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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2024
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
- Dott.ssa Alessandra Canullo Presidente rel.
- Dott.ssa Anna Wegher Giudice
- Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
a scioglimento della riserva assunta, rilevato che ha proposto ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con da cui sono nati (rispettivamente, il 4.9.2000 ed il 28.12.2005) i Parte_2
figli ed;
Per_1 Per_2
evidenziato che, a causa del mancato rispetto del termine a comparire, la prima udienza di comparizione delle parti è stata differita una prima volta al 23.1.2025 ed una seconda volta al 1°.4.2025; rilevato che il convenuto ha depositato il 27.3.2025 una memoria con cui ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, sostenendo che sarebbe competente a decidere sul proposto ricorso il Tribunale di Rimini, avendo il convenuto residenza in provincia di Rimini;
rilevato che all'udienza del 1°.
4.2025 la parte ricorrente ha sostenuto la tardività della eccezione sollevata dalla controparte;
rammentato che, a prescindere dalla eventuale tardività dell'eccezione sollevata dal convenuto, la competenza territoriale nei procedimenti in materia di separazione e divorzio è inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., rientrando dette cause in quelle matrimoniali previste dall'art. 70, n. 2, c.p.c. in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero;
evidenziato che la questione di incompetenza territoriale inderogabile può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza di trattazione, che nel rito famiglia si identifica in quella di comparizione delle parti di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c.; evidenziato che, nel caso di specie, a seguito dei disposti rinvii per mancato rispetto del termine a comparire, la prima udienza di comparizione delle parti si identifica in quella del 1°.4.2025, potendo quindi il Tribunale in questa sede anche rilevare d'ufficio la questione dell'incompetenza territoriale inderogabile;
rilevato che, essendo i figli delle parti entrambi maggiorenni alla data di proposizione del ricorso
(11.4.2024), deve nel caso in esame trovare applicazione il disposto di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c., per
Pagina 1 cui è territorialmente competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto, cioè il Tribunale di
Rimini, risiedendo l'Ombra in San Clemente (RN); ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Macerata sul proposto ricorso, per essere competente il Tribunale di Rimini, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
ritenuto che
, dovendosi in tale sede provvedere alla liquidazione delle spese di lite relativamente alla fase svoltasi dinanzi al Giudice dichiaratosi incompetente, la materia oggetto di causa e la condotta processuale del convenuto (che ha dapprima richiesto un termine a difesa senza nulla eccepire sull'incompetenza territoriale, per poi formulare l'eccezione in una memoria irrituale senza nemmeno comparire in udienza) giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata sul ricorso proposto da Parte_1
per essere competente il Tribunale di Rimini, dinanzi al quale la presente causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali della presente fase processuale.
Si comunichi
Macerata, il 3.4.2025.
Il Presidente rel.
Alessandra Canullo
Pagina 2
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
- Dott.ssa Alessandra Canullo Presidente rel.
- Dott.ssa Anna Wegher Giudice
- Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
a scioglimento della riserva assunta, rilevato che ha proposto ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con da cui sono nati (rispettivamente, il 4.9.2000 ed il 28.12.2005) i Parte_2
figli ed;
Per_1 Per_2
evidenziato che, a causa del mancato rispetto del termine a comparire, la prima udienza di comparizione delle parti è stata differita una prima volta al 23.1.2025 ed una seconda volta al 1°.4.2025; rilevato che il convenuto ha depositato il 27.3.2025 una memoria con cui ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, sostenendo che sarebbe competente a decidere sul proposto ricorso il Tribunale di Rimini, avendo il convenuto residenza in provincia di Rimini;
rilevato che all'udienza del 1°.
4.2025 la parte ricorrente ha sostenuto la tardività della eccezione sollevata dalla controparte;
rammentato che, a prescindere dalla eventuale tardività dell'eccezione sollevata dal convenuto, la competenza territoriale nei procedimenti in materia di separazione e divorzio è inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., rientrando dette cause in quelle matrimoniali previste dall'art. 70, n. 2, c.p.c. in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero;
evidenziato che la questione di incompetenza territoriale inderogabile può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza di trattazione, che nel rito famiglia si identifica in quella di comparizione delle parti di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c.; evidenziato che, nel caso di specie, a seguito dei disposti rinvii per mancato rispetto del termine a comparire, la prima udienza di comparizione delle parti si identifica in quella del 1°.4.2025, potendo quindi il Tribunale in questa sede anche rilevare d'ufficio la questione dell'incompetenza territoriale inderogabile;
rilevato che, essendo i figli delle parti entrambi maggiorenni alla data di proposizione del ricorso
(11.4.2024), deve nel caso in esame trovare applicazione il disposto di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c., per
Pagina 1 cui è territorialmente competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto, cioè il Tribunale di
Rimini, risiedendo l'Ombra in San Clemente (RN); ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Macerata sul proposto ricorso, per essere competente il Tribunale di Rimini, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
ritenuto che
, dovendosi in tale sede provvedere alla liquidazione delle spese di lite relativamente alla fase svoltasi dinanzi al Giudice dichiaratosi incompetente, la materia oggetto di causa e la condotta processuale del convenuto (che ha dapprima richiesto un termine a difesa senza nulla eccepire sull'incompetenza territoriale, per poi formulare l'eccezione in una memoria irrituale senza nemmeno comparire in udienza) giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata sul ricorso proposto da Parte_1
per essere competente il Tribunale di Rimini, dinanzi al quale la presente causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali della presente fase processuale.
Si comunichi
Macerata, il 3.4.2025.
Il Presidente rel.
Alessandra Canullo
Pagina 2