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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Consigliera delegata, dott.ssa Monica Moi, ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento n. R.G. N. 19/2025 V.G., avente ad oggetto l'”Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. 89/2001”, promosso con ricorso iscritto a ruolo il 22.01.2025, da (C.F. , a cui con decreto del 21.02.2025 venivano Parte_1 C.F._1
riuniti i seguenti procedimenti:
- R.G. N. 26/2025 V.G. promosso il 29.01.2025 da (C.F. Parte_2
; C.F._2
- R.G. N. 27/2025 V.G. promosso il 29.01.2025 da (C.F. Parte_3
); C.F._3
- R.G. N. 30/2025 V.G. promosso il 31.01.2025 da (C.F. Parte_4
); C.F._4
- R.G. N. 31/2025 V.G. promosso il 31.01.2025 da (C.F. Parte_5
); C.F._5
- R.G. N. 32/2025 V.G. promosso il 31.01.2025 da (C.F. Parte_6
); C.F._6
- R.G. N. 33/2025 V.G. promosso il 31.01.2025 da (C.F. Parte_7
); C.F._7
- R.G. N. 37/2025 V.G. promosso il 3.02.2025 da (C.F. Parte_8
); C.F._8
- R.G. N. 40/2025 V.G. promosso il 3.02.2025 da (C.F. Parte_9
); C.F._9
- R.G. N. 42/2025 V.G. promosso il 3.02.2025 da (C.F. ); Parte_10 C.F._10
- R.G. N. 44/2025 V.G. promosso il 3.02.2025 da (C.F. Parte_11
); C.F._11
- R.G. N. 49/2025 V.G. promosso il 10.02.2025 da (C.F. ); Parte_12 C.F._12
- R.G. N. 50/2025 V.G. promosso il 10.02.2025 da (C.F. Parte_13
); C.F._13
e con decreto del 25.03.2025 il procedimento R.G. N. 65/2025 V.G. promosso il 13.02.2025 da
(C.F. ); Parte_14 C.F._14
CONTRO
(CF ), in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 Rilevato che i ricorrenti, tramite il difensore indicato in epigrafe, hanno presentato ricorso per equa riparazione in relazione al procedimento presupposto di seguito riassunto:
- con sentenza n. 14/2015 depositata il 12.5.2015 il Tribunale di Sassari dichiarò il fallimento della società ; Parte_15
- in data 29.10.2015 i ricorrenti vennero ammessi al passivo rispettivamente: per l'importo di euro 8.860,62 in via privilegiata a seguito di domanda depositata il Parte_1
21.09.2015; per la somma di euro 19.438,31 in via privilegiata e di euro 1.400,00 in via Parte_2
chirografaria a seguito di domanda depositata il 24.09.2015;
per l'importo di euro 1.828,28 in via privilegiata e l'importo di euro 221,00 in via Parte_3
chirografaria a seguito di domanda depositata il 21.09.2015; per la somma di euro 11.272,87 in via privilegiata e la somma di euro 380,00 in via Parte_4
chirografaria a seguito di domanda depositata il 21.09.2015;
per la somma di euro 16.610,42 in via privilegiata e la somma di euro 1.278,53 in Parte_5
via chirografaria a seguito di domanda depositata il 10.09.2015; per la somma di euro 15.110,60 in via privilegiata e la somma di euro 418,00 in via Parte_6
chirografaria a seguito di domanda depositata il 21.09.2015; per la somma di euro 11.874,35 in via privilegiata e la somma di euro 490,00 in via Parte_7
chirografaria a seguito di domanda depositata il 21.09.2015;
per l'importo di euro 6.187, 24 in via privilegiata a seguito di domanda depositata Parte_8
il 25.09.2015; per l'importo di euro 2.879,95 in via privilegiata a seguito di domanda Parte_9
depositata il 18.09.2015; per la somma di euro 6.775,90 in privilegio a seguito di domanda depositata il Parte_10
22.09.2015; per l'importo di euro 8.941,57 in privilegio e l'importo di euro 490,00 in Parte_11
chirografo a seguito di domanda depositata il 21.09.2015;
per l'importo di euro 11.664,27 in via privilegiata e l'importo di euro 1.171,57 in via Parte_12
chirografaria a seguito di domanda depositata il 10.09.2015; per l'importo di euro 4.679,75 in via privilegiata a seguito di domanda depositata il Parte_13
11.09.2015; per l'importo di euro 15.548,14 in via privilegiata e l'importo di euro 1.504,00 in Parte_14
via chirografaria a seguito di domanda depositata il 21.09.2015;
- come da documentazione allegata in atti, la procedura fallimentare è ancora pendente;
considerato che:
- l'azione del ricorrente è ammissibile ancorché non sia definito il procedimento presupposto (cfr.
Corte Cost. sentenza 26 aprile 2018 n. 88);
- dalla documentazione prodotta risulta che:
i ricorrenti, eccetto , percepirono dal Fondo di Garanzia dell' , tenuto conto di Parte_3 CP_2
rivalutazione monetaria, interessi legali, ritenute fiscali e recuperi, rispettivamente: la somma di euro 31,27 in data 24.03.2016 a titolo di TFR, la Parte_1 Parte_2
somma di euro 2.086,51 per crediti da lavoro e la somma di euro 9.418,42 a titolo di TFR in data
30.06.2016, la somma di euro 5.826,39 a titolo di TFR in data 24.03.2016, Parte_4 Parte_5
la somma di euro 10.635,97 a titolo di TFR in data 14.09.2016, la somma di
[...] Parte_6
euro 8.621,63 a titolo di TFR in data 24.03.2016, la somma di euro 2.047,43 per crediti Parte_7
da lavoro in data 14.07.2016, la somma di euro 1.285,57 a titolo di crediti da Parte_8
lavoro in data 24.03.2016, la somma di euro 36,94 a titolo di TFR in data Parte_9
12.05.2016, la somma di euro 2.693,77 a titolo di TFR in data 12.05.2016, Parte_10 Parte_11
la somma di euro 21,65 a titolo di TFR in data 12.05.2016 e la somma di euro 2.032,19 a
[...] titolo di crediti da lavoro in data 14.07.2016, l'importo di euro 4.622,77 a titolo di TFR Parte_12
in data 14.09.2016, la somma di euro 2.741,51 a titolo di TFR in data 14.09.2016, Parte_13
la somma di euro 5.845,2 a titolo di TFR in data 24.03.2016 e la somma di euro Parte_14
2.158,91 a titolo di crediti da lavoro in data 14.07.2016; alla data del 31.12.2020 era stato completato il progetto di riparto parziale, con esecuzione dei pagamenti in esso previsti, per cui i ricorrenti percepirono dalla curatela rispettivamente: la somma di euro 6.220,87, la somma di euro 5.399,65, Parte_1 Parte_2 Pt_3
la somma di 1.288,00, la somma di 2.842,67, la somma
[...] Parte_4 Parte_5
di euro 2.356,48, la somma di euro 3.121,05, la somma di euro Parte_6 Parte_7
6.492,28, la somma di euro 3.376,65, la somma di euro Parte_8 Parte_9
2.003,70, la somma di euro 2.451,04, la somma di euro 4.439,93, Parte_10 Parte_11
la somma di euro 4.197,96, la somma di euro 1.016,69, Parte_12 Parte_13 Parte_14
la somma di euro 5.314,61;
[...]
- il dies a quo per calcolare la durata irragionevole del procedimento coincide con la data di deposito della domanda d'insinuazione al passivo (v. Cass. n. 324/2024), e cioè nella specie rispettivamente il
21.09.2015 per il 24.09.2015 per il 21.09.2015 per Parte_1 Parte_2 Pt_3 , il 21.09.2015 per il 10.09.2015 per , il 21.09.2015 per
[...] Parte_4 Parte_5
il 21.09.2015 per il 25.09.2015 per , il Parte_6 Parte_7 Parte_8
18.09.2015 per il 22.09.2015 per il 21.09.2015 per Parte_9 Parte_10 Parte_11
10.09.2015 per , l'11.09.2015 per il 21.09.2015 per
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
mentre il dies ad quem coincide con la data di deposito dei ricorsi avvenuti rispettivamente
[...]
il 22.01.2025 per il 29.01.2025 per il 29.01.2025 per Parte_16 Parte_2 Pt_3
, il 31.01.2025 per il 31.01.2025 per , il 31.01.2025 per
[...] Parte_4 Parte_5
il 31.01.2025 per il 3.02.2025 per , il 3.02.2025 Parte_6 Parte_7 Parte_8
per il 3.02.2025 per il 4.02.2025 per il Parte_9 Parte_10 Parte_11
10.02.2025 per , il 10.02.2025 per il 13.02.2025 per , Parte_12 Parte_13 Parte_14
per un totale di 9 anni di ritardo, dovendo computare soltanto le frazioni di tempo oltre il semestre, e quindi 3 anni di durata irragionevole, detratto il termine di 6 anni;
considerato che:
- non è ricavabile agli atti alcuna esigenza concreta che possa aver giustificato l'inutile dilazione nella gestione della procedura al fine del miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ. sez. I, n.
8497/08);
- ai fini della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 2 bis, comma 1, l n. 89, ratione temporis applicabile, secondo cui “il giudice liquida (…) una somma di denaro non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo” nonché, da un lato, del valore del credito rimasto insoddisfatto (cfr.
Cass. Civ. n. 8402/22; n. 26858/21) e, dall'altro, delle condizioni personali dell'avente diritto;
- valutata, in particolare, l'entità della cosiddetta “posta in gioco” (cfr Cass. Civ. n. 8402/22; n.
26858/21), rispetto alla quale i creditori hanno sofferto il pregiudizio dell'attesa oltre il termine ragionevole, tenuto altresì conto del pagamento di parte delle somme dovute nel termine dei sei anni, con un importo residuo rispettivamente di euro 2.765,63 per di euro 3.800,54 per Parte_1
di euro 793,61 per , di euro 1.643,78 per di Parte_2 Parte_3 Parte_4
euro 2.326,16 per , di euro 1.805,54 per di euro 3.376,3 per Parte_5 Parte_6 Pt_7
di euro 1.501,17 per , di euro 890,79 per di euro
[...] Parte_8 Parte_9
1.089,67 per di euro 2.463,87 per di euro 3.037,88 per , Parte_10 Parte_11 Parte_12
di euro 452,00 per di euro 4.136,73 per , l'importo base adeguato, Parte_13 Parte_14
nella forbice di valore sopra indicata, appare in via equitativa: - quello minimo edittale ex lege di euro 400,00 per Parte_1 Parte_2 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10
, ; Parte_11 Parte_12 Parte_14
- quello minimo edittale ex lege di euro 400,00 con la riduzione del 40% per;
Parte_3
- quello minimo edittale ex lege di euro 400,00 con la riduzione del 30% per Parte_9
- quello minimo edittale ex lege di euro 400,00 con la riduzione del 60% per Parte_13
- il danno deve essere, quindi, quantificato per Parte_1 Parte_2 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10
, in euro 1.200,00 (400 per tre anni), oltre interessi Parte_11 Parte_12 Parte_14
legali dalla domanda al saldo, per in euro 720,00 (240,00 per tre anni), oltre interessi Parte_3
legali dalla domanda al saldo, per in euro 840,00 (280,00 per tre anni), oltre Parte_9
interessi legali dalla domanda al saldo, per in euro 480,00 (160,00 per tre anni), oltre Parte_13
interessi legali dalla domanda al saldo.
- le spese della presente procedura in favore delle parti ricorrenti e per essa del procuratore dichiaratosi antistatario, sono da liquidare sulla base della tabella, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 147 del 2022 (cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 16512 del 31/07/2020), tenuto conto dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità e serialità del procedimento, e dell'ammontare del credito di valore più alto (entro 5.200,00) per l'individuazione dello scaglione di riferimento (vd. Cass. Civ. 10367/2024 in parte motiva e giurisprudenza ivi richiamata), e considerate le disposizioni di cui all'art. 4 commi 1 bis, che prevede l'aumento del 30% per la redazione con tecniche informatiche dei ricorsi, nonché del comma 2, che prevede l'aumento del 30% per ogni parte oltre la prima, e del comma 4, che prevede la riduzione del 30% stante l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, che non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, del D.M. 55/2014;
P.Q.M.
Ingiunge al , in persona del pro tempore, di pagare: Controparte_1 CP_3
- in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
, , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
la somma di euro 1.200,00 ciascuno, senza dilazione, oltre interessi legali dalla data Parte_14
della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
- in favore di la somma di euro 720,00, senza dilazione, oltre interessi legali dalla Parte_3
data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
- in favore di la somma di euro 840,00, senza dilazione, oltre interessi legali Parte_9
dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
- in favore di la somma di euro 480,00, senza dilazione, oltre interessi legali dalla Parte_13
data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
Ingiunge, altresì, al , in persona del pro tempore, di pagare le spese Controparte_1 CP_3
della presente procedura, liquidate in complessivi euro 874,72, oltre euro 378,00 (27,00x14) per diritti di cancelleria, 15% di spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 della l n. 89/01.
Sassari, 25.03.2025
La Consigliera designata
Dott.ssa Monica Moi
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Consigliera delegata, dott.ssa Monica Moi, ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento n. R.G. N. 19/2025 V.G., avente ad oggetto l'”Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. 89/2001”, promosso con ricorso iscritto a ruolo il 22.01.2025, da (C.F. , a cui con decreto del 21.02.2025 venivano Parte_1 C.F._1
riuniti i seguenti procedimenti:
- R.G. N. 26/2025 V.G. promosso il 29.01.2025 da (C.F. Parte_2
; C.F._2
- R.G. N. 27/2025 V.G. promosso il 29.01.2025 da (C.F. Parte_3
); C.F._3
- R.G. N. 30/2025 V.G. promosso il 31.01.2025 da (C.F. Parte_4
); C.F._4
- R.G. N. 31/2025 V.G. promosso il 31.01.2025 da (C.F. Parte_5
); C.F._5
- R.G. N. 32/2025 V.G. promosso il 31.01.2025 da (C.F. Parte_6
); C.F._6
- R.G. N. 33/2025 V.G. promosso il 31.01.2025 da (C.F. Parte_7
); C.F._7
- R.G. N. 37/2025 V.G. promosso il 3.02.2025 da (C.F. Parte_8
); C.F._8
- R.G. N. 40/2025 V.G. promosso il 3.02.2025 da (C.F. Parte_9
); C.F._9
- R.G. N. 42/2025 V.G. promosso il 3.02.2025 da (C.F. ); Parte_10 C.F._10
- R.G. N. 44/2025 V.G. promosso il 3.02.2025 da (C.F. Parte_11
); C.F._11
- R.G. N. 49/2025 V.G. promosso il 10.02.2025 da (C.F. ); Parte_12 C.F._12
- R.G. N. 50/2025 V.G. promosso il 10.02.2025 da (C.F. Parte_13
); C.F._13
e con decreto del 25.03.2025 il procedimento R.G. N. 65/2025 V.G. promosso il 13.02.2025 da
(C.F. ); Parte_14 C.F._14
CONTRO
(CF ), in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 Rilevato che i ricorrenti, tramite il difensore indicato in epigrafe, hanno presentato ricorso per equa riparazione in relazione al procedimento presupposto di seguito riassunto:
- con sentenza n. 14/2015 depositata il 12.5.2015 il Tribunale di Sassari dichiarò il fallimento della società ; Parte_15
- in data 29.10.2015 i ricorrenti vennero ammessi al passivo rispettivamente: per l'importo di euro 8.860,62 in via privilegiata a seguito di domanda depositata il Parte_1
21.09.2015; per la somma di euro 19.438,31 in via privilegiata e di euro 1.400,00 in via Parte_2
chirografaria a seguito di domanda depositata il 24.09.2015;
per l'importo di euro 1.828,28 in via privilegiata e l'importo di euro 221,00 in via Parte_3
chirografaria a seguito di domanda depositata il 21.09.2015; per la somma di euro 11.272,87 in via privilegiata e la somma di euro 380,00 in via Parte_4
chirografaria a seguito di domanda depositata il 21.09.2015;
per la somma di euro 16.610,42 in via privilegiata e la somma di euro 1.278,53 in Parte_5
via chirografaria a seguito di domanda depositata il 10.09.2015; per la somma di euro 15.110,60 in via privilegiata e la somma di euro 418,00 in via Parte_6
chirografaria a seguito di domanda depositata il 21.09.2015; per la somma di euro 11.874,35 in via privilegiata e la somma di euro 490,00 in via Parte_7
chirografaria a seguito di domanda depositata il 21.09.2015;
per l'importo di euro 6.187, 24 in via privilegiata a seguito di domanda depositata Parte_8
il 25.09.2015; per l'importo di euro 2.879,95 in via privilegiata a seguito di domanda Parte_9
depositata il 18.09.2015; per la somma di euro 6.775,90 in privilegio a seguito di domanda depositata il Parte_10
22.09.2015; per l'importo di euro 8.941,57 in privilegio e l'importo di euro 490,00 in Parte_11
chirografo a seguito di domanda depositata il 21.09.2015;
per l'importo di euro 11.664,27 in via privilegiata e l'importo di euro 1.171,57 in via Parte_12
chirografaria a seguito di domanda depositata il 10.09.2015; per l'importo di euro 4.679,75 in via privilegiata a seguito di domanda depositata il Parte_13
11.09.2015; per l'importo di euro 15.548,14 in via privilegiata e l'importo di euro 1.504,00 in Parte_14
via chirografaria a seguito di domanda depositata il 21.09.2015;
- come da documentazione allegata in atti, la procedura fallimentare è ancora pendente;
considerato che:
- l'azione del ricorrente è ammissibile ancorché non sia definito il procedimento presupposto (cfr.
Corte Cost. sentenza 26 aprile 2018 n. 88);
- dalla documentazione prodotta risulta che:
i ricorrenti, eccetto , percepirono dal Fondo di Garanzia dell' , tenuto conto di Parte_3 CP_2
rivalutazione monetaria, interessi legali, ritenute fiscali e recuperi, rispettivamente: la somma di euro 31,27 in data 24.03.2016 a titolo di TFR, la Parte_1 Parte_2
somma di euro 2.086,51 per crediti da lavoro e la somma di euro 9.418,42 a titolo di TFR in data
30.06.2016, la somma di euro 5.826,39 a titolo di TFR in data 24.03.2016, Parte_4 Parte_5
la somma di euro 10.635,97 a titolo di TFR in data 14.09.2016, la somma di
[...] Parte_6
euro 8.621,63 a titolo di TFR in data 24.03.2016, la somma di euro 2.047,43 per crediti Parte_7
da lavoro in data 14.07.2016, la somma di euro 1.285,57 a titolo di crediti da Parte_8
lavoro in data 24.03.2016, la somma di euro 36,94 a titolo di TFR in data Parte_9
12.05.2016, la somma di euro 2.693,77 a titolo di TFR in data 12.05.2016, Parte_10 Parte_11
la somma di euro 21,65 a titolo di TFR in data 12.05.2016 e la somma di euro 2.032,19 a
[...] titolo di crediti da lavoro in data 14.07.2016, l'importo di euro 4.622,77 a titolo di TFR Parte_12
in data 14.09.2016, la somma di euro 2.741,51 a titolo di TFR in data 14.09.2016, Parte_13
la somma di euro 5.845,2 a titolo di TFR in data 24.03.2016 e la somma di euro Parte_14
2.158,91 a titolo di crediti da lavoro in data 14.07.2016; alla data del 31.12.2020 era stato completato il progetto di riparto parziale, con esecuzione dei pagamenti in esso previsti, per cui i ricorrenti percepirono dalla curatela rispettivamente: la somma di euro 6.220,87, la somma di euro 5.399,65, Parte_1 Parte_2 Pt_3
la somma di 1.288,00, la somma di 2.842,67, la somma
[...] Parte_4 Parte_5
di euro 2.356,48, la somma di euro 3.121,05, la somma di euro Parte_6 Parte_7
6.492,28, la somma di euro 3.376,65, la somma di euro Parte_8 Parte_9
2.003,70, la somma di euro 2.451,04, la somma di euro 4.439,93, Parte_10 Parte_11
la somma di euro 4.197,96, la somma di euro 1.016,69, Parte_12 Parte_13 Parte_14
la somma di euro 5.314,61;
[...]
- il dies a quo per calcolare la durata irragionevole del procedimento coincide con la data di deposito della domanda d'insinuazione al passivo (v. Cass. n. 324/2024), e cioè nella specie rispettivamente il
21.09.2015 per il 24.09.2015 per il 21.09.2015 per Parte_1 Parte_2 Pt_3 , il 21.09.2015 per il 10.09.2015 per , il 21.09.2015 per
[...] Parte_4 Parte_5
il 21.09.2015 per il 25.09.2015 per , il Parte_6 Parte_7 Parte_8
18.09.2015 per il 22.09.2015 per il 21.09.2015 per Parte_9 Parte_10 Parte_11
10.09.2015 per , l'11.09.2015 per il 21.09.2015 per
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
mentre il dies ad quem coincide con la data di deposito dei ricorsi avvenuti rispettivamente
[...]
il 22.01.2025 per il 29.01.2025 per il 29.01.2025 per Parte_16 Parte_2 Pt_3
, il 31.01.2025 per il 31.01.2025 per , il 31.01.2025 per
[...] Parte_4 Parte_5
il 31.01.2025 per il 3.02.2025 per , il 3.02.2025 Parte_6 Parte_7 Parte_8
per il 3.02.2025 per il 4.02.2025 per il Parte_9 Parte_10 Parte_11
10.02.2025 per , il 10.02.2025 per il 13.02.2025 per , Parte_12 Parte_13 Parte_14
per un totale di 9 anni di ritardo, dovendo computare soltanto le frazioni di tempo oltre il semestre, e quindi 3 anni di durata irragionevole, detratto il termine di 6 anni;
considerato che:
- non è ricavabile agli atti alcuna esigenza concreta che possa aver giustificato l'inutile dilazione nella gestione della procedura al fine del miglior soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Civ. sez. I, n.
8497/08);
- ai fini della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 2 bis, comma 1, l n. 89, ratione temporis applicabile, secondo cui “il giudice liquida (…) una somma di denaro non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo” nonché, da un lato, del valore del credito rimasto insoddisfatto (cfr.
Cass. Civ. n. 8402/22; n. 26858/21) e, dall'altro, delle condizioni personali dell'avente diritto;
- valutata, in particolare, l'entità della cosiddetta “posta in gioco” (cfr Cass. Civ. n. 8402/22; n.
26858/21), rispetto alla quale i creditori hanno sofferto il pregiudizio dell'attesa oltre il termine ragionevole, tenuto altresì conto del pagamento di parte delle somme dovute nel termine dei sei anni, con un importo residuo rispettivamente di euro 2.765,63 per di euro 3.800,54 per Parte_1
di euro 793,61 per , di euro 1.643,78 per di Parte_2 Parte_3 Parte_4
euro 2.326,16 per , di euro 1.805,54 per di euro 3.376,3 per Parte_5 Parte_6 Pt_7
di euro 1.501,17 per , di euro 890,79 per di euro
[...] Parte_8 Parte_9
1.089,67 per di euro 2.463,87 per di euro 3.037,88 per , Parte_10 Parte_11 Parte_12
di euro 452,00 per di euro 4.136,73 per , l'importo base adeguato, Parte_13 Parte_14
nella forbice di valore sopra indicata, appare in via equitativa: - quello minimo edittale ex lege di euro 400,00 per Parte_1 Parte_2 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10
, ; Parte_11 Parte_12 Parte_14
- quello minimo edittale ex lege di euro 400,00 con la riduzione del 40% per;
Parte_3
- quello minimo edittale ex lege di euro 400,00 con la riduzione del 30% per Parte_9
- quello minimo edittale ex lege di euro 400,00 con la riduzione del 60% per Parte_13
- il danno deve essere, quindi, quantificato per Parte_1 Parte_2 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10
, in euro 1.200,00 (400 per tre anni), oltre interessi Parte_11 Parte_12 Parte_14
legali dalla domanda al saldo, per in euro 720,00 (240,00 per tre anni), oltre interessi Parte_3
legali dalla domanda al saldo, per in euro 840,00 (280,00 per tre anni), oltre Parte_9
interessi legali dalla domanda al saldo, per in euro 480,00 (160,00 per tre anni), oltre Parte_13
interessi legali dalla domanda al saldo.
- le spese della presente procedura in favore delle parti ricorrenti e per essa del procuratore dichiaratosi antistatario, sono da liquidare sulla base della tabella, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 147 del 2022 (cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 16512 del 31/07/2020), tenuto conto dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità e serialità del procedimento, e dell'ammontare del credito di valore più alto (entro 5.200,00) per l'individuazione dello scaglione di riferimento (vd. Cass. Civ. 10367/2024 in parte motiva e giurisprudenza ivi richiamata), e considerate le disposizioni di cui all'art. 4 commi 1 bis, che prevede l'aumento del 30% per la redazione con tecniche informatiche dei ricorsi, nonché del comma 2, che prevede l'aumento del 30% per ogni parte oltre la prima, e del comma 4, che prevede la riduzione del 30% stante l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, che non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, del D.M. 55/2014;
P.Q.M.
Ingiunge al , in persona del pro tempore, di pagare: Controparte_1 CP_3
- in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
, , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12
la somma di euro 1.200,00 ciascuno, senza dilazione, oltre interessi legali dalla data Parte_14
della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
- in favore di la somma di euro 720,00, senza dilazione, oltre interessi legali dalla Parte_3
data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
- in favore di la somma di euro 840,00, senza dilazione, oltre interessi legali Parte_9
dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
- in favore di la somma di euro 480,00, senza dilazione, oltre interessi legali dalla Parte_13
data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione;
Ingiunge, altresì, al , in persona del pro tempore, di pagare le spese Controparte_1 CP_3
della presente procedura, liquidate in complessivi euro 874,72, oltre euro 378,00 (27,00x14) per diritti di cancelleria, 15% di spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni previste dall'art. 5 della l n. 89/01.
Sassari, 25.03.2025
La Consigliera designata
Dott.ssa Monica Moi