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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. OLIVETTI RASON GIAN PAOLO e dell'Avv. MANCINI MATTEO, entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TOGNETTI
CORRADO in Verona, via A. Dominutti, n. 20 deceduto in corso di causa ed in luogo del quale si è costituita quale sua erede universale la moglie
(C.F. assistita e domiciliata presso i medesimi CP_1 C.F._2
difensori, come da atto di intervento volontario depositato in data 08.11.2022
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FIORDELLI CHIARA del Foro di Firenze e dell'Avv. BIFFONI SARA del
Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TOGNETTI CORRADO in
Verona, via A. Dominutti, n. 20, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
(C.F. , Parte_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. GIUFFRE' BRUNO e dell'avv. CENINI MARTA SILVIA del Foro di
Milano e dell'Avv. CONDEMI VALERIO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo pagina 1 di 21 studio dell'Avv. SANTOSUOSSO GIOVANNI in Verona, Lungadige Campagnola, n. 5/A, giusta procura alle liti agli atti del fascicolo telematico
PARTI CONVENUTE
[...]
[...]
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate,
In tesi, preliminarmente,
- accertare la simulazione assoluta, o, in subordine la simulazione relativa, dell'atto di vendita stipulato il 5 agosto 2015 fra non in proprio ma in qualità di rappresentante di e Controparte_2 Parte_1
e dichiarare l'inefficacia, ed avente ad oggetto il dipinto che allatta il Parte_2 Per_1
Bambino” attribuito a da EG e meglio descritto in premessa, con ogni CP_4
conseguenza di legge;
e/o
- accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di vendita stipulato il 5 agosto 2015 fra Controparte_2
non in proprio ma in qualità di rappresentante di e per assoluta Parte_1 Parte_2 carenza dei poteri del rappresentante, ed avente ad oggetto il dipinto “Madonna che allatta il Bambino” attribuito a da EG e meglio descritto in premessa, con ogni consequenziale CP_4
pronuncia; e/o
- accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di vendita stipulato il 5 agosto 2015 fra Controparte_2
non in proprio ma in qualità di rappresentante di e ed avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto il dipinto dipinto “Madonna che allatta il Bambino” attribuito a da EG CP_4
e meglio descritto in premessa, per mancanza della forma pattuita ad substantiam ai sensi dell'art. 1352
c.c., con ogni consequenziale pronuncia;
Sempre in tesi, nel merito,
- condannare il convenuto alla restituzione del dipinto “Madonna che allatta il Parte_2
Bambino” attribuito a da EG e meglio descritto in premessa;
CP_4
pagina 2 di 21 - condannare il convenuto al pagamento della penale di Euro 100.000,00 prevista Parte_2
dalla scrittura privata sottoscritta il 17 maggio 2016 oltre interessi moratori su tale somma nella misura del 10% dal 10 giugno 2016;
- previo accertamento dell'inadempimento del convenuto rispetto al contratto Parte_2
preliminare del 17 maggio 2016, condannarlo al pagamento della penale di Euro 500.000,00 prevista dall'articolo 8) della stessa scrittura, oltre interessi;
- accertare e dichiarare la mala fede di quale terzo avente causa dal Controparte_3 simulato acquirente e/o dal proprietario apparente dichiarando l'inefficacia nei Parte_2
confronti di del diritto di pegno costituito in suo favore con il contratto con sottoscritto il Parte_1
2 settembre 2015 e meglio descritto in premessa, e conseguentemente condannarlo alla restituzione del dipinto “Madonna che allatta il Bambino” attribuito a da EG e meglio descritto CP_4
in premessa;
- condannare i convenuti e , in solido fra loro, al Parte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, così come meglio descritti in narrativa e quantificati nella somma di Euro 500.000,00 od in quella maggiore o minore che risulterà al termine dell'espletanda istruttoria;
In ipotesi,
- condannare il convenuto a versare ad quanto Parte_2 Controparte_3
previsto dal contratto con questi sottoscritto il 2 settembre 2015 e meglio descritto in premessa, estinguendo il diritto di pegno costituito in favore di ÅM , e Controparte_3 conseguentemente condannarlo alla restituzione del dipinto che allatta il Bambino” Per_1
attribuito a da EG e meglio descritto in premessa. CP_4
Si insiste per l'accoglimento delle istanze formulate in via istruttoria, in particolare della CTU estimativa dei danni subiti dal dipinto durante il restauro.
Con ogni opportuno e consequenziale provvedimento di ragione e/o di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, C.A.P. ed I.V.A. come per legge.”
Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, accogliere le conclusioni come formulate dall'attore Sig. nell'atto di citazione notificato il Parte_1
pagina 3 di 21 21.12.2020, rigettando la domanda riconvenzionale svolta dall'altro convenuto in Parte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in seguito di giudizio”.
Per parte convenuta Parte_2
1) in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità delle domande attoree per i motivi esposti in atti
(cfr. § 2 comparsa di costituzione e risposta);
2) in via pregiudiziale e principale, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere tutte le domande per i motivi esposti in atti (§ 3 comparsa di costituzione e risposta);
3) in via preliminare, qualora il codesto Ill.mo Tribunale dichiarasse la propria giurisdizione, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Modena per i motivi esposti in atti (cfr. § 3.3 comparsa di costituzione e risposta);
4) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di legittimazione passiva del sig. per i motivi esposti in atti (cfr. § 5 comparsa di costituzione e risposta); Pt_2
5) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi esposti in atti (cfr. § 6 comparsa di costituzione e risposta);
6) in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare la annullabilità e/o la risoluzione dei contratti, per i motivi esposti in atti (cfr. §§ 7.1.3, 7.1.4 e 7.2 comparsa di costituzione e risposta);
7) in via subordinata nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova per i motivi esposti in atti (cfr. § 7 comparsa di costituzione e risposta);
8) in via subordinata e riconvenzionale, condannare parte attrice, o in ulteriore subordine il sig. CP_2
al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante subito dal sig. come
[...] Parte_2
quantificato in corso di causa e/o come risulterà di giustizia, per i motivi esposti in atti (cfr. § 8 comparsa di costituzione e risposta);
9) in ogni caso, condannare parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese e compensi del giudizio, ivi inclusi le spese generali nella misura del 15%.
pagina 4 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
allegando di essere proprietario del dipinto ad olio su tela del XVI secolo attribuito al Parte_1
celebre pittore da EG e conosciuto nel mondo dell'arte come Persona_2
“Madonna che allatta il Bambino” ha convenuto in giudizio il figlio il sig. Controparte_2 Parte_2
e la società ÅM affinché, accertata la simulazione assoluta – o in
[...] Controparte_3
subordine la simulazione relativa – dell'atto di vendita del detto dipinto stipulato il 5 agosto 2015 fra in qualità di rappresentante del padre, ed il convenuto venisse Controparte_2 Parte_2 dichiarata l'inefficacia di tale contratto e condannato il convenuto alla restituzione del dipinto. Pt_2
Chiedeva poi l'attore l'accertamento e declaratoria di inefficacia del detto atto di vendita per assoluta carenza dei poteri del rappresentante e/o per mancanza della forma pattuita ad substantiam.
Chiedeva, ancora, l'attore la condanna del al pagamento della penale di €100.000,00 prevista Pt_2
nella scrittura privata in data 17.05.2016, oltre interessi moratori nella misura del 10% dal 10 giugno
2016, nonché la condanna del medesimo convenuto al pagamento della penale di €500.000,00 in forza di quanto previsto al punto 8) di altra scrittura in pari data, oltre interessi.
Previo accertamento della mala fede della convenuta , avente causa dal Controparte_3 simulato acquirente, chiedeva inoltre l'attore che venisse dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, del diritto di pegno sul dipinto costituito con contratto sottoscritto in data 2 settembre 2015 fra Pt_2
e la società e la società , con condanna di quest'ultima alla
[...] Controparte_3
restituzione del dipinto.
Chiedeva ulteriormente, la condanna dei convenuti e Parte_2 Controparte_3
, in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, quantificati nella somma
[...] di €500.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in giudizio.
Infine, ove ritenuta la buona fede della società convenuta, chiedeva la condanna di Parte_1 [...]
al versamento in favore di di quanto previsto dal Parte_2 Controparte_3
contratto sottoscritto in data 02.09.2015, con estinzione del diritto di pegno e condanna del alla Pt_2
restituzione del dipinto.
Il tutto con ogni opportuno provvedimento e con condanna alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, esponeva in fatto l'attore che, nell'ottica di procedere alla vendita, nel 2012 erano state istruite con la Soprintendenza le pratiche per ottenere il poi conseguito “Permesso di libera circolazione” del dipinto (stimato dalla nota casa d'arte RIs, nel 1998, del valore di un pagina 5 di 21 milione e mezzo di sterline britanniche), di aver fatto eseguire un restauro conservativo e di aver poi portato il dipinto negli Stati Uniti per una trattativa rimasta senza esito.
Riferiva, ancora, che successivamente il figlio tramite il sig. - conosciuto in CP_2 Persona_3
ambito lavorativo e con il quale aveva poi instaurato un rapporto di amicizia – era venuto in contatto con cittadino svedese con residenza a Londra e domicilio nel Principato di Parte_2
Monaco, che si era mostrato interessato all'acquisto del dipinto.
Ottenuta dal padre l'autorizzazione a coltivare le trattative per la vendita, aveva però Controparte_2
omesso di informare il genitore che il al fine di ottenere la necessaria liquidità, aveva proposto Pt_2
di inserire il quadro in un portafoglio di beni di sua proprietà da offrire in garanzia per la concessione di un mutuo, previa fittizia intestazione del quadro stesso.
fidandosi del - che il 25 giugno 2015 gli aveva fatto pervenire una lettera Controparte_2 Pt_2
d'intenti con cui manifestava il proprio interesse all'acquisto, accettando la base di 1,3 milioni di euro quale punto di partenza della trattativa e chiedendo di trasportare il dipinto a Londra da propri esperti di fiducia per formulare un'offerta definitiva - aveva quindi acconsentito al far trasportare il dipinto a
Londra e, valutate varie opzioni, nella consapevolezza che il padre non avrebbe mai acconsentito ad una intestazione fittizia del bene, aveva fatto firmare al genitore una procura con cui lo incaricava di rappresentarlo “nelle trattative finalizzate alla vendita dell'opera”.
In forza di tale documento aveva sottoscritto con un atto d'acquisto Controparte_2 Parte_2
nel quale si dava fittiziamente atto che il quadro era stato ceduto da nella veste di Controparte_2
procuratore di a per la somma di due milioni di euro (importo che, Parte_1 Parte_2 secondo la prospettazione dell'esponente, era stato giustificato dal sull'assunto che avrebbe Pt_2 reso più facile l'ottenimento del finanziamento).
Con lettera datata 10.08.2015 il aveva poi inviato a conferma dell'offerta del 25 Pt_2 Controparte_2
giugno 2025, precisando che avrebbe fatto esaminare il dipinto da un esperto e che, ove non vi fossero state informazioni negative in ordine all'attribuzione, avrebbe pagato il prezzo di €1.100.000,00 entro il
31 gennaio 2016; con il medesimo scritto il si era inoltre impegnato, in caso di inadempimento, Pt_2 al versamento di una penale di €100.000,00.
Sempre secondo quanto esposto dall'attore, benché la trattativa per ottenere il finanziamento fosse poi fallita, il aveva rassicurato affermando di aver trovato un acquirente per il Pt_2 Controparte_2
quadro, rappresentando la necessità di spostare il dipinto dal deposito del corriere – ove si Tes_1
trovava custodito - per procedere ad un piccolo restauro, rappresentando che il potenziale acquirente pagina 6 di 21 era un commerciante d'arte e che per perfezionare la vendita sarebbe stato forse necessario traferire il dipinto a New York.
In data 27 gennaio 2016 il inviava quindi a una missiva con cui giustificava il Pt_2 Parte_1
mancato pagamento per gravi problemi di salute del proprio padre, allegando documentazione bancaria al fine di dimostrare l'esistenza dei fondi destinati all'acquisto e promettendo il pagamento entro il mese di febbraio.
A fronte dei dubbi insorti nel sulle possibilità di buon esito della vendita - non essendo stato CP_2 rispettato l'impegno all'acquisto entro il 31.01.2016 – con ulteriore scrittura in data 9 marzo 2016 il si impegnava nuovamente all'acquisto del dipinto al prezzo di €1.100.000,00, ribadendo Pt_2
l'impegno al pagamento della penale di €100.000,00 ed obbligandosi anche, in caso di inadempimento, al pagamento di ulteriore penale di €500.000,00.
Il successivo 17 maggio 2016, a Verona, presso lo studio dell'Avv. Tognetti erano state quindi firmate due ulteriori scritture private;
con la prima le parti convenivano di ritenere risolti i precedenti accordi ed il si impegnava al pagamento della penale di €100.000,00 oltre interessi moratori al tasso del Pt_2
10% annuo ove l'importo non fosse stato corrisposto entro il 10 giugno 2016; con l'altra veniva formalizzato l'impegno del all'acquisto del quadro al prezzo di €1.100.000,00, ed il suo Pt_2
obbligo, in caso di inadempimento, al pagamento della penale di €500.000,00. In quest'ultimo documento veniva inoltre convenzionalmente accettato che ogni controversia fosse devoluta al
Tribunale di Verona e decisa secondo il diritto italiano.
Soggiungeva l'attore che le trattative per la vendita dell'opera erano anche in seguito vanamente proseguite sino a che, verso la fine del 2016, ormai sfiduciato dall'atteggiamento del Controparte_2
si era determinato ad abbandonare le trattative ed aveva messo al corrente il padre di quanto Pt_2
nel frattempo occorso;
ritenendo che la situazione fosse ormai sfuggita di mano al figlio, Parte_1
aveva quindi chiesto la restituzione del quadro.
Riferiva, ancora, che ad inizio marzo 2017 si era poi tenuto a Londra un incontro anche Parte_1
per visionare il quadro, in occasione del quale il aveva rivelato di aver dato il dipinto in pegno Pt_2 al mercante d'arte ME, a fronte dell'anticipo della somma di €500.000,00.
Nel medesimo incontro il aveva comunque sottoscritto un documento con il quale riconosceva Pt_2
che era il legittimo proprietario dell'opera, che nessun pagamento era stato mai da lui Parte_1
effettuato e che il contratto con non era valido, impegnandosi alla restituzione del Controparte_2
dipinto.
pagina 7 di 21 Rimasti senza esito i plurimi tentativi successivamente coltivati nel tentativo di trovare un componimento, dal gennaio 2019 si erano interrotti i rapporti fra le parti e l'attore, stante il rifiuto della casa d'aste RIs di consegnare il dipinto sino alla soluzione della controversia in ordine alla proprietà dello stesso, si era determinato ad incardinare la controversia in esame.
Si costituiva in giudizio il convenuto confermando la ricostruzione degli eventi esposta Controparte_2
in citazione, rappresentando di essersi fidato di in quanto presentatogli da un Parte_2
comune amico come appartenente ad una nota ed influente famiglia svedese, rimarcando l'inadempimento del alle reiterate promesse e concludendo nei medesimi termini dell'attore. Pt_2
Si costituiva altresì in giudizio il convenuto eccependo: in via pregiudiziale di rito, Parte_2
l'improcedibilità delle domande azionate ex adverso per tardiva costituzione in giudizio dell'attore; sempre in via pregiudiziale, l'inammissibilità delle domande avverse per difetto di legittimazione attiva dell'attore; in via preliminare di rito, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere delle domande attoree. Nel merito, in via subordinata, contestava comunque tutto quanto ex adverso articolato e dedotto, chiedendo il rigetto delle avverse domande, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova;
sempre in via subordinata, il medesimo formulava domanda Pt_2 riconvenzionale nei confronti dell'attore e riconvenzionale trasversale nei confronti del convenuto
Controparte_2
Quanto alla ricostruzione della vicenda in fatto, negava il che si fosse sviluppata nei termini Pt_2
esposti in citazione.
Secondo la prospettazione del infatti, la vendita del quadro era stata condivisa con Pt_2 CP_2
- con il quale affermava di avere stretto profondo legame di amicizia – al fine di ottenere la
[...]
liquidità necessaria a portare avanti il progetto di sviluppo di una società che avrebbe dovuto occuparsi di investimenti sul mercato valutario Forex, progetto condiviso con il medesimo e con l'altro CP_2
comune amico . Persona_3
Assumeva il convenuto che era stato proprio non essendo risultata percorribile Pt_2 Controparte_2
la strada della donazione, a proporre di simulare la vendita del dipinto, sostenendo lo stesso CP_2
avesse poi elaborato l'atto di vendita, indicando un prezzo maggiore di quello pattuito al fine di
[...]
ottenere più facilmente il finanziamento dalla banca.
Affermava, ancora, il di aver conferito incarico per la vendita del dipinto alla società ÅM Pt_2
Konsthandel AB sempre in accordo con il e che il mandato prevedeva al contempo un CP_2
finanziamento di €500.000,00 da restituire con il ricavato della vendita.
pagina 8 di 21 Secondo la prospettazione del sarebbe stato concordato con il anche il restauro del Pt_2 CP_2 quadro e l'acquisto di una cornice antica adeguata all'opera.
Sosteneva quindi il convenuto che i successivi tentativi di vendita del dipinto non avessero avuto esito positivo in quanto era emerso che la famiglia aveva già inutilmente tentato di vendere il quadro CP_2
nonché in ragione del fatto che il “Permesso di libera circolazione” del dipinto ottenuto da Pt_1
nel 2013 era stato emesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, essendo stata omessa
[...]
l'indicazione della sua attribuzione al rinomato pittore da EG. CP_4
Sosteneva, ancora, che l'incontro tenutosi a Londra in data 7 marzo 2017 con la sorella Controparte_2
e l'avv. fosse stato l'occasione per far chiarezza sui rapporti intercorsi e che CP_5 CP_6
fosse emerso in quella sede che la volontà ultima delle parti era quella di prendere atto del fallimento dei tentativi di vendere a terzi il dipinto, di dare evidenza della simulazione della vendita, di dare atto dell'impegno alla restituzione del dipinto al legittimo proprietario e di risolvere o comunque considerare inefficaci e non vincolanti tutti i precedenti contratti.
Contestava quindi il convenuto anche nel merito e sotto plurimi profili, le domande dell'attore, Pt_2 chiedendo, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna di – o comunque di Parte_1 CP_2
ove accertata la buona fede del primo - al risarcimento dei costi sostenuti durante le trattative di
[...] vendita del dipinto e il risarcimento del lucro cessante per il fallimento dell'operazione.
Non si costituiva invece in giudizio la società convenuta ÅM , di cui, Controparte_3 all'esito di rinnovazione della notifica, veniva dichiarata la contumacia con ordinanza in data
27.12.2022; con la medesima ordinanza venivano altresì assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c.
Essendo nelle more deceduto l'attore, si era poi costituita in giudizio, con comparsa per la prosecuzione del processo depositata in data 08.11.2022, la moglie nominata dal de cuius erede CP_1
universale con testamento cui i figli avevano prestato acquiescenza.
Con ordinanza in data 24.10.2023 il giudice, ritenute inammissibili le prove orali articolate sia da parte attrice che da parte convenuta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La vertenza viene quindi ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande attoree sollevata dalla difesa del convenuto sull'assunto dell'omessa tempestiva costituzione in Pt_2 giudizio dell'attore.
Assunto che trova documentale smentita.
pagina 9 di 21 Posto invero che lo stesso attore indica quale data della notifica quella del 21.12.2020, va osservato
(come già messo in luce nell'ordinanza del 27.12.2022), come il fascicolo telematico dia conto dell'avvenuta costituzione di in data 30.12.2020 e dunque nel rispetto del termine di Parte_1 dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.
Procedendo quindi nella disamina delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, deve ora essere presa in esame quella di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Eccezione che deve parimenti dirsi infondata.
Va osservato che con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha proposto plurime domande.
In primo luogo ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta – o in subordine relativa – dell'atto di vendita stipulato fra in qualità di rappresentante del padre, con ed Controparte_2 Parte_2 avente al oggetto il dipinto attribuito a da EG denominato “Madonna che allatta CP_4 il bambino”; ha chiesto poi, anche in via alternativa, l'accertamento dell'inefficacia del detto atto di vendita per assoluta carenza di poteri del rappresentante nonché l'accertamento dell'inefficacia del medesimo atto di vendita per mancanza della forma pattuita.
Invocando anche l'inadempimento del alle obbligazioni contrattualmente assunte ha quindi Pt_2
chiesto parte attrice la restituzione del dipinto, la condanna del convenuto al pagamento delle Pt_2
penali indicate nelle scritture depositate in atti, la condanna del medesimo al risarcimento dei Pt_2
danni e, ove non ritenuta la malafede del convenuto ÅM, la condanna del al versamento Pt_2
della somma necessaria ad estinguere il diritto di pegno costituito sul dipinto per cui è causa.
Orbene, le risultanze di causa consentono di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice adito con riferimento a tutte le domande proposte.
Quanto alla domanda di simulazione e/o inefficacia dell'atto di vendita del dipinto stipulato fra CP_2
quale rappresentante del padre, ed il convenuto è dirimente rilevare come le
[...] Parte_2
pronunce richieste vedano quale contraddittore necessario il convenuto Controparte_2
incontestatamente residente e domiciliato in Italia e ritualmente citato avanti al giudice italiano a mente dell'art. 4 del Regolamento 1215/2012.
A prescindere dal fatto che non abbia poi inteso formulare domande risarcitorie nei Parte_1
confronti del figlio, tanto basta a ritenere applicabile la giurisdizione del giudice italiano anche nei confronti degli altri soggetti convenuti, a norma dell'art. 8 n. 1) del sopra richiamato Regolamento.
Non può poi dubitarsi della giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande di pagamento della penale e risarcitorie proposte nei confronti del Pt_2
pagina 10 di 21 Va osservato infatti che lo stesso risulta aver accettato la giurisdizione italiana già con la Pt_2 sottoscrizione della lettera d'intenti in data 25 giugno 2015 (v: doc. 5 att.), al cui punto 5) egli rimetteva al la scelta della giurisdizione, dichiarandosi comunque felice di accettare quella CP_2 italiana (“very happy to use the Italian jurisdiction”).
Sussiste inoltre la giurisdizione del giudice italiano anche sulla scorta di quanto pattuito dal Pt_2 nell'accordo preliminare concluso con rappresentato dal figlio in data 17 Parte_1 CP_2
maggio 2016 (v: doc. 21 att.). Accordo al cui punto 8) viene indicato il Foro di Verona quale Foro competente in via esclusiva e viene altresì concordemente indicata come legge applicabile quella italiana.
Va quindi affermata la competenza del Tribunale adito anche in forza della proroga della competenza ex art. 25 del Regolamento 1215/2012.
Né può dubitarsi della validità di tali accordi, ove si consideri, per un verso, che ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 25 del Regolamento la clausola attributiva della competenza si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali e non può essere contestata per il solo motivo che il contratto non è valido, e, per altro verso, che non ha messo in discussione il potere di Parte_1 rappresentanza del figlio né con riferimento alla lettera d'intenti del 25 giugno 2015 – che risulta essere stata richiamata nella successiva offerta d'acquisto sottoscritta dal in data 10 agosto 2015 e Pt_2
firmata per accettazione sia da che da (v: doc. 15 att.), né con riferimento Controparte_2 Parte_1
alla scrittura del 17 maggio 2016, invocando anzi gli impegni ivi assunti dal a sostegno delle Pt_2
domande proposte in giudizio.
Il comportamento tenuto anche processualmente da denota dunque in maniera univoca la Parte_1
volontà di fare proprio il contenuto di tali scritture e vale pertanto anche quale ratifica dell'accordo del
17 maggio 2016, essendo incompatibile con il rifiuto dell'operato del rappresentante senza poteri (v:
Cass. civ. 15.02.2022, n. 4938; Cass. civ. 13/09/2022, n. 26871).
Risulta dunque superfluo ogni approfondimento in ordine al luogo di stabile domicilio del convenuto in ordine al quale non si rinvengono invero univoche risultanze in giudizio, non essendo stato Pt_2
depositato certificato di residenza, non risultando il formalmente residente in Italia (v: doc. 20 Pt_2
conv. , avendo egli depositato documentazione in tesi destinata a comprovare un suo allegato Pt_2
stabile domicilio in Olanda (v: docc. 17-18 ed avendo per contro indicato nella procura alle liti Pt_2
depositata in allegato alla comparsa di costituzione, autenticata da Notaio, di essere residente a [...].
pagina 11 di 21 Deve poi escludersi che possa trovare applicazione la competenza speciale prevista dall'art. 7 n. 4) del
Regolamento 1215/12 per le azioni di recupero di un bene culturale ai sensi dell'art. 1, punto 1, della
Direttiva 93/7/CE, risultando dirimente osservare come non possa ritenersi che il bene di cui si discute in giudizio sia uscito illecitamente dal territorio italiano.
La difesa attorea ha infatti documentato in giudizio che ottenne per il dipinto l'Attestato Parte_1 di Libera circolazione di cui all'art. 68 Dlgs 42/2004 (Codice dei beni Culturali) – documento di cui si tratterà di seguito - che ne consentiva l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica.
Non può poi ritenersi che debba trovare applicazione la legge inglese indicata nell'atto di vendita di cui
è chiesta la declaratoria di simulazione, trattandosi di atto incontestatamente concluso da CP_2
in assenza di valida procura del genitore ed il cui contenuto non può quindi essergli opposto.
[...]
Va considerato infatti che il difetto di potere rappresentativo costituisce causa esterna di inefficacia del contratto sicché deve ritenersi che non possa trovare applicazione il principio di autonomia della clausola attributiva della competenza di cui all'art. 25 co 5 del Regolamento 1215/2012 (cfr.: Cass. civ.
16/02/2018, n. 3854).
Va poi affermata l'applicabilità alla vertenza della legge italiana.
Rammentato preliminarmente che le stesse parti, come già si è evidenziato, nell'accordo preliminare sottoscritto in data 17 maggio 2016, hanno convenuto per l'applicabilità della legge italiana (v: doc. 21 att.), va osservato come inducano a concludere in tal senso anche i criteri dettati dal Regolamento UE
593/2008 - Roma I.
Ai fini dell'individuazione della legge applicabile dispone infatti l'art. 4) co 1 del Regolamento che “1.
In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale…”
Nella specie, quindi, deve trovare applicazione la legge italiana, essendo il venditore incontestatamente residente in Italia.
La stessa legge può peraltro trovare applicazione anche ai fini della decisione sulla domanda di simulazione del contratto di vendita, a mente di quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento, che, al primo comma, recita che “
1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto
o la disposizione fossero validi.”
pagina 12 di 21 Viene dunque ancora una volta in rilievo la legge italiana, quale legge del paese di residenza del venditore.
Merita ancora osservare, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona, come la difesa del convenuto non abbia sollevato l'eccezione, come necessario, con riferimento Pt_2
a ciascuno dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che la competenza del Tribunale adito deve ritenersi radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. civ., sez. VI, ord. 20.08.2020, n. 17374; Cass. civ., sez. III, 07.05.2021, n. 12156).
Va, ancora, disattesa, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ove si Pt_2 consideri che in forza dell'atto di acquisto di cui è chiesto accertarsi la simulazione egli ne appare il proprietario e che consta documentalmente il suo impegno alla restituzione del quadro al legittimo proprietario sig. (v: doc. 33 att.). Parte_1
Può dunque procedersi alla disamina, nel merito, delle domande attoree.
Deve innanzitutto trovare accoglimento la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di vendita stipulato in data 5 agosto 2015 fra – nell'apparente veste di Controparte_2 rappresentante del padre – ed il convenuto Parte_1 Parte_2
Va invero rilevato come la tesi della simulazione del contratto di vendita non trovi smentita né nella costituzione in giudizio del convenuto che ha fatto proprie sul punto le conclusioni del Controparte_2
genitore (nella cui posizione è poi subentrata la moglie erede universale , né nelle CP_1
prospettazioni difensive del convenuto Pt_2
Pur nella diversa ricostruzione fornita dalle parti sullo svolgimento della vicenda in fatto è emerso pacificamente in giudizio come l'atto di vendita avesse il solo scopo di far apparire il quadro di proprietà del al fine di consentirgli di conseguire un finanziamento. Pt_2
La natura simulata dell'atto d'acquisto emerge peraltro documentalmente dalla dichiarazione resa dallo stesso convenuto in data 7.03.2017 (v: doc. 33 att. cit.) con la quale egli confermava la Pt_2
proprietà del dipinto in capo a riconosceva di non aver effettuato alcun pagamento né a Parte_1 né a in relazione all'acquisto dell'opera, si impegnava alla restituzione del Parte_1 Controparte_2
bene e riconosceva espressamente come il contratto con non fosse valido. Controparte_2
Trattasi, a tutti gli effetti, di documento integrante controdichiarazione e dunque idoneo a comprovare la simulazione dell'atto di vendita.
Ha invero precisato la Suprema Corte, in tema di simulazione, che la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce quindi pagina 13 di 21 nel procedimento simulatorio;
essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi dell'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione (v: Cass. civ. 07.01.2025, n. 239) e contro il cui interesse è redatta (v. Cass. civ. 30/01/2013, n. 2203).
Va dunque accolta la domanda di accertamento e declaratoria della simulazione assoluta dell'atto di vendita del dipinto datato 5 agosto 2015 e di cui si è detto.
Trattasi, in ogni caso, di atto di vendita inefficace nei confronti di – pacificamente Parte_1 proprietario dell'opera (come anche riscontrato dal doc. 2 att.) – essendo incontestato e documentato che egli non conferì al figlio un mandato a vendere, ma solo ampio mandato per le trattative finalizzate alla vendita (v: doc. 12 att.), sicché l'atto di vendita risulta essere stato sottoscritto da in Controparte_2
carenza di poteri rappresentativi.
Alla luce di quanto sopra risulta quindi superfluo procedere anche alla disamina dell'ulteriore questione prospettata da parte attrice di inefficacia dell'atto di vendita del dipinto per mancanza della forma pattuita.
Per effetto dell'accertata simulazione dell'atto di vendita, ed in forza dell'impegno in tal senso da egli espressamente assunto, va quindi condannato il convenuto all'immediata Parte_2
restituzione del quadro di che trattasi a parte attrice (dunque, ora, alla signora moglie erede CP_1
universale di . Parte_1
Vanno parimenti accolte le domande attoree tese ad ottenere la condanna del convenuto Parte_2
al pagamento sia della penale di €100.000,00, oltre interessi moratori nella misura pattuita del
[...]
10%, sia dell'ulteriore penale di €500.000,00, come da obblighi assunti nelle scritture documentate in atti.
Al riguardo occorre in primo luogo escludere la fondatezza dell'assunto del secondo il quale i Pt_2
contratti conclusi sarebbero annullabili per dolo contrattuale o errore essenziale in ragione della ritenuta inidoneità dell'Attestato di libera circolazione rilasciato per il dipinto a consentirne la legittima circolazione in ambito internazionale.
Secondo la prospettazione del convenuto il proprietario avrebbe dolosamente taciuto la paternità dell'opera al fine di conseguire il documento, che, sempre secondo la tesi della difesa del non Pt_2
potrebbe quindi ritenersi validamente rilasciato.
Le risultanze di causa, tuttavia, non confortano l'assunto e inducono ad escludere la fondatezza della domanda di annullamento.
pagina 14 di 21 In primo luogo deve essere messo in luce che sia nella lettera d'intenti sottoscritta dal e datata Pt_2
25 giugno 2015 (v: doc. 5 att.), sia nella lettera di vettura internazionale relativa al trasporto a Londra richiesto e predisposto dallo stesso - avvalsosi a tal fine del mercante d'arte ME (v: doc. 9 Pt_2
att.) - viene riportata una descrizione del dipinto del tutto coerente con quella indicata nell'Attestato di libera circolazione del bene ottenuto dal documento i cui termini devono quindi ritenersi ben CP_2
noti al Pt_2
La tesi del si pone poi in aperto contrasto con i trasferimenti del dipinto che sono emersi in Pt_2
giudizio, dovendosi osservare che il quadro, dall'Italia, risulta essere stato spedito a Londra, che successivamente risulta essere stato portato a New York e che, come evincibile dalla documentazione prodotta, risulta essere stato anche inviato alla sede moscovita della casa d'aste RIs (v: doc. 41 att.); trasferimenti avvenuti senza che constino rilievi di sorta in ordine all'idoneità della documentazione consegnata a consentire la legittima circolazione del bene.
Deve peraltro ritenersi che una tale problematica, ove esistente, sarebbe stata rilevata sia dal commerciante d'arte incaricato del primo trasporto, sia, in seguito, dalla casa d'aste RIs, rinomato operatore nel settore dell'arte.
Né emergono criticità in proposito nella missiva inviata al dalla referente di RIs in data Pt_2
27.10.2020 (v: doc. 3 conv. dalla quale si ricava piuttosto come ancora a quella data il Pt_2 Pt_2
interloquisse per la vendita del dipinto, sebbene si fosse impegnato a restituirlo al proprietario.
Quanto poi al merito delle pretese, va richiamata la documentazione in atti.
Risulta invero che con scrittura in data 10 agosto 2015 – sottoscritta per accettazione da e Parte_1
da e del cui valore contrattuale non può dubitarsi – richiamando la Controparte_2 Parte_2 lettera d'intenti del 25 giugno 2015, formalizzò un'offerta d'acquisto del quadro al prezzo di
€1.100.000,00, impegnandosi al pagamento del dipinto entro il 31 gennaio 2016 ed obbligandosi, in caso di inadempimento, al pagamento di una penale di €100.000,00. (v. doc. 15 att.).
Essendosi il reso inadempiente, l'impegno al pagamento della detta penale risulta essere stato Pt_2
da lui comunque ribadito sia con scrittura in data 9 marzo 2016 (v: doc. 19 att.), sia in quella successiva in data 17 maggio 2016; con quest'ultima e rappresentato dal figlio Parte_2 Parte_1
riconobbero reciprocamente l'inadempimento del concordarono di ritenere scaduta e CP_2 Pt_2 priva di validità la lettera d'intenti del 25 giugno 2015 ed il si impegnò conseguentemente al Pt_2 pagamento della penale di €100.000,00 entro il 10 giugno 2016 (v: doc. 22 att.).
pagina 15 di 21 Per il caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, venne anche concordato l'obbligo di corresponsione, sul tale importo, di un tasso di interesse del 10%.
Il convenuto deve quindi dirsi tenuto al pagamento, in favore di parte attrice, di Parte_2
quanto pattuito nelle dette scritture, da ritenersi univocamente ratificate da con la Parte_1
proposizione delle domande svolte in giudizio.
Merita parimenti accoglimento la domanda attorea tesa ad ottenere la condanna del convenuto Pt_2 dell'ulteriore penale di €500.000,00.
Risulta infatti che già con la scrittura del 9 marzo 2016 il rappresentò il rinnovato impegno Pt_2 all'acquisto del dipinto, obbligandosi al pagamento entro il 30 luglio 2016 e pattuendo quale penale, per il caso di proprio inadempimento, la somma di €500.000,00 (v: doc. 19 cit.).
L'impegno venne poi ulteriormente formalizzato nell'accordo preliminare stipulato tra Parte_1
sempre rappresentato dal figlio e in data 17 maggio 2017 (dunque lo CP_2 Parte_2 stesso giorno della sottoscrizione dell'accordo risolutivo delle precedenti intese di cui si è detto sopra); con questo scritto, infatti, il si impegnò nuovamente all'acquisto del dipinto al prezzo di Pt_2
€1.100.000,00, indicando appunto per la conclusione del contratto la data del 30 luglio 2016 ed obbligandosi, in caso di inadempimento al pagamento della detta penale di €500.000,00 (v: doc. 21 att.)
Anche quest'accordo deve ritenersi pienamente ratificato da avendo egli agito in Parte_1 giudizio per l'ottenimento di quanto ivi pattuito.
Né può ritenersi che con la sottoscrizione della dichiarazione in data 7.03.2017 - con cui il Pt_2
riconosceva che il dipinto era di proprietà di di non aver effettuato alcun pagamento né a Parte_1 lui né al figlio in relazione all'acquisto e che il contratto non era valido, impegnandosi alla restituzione del bene (v: doc. 33 att.) – le parti avessero inteso definire ogni questione e che avesse Parte_1
rinunciato a richiedere il pagamento delle penali, emergendo al contrario, dal tenore stessa, come fosse riferita unicamente all'atto d'acquisto simulato firmato da e da Controparte_2 Parte_2
Si osservi del resto come la dichiarazione del 7 marzo 2017 risulti sottoscritta dal solo e come Pt_2
non contenga alcuna rinuncia di a far valere le penali previste nei separati accordi Parte_1
succedutisi nel lungo protrarsi del rapporto fra le parti nella prospettiva della vendita del dipinto e da intendersi, per quanto detto, ratificati dal proprietario del dipinto stesso.
Quanto poi alla richiesta subordinata del di riduzione dell'ammontare della penale di Pt_2
€500.000,00, anch'essa non può trovare accoglimento.
pagina 16 di 21 Va premesso che alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte l'interesse cui il giudice deve aver riguardo per valutare la manifesta eccessività della penale ai fini dell'art. 1384 c.c. è quello del creditore all'adempimento della prestazione, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (v:
Cass. civ. 20/09/2023, n. 26901; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 04/04/2006, n. 7835), nonché delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass. civ. 19/06/2020, n. 11908).
Nella specie, pur trattandosi di penale di importo all'evidenza ingente, essa non può dirsi manifestamente eccessiva, ove si consideri: - che le trattative per la vendita del dipinto si stavano protraendo senza esito ormai da tempo;
che il aveva più volte disatteso gli impegni presi, Pt_2
rendendosi inadempiente;
che la gestione della vicenda, originariamente improntata al rapporto di fiducia riposto da nell'amico aveva consentito a questi di entrare Controparte_2 Parte_2 nella disponibilità del dipinto e portarlo all'estero, determinando all'evidenza l'interesse del proprietario a rafforzare l'impegno contrattuale del nell'ottica di una sollecita definizione della Pt_2
vendita dell'opera (essendo il rimasto anche privo della possibilità di poterne altrimenti CP_2
disporre).
Merita anche osservare come nella prospettiva del il dipinto avesse un valore ben superiore Pt_2 rispetto al prezzo d'acquisto pattuito con come risultante dal tenore dell'accordo Controparte_2
stipulato con la società convenuta (v: doc. 37 att.). Controparte_3
Il convenuto va quindi condannato al pagamento della penale di €500.000,00 in Parte_2
favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo (v: Cass. civ.
16/05/2017, n. 12188), da corrispondersi al saggio di cui all'art. 1284 co 4 c.c.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, dovendosi ritenere assorbita dalle clausole penali ogni pretesa risarcitoria.
Va rammentato infatti che la clausola penale ha natura di preventiva liquidazione forfettaria del danno patito dalla parte che ha subito l'inadempimento, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto (v: Cass. civ. 26/07/2021, n. 21398; Cass. civ. 08/02/2006, n. 2656).
Né si ritiene necessario dare corso a CTU per stimare il danno asseritamente arrecato al quadro dal restauro fatto eseguire dal atteso, per un verso, che la sua esecuzione appare rientrare nel Pt_2
contesto delle trattative finalizzate alla vendita e che risulta esserne stato a conoscenza Controparte_2
e, per altro verso, che non consta in alcun modo che le parti convenute abbiano dato precise indicazioni pagina 17 di 21 quanto alle modalità di esecuzione del restauro, sicché eventuali danni arrecati al dipinto non paiono potersi ascrivere alla parte che lo ha commissionato.
Si osservi inoltre che la relazione depositata da parte attrice (v: doc. 40 att.) del restauratore Per_4
– che peraltro risulta priva di sottoscrizione - sembra esprimersi, al riguardo, in termini ipotetici,
[...] il che induce a ritenere che l'espletamento di CTU finirebbe per avere natura esplorativa.
Quanto, poi, alla posizione della società convenuta ÅM , alla quale il Controparte_3
disponendo dell'opera quale proprietario, risulta aver dato in pegno il quadro a garanzia di un Pt_2 prestito di €500.000,00, va osservato come le complessive risultanze di causa non consentano di ritenere che essa abbia operato in buona fede.
Si evince invero dalla documentazione dimessa come il mercante d'arte ME fosse stato direttamente individuato dal come proprio referente sin dalle prime fasi della vicenda, sicché egli era a Pt_2
conoscenza del fatto che il dipinto apparteneva a Il nominativo di risultava Parte_1 Parte_1
del resto espressamente indicato nella lettera di vettura relativa al trasporto con cui il quadro venne trasferito a Londra, che vedeva quale destinatario proprio presso i magazzini Persona_5
(v: doc. 9 att.). Tes_1
Consta altresì come poco tempo dopo (poco più di due mesi) il affermandosi proprietario, Pt_2
abbia concluso il contratto con la società convenuta ÅM (v: doc 37 att.), Controparte_3
conferendo a questa mandato alla vendita del dipinto e concedendolo in pegno a fronte di un prestito di
500.000,00 €.
Essendo ben consapevole del fatto che sino a poco tempo prima l'opera era di proprietà di Pt_1
la società convenuta, quale operatore professionale nel settore dell'arte, avrebbe dovuto
[...]
richiedere e verificare la documentazione comprovante la validità dell'avvenuta vendita del dipinto, verifica che avrebbe consentito dubitare dell'idoneità della procura rilasciata a Controparte_2
Non consta tuttavia che una tale verifica sia stata effettuata e deve a ben vedere osservarsi come la stessa difesa del convenuto non fornisca elementi attestanti la buona fede società convenuta. Pt_2
La società , peraltro, rimanendo contumace in giudizio, non ha in alcun Controparte_3 modo invocato l'opponibilità all'attore del contratto intercorso con il come sarebbe stato suo Pt_2
interesse fare, né ha fornito argomentazioni atte a comprovare la propria buona fede.
Deve dunque ritenersi inopponibile all'attore il contratto, datato 2 settembre 2015, concluso fra Pt_2
e la società , che deve quindi dirsi tenuta, al pari del
[...] Controparte_3 Pt_2
alla restituzione del dipinto alla proprietaria erede universale di CP_1 Parte_1
pagina 18 di 21 Non possono da ultimo trovare accoglimento le domande risarcitorie formulate dal convenuto Pt_2 nei confronti dell'attore e, in via riconvenzionale trasversale, nei confronti del convenuto CP_2
[...]
Quanto al preteso danno emergente, va rilevato come il risulti essersi determinato ad eseguire il Pt_2
restauro del dipinto e la sostituzione della cornice (sostituzione che non risulta fosse stata previamente concordata né con né con , nell'ottica della successiva rivendita Parte_1 Controparte_2 dell'opera ad un prezzo superiore a quello già concordato con il sicché trattasi di esborsi CP_2
sostenuti dal convenuto essenzialmente nel proprio interesse. Parimenti deve dirsi per le spese di viaggio sostenute per la prosecuzione delle trattative finalizzate alla vendita del dipinto a terzi, che devono all'evidenza rimanere a suo carico, essendosi egli reso inadempiente agli obblighi reiteratamente assunti nei confronti dell'attore.
Merita ad ogni buon conto osservare come i pagamenti documentati dal in favore di ÅM - Pt_2
che secondo quanto riferito avrebbe anticipato i costi - non risultino espressamente imputabili alla fattura emessa dallo stesso ÅM (v: doc. 20 conv. risultando uno di essi anche antecedente Pt_2
l'emissione della fattura (v: doc. 21 conv. . Pt_2
Nemmeno vi è prova che gli interventi di restauro eseguiti sul quadro e l'acquisto di una nuova cornice abbiano incrementato il valore dell'opera e le sue possibilità di vendita, avendo al contrario lamentato parte attrice che il dipinto ne sarebbe stato danneggiato.
Né può accogliersi la tesi, per quanto già si è detto, secondo la quale le trattative per la vendita del quadro instaurate dal sarebbero naufragate per assenza di regolare permesso di circolazione del Pt_2
dipinto, sicché non può che essere disattesa la domanda del tesa ad ottenere il risarcimento del Pt_2
preteso lucro cessante.
Le domande riconvenzionali di parte convenuta devono dunque essere integralmente respinte.
Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo, nei rapporti fra parte attrice e il convenuto devono essere poste a carico di quest'ultimo, in virtù del principio di Parte_2
soccombenza.
Vanno invece compensate fra parte attrice e il convenuto che ha fatto proprie le Controparte_2
conclusioni di citazione, nonché fra parte attrice e la società convenuta ÅM P_
, rimasta contumace in giudizio e che risulta essere stata coinvolta nella vicenda per
[...]
iniziativa del Pt_2
P.Q.M.
pagina 19 di 21 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA E DICHIARA
La simulazione assoluta dell'atto di vendita stipulato in data 5 agosto 2015 fra – Controparte_2 nell'apparente veste di rappresentante del padre – ed il convenuto Parte_1 Parte_2
CONDANNA
il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice (erede universale Parte_2 CP_1 di della penale di €100.000,00, oltre interessi di mora nella misura contrattualmente Parte_1 convenuta del 10% a far data dall'11 giugno 2016 e sino al saldo effettivo.
CONDANNA
il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice (erede universale Parte_2 CP_1 di della penale di €500.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo Parte_1
effettivo, da corrispondersi al saggio di cui all'art. 1284 co 4 c.c.
ACCERTA E DICHIARA
L'inopponibilità all'attrice della costituzione in pegno del dipinto pattuita da in Parte_2
favore del convenuto nel contratto concluso fra le dette parti in data 2 Controparte_3
settembre 2015.
CONDANNA
Le parti convenute e alla restituzione del dipinto Parte_2 Controparte_3 all'attrice quale erede universale di CP_1 Parte_1
RIGETTA
Le domande risarcitorie di parte attrice.
RIGETTA
Le domande risarcitorie del convenuto Parte_2
CONDANNA
il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice Parte_2 CP_1
(erede universale di , spese che liquida in €1.713,00 per anticipazioni ed in €40.000,00 Parte_1 pagina 20 di 21 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
COMPENSA
Integralmente le spese di lite fra le altre parti in causa.
Verona, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 499/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. OLIVETTI RASON GIAN PAOLO e dell'Avv. MANCINI MATTEO, entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TOGNETTI
CORRADO in Verona, via A. Dominutti, n. 20 deceduto in corso di causa ed in luogo del quale si è costituita quale sua erede universale la moglie
(C.F. assistita e domiciliata presso i medesimi CP_1 C.F._2
difensori, come da atto di intervento volontario depositato in data 08.11.2022
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FIORDELLI CHIARA del Foro di Firenze e dell'Avv. BIFFONI SARA del
Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TOGNETTI CORRADO in
Verona, via A. Dominutti, n. 20, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
(C.F. , Parte_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. GIUFFRE' BRUNO e dell'avv. CENINI MARTA SILVIA del Foro di
Milano e dell'Avv. CONDEMI VALERIO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo pagina 1 di 21 studio dell'Avv. SANTOSUOSSO GIOVANNI in Verona, Lungadige Campagnola, n. 5/A, giusta procura alle liti agli atti del fascicolo telematico
PARTI CONVENUTE
[...]
[...]
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate,
In tesi, preliminarmente,
- accertare la simulazione assoluta, o, in subordine la simulazione relativa, dell'atto di vendita stipulato il 5 agosto 2015 fra non in proprio ma in qualità di rappresentante di e Controparte_2 Parte_1
e dichiarare l'inefficacia, ed avente ad oggetto il dipinto che allatta il Parte_2 Per_1
Bambino” attribuito a da EG e meglio descritto in premessa, con ogni CP_4
conseguenza di legge;
e/o
- accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di vendita stipulato il 5 agosto 2015 fra Controparte_2
non in proprio ma in qualità di rappresentante di e per assoluta Parte_1 Parte_2 carenza dei poteri del rappresentante, ed avente ad oggetto il dipinto “Madonna che allatta il Bambino” attribuito a da EG e meglio descritto in premessa, con ogni consequenziale CP_4
pronuncia; e/o
- accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di vendita stipulato il 5 agosto 2015 fra Controparte_2
non in proprio ma in qualità di rappresentante di e ed avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto il dipinto dipinto “Madonna che allatta il Bambino” attribuito a da EG CP_4
e meglio descritto in premessa, per mancanza della forma pattuita ad substantiam ai sensi dell'art. 1352
c.c., con ogni consequenziale pronuncia;
Sempre in tesi, nel merito,
- condannare il convenuto alla restituzione del dipinto “Madonna che allatta il Parte_2
Bambino” attribuito a da EG e meglio descritto in premessa;
CP_4
pagina 2 di 21 - condannare il convenuto al pagamento della penale di Euro 100.000,00 prevista Parte_2
dalla scrittura privata sottoscritta il 17 maggio 2016 oltre interessi moratori su tale somma nella misura del 10% dal 10 giugno 2016;
- previo accertamento dell'inadempimento del convenuto rispetto al contratto Parte_2
preliminare del 17 maggio 2016, condannarlo al pagamento della penale di Euro 500.000,00 prevista dall'articolo 8) della stessa scrittura, oltre interessi;
- accertare e dichiarare la mala fede di quale terzo avente causa dal Controparte_3 simulato acquirente e/o dal proprietario apparente dichiarando l'inefficacia nei Parte_2
confronti di del diritto di pegno costituito in suo favore con il contratto con sottoscritto il Parte_1
2 settembre 2015 e meglio descritto in premessa, e conseguentemente condannarlo alla restituzione del dipinto “Madonna che allatta il Bambino” attribuito a da EG e meglio descritto CP_4
in premessa;
- condannare i convenuti e , in solido fra loro, al Parte_2 Controparte_3
risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, così come meglio descritti in narrativa e quantificati nella somma di Euro 500.000,00 od in quella maggiore o minore che risulterà al termine dell'espletanda istruttoria;
In ipotesi,
- condannare il convenuto a versare ad quanto Parte_2 Controparte_3
previsto dal contratto con questi sottoscritto il 2 settembre 2015 e meglio descritto in premessa, estinguendo il diritto di pegno costituito in favore di ÅM , e Controparte_3 conseguentemente condannarlo alla restituzione del dipinto che allatta il Bambino” Per_1
attribuito a da EG e meglio descritto in premessa. CP_4
Si insiste per l'accoglimento delle istanze formulate in via istruttoria, in particolare della CTU estimativa dei danni subiti dal dipinto durante il restauro.
Con ogni opportuno e consequenziale provvedimento di ragione e/o di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, C.A.P. ed I.V.A. come per legge.”
Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, accogliere le conclusioni come formulate dall'attore Sig. nell'atto di citazione notificato il Parte_1
pagina 3 di 21 21.12.2020, rigettando la domanda riconvenzionale svolta dall'altro convenuto in Parte_2
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in seguito di giudizio”.
Per parte convenuta Parte_2
1) in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità delle domande attoree per i motivi esposti in atti
(cfr. § 2 comparsa di costituzione e risposta);
2) in via pregiudiziale e principale, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere tutte le domande per i motivi esposti in atti (§ 3 comparsa di costituzione e risposta);
3) in via preliminare, qualora il codesto Ill.mo Tribunale dichiarasse la propria giurisdizione, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Modena per i motivi esposti in atti (cfr. § 3.3 comparsa di costituzione e risposta);
4) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di legittimazione passiva del sig. per i motivi esposti in atti (cfr. § 5 comparsa di costituzione e risposta); Pt_2
5) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi esposti in atti (cfr. § 6 comparsa di costituzione e risposta);
6) in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare la annullabilità e/o la risoluzione dei contratti, per i motivi esposti in atti (cfr. §§ 7.1.3, 7.1.4 e 7.2 comparsa di costituzione e risposta);
7) in via subordinata nel merito, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova per i motivi esposti in atti (cfr. § 7 comparsa di costituzione e risposta);
8) in via subordinata e riconvenzionale, condannare parte attrice, o in ulteriore subordine il sig. CP_2
al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante subito dal sig. come
[...] Parte_2
quantificato in corso di causa e/o come risulterà di giustizia, per i motivi esposti in atti (cfr. § 8 comparsa di costituzione e risposta);
9) in ogni caso, condannare parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese e compensi del giudizio, ivi inclusi le spese generali nella misura del 15%.
pagina 4 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
allegando di essere proprietario del dipinto ad olio su tela del XVI secolo attribuito al Parte_1
celebre pittore da EG e conosciuto nel mondo dell'arte come Persona_2
“Madonna che allatta il Bambino” ha convenuto in giudizio il figlio il sig. Controparte_2 Parte_2
e la società ÅM affinché, accertata la simulazione assoluta – o in
[...] Controparte_3
subordine la simulazione relativa – dell'atto di vendita del detto dipinto stipulato il 5 agosto 2015 fra in qualità di rappresentante del padre, ed il convenuto venisse Controparte_2 Parte_2 dichiarata l'inefficacia di tale contratto e condannato il convenuto alla restituzione del dipinto. Pt_2
Chiedeva poi l'attore l'accertamento e declaratoria di inefficacia del detto atto di vendita per assoluta carenza dei poteri del rappresentante e/o per mancanza della forma pattuita ad substantiam.
Chiedeva, ancora, l'attore la condanna del al pagamento della penale di €100.000,00 prevista Pt_2
nella scrittura privata in data 17.05.2016, oltre interessi moratori nella misura del 10% dal 10 giugno
2016, nonché la condanna del medesimo convenuto al pagamento della penale di €500.000,00 in forza di quanto previsto al punto 8) di altra scrittura in pari data, oltre interessi.
Previo accertamento della mala fede della convenuta , avente causa dal Controparte_3 simulato acquirente, chiedeva inoltre l'attore che venisse dichiarata l'inefficacia, nei suoi confronti, del diritto di pegno sul dipinto costituito con contratto sottoscritto in data 2 settembre 2015 fra Pt_2
e la società e la società , con condanna di quest'ultima alla
[...] Controparte_3
restituzione del dipinto.
Chiedeva ulteriormente, la condanna dei convenuti e Parte_2 Controparte_3
, in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, quantificati nella somma
[...] di €500.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in giudizio.
Infine, ove ritenuta la buona fede della società convenuta, chiedeva la condanna di Parte_1 [...]
al versamento in favore di di quanto previsto dal Parte_2 Controparte_3
contratto sottoscritto in data 02.09.2015, con estinzione del diritto di pegno e condanna del alla Pt_2
restituzione del dipinto.
Il tutto con ogni opportuno provvedimento e con condanna alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, esponeva in fatto l'attore che, nell'ottica di procedere alla vendita, nel 2012 erano state istruite con la Soprintendenza le pratiche per ottenere il poi conseguito “Permesso di libera circolazione” del dipinto (stimato dalla nota casa d'arte RIs, nel 1998, del valore di un pagina 5 di 21 milione e mezzo di sterline britanniche), di aver fatto eseguire un restauro conservativo e di aver poi portato il dipinto negli Stati Uniti per una trattativa rimasta senza esito.
Riferiva, ancora, che successivamente il figlio tramite il sig. - conosciuto in CP_2 Persona_3
ambito lavorativo e con il quale aveva poi instaurato un rapporto di amicizia – era venuto in contatto con cittadino svedese con residenza a Londra e domicilio nel Principato di Parte_2
Monaco, che si era mostrato interessato all'acquisto del dipinto.
Ottenuta dal padre l'autorizzazione a coltivare le trattative per la vendita, aveva però Controparte_2
omesso di informare il genitore che il al fine di ottenere la necessaria liquidità, aveva proposto Pt_2
di inserire il quadro in un portafoglio di beni di sua proprietà da offrire in garanzia per la concessione di un mutuo, previa fittizia intestazione del quadro stesso.
fidandosi del - che il 25 giugno 2015 gli aveva fatto pervenire una lettera Controparte_2 Pt_2
d'intenti con cui manifestava il proprio interesse all'acquisto, accettando la base di 1,3 milioni di euro quale punto di partenza della trattativa e chiedendo di trasportare il dipinto a Londra da propri esperti di fiducia per formulare un'offerta definitiva - aveva quindi acconsentito al far trasportare il dipinto a
Londra e, valutate varie opzioni, nella consapevolezza che il padre non avrebbe mai acconsentito ad una intestazione fittizia del bene, aveva fatto firmare al genitore una procura con cui lo incaricava di rappresentarlo “nelle trattative finalizzate alla vendita dell'opera”.
In forza di tale documento aveva sottoscritto con un atto d'acquisto Controparte_2 Parte_2
nel quale si dava fittiziamente atto che il quadro era stato ceduto da nella veste di Controparte_2
procuratore di a per la somma di due milioni di euro (importo che, Parte_1 Parte_2 secondo la prospettazione dell'esponente, era stato giustificato dal sull'assunto che avrebbe Pt_2 reso più facile l'ottenimento del finanziamento).
Con lettera datata 10.08.2015 il aveva poi inviato a conferma dell'offerta del 25 Pt_2 Controparte_2
giugno 2025, precisando che avrebbe fatto esaminare il dipinto da un esperto e che, ove non vi fossero state informazioni negative in ordine all'attribuzione, avrebbe pagato il prezzo di €1.100.000,00 entro il
31 gennaio 2016; con il medesimo scritto il si era inoltre impegnato, in caso di inadempimento, Pt_2 al versamento di una penale di €100.000,00.
Sempre secondo quanto esposto dall'attore, benché la trattativa per ottenere il finanziamento fosse poi fallita, il aveva rassicurato affermando di aver trovato un acquirente per il Pt_2 Controparte_2
quadro, rappresentando la necessità di spostare il dipinto dal deposito del corriere – ove si Tes_1
trovava custodito - per procedere ad un piccolo restauro, rappresentando che il potenziale acquirente pagina 6 di 21 era un commerciante d'arte e che per perfezionare la vendita sarebbe stato forse necessario traferire il dipinto a New York.
In data 27 gennaio 2016 il inviava quindi a una missiva con cui giustificava il Pt_2 Parte_1
mancato pagamento per gravi problemi di salute del proprio padre, allegando documentazione bancaria al fine di dimostrare l'esistenza dei fondi destinati all'acquisto e promettendo il pagamento entro il mese di febbraio.
A fronte dei dubbi insorti nel sulle possibilità di buon esito della vendita - non essendo stato CP_2 rispettato l'impegno all'acquisto entro il 31.01.2016 – con ulteriore scrittura in data 9 marzo 2016 il si impegnava nuovamente all'acquisto del dipinto al prezzo di €1.100.000,00, ribadendo Pt_2
l'impegno al pagamento della penale di €100.000,00 ed obbligandosi anche, in caso di inadempimento, al pagamento di ulteriore penale di €500.000,00.
Il successivo 17 maggio 2016, a Verona, presso lo studio dell'Avv. Tognetti erano state quindi firmate due ulteriori scritture private;
con la prima le parti convenivano di ritenere risolti i precedenti accordi ed il si impegnava al pagamento della penale di €100.000,00 oltre interessi moratori al tasso del Pt_2
10% annuo ove l'importo non fosse stato corrisposto entro il 10 giugno 2016; con l'altra veniva formalizzato l'impegno del all'acquisto del quadro al prezzo di €1.100.000,00, ed il suo Pt_2
obbligo, in caso di inadempimento, al pagamento della penale di €500.000,00. In quest'ultimo documento veniva inoltre convenzionalmente accettato che ogni controversia fosse devoluta al
Tribunale di Verona e decisa secondo il diritto italiano.
Soggiungeva l'attore che le trattative per la vendita dell'opera erano anche in seguito vanamente proseguite sino a che, verso la fine del 2016, ormai sfiduciato dall'atteggiamento del Controparte_2
si era determinato ad abbandonare le trattative ed aveva messo al corrente il padre di quanto Pt_2
nel frattempo occorso;
ritenendo che la situazione fosse ormai sfuggita di mano al figlio, Parte_1
aveva quindi chiesto la restituzione del quadro.
Riferiva, ancora, che ad inizio marzo 2017 si era poi tenuto a Londra un incontro anche Parte_1
per visionare il quadro, in occasione del quale il aveva rivelato di aver dato il dipinto in pegno Pt_2 al mercante d'arte ME, a fronte dell'anticipo della somma di €500.000,00.
Nel medesimo incontro il aveva comunque sottoscritto un documento con il quale riconosceva Pt_2
che era il legittimo proprietario dell'opera, che nessun pagamento era stato mai da lui Parte_1
effettuato e che il contratto con non era valido, impegnandosi alla restituzione del Controparte_2
dipinto.
pagina 7 di 21 Rimasti senza esito i plurimi tentativi successivamente coltivati nel tentativo di trovare un componimento, dal gennaio 2019 si erano interrotti i rapporti fra le parti e l'attore, stante il rifiuto della casa d'aste RIs di consegnare il dipinto sino alla soluzione della controversia in ordine alla proprietà dello stesso, si era determinato ad incardinare la controversia in esame.
Si costituiva in giudizio il convenuto confermando la ricostruzione degli eventi esposta Controparte_2
in citazione, rappresentando di essersi fidato di in quanto presentatogli da un Parte_2
comune amico come appartenente ad una nota ed influente famiglia svedese, rimarcando l'inadempimento del alle reiterate promesse e concludendo nei medesimi termini dell'attore. Pt_2
Si costituiva altresì in giudizio il convenuto eccependo: in via pregiudiziale di rito, Parte_2
l'improcedibilità delle domande azionate ex adverso per tardiva costituzione in giudizio dell'attore; sempre in via pregiudiziale, l'inammissibilità delle domande avverse per difetto di legittimazione attiva dell'attore; in via preliminare di rito, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a conoscere delle domande attoree. Nel merito, in via subordinata, contestava comunque tutto quanto ex adverso articolato e dedotto, chiedendo il rigetto delle avverse domande, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova;
sempre in via subordinata, il medesimo formulava domanda Pt_2 riconvenzionale nei confronti dell'attore e riconvenzionale trasversale nei confronti del convenuto
Controparte_2
Quanto alla ricostruzione della vicenda in fatto, negava il che si fosse sviluppata nei termini Pt_2
esposti in citazione.
Secondo la prospettazione del infatti, la vendita del quadro era stata condivisa con Pt_2 CP_2
- con il quale affermava di avere stretto profondo legame di amicizia – al fine di ottenere la
[...]
liquidità necessaria a portare avanti il progetto di sviluppo di una società che avrebbe dovuto occuparsi di investimenti sul mercato valutario Forex, progetto condiviso con il medesimo e con l'altro CP_2
comune amico . Persona_3
Assumeva il convenuto che era stato proprio non essendo risultata percorribile Pt_2 Controparte_2
la strada della donazione, a proporre di simulare la vendita del dipinto, sostenendo lo stesso CP_2
avesse poi elaborato l'atto di vendita, indicando un prezzo maggiore di quello pattuito al fine di
[...]
ottenere più facilmente il finanziamento dalla banca.
Affermava, ancora, il di aver conferito incarico per la vendita del dipinto alla società ÅM Pt_2
Konsthandel AB sempre in accordo con il e che il mandato prevedeva al contempo un CP_2
finanziamento di €500.000,00 da restituire con il ricavato della vendita.
pagina 8 di 21 Secondo la prospettazione del sarebbe stato concordato con il anche il restauro del Pt_2 CP_2 quadro e l'acquisto di una cornice antica adeguata all'opera.
Sosteneva quindi il convenuto che i successivi tentativi di vendita del dipinto non avessero avuto esito positivo in quanto era emerso che la famiglia aveva già inutilmente tentato di vendere il quadro CP_2
nonché in ragione del fatto che il “Permesso di libera circolazione” del dipinto ottenuto da Pt_1
nel 2013 era stato emesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, essendo stata omessa
[...]
l'indicazione della sua attribuzione al rinomato pittore da EG. CP_4
Sosteneva, ancora, che l'incontro tenutosi a Londra in data 7 marzo 2017 con la sorella Controparte_2
e l'avv. fosse stato l'occasione per far chiarezza sui rapporti intercorsi e che CP_5 CP_6
fosse emerso in quella sede che la volontà ultima delle parti era quella di prendere atto del fallimento dei tentativi di vendere a terzi il dipinto, di dare evidenza della simulazione della vendita, di dare atto dell'impegno alla restituzione del dipinto al legittimo proprietario e di risolvere o comunque considerare inefficaci e non vincolanti tutti i precedenti contratti.
Contestava quindi il convenuto anche nel merito e sotto plurimi profili, le domande dell'attore, Pt_2 chiedendo, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna di – o comunque di Parte_1 CP_2
ove accertata la buona fede del primo - al risarcimento dei costi sostenuti durante le trattative di
[...] vendita del dipinto e il risarcimento del lucro cessante per il fallimento dell'operazione.
Non si costituiva invece in giudizio la società convenuta ÅM , di cui, Controparte_3 all'esito di rinnovazione della notifica, veniva dichiarata la contumacia con ordinanza in data
27.12.2022; con la medesima ordinanza venivano altresì assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c.
Essendo nelle more deceduto l'attore, si era poi costituita in giudizio, con comparsa per la prosecuzione del processo depositata in data 08.11.2022, la moglie nominata dal de cuius erede CP_1
universale con testamento cui i figli avevano prestato acquiescenza.
Con ordinanza in data 24.10.2023 il giudice, ritenute inammissibili le prove orali articolate sia da parte attrice che da parte convenuta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La vertenza viene quindi ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande attoree sollevata dalla difesa del convenuto sull'assunto dell'omessa tempestiva costituzione in Pt_2 giudizio dell'attore.
Assunto che trova documentale smentita.
pagina 9 di 21 Posto invero che lo stesso attore indica quale data della notifica quella del 21.12.2020, va osservato
(come già messo in luce nell'ordinanza del 27.12.2022), come il fascicolo telematico dia conto dell'avvenuta costituzione di in data 30.12.2020 e dunque nel rispetto del termine di Parte_1 dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c.
Procedendo quindi nella disamina delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, deve ora essere presa in esame quella di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Eccezione che deve parimenti dirsi infondata.
Va osservato che con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha proposto plurime domande.
In primo luogo ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta – o in subordine relativa – dell'atto di vendita stipulato fra in qualità di rappresentante del padre, con ed Controparte_2 Parte_2 avente al oggetto il dipinto attribuito a da EG denominato “Madonna che allatta CP_4 il bambino”; ha chiesto poi, anche in via alternativa, l'accertamento dell'inefficacia del detto atto di vendita per assoluta carenza di poteri del rappresentante nonché l'accertamento dell'inefficacia del medesimo atto di vendita per mancanza della forma pattuita.
Invocando anche l'inadempimento del alle obbligazioni contrattualmente assunte ha quindi Pt_2
chiesto parte attrice la restituzione del dipinto, la condanna del convenuto al pagamento delle Pt_2
penali indicate nelle scritture depositate in atti, la condanna del medesimo al risarcimento dei Pt_2
danni e, ove non ritenuta la malafede del convenuto ÅM, la condanna del al versamento Pt_2
della somma necessaria ad estinguere il diritto di pegno costituito sul dipinto per cui è causa.
Orbene, le risultanze di causa consentono di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice adito con riferimento a tutte le domande proposte.
Quanto alla domanda di simulazione e/o inefficacia dell'atto di vendita del dipinto stipulato fra CP_2
quale rappresentante del padre, ed il convenuto è dirimente rilevare come le
[...] Parte_2
pronunce richieste vedano quale contraddittore necessario il convenuto Controparte_2
incontestatamente residente e domiciliato in Italia e ritualmente citato avanti al giudice italiano a mente dell'art. 4 del Regolamento 1215/2012.
A prescindere dal fatto che non abbia poi inteso formulare domande risarcitorie nei Parte_1
confronti del figlio, tanto basta a ritenere applicabile la giurisdizione del giudice italiano anche nei confronti degli altri soggetti convenuti, a norma dell'art. 8 n. 1) del sopra richiamato Regolamento.
Non può poi dubitarsi della giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande di pagamento della penale e risarcitorie proposte nei confronti del Pt_2
pagina 10 di 21 Va osservato infatti che lo stesso risulta aver accettato la giurisdizione italiana già con la Pt_2 sottoscrizione della lettera d'intenti in data 25 giugno 2015 (v: doc. 5 att.), al cui punto 5) egli rimetteva al la scelta della giurisdizione, dichiarandosi comunque felice di accettare quella CP_2 italiana (“very happy to use the Italian jurisdiction”).
Sussiste inoltre la giurisdizione del giudice italiano anche sulla scorta di quanto pattuito dal Pt_2 nell'accordo preliminare concluso con rappresentato dal figlio in data 17 Parte_1 CP_2
maggio 2016 (v: doc. 21 att.). Accordo al cui punto 8) viene indicato il Foro di Verona quale Foro competente in via esclusiva e viene altresì concordemente indicata come legge applicabile quella italiana.
Va quindi affermata la competenza del Tribunale adito anche in forza della proroga della competenza ex art. 25 del Regolamento 1215/2012.
Né può dubitarsi della validità di tali accordi, ove si consideri, per un verso, che ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 25 del Regolamento la clausola attributiva della competenza si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali e non può essere contestata per il solo motivo che il contratto non è valido, e, per altro verso, che non ha messo in discussione il potere di Parte_1 rappresentanza del figlio né con riferimento alla lettera d'intenti del 25 giugno 2015 – che risulta essere stata richiamata nella successiva offerta d'acquisto sottoscritta dal in data 10 agosto 2015 e Pt_2
firmata per accettazione sia da che da (v: doc. 15 att.), né con riferimento Controparte_2 Parte_1
alla scrittura del 17 maggio 2016, invocando anzi gli impegni ivi assunti dal a sostegno delle Pt_2
domande proposte in giudizio.
Il comportamento tenuto anche processualmente da denota dunque in maniera univoca la Parte_1
volontà di fare proprio il contenuto di tali scritture e vale pertanto anche quale ratifica dell'accordo del
17 maggio 2016, essendo incompatibile con il rifiuto dell'operato del rappresentante senza poteri (v:
Cass. civ. 15.02.2022, n. 4938; Cass. civ. 13/09/2022, n. 26871).
Risulta dunque superfluo ogni approfondimento in ordine al luogo di stabile domicilio del convenuto in ordine al quale non si rinvengono invero univoche risultanze in giudizio, non essendo stato Pt_2
depositato certificato di residenza, non risultando il formalmente residente in Italia (v: doc. 20 Pt_2
conv. , avendo egli depositato documentazione in tesi destinata a comprovare un suo allegato Pt_2
stabile domicilio in Olanda (v: docc. 17-18 ed avendo per contro indicato nella procura alle liti Pt_2
depositata in allegato alla comparsa di costituzione, autenticata da Notaio, di essere residente a [...].
pagina 11 di 21 Deve poi escludersi che possa trovare applicazione la competenza speciale prevista dall'art. 7 n. 4) del
Regolamento 1215/12 per le azioni di recupero di un bene culturale ai sensi dell'art. 1, punto 1, della
Direttiva 93/7/CE, risultando dirimente osservare come non possa ritenersi che il bene di cui si discute in giudizio sia uscito illecitamente dal territorio italiano.
La difesa attorea ha infatti documentato in giudizio che ottenne per il dipinto l'Attestato Parte_1 di Libera circolazione di cui all'art. 68 Dlgs 42/2004 (Codice dei beni Culturali) – documento di cui si tratterà di seguito - che ne consentiva l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica.
Non può poi ritenersi che debba trovare applicazione la legge inglese indicata nell'atto di vendita di cui
è chiesta la declaratoria di simulazione, trattandosi di atto incontestatamente concluso da CP_2
in assenza di valida procura del genitore ed il cui contenuto non può quindi essergli opposto.
[...]
Va considerato infatti che il difetto di potere rappresentativo costituisce causa esterna di inefficacia del contratto sicché deve ritenersi che non possa trovare applicazione il principio di autonomia della clausola attributiva della competenza di cui all'art. 25 co 5 del Regolamento 1215/2012 (cfr.: Cass. civ.
16/02/2018, n. 3854).
Va poi affermata l'applicabilità alla vertenza della legge italiana.
Rammentato preliminarmente che le stesse parti, come già si è evidenziato, nell'accordo preliminare sottoscritto in data 17 maggio 2016, hanno convenuto per l'applicabilità della legge italiana (v: doc. 21 att.), va osservato come inducano a concludere in tal senso anche i criteri dettati dal Regolamento UE
593/2008 - Roma I.
Ai fini dell'individuazione della legge applicabile dispone infatti l'art. 4) co 1 del Regolamento che “1.
In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale…”
Nella specie, quindi, deve trovare applicazione la legge italiana, essendo il venditore incontestatamente residente in Italia.
La stessa legge può peraltro trovare applicazione anche ai fini della decisione sulla domanda di simulazione del contratto di vendita, a mente di quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento, che, al primo comma, recita che “
1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto
o la disposizione fossero validi.”
pagina 12 di 21 Viene dunque ancora una volta in rilievo la legge italiana, quale legge del paese di residenza del venditore.
Merita ancora osservare, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona, come la difesa del convenuto non abbia sollevato l'eccezione, come necessario, con riferimento Pt_2
a ciascuno dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che la competenza del Tribunale adito deve ritenersi radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. civ., sez. VI, ord. 20.08.2020, n. 17374; Cass. civ., sez. III, 07.05.2021, n. 12156).
Va, ancora, disattesa, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ove si Pt_2 consideri che in forza dell'atto di acquisto di cui è chiesto accertarsi la simulazione egli ne appare il proprietario e che consta documentalmente il suo impegno alla restituzione del quadro al legittimo proprietario sig. (v: doc. 33 att.). Parte_1
Può dunque procedersi alla disamina, nel merito, delle domande attoree.
Deve innanzitutto trovare accoglimento la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di vendita stipulato in data 5 agosto 2015 fra – nell'apparente veste di Controparte_2 rappresentante del padre – ed il convenuto Parte_1 Parte_2
Va invero rilevato come la tesi della simulazione del contratto di vendita non trovi smentita né nella costituzione in giudizio del convenuto che ha fatto proprie sul punto le conclusioni del Controparte_2
genitore (nella cui posizione è poi subentrata la moglie erede universale , né nelle CP_1
prospettazioni difensive del convenuto Pt_2
Pur nella diversa ricostruzione fornita dalle parti sullo svolgimento della vicenda in fatto è emerso pacificamente in giudizio come l'atto di vendita avesse il solo scopo di far apparire il quadro di proprietà del al fine di consentirgli di conseguire un finanziamento. Pt_2
La natura simulata dell'atto d'acquisto emerge peraltro documentalmente dalla dichiarazione resa dallo stesso convenuto in data 7.03.2017 (v: doc. 33 att. cit.) con la quale egli confermava la Pt_2
proprietà del dipinto in capo a riconosceva di non aver effettuato alcun pagamento né a Parte_1 né a in relazione all'acquisto dell'opera, si impegnava alla restituzione del Parte_1 Controparte_2
bene e riconosceva espressamente come il contratto con non fosse valido. Controparte_2
Trattasi, a tutti gli effetti, di documento integrante controdichiarazione e dunque idoneo a comprovare la simulazione dell'atto di vendita.
Ha invero precisato la Suprema Corte, in tema di simulazione, che la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce quindi pagina 13 di 21 nel procedimento simulatorio;
essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi dell'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione (v: Cass. civ. 07.01.2025, n. 239) e contro il cui interesse è redatta (v. Cass. civ. 30/01/2013, n. 2203).
Va dunque accolta la domanda di accertamento e declaratoria della simulazione assoluta dell'atto di vendita del dipinto datato 5 agosto 2015 e di cui si è detto.
Trattasi, in ogni caso, di atto di vendita inefficace nei confronti di – pacificamente Parte_1 proprietario dell'opera (come anche riscontrato dal doc. 2 att.) – essendo incontestato e documentato che egli non conferì al figlio un mandato a vendere, ma solo ampio mandato per le trattative finalizzate alla vendita (v: doc. 12 att.), sicché l'atto di vendita risulta essere stato sottoscritto da in Controparte_2
carenza di poteri rappresentativi.
Alla luce di quanto sopra risulta quindi superfluo procedere anche alla disamina dell'ulteriore questione prospettata da parte attrice di inefficacia dell'atto di vendita del dipinto per mancanza della forma pattuita.
Per effetto dell'accertata simulazione dell'atto di vendita, ed in forza dell'impegno in tal senso da egli espressamente assunto, va quindi condannato il convenuto all'immediata Parte_2
restituzione del quadro di che trattasi a parte attrice (dunque, ora, alla signora moglie erede CP_1
universale di . Parte_1
Vanno parimenti accolte le domande attoree tese ad ottenere la condanna del convenuto Parte_2
al pagamento sia della penale di €100.000,00, oltre interessi moratori nella misura pattuita del
[...]
10%, sia dell'ulteriore penale di €500.000,00, come da obblighi assunti nelle scritture documentate in atti.
Al riguardo occorre in primo luogo escludere la fondatezza dell'assunto del secondo il quale i Pt_2
contratti conclusi sarebbero annullabili per dolo contrattuale o errore essenziale in ragione della ritenuta inidoneità dell'Attestato di libera circolazione rilasciato per il dipinto a consentirne la legittima circolazione in ambito internazionale.
Secondo la prospettazione del convenuto il proprietario avrebbe dolosamente taciuto la paternità dell'opera al fine di conseguire il documento, che, sempre secondo la tesi della difesa del non Pt_2
potrebbe quindi ritenersi validamente rilasciato.
Le risultanze di causa, tuttavia, non confortano l'assunto e inducono ad escludere la fondatezza della domanda di annullamento.
pagina 14 di 21 In primo luogo deve essere messo in luce che sia nella lettera d'intenti sottoscritta dal e datata Pt_2
25 giugno 2015 (v: doc. 5 att.), sia nella lettera di vettura internazionale relativa al trasporto a Londra richiesto e predisposto dallo stesso - avvalsosi a tal fine del mercante d'arte ME (v: doc. 9 Pt_2
att.) - viene riportata una descrizione del dipinto del tutto coerente con quella indicata nell'Attestato di libera circolazione del bene ottenuto dal documento i cui termini devono quindi ritenersi ben CP_2
noti al Pt_2
La tesi del si pone poi in aperto contrasto con i trasferimenti del dipinto che sono emersi in Pt_2
giudizio, dovendosi osservare che il quadro, dall'Italia, risulta essere stato spedito a Londra, che successivamente risulta essere stato portato a New York e che, come evincibile dalla documentazione prodotta, risulta essere stato anche inviato alla sede moscovita della casa d'aste RIs (v: doc. 41 att.); trasferimenti avvenuti senza che constino rilievi di sorta in ordine all'idoneità della documentazione consegnata a consentire la legittima circolazione del bene.
Deve peraltro ritenersi che una tale problematica, ove esistente, sarebbe stata rilevata sia dal commerciante d'arte incaricato del primo trasporto, sia, in seguito, dalla casa d'aste RIs, rinomato operatore nel settore dell'arte.
Né emergono criticità in proposito nella missiva inviata al dalla referente di RIs in data Pt_2
27.10.2020 (v: doc. 3 conv. dalla quale si ricava piuttosto come ancora a quella data il Pt_2 Pt_2
interloquisse per la vendita del dipinto, sebbene si fosse impegnato a restituirlo al proprietario.
Quanto poi al merito delle pretese, va richiamata la documentazione in atti.
Risulta invero che con scrittura in data 10 agosto 2015 – sottoscritta per accettazione da e Parte_1
da e del cui valore contrattuale non può dubitarsi – richiamando la Controparte_2 Parte_2 lettera d'intenti del 25 giugno 2015, formalizzò un'offerta d'acquisto del quadro al prezzo di
€1.100.000,00, impegnandosi al pagamento del dipinto entro il 31 gennaio 2016 ed obbligandosi, in caso di inadempimento, al pagamento di una penale di €100.000,00. (v. doc. 15 att.).
Essendosi il reso inadempiente, l'impegno al pagamento della detta penale risulta essere stato Pt_2
da lui comunque ribadito sia con scrittura in data 9 marzo 2016 (v: doc. 19 att.), sia in quella successiva in data 17 maggio 2016; con quest'ultima e rappresentato dal figlio Parte_2 Parte_1
riconobbero reciprocamente l'inadempimento del concordarono di ritenere scaduta e CP_2 Pt_2 priva di validità la lettera d'intenti del 25 giugno 2015 ed il si impegnò conseguentemente al Pt_2 pagamento della penale di €100.000,00 entro il 10 giugno 2016 (v: doc. 22 att.).
pagina 15 di 21 Per il caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, venne anche concordato l'obbligo di corresponsione, sul tale importo, di un tasso di interesse del 10%.
Il convenuto deve quindi dirsi tenuto al pagamento, in favore di parte attrice, di Parte_2
quanto pattuito nelle dette scritture, da ritenersi univocamente ratificate da con la Parte_1
proposizione delle domande svolte in giudizio.
Merita parimenti accoglimento la domanda attorea tesa ad ottenere la condanna del convenuto Pt_2 dell'ulteriore penale di €500.000,00.
Risulta infatti che già con la scrittura del 9 marzo 2016 il rappresentò il rinnovato impegno Pt_2 all'acquisto del dipinto, obbligandosi al pagamento entro il 30 luglio 2016 e pattuendo quale penale, per il caso di proprio inadempimento, la somma di €500.000,00 (v: doc. 19 cit.).
L'impegno venne poi ulteriormente formalizzato nell'accordo preliminare stipulato tra Parte_1
sempre rappresentato dal figlio e in data 17 maggio 2017 (dunque lo CP_2 Parte_2 stesso giorno della sottoscrizione dell'accordo risolutivo delle precedenti intese di cui si è detto sopra); con questo scritto, infatti, il si impegnò nuovamente all'acquisto del dipinto al prezzo di Pt_2
€1.100.000,00, indicando appunto per la conclusione del contratto la data del 30 luglio 2016 ed obbligandosi, in caso di inadempimento al pagamento della detta penale di €500.000,00 (v: doc. 21 att.)
Anche quest'accordo deve ritenersi pienamente ratificato da avendo egli agito in Parte_1 giudizio per l'ottenimento di quanto ivi pattuito.
Né può ritenersi che con la sottoscrizione della dichiarazione in data 7.03.2017 - con cui il Pt_2
riconosceva che il dipinto era di proprietà di di non aver effettuato alcun pagamento né a Parte_1 lui né al figlio in relazione all'acquisto e che il contratto non era valido, impegnandosi alla restituzione del bene (v: doc. 33 att.) – le parti avessero inteso definire ogni questione e che avesse Parte_1
rinunciato a richiedere il pagamento delle penali, emergendo al contrario, dal tenore stessa, come fosse riferita unicamente all'atto d'acquisto simulato firmato da e da Controparte_2 Parte_2
Si osservi del resto come la dichiarazione del 7 marzo 2017 risulti sottoscritta dal solo e come Pt_2
non contenga alcuna rinuncia di a far valere le penali previste nei separati accordi Parte_1
succedutisi nel lungo protrarsi del rapporto fra le parti nella prospettiva della vendita del dipinto e da intendersi, per quanto detto, ratificati dal proprietario del dipinto stesso.
Quanto poi alla richiesta subordinata del di riduzione dell'ammontare della penale di Pt_2
€500.000,00, anch'essa non può trovare accoglimento.
pagina 16 di 21 Va premesso che alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte l'interesse cui il giudice deve aver riguardo per valutare la manifesta eccessività della penale ai fini dell'art. 1384 c.c. è quello del creditore all'adempimento della prestazione, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (v:
Cass. civ. 20/09/2023, n. 26901; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 04/04/2006, n. 7835), nonché delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass. civ. 19/06/2020, n. 11908).
Nella specie, pur trattandosi di penale di importo all'evidenza ingente, essa non può dirsi manifestamente eccessiva, ove si consideri: - che le trattative per la vendita del dipinto si stavano protraendo senza esito ormai da tempo;
che il aveva più volte disatteso gli impegni presi, Pt_2
rendendosi inadempiente;
che la gestione della vicenda, originariamente improntata al rapporto di fiducia riposto da nell'amico aveva consentito a questi di entrare Controparte_2 Parte_2 nella disponibilità del dipinto e portarlo all'estero, determinando all'evidenza l'interesse del proprietario a rafforzare l'impegno contrattuale del nell'ottica di una sollecita definizione della Pt_2
vendita dell'opera (essendo il rimasto anche privo della possibilità di poterne altrimenti CP_2
disporre).
Merita anche osservare come nella prospettiva del il dipinto avesse un valore ben superiore Pt_2 rispetto al prezzo d'acquisto pattuito con come risultante dal tenore dell'accordo Controparte_2
stipulato con la società convenuta (v: doc. 37 att.). Controparte_3
Il convenuto va quindi condannato al pagamento della penale di €500.000,00 in Parte_2
favore di parte attrice, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo (v: Cass. civ.
16/05/2017, n. 12188), da corrispondersi al saggio di cui all'art. 1284 co 4 c.c.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, dovendosi ritenere assorbita dalle clausole penali ogni pretesa risarcitoria.
Va rammentato infatti che la clausola penale ha natura di preventiva liquidazione forfettaria del danno patito dalla parte che ha subito l'inadempimento, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto (v: Cass. civ. 26/07/2021, n. 21398; Cass. civ. 08/02/2006, n. 2656).
Né si ritiene necessario dare corso a CTU per stimare il danno asseritamente arrecato al quadro dal restauro fatto eseguire dal atteso, per un verso, che la sua esecuzione appare rientrare nel Pt_2
contesto delle trattative finalizzate alla vendita e che risulta esserne stato a conoscenza Controparte_2
e, per altro verso, che non consta in alcun modo che le parti convenute abbiano dato precise indicazioni pagina 17 di 21 quanto alle modalità di esecuzione del restauro, sicché eventuali danni arrecati al dipinto non paiono potersi ascrivere alla parte che lo ha commissionato.
Si osservi inoltre che la relazione depositata da parte attrice (v: doc. 40 att.) del restauratore Per_4
– che peraltro risulta priva di sottoscrizione - sembra esprimersi, al riguardo, in termini ipotetici,
[...] il che induce a ritenere che l'espletamento di CTU finirebbe per avere natura esplorativa.
Quanto, poi, alla posizione della società convenuta ÅM , alla quale il Controparte_3
disponendo dell'opera quale proprietario, risulta aver dato in pegno il quadro a garanzia di un Pt_2 prestito di €500.000,00, va osservato come le complessive risultanze di causa non consentano di ritenere che essa abbia operato in buona fede.
Si evince invero dalla documentazione dimessa come il mercante d'arte ME fosse stato direttamente individuato dal come proprio referente sin dalle prime fasi della vicenda, sicché egli era a Pt_2
conoscenza del fatto che il dipinto apparteneva a Il nominativo di risultava Parte_1 Parte_1
del resto espressamente indicato nella lettera di vettura relativa al trasporto con cui il quadro venne trasferito a Londra, che vedeva quale destinatario proprio presso i magazzini Persona_5
(v: doc. 9 att.). Tes_1
Consta altresì come poco tempo dopo (poco più di due mesi) il affermandosi proprietario, Pt_2
abbia concluso il contratto con la società convenuta ÅM (v: doc 37 att.), Controparte_3
conferendo a questa mandato alla vendita del dipinto e concedendolo in pegno a fronte di un prestito di
500.000,00 €.
Essendo ben consapevole del fatto che sino a poco tempo prima l'opera era di proprietà di Pt_1
la società convenuta, quale operatore professionale nel settore dell'arte, avrebbe dovuto
[...]
richiedere e verificare la documentazione comprovante la validità dell'avvenuta vendita del dipinto, verifica che avrebbe consentito dubitare dell'idoneità della procura rilasciata a Controparte_2
Non consta tuttavia che una tale verifica sia stata effettuata e deve a ben vedere osservarsi come la stessa difesa del convenuto non fornisca elementi attestanti la buona fede società convenuta. Pt_2
La società , peraltro, rimanendo contumace in giudizio, non ha in alcun Controparte_3 modo invocato l'opponibilità all'attore del contratto intercorso con il come sarebbe stato suo Pt_2
interesse fare, né ha fornito argomentazioni atte a comprovare la propria buona fede.
Deve dunque ritenersi inopponibile all'attore il contratto, datato 2 settembre 2015, concluso fra Pt_2
e la società , che deve quindi dirsi tenuta, al pari del
[...] Controparte_3 Pt_2
alla restituzione del dipinto alla proprietaria erede universale di CP_1 Parte_1
pagina 18 di 21 Non possono da ultimo trovare accoglimento le domande risarcitorie formulate dal convenuto Pt_2 nei confronti dell'attore e, in via riconvenzionale trasversale, nei confronti del convenuto CP_2
[...]
Quanto al preteso danno emergente, va rilevato come il risulti essersi determinato ad eseguire il Pt_2
restauro del dipinto e la sostituzione della cornice (sostituzione che non risulta fosse stata previamente concordata né con né con , nell'ottica della successiva rivendita Parte_1 Controparte_2 dell'opera ad un prezzo superiore a quello già concordato con il sicché trattasi di esborsi CP_2
sostenuti dal convenuto essenzialmente nel proprio interesse. Parimenti deve dirsi per le spese di viaggio sostenute per la prosecuzione delle trattative finalizzate alla vendita del dipinto a terzi, che devono all'evidenza rimanere a suo carico, essendosi egli reso inadempiente agli obblighi reiteratamente assunti nei confronti dell'attore.
Merita ad ogni buon conto osservare come i pagamenti documentati dal in favore di ÅM - Pt_2
che secondo quanto riferito avrebbe anticipato i costi - non risultino espressamente imputabili alla fattura emessa dallo stesso ÅM (v: doc. 20 conv. risultando uno di essi anche antecedente Pt_2
l'emissione della fattura (v: doc. 21 conv. . Pt_2
Nemmeno vi è prova che gli interventi di restauro eseguiti sul quadro e l'acquisto di una nuova cornice abbiano incrementato il valore dell'opera e le sue possibilità di vendita, avendo al contrario lamentato parte attrice che il dipinto ne sarebbe stato danneggiato.
Né può accogliersi la tesi, per quanto già si è detto, secondo la quale le trattative per la vendita del quadro instaurate dal sarebbero naufragate per assenza di regolare permesso di circolazione del Pt_2
dipinto, sicché non può che essere disattesa la domanda del tesa ad ottenere il risarcimento del Pt_2
preteso lucro cessante.
Le domande riconvenzionali di parte convenuta devono dunque essere integralmente respinte.
Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo, nei rapporti fra parte attrice e il convenuto devono essere poste a carico di quest'ultimo, in virtù del principio di Parte_2
soccombenza.
Vanno invece compensate fra parte attrice e il convenuto che ha fatto proprie le Controparte_2
conclusioni di citazione, nonché fra parte attrice e la società convenuta ÅM P_
, rimasta contumace in giudizio e che risulta essere stata coinvolta nella vicenda per
[...]
iniziativa del Pt_2
P.Q.M.
pagina 19 di 21 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA E DICHIARA
La simulazione assoluta dell'atto di vendita stipulato in data 5 agosto 2015 fra – Controparte_2 nell'apparente veste di rappresentante del padre – ed il convenuto Parte_1 Parte_2
CONDANNA
il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice (erede universale Parte_2 CP_1 di della penale di €100.000,00, oltre interessi di mora nella misura contrattualmente Parte_1 convenuta del 10% a far data dall'11 giugno 2016 e sino al saldo effettivo.
CONDANNA
il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice (erede universale Parte_2 CP_1 di della penale di €500.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo Parte_1
effettivo, da corrispondersi al saggio di cui all'art. 1284 co 4 c.c.
ACCERTA E DICHIARA
L'inopponibilità all'attrice della costituzione in pegno del dipinto pattuita da in Parte_2
favore del convenuto nel contratto concluso fra le dette parti in data 2 Controparte_3
settembre 2015.
CONDANNA
Le parti convenute e alla restituzione del dipinto Parte_2 Controparte_3 all'attrice quale erede universale di CP_1 Parte_1
RIGETTA
Le domande risarcitorie di parte attrice.
RIGETTA
Le domande risarcitorie del convenuto Parte_2
CONDANNA
il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice Parte_2 CP_1
(erede universale di , spese che liquida in €1.713,00 per anticipazioni ed in €40.000,00 Parte_1 pagina 20 di 21 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
COMPENSA
Integralmente le spese di lite fra le altre parti in causa.
Verona, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 21 di 21