assenza di dolore e di dismetria, con tono-trofismo muscolare conservato): 15-18%; - Pregiudizio estetico di prima classe: 1-5%. Alla luce di tutto quanto sopra, appare giustificato pervenire ad una percentuale complessiva di invalidità permanente pari al 18% (diciotto per cento) di danno biologico”. Il CTU, dunque, ha valutato l'entità dei postumi subiti dall'attrice nella misura del 18% di danno biologico permanente (comprensivo del danno estetico), quantificando, inoltre l'inabilità temporanea totale (ITT) in 47 giorni, e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in 20 giorni al 50%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tanto più che lo stesso non è stato fatto oggetto neanche di motivate critiche da parte dei consulenti tecnici di parte. Ai fini della valutazione del danno, devono applicarsi, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dall'art. 138 del nuovo codice delle assicurazioni che offrono, peraltro, parametri obiettivamente verificabili ma che non escludono la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tale norma stabilisce i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di non lieve entità – nel caso di specie, il 18% – derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e, quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispira a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 77 anni
– deve essere quantificato in € 39.844,00 mentre il danno da inabilità temporanea, invece, deve essere calcolato in € 6.555,00 (attribuendo a ciascuna giornata di invalidità temporanea totale € 115,00 e diminuendo detto importo proporzionalmente per l'invalidità temporanea parziale), per un totale di complessivi € 46.399,00 (quarantaseimilatrecentonovantanove/00). Pur trattandosi di debito di valore, il predetto importo non va rivalutato essendo stato liquidato con riferimento a valori attuali. Sulla somma di € 46.399,00, all'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (marzo 2014) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da marzo 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Le spese di lite sostenute dall'attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza delle convenute e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con esclusione della fase decisionale, non avendo parte attrice depositato né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica).
pagina 6 di 7 Parimenti, le spese di CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto Parte_1 condanna la la in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 46.399,00 (quarantaseimila- trecentonovantanove/00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di marzo 2014, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da marzo 2014, sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la la in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 1.595,00 a titolo di esborsi (comprensivi delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, determinate in via equitativa in € 1.000), nonché in € 4.711,00 per compensi professionali;
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico delle convenute e Controparte_1
Controparte_2
Napoli, 01/10/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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