Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RG 7865/2023
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 16.05.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile
Resistente
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.09.2023 il ricorrente asseriva di aver contratto le patologie
“BPCO” e “ipoacusia neurosensoriale pantonale” e che le stesse fossero di origine professionale.
Ciò per avere svolto la propria attività lavorativa, per molti anni e alle dipendenze di varie aziende, di meccanico autoriparatore, operaio addetto alla produzione di ghiaccio, addetto alla lavorazione della lana vetro e alla bonifica da amianto a bordo delle unità navali e di banconista, con continua esposizione ad esalazioni nocive e a forti rumori e la conseguente compromissione degli apparati uditivo e respiratorio.
In ragione di tanto, riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' in CP_1 data 31.03.2023 senza ottenere il riconoscimento della tecnopatia.
Invano aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale delle patologie denunciate e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
l'improcedibilità della domanda per carenza documentale;
nel merito contestava la natura professionale della malattia, nonché l'esposizione al rischio specifico e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità sollevata da parte resistente in quanto non vi è prova che la documentazione presentata in sede amministrativa fosse carente, tenendo anche conto che il dovere di collaborazione avrebbe imposto all' di CP_1 indicare tempestivamente quale fosse l'eventuale specifica documentazione mancante non potendo la domanda carente dar luogo, di per sé, ad archiviazione.
Tanto premesso il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi che seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si condividono, Per_1 ha accertato che il ricorrente è affetto da “Spondiloartrosi lombare con EDD. CP_3 di grado severo Ipoacusia neurosensoriale pantonale”; in particolare ha accertato la insussistenza della patologia denunciata (BPCO), riferendo: “Ritengo che gli accertamenti medico legali, in atti, effettuati per il riconoscimento della malattia
“B.P.C.O.”, non hanno dimostrato la ricorrenza della malattia denunciata.”.
Quanto, invece alla ipoacusia, il CTU ne ha escluso l'origine professionale, riferendo che: “Nel caso in esame, a parere dello scrivente, il quadro strumentale non è correlabile ad una esposizione a trauma acustico cronico”.
In sostanza, con riferimento alla denunciata patologia BPCO dall'esame medico legale è emerso che il ricorrente non ne è affetto, sicchè qualsivoglia ulteriore accertamento resta del tutto ultroneo ed irrilevante;
con riferimento, invece, alla ipoacusia denunciata il CTU, pur avendone riscontrato la sussistenza, ha, tuttavia escluso qualsivoglia correlazione causale ovvero concausale con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Tali conclusioni del CTU appaiono esenti da vizi logico – giuridici e adeguatamente motivate e, pertanto, sono del tutto condivisibili in questa sede.
Alla luce delle emergenze processuali, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc Le spese di CTU sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla per le spese ex art 152 disp att cpc
3. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Taranto, 16.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli