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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/04/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 3444/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 22 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3444/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- e con gli Avv. Corrado D'Angelo Parte_1 Parte_2
ed Andrea Lubrina;
- Ricorrenti;
e
- con l'Avv. Gianluigi Montalto;
Parte_3
- Resistente;
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti agivano in giudizio per ottenere la liberazione di un immobile ad uso abitativo occupato dalla resistente la quale, a sua volta costituitasi, allegava come tra le parti fosse stato stipulato un contratto di locazione orale impostole dalla controparte.
La domanda di restituzione dell'immobile deve essere accolta non risultando esistente un valido contratto di locazione tra le parti e non potendosi ritenere provato che i ricorrenti, come sostenuto dalla abbiano in qualche modo imposto la Pt_3
forma verbale del contratto alla resistente. Dalla stessa esposizione dei fatti di quest'ultima (cfr. la lettera del legale della di cui al suo doc. 4) emerge infatti Pt_3
come il presunto contratto orale, almeno nella sua fase genetica, sia stato verosimilmente frutto di un libero accordo tra le parti senza che vi sia stata alcuna particolare pressione esercitata dal locatore il quale ebbe a consegnare le chiavi alla resistente in concomitanza con la corresponsione della prima mensilità immettendola nel possesso del bene e, in un certo qual senso, assumendosi il rischio, poi concretizzatosi, che la stessa di insediasse nell'abitazione a tempo indeterminato.
Perdurando l'occupazione da lungo tempo il termine per il rilascio va fissato a breve ovvero entro due mesi.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione in relazione alla quale i ricorrenti si sono limitati ad allegazioni assai generiche circa il presunto valore dell'immobile senza produrre nemmeno un inizio di prova sul punto;
l'espletamento di una CTU avrebbe pertanto una valenza assolutamente esplorativa e come tale inammissibile.
Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) Condanna la resistente a rilasciare entro due mesi l'immobile sito nel Comune di Cologno Monzese, via Venezia n. 10, in favore dei ricorrenti.
2) Respinge ogni altra domanda presentata dalle parti. 3) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 22 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 3444/2024 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 22 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3444/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- e con gli Avv. Corrado D'Angelo Parte_1 Parte_2
ed Andrea Lubrina;
- Ricorrenti;
e
- con l'Avv. Gianluigi Montalto;
Parte_3
- Resistente;
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti agivano in giudizio per ottenere la liberazione di un immobile ad uso abitativo occupato dalla resistente la quale, a sua volta costituitasi, allegava come tra le parti fosse stato stipulato un contratto di locazione orale impostole dalla controparte.
La domanda di restituzione dell'immobile deve essere accolta non risultando esistente un valido contratto di locazione tra le parti e non potendosi ritenere provato che i ricorrenti, come sostenuto dalla abbiano in qualche modo imposto la Pt_3
forma verbale del contratto alla resistente. Dalla stessa esposizione dei fatti di quest'ultima (cfr. la lettera del legale della di cui al suo doc. 4) emerge infatti Pt_3
come il presunto contratto orale, almeno nella sua fase genetica, sia stato verosimilmente frutto di un libero accordo tra le parti senza che vi sia stata alcuna particolare pressione esercitata dal locatore il quale ebbe a consegnare le chiavi alla resistente in concomitanza con la corresponsione della prima mensilità immettendola nel possesso del bene e, in un certo qual senso, assumendosi il rischio, poi concretizzatosi, che la stessa di insediasse nell'abitazione a tempo indeterminato.
Perdurando l'occupazione da lungo tempo il termine per il rilascio va fissato a breve ovvero entro due mesi.
Non può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione in relazione alla quale i ricorrenti si sono limitati ad allegazioni assai generiche circa il presunto valore dell'immobile senza produrre nemmeno un inizio di prova sul punto;
l'espletamento di una CTU avrebbe pertanto una valenza assolutamente esplorativa e come tale inammissibile.
Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) Condanna la resistente a rilasciare entro due mesi l'immobile sito nel Comune di Cologno Monzese, via Venezia n. 10, in favore dei ricorrenti.
2) Respinge ogni altra domanda presentata dalle parti. 3) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 22 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa