Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/1985, n. 4459
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Sentenza 21 agosto 1985

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Il principio secondo cui le distanze fra le costruzioni (o della costruzione rispetto al confine) debbono essere osservate anche se in concreto non esiste un effettivo danno o pericolo, in quanto la norma legale o regolamentare, prescrivendo determinate distanze, ha ritenuto che solo queste sono idonee a soddisfare le esigenze di igiene, salubrità, sicurezza, funzionalità e convivenza civile degli abitanti, non esclude il potere del giudice di stabilire la oggettiva idoneità dell'elemento costruttivo a determinare, per la sua struttura, entità ed ubicazione, intercapedini che siano fonte di danno o di pericolo, con la precisazione, peraltro, che un siffatto accertamento può essere compiuto al fine esclusivo di stabilire se un'opera presenti le caratteristiche e la natura di "costruzione" e giammai per decidere se un'opera qualificabile come "costruzione" sia soggetta oppure no all'osservanza delle distanze prescritte. ( Conf 2110/84, mass n 434150).*

In tema di distanze fra le costruzioni (o della costruzione rispetto al confine), l'accertamento dell'ornamentalità o della accessorietà di un elemento costruttivo oppure l'inettitudine di questo ad incrementare la superficie o la volumetria della costruzione cui accede, non è di per sè sufficiente per escludere detto elemento dal calcolo della distanza legale o regolamentare, così come non è rilevante che il medesimo elemento aggetti per tutta un'ala del fabbricato o soltanto per una parte di essa. Il calcolo della distanza - dal quale i regolamenti locali, nel rispetto del limite minimo stabilito dall'art. 873 cod. civ., possono escludere taluni elementi della costruzione, così come possono includere nel calcolo stesso altri elementi di scarsa Rilevanza - deve essere compiuto tenendo conto che il locus a quo per la misurazione della distanza coincide con la proiezione al suolo, sul piano ideale su cui viene anche a giacere la linea di confine, della parte più sporgente della costruzione, nonché avendo a regola la conformità topografica e dimensionale degli elementi della costruzione ai parametri normativi senza alcuna estensione all'accertamento della loro dannosità o pericolosità ai fini di quell'osservanza. ( V 5365/77, mass n 389033; ( V 2684/67, mass n 330133).*

Le distanze fra costruzioni (o delle costruzioni dai confini) sono predeterminate con carattere cogente, in via generale ed astratta, soprattutto in considerazione delle esigenze collettive connesse alla tutela dell'igiene e della sicurezza, sicché al giudice non è lasciato alcun margine discrezionale per una valutazione in concreto del carattere intrinsecamente dannoso o pericoloso dell'opera edilizia, la quale, per il solo fatto della sua realizzazione in violazione della distanza legale o regolamentare e finché tale situazione permane, è illegittima, una volta che il giudice del merito, nell'Esercizio del suo potere discrezionale di accertamento, abbia correttamente ad essa attribuito la natura di costruzione ai sensi dell'art. 873 del codice civile. ( Conf 4116/84, mass n 436066).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/1985, n. 4459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4459
    Data del deposito : 21 agosto 1985

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