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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3343/2023
Oggi 09/01/2025, alle ore 11:35, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Laura Giudice, per parte attrice, la quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti;
impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
gli avv.ti Laudisio e Pagano per parte resistente, i quali si riportano alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti, di cui chiedono l'accoglimento; impugnano e contestano quanto sostenuto dalla controparte;
i difensori chiedono la decisione;
tutti i difensori si dichiarano antistatari.
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
I difensori presenti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate nei propri atti e scritti difensivi, ai quali si riportano.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3343/2023 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: occupazione sine titulo;
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Laura Giudice, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in San Valentino Torio (SA) alla I Mezzana, 5;
PARTE RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Laudisio Controparte_1
Alessandro e Marco Pagano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
Poggioreale, 45A;
PARTERESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente esponeva di essere proprietaria dell'immobile sito in San Valentino Torio (SA) alla via Paolo Borsellino, 1 (ex via Sottostanti), come identificato in atti, in virtù di atto di donazione del
22/09/2008, con diritto di abitazione in favore del padre, sig;
successivamente alla Persona_1
stipula del contratto di donazione e dell'atto di divisione, il sig contraeva nuovo Persona_1
matrimonio con la sig.ra in data 02/10/2012; in data 14/11/2022 il sig Controparte_1
decedeva in San Valentino Torio;
parte resistente, tuttavia, continuerebbe a vivere Persona_1 nell'appartamento di proprietà della ricorrente, senza alcun titolo, non essendo invocabile l'art. 540, co. 2, c.c.
Parte ricorrente concludeva chiedendo di ordinare alla parte resistente il rilascio immediato dell'immobile sito in San Valentino Torio (SA) alla via Paolo Borsellino, 1 (ex via Sottostanti), con condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di occupazione, fissata in euro 500,00 mensili, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio parte resistente, deducendo la nullità dell'atto introduttivo;
a sostegno del proprio diritto, richiamava l'art. 540 comma 2, c.c., il quale “attribuisce il diritto di abitazione al coniuge superstite”; concludeva domandando il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto introduttivo, tale eccezione è destituita di fondamento;
lo stesso, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, ed in proposito, la
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 3 "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” (si veda Cass., sent.
n. 11751 del 2013).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa sono idonee a consentire alla controparte di apprestare la propria linea di difesa, attraverso la descrizione del fatto dedotto nelle sue caratteristiche essenziali.
Nel merito, la domanda principale è fondata. La giurisprudenza ha chiarito che “intanto può sorgere il diritto di abitazione, in quanto vi è la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa e, se questa non può soddisfarsi perché l'immobile appartiene anche ad estranei, il diritto di abitazione non nasce” (Cass., n. 29162 del 2021;
“il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare sorge a favore del coniuge superstite solo se ed in quanto, al momento dell'apertura della successione, l'immobile si trovava già in proprietà esclusiva del de cuius, ovvero, in comproprietà tra il de cuius e il coniuge superstite”, Trib. Palermo, n. 3580 del 2022; Trib. Terni, n.1003 del 2021; “a norma dell'art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano é che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo”, Trib. Bologna, n. 283 del
2021).
Nel caso di specie, al momento dell'apertura della successione, pacificamente il de cuius non vantava alcun titolo di proprietà in relazione all'immobile oggetto di controversia, sicchè parte resistente non vanta alcun valido titolo, e deve essere condannata al rilascio del bene.
Non può, tuttavia, essere accolta la domanda risarcitoria, non essendo soddisfatto l'onere di allegazione e prova posto in capo a parte ricorrente (in proposito, “nella ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione;
il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito”, Cass., ord. n. 2500 del 2024).
Infine, parte resistente - regolarmente costituita - non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio, né ha indicato alcun giustificato motivo per tale mancata partecipazione;
ne consegue la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 12 bis, comma 2, del d. lgs. 28 del 2010. Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3343/2023 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto ordina a parte resistente di rilasciare, in favore di parte ricorrente, l'immobile sito in San Valentino Torio (SA), alla via Paolo Borsellino, 1, descritto in ricorso, libero dalle proprie cose e persone;
2. dispone che il rilascio possa essere coattivamente eseguito a far tempo dal 10.02.2025;
3. rigetta le altre domande;
4. condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compenso professionale, euro 135,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
5. condanna parte resistente al versamento in favore dello Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 12 bis, comma 2 d.lgs. 28/2010.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 09/01/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3343/2023
Oggi 09/01/2025, alle ore 11:35, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Laura Giudice, per parte attrice, la quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti;
impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
gli avv.ti Laudisio e Pagano per parte resistente, i quali si riportano alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti, di cui chiedono l'accoglimento; impugnano e contestano quanto sostenuto dalla controparte;
i difensori chiedono la decisione;
tutti i difensori si dichiarano antistatari.
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
I difensori presenti illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate nei propri atti e scritti difensivi, ai quali si riportano.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3343/2023 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: occupazione sine titulo;
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Laura Giudice, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in San Valentino Torio (SA) alla I Mezzana, 5;
PARTE RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Laudisio Controparte_1
Alessandro e Marco Pagano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via
Poggioreale, 45A;
PARTERESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte ricorrente esponeva di essere proprietaria dell'immobile sito in San Valentino Torio (SA) alla via Paolo Borsellino, 1 (ex via Sottostanti), come identificato in atti, in virtù di atto di donazione del
22/09/2008, con diritto di abitazione in favore del padre, sig;
successivamente alla Persona_1
stipula del contratto di donazione e dell'atto di divisione, il sig contraeva nuovo Persona_1
matrimonio con la sig.ra in data 02/10/2012; in data 14/11/2022 il sig Controparte_1
decedeva in San Valentino Torio;
parte resistente, tuttavia, continuerebbe a vivere Persona_1 nell'appartamento di proprietà della ricorrente, senza alcun titolo, non essendo invocabile l'art. 540, co. 2, c.c.
Parte ricorrente concludeva chiedendo di ordinare alla parte resistente il rilascio immediato dell'immobile sito in San Valentino Torio (SA) alla via Paolo Borsellino, 1 (ex via Sottostanti), con condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di occupazione, fissata in euro 500,00 mensili, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio parte resistente, deducendo la nullità dell'atto introduttivo;
a sostegno del proprio diritto, richiamava l'art. 540 comma 2, c.c., il quale “attribuisce il diritto di abitazione al coniuge superstite”; concludeva domandando il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto introduttivo, tale eccezione è destituita di fondamento;
lo stesso, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, ed in proposito, la
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c.p.c., comma 4 si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dall'art. 163 c.p.c., n. 3 "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda” (si veda Cass., sent.
n. 11751 del 2013).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa sono idonee a consentire alla controparte di apprestare la propria linea di difesa, attraverso la descrizione del fatto dedotto nelle sue caratteristiche essenziali.
Nel merito, la domanda principale è fondata. La giurisprudenza ha chiarito che “intanto può sorgere il diritto di abitazione, in quanto vi è la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa e, se questa non può soddisfarsi perché l'immobile appartiene anche ad estranei, il diritto di abitazione non nasce” (Cass., n. 29162 del 2021;
“il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare sorge a favore del coniuge superstite solo se ed in quanto, al momento dell'apertura della successione, l'immobile si trovava già in proprietà esclusiva del de cuius, ovvero, in comproprietà tra il de cuius e il coniuge superstite”, Trib. Palermo, n. 3580 del 2022; Trib. Terni, n.1003 del 2021; “a norma dell'art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano é che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo”, Trib. Bologna, n. 283 del
2021).
Nel caso di specie, al momento dell'apertura della successione, pacificamente il de cuius non vantava alcun titolo di proprietà in relazione all'immobile oggetto di controversia, sicchè parte resistente non vanta alcun valido titolo, e deve essere condannata al rilascio del bene.
Non può, tuttavia, essere accolta la domanda risarcitoria, non essendo soddisfatto l'onere di allegazione e prova posto in capo a parte ricorrente (in proposito, “nella ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione;
il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito”, Cass., ord. n. 2500 del 2024).
Infine, parte resistente - regolarmente costituita - non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio, né ha indicato alcun giustificato motivo per tale mancata partecipazione;
ne consegue la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 12 bis, comma 2, del d. lgs. 28 del 2010. Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3343/2023 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto ordina a parte resistente di rilasciare, in favore di parte ricorrente, l'immobile sito in San Valentino Torio (SA), alla via Paolo Borsellino, 1, descritto in ricorso, libero dalle proprie cose e persone;
2. dispone che il rilascio possa essere coattivamente eseguito a far tempo dal 10.02.2025;
3. rigetta le altre domande;
4. condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compenso professionale, euro 135,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
5. condanna parte resistente al versamento in favore dello Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 12 bis, comma 2 d.lgs. 28/2010.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 09/01/2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio