Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, nella persona del dott. Gabriele
Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2434/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati VIERO FEDERICO e DAL ZOTTO OTELLO, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Schio (VI) Via Baccarini n. 2,
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. CP_1
rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNAZZO P.IVA_1
ALESSANDRA e GUSSO FABIO, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Padova, Via Matteotti n. 27,
CONVENUTA
avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
1
PER PARTE ATTRICE: Nel merito
1- Accertarsi e dichiararsi che la soc. è illegittimamente receduta CP_1 dal contratto di appalto datato 11.05.2021.
2- Conseguentemente condannarsi la soc. CP_1
➢ a risarcire i danni subiti dal sig. per le causali esposte in atti, Parte_1 nella somma che risulterà dovuta e/o che sarà ritenuta di giustizia;
➢ a restituire al sig. la somma di euro 1.000,00, pagata in acconto Parte_1 sulla fattura n. 1.662/2021 (all.ti 4-5), oltre agli interessi legali dalla data del pagamento (19.05.2021) a quella della notifica del presente atto;
il tutto oltre agli interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
3- Spese e compensi della procedura di negoziazione assistita e di lite rifusi, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi. In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 31.07.2023, che si intendono qui integralmente trascritte.
PER PARTE CONVENUTA:
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza,
Nel merito: Part
- respingere le domande tutte svolte dal sig. in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni indicate in atto. In subordine:
- nella denegata ipotesi in cui venga condannata al risarcimento di un CP_1 Part qualche danno a favore del sig. , si tenga conto delle detrazioni di cui lo stesso può ancora usufruire come specificato in atti, nonché delle somme già anticipate da CP_1
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: Part
1. Vero che dopo la sottoscrizione del contratto con il sig. del maggio 2021
è stata riscontrata l'indisponibilità nel mercato degli approvvigionamenti dei materiali e delle lavorazioni occorrenti per l'esecuzione dell'ordine che le si rammostra (doc. 1 attore)?
2. Vero che l'indisponibilità nel mercato degli approvvigionamenti dei Part materiali e delle lavorazioni di cui all'ordine del sig. che si sono verificate
2 dopo la conclusione del contratto hanno riguardato la parte termica (fornitore
? CP_2
3. Vero che l'incremento straordinario e imprevedibile dei prezzi che si è verificato relativamente alle lavorazioni e ai materiali di cui all'ordine del sig. Part
è stato di entità superiore al 30% rispetto ai prezzi originariamente considerati alla data di conclusione del contratto?
4. Vero che i principali fornitori di prodotti inerenti il settore termico (RI,
Daikin) hanno comunicato ad gli aumenti di prezzo come si evince CP_1 anche dai documenti da 15 a 18 che le si rammostrano?
5. Vero che i principali fornitori di prodotti inerenti il settore termico (RI,
Daikin, hanno comunicato ad l'impossibilità di garantire la CP_2 CP_1 consegna dei materiali entro giugno/settembre 2022, come si evince anche dai documenti 11 e da 15 a 18 che Le si rammostrano?
6. Vero che sollecitava la consegna dei prodotti del settore termico CP_1 come si evince dai doc. 12, 19, 20 e 23 che Le si rammostrano?
7. Vero che le banche e gli intermediari finanziari con cui aveva CP_1 rapporti per la cessione del credito di imposta derivanti dal superbonus avevano bloccato la relativa operatività con già da novembre 2021? CP_1
8. Vero che a marzo 2022 le banche e gli intermediari finanziari con cui CP_1 aveva rapporti per la cessione del credito di imposta derivanti dal superbonus tenevano ancora bloccate le operazioni inerenti i crediti di imposta, come risulta anche dai documenti n. 13-14 che Le si rammostrano?
Si indicano a testi: sig.ra c/o sig.ra c/o Testimone_1 CP_1 Tes_2
CP_1
Ci si oppone, per tutto quanto dedotto, alla CTU richiesta da controparte;
inoltre, in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati.
- Ragioni in fatto e in diritto della decisione -
I. Con atto di citazione, notificato in data 02.05.2023, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
- in data 11.05.2021 aveva sottoscritto un contratto con in CP_1
forza del quale quest'ultima si obbligava a fornire e installare un impianto
Part fotovoltaico/di riscaldamento presso l'abitazione del sig. al prezzo di euro
49.104,00, prevedendo altresì l'applicazione del cd. “sconto in fattura” per euro
3 47.104,00 in applicazione dei benefici fiscali di cui al d.l. n. 34/2020 conv. in l.
n. 77/2020;
Part
-in data 14.05.2021 l'appaltatrice chiedeva al sig. il pagamento dell'acconto di euro 2.000, precisando che euro 1.000,00 dovevano essere pagati al ricevimento della fattura, mentre la restante metà doveva essere
Part versata prima dell'inizio dei lavori;
in data 19.05.2021 il sig. provvedeva quindi al pagamento di euro 1.000,00 per il quale emetteva fattura;
CP_1
- in data 08.06.2021 informava che la verifica urbanistica CP_1
sull'edificio aveva dato esito regolare e il 11.06.2021 veniva rilasciato l'attestato di prestazione energetica;
- in data 23.03.2022 l'appaltatrice emetteva la fattura n. 1.196/2022 per l'importo di euro 1.990,00, comunicando al committente che si trattava di costi extra superbonus che dovevano essere sostenuti dallo stesso, non rientrando nei benefici fiscali;
- dopo una prima rassicurazione circa l'imminenza dell'inizio dei lavori
Part nella primavera del 2022, a riscontro di un ulteriore sollecito del sig. , il
07.09.2022 l'appaltatrice comunicava l'impossibilità di dare corso ai lavori nel rispetto delle scadenze previste per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, a causa della situazione di mercato caratterizzata da una generalizzata indisponibilità delle materie prime e da uno straordinario e imprevedibile incremento dei costi dei materiali.
Dato atto dell'esperimento infruttuoso della negoziazione assistita,
chiedeva, quindi, l'accertamento dell'illegittimità del recesso Parte_1
unilaterale della convenuta dal contratto di appalto stipulato in data 11.05.2021
4 e conseguentemente la condanna di a risarcire i danni subiti CP_1
dall'attore nella somma ritenuta di giustizia e a restituire la somma di euro
1.000,00 versata a titolo di acconto, oltre alla corresponsione degli interessi ex art. 1284 comma IV c.c dalla domanda al saldo.
II. Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., CP_1
evidenziando le straordinarie problematiche oggettive di mercato, che avevano determinato la carenza dei materiali, l'aumento dei costi di quelli reperibili e la difficoltà di reperire manodopera, e l'insorgenza delle note problematiche relative alla cessione dei crediti fiscali, la cui normativa era stata oggetto di plurime modifiche. Riteneva, pertanto, di essersi legittimamente avvalsa del rimedio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, non essendole imputabile l'indisponibilità dei materiali, ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa dell'incremento dei costi. Sosteneva, inoltre,
che l'operatività del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione dei crediti costituisse una presupposizione, trattandosi di elemento condizionante l'esecuzione del contratto, inespresso ma noto alle parti, che legittimava ulteriormente il ricorso al rimedio risolutorio.
Conseguentemente, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda di risarcimento del danno, sostenendo di non dover restituire le somme già
percepite in quanto destinate ad attività prodromiche ai lavori, effettivamente svolte (ad esempio: deposito della CILAS, allaccio dell'impianto fotovoltaico e compensi dei professionisti coinvolti nella predisposizione delle pratiche amministrative), ed eccepiva la mancata indicazione del danno emergente o del lucro cessante subito dall'appaltante. Rilevava altresì che l'attore non aveva
5 allegato né dimostrato di aver commissionato l'impianto fotovoltaico ad altra impresa, sostenendo i relativi costi a prezzo pieno, né di essersi diligentemente attivato per usufruire di altri benefici fiscali, ancora in vigore.
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, nel caso di condanna al risarcimento del danno, la detrazione delle somme che l'attore avrebbe potuto percepire attraverso il ricorso ad ulteriori benefici fiscali e degli importi già
anticipati da CP_1
III. Vertendo su questioni documentali e di solo diritto, all'udienza di prima comparizione la causa veniva rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. Previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe riportate e depositate le memorie ex art. 189
c.p.c., all'udienza del 25.02.2025 la causa era quindi trattenuta in decisione.
IV. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
IV.
1. A tal proposito, occorre anzitutto chiarire che la domanda principale di parte attrice, pur attinente all'accertamento dell'illegittimità del recesso di controparte, deve essere riqualificata in risoluzione per inadempimento, coerentemente con le altre domande formulate e con la prospettazione offerta dalla parte. Rispetto al primo profilo, si evidenzia infatti che la domanda principale sarebbe altrimenti incompatibile con quella restitutoria di seguito formulata, atteso che l'eventuale esito vittorioso della prima porterebbe all'accertamento della perduranza del vincolo contrattuale.
Rispetto al secondo profilo, appare evidente dalle difese e dalle argomentazioni svolte che l'attore contesta l'inadempimento della controparte (v. anche invito
6 alla negoziazione assistita doc. 14 attore), prima che l'illegittimità dell'asserito recesso di cui alla comunicazione di Invent del 07.09.22 (doc. 13 attore).
A sostegno della ricostruzione esposta, si ricorda che costituisce principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il giudice del merito, nell'interpretazione delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è vincolato al tenore letterale delle stesse, bensì deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalle argomentazioni offerte dalle parti, incorrendo, in caso contrario, in un'omissione ove si limitasse alla mera prospettazione letterale della parte (cfr.
ex multis Cass. civ, sez III, 19.10.2015, n. 21087; Cass civ, 12.12.2014, n.
26159).
Pertanto, al di là del mero tenore letterale, la domanda principale deve essere coerentemente riqualificata in domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. Posta questa premessa, sussistono i presupposti per pronunciare la risoluzione, atteso che non ha adempiuto alla CP_1
prestazione a suo carico avente ad oggetto la fornitura e l'installazione delle apparecchiature pompa di calore e impianto fotovoltaico specificatamente indicate nel contratto.
Sul punto si segnala, come anticipato, che la stessa comunicazione che l'attore qualifica quale recesso in realtà conferma il perdurante inadempimento della società convenuta fino al 7.09.2022, sebbene nel contratto la stessa si fosse impegnata ad eseguire i lavori entro otto mesi dalla conclusione del contratto
(avvenuta il 11.05.2021), salvo difformità nei sopralluoghi non rilevate nel caso di cui trattasi (cfr. doc. 2 attore p.9 “tempi e modalità di esecuzione”).
7 Pur prescindendo dal termine contrattuale, comunque predisposto dalla stessa appaltatrice e specificamente sottoscritto dalle parti, la comunicazione richiamata evidenzia che era parimenti noto alla convenuta il termine ultimo del 30.09.2022 per l'esecuzione del 30% dei lavori necessario per l'accesso al beneficio fiscale, anche se neppure queste tempistiche sono state rispettate.
Entro la suddetta data, infatti, la convenuta si è limitata ad eseguire alcune prestazioni preparatorie, nonché a predisporre le pratiche necessarie all'installazione dell'impianto oggetto del contratto di appalto, oltre che all'accesso alla detrazione fiscale (cfr. doc.
7-9 attore).
In merito a queste attività preparatorie, si segnala altresì che la stessa documentazione trasmessa all'attore non può non essere valorizzata alla luce dell'affidamento ingenerato nella realizzazione dei lavori oggetto di appalto.
Non ci si può esimere dall'osservare, infatti, che il puntuale adempimento dell'obbligo generale di buona fede nella fase esecutiva di cui all'art. 1375 cc, a fronte dell'affidamento maturato a seguito della predisposizione della documentazione iniziale, avrebbe richiesto alla società convenuta una maggiore trasparenza con la controparte anche rispetto alle difficoltà
riscontrate nell'approvvigionamento delle apparecchiature. All'opposto, tali circostanze sono state comunicate dettagliatamente all'attore solo nel momento in cui il ritardo appariva oramai definitivo, e comunque in risposta ad un'intimazione formale dello stesso.
Ciò posto, appare allora evidente che la convenuta, con il proprio inadempimento, e segnatamente con la propria condotta dilatoria perpetrata in buona sostanza dal giugno 2021 (quando è stata rilasciata la documentazione e
8 compiuto il sopralluogo) alla comunicazione del 7.09.2022, ha impedito all'attore di realizzare gli interventi oggetto del contratto beneficiando del cd.
superbonus.
Alla luce di questa ricostruzione, non persuadono le eccezioni di parte convenuta, secondo cui il contratto dovrebbe considerarsi risolto per impossibilità totale di svolgere la prestazione a suo carico, ovvero per l'eccessiva onerosità sopravvenuta, entrambe cagionate da mutamenti imprevedibili della realtà di fatto del periodo in cui è stato stipulato il contratto e riconducibili all'emergenza pandemica oltre che allo scoppio della guerra in
Ucraina.
Rispetto alla dedotta impossibilità sopravvenuta, occorre anzitutto considerare che l'interpretazione oramai prevalente impone l'individuazione di “un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione”
(cfr. ex multis Cass civ, sez III, 24.07.2007, n. 16315)
Al contrario, parte convenuta, indubbiamente gravata dell'onere della prova,
ha lamentato lo stato di difficoltà del mercato e delle relative imprese, ma non ha provato un impedimento qualificato nei termini sopracitati. Le circostanze addotte da non appaiono sufficienti, neppure considerando la CP_1
corrispondenza prodotta dalla convenuta attinente alle variazioni dei listini prezzi e ai solleciti rivolti ai fornitori. Per fondare la propria eccezione, invero,
la convenuta avrebbe dovuto provare l'assoluta impossibilità di reperire le apparecchiature necessarie, anche contattando altri soggetti fornitori oltre a quelli desumibili dalla corrispondenza prodotta (cfr. doc. 20-22 convenuta).
9 Ad ulteriore conferma della conclusione esposta, si evidenzia altresì che nel contratto concluso dalle parti, rispetto a tale profilo, è specificamente previsto che: “Invent si riserva la facoltà di sostituire il prodotto scelto con uno di caratteristiche similari in relazione alla disponibilità del momento al fine di consentire al cliente di accedere all'intervento nei tempi previsti dalla Norma”
(doc. 1 attore p. 1 cit.). Da ciò si deve dedurre ulteriormente che la necessità di rivolgersi a più fornitori, e in qualche misura la stessa difficoltà del mercato,
era già stata considerata dalla convenuta nel momento in cui ha stipulato il contratto di appalto con la controparte. Pertanto, in assenza di prova di impedimenti ulteriori e assoluti l'eccezione sollevata non può essere accolta.
Nemmeno con riguardo all'eccessiva onerosità sopravvenuta si ritengono integrati i relativi presupposti. Sul punto, si evidenzia altresì che il contratto di appalto si caratterizza per l'organizzazione dei mezzi e la gestione del rischio da parte dell'appaltatore, oltre che per rimedi speciali, quali quello di cui all'art. 1664 co.1 cc, che manifestano una maggiore attenzione all'esigenza conservativa. L'art. 1467 c.c. permette alla parte debitrice della prestazione di domandare la risoluzione del contratto se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa e tale maggiore onerosità non rientra nell'alea normale del contratto. La Suprema Corte sul punto ha avuto modo di chiarire che
“L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare,
ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di
10 elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative,
classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza” (cfr. Cass. 27152/2023)
Alla luce delle peculiarità evidenziate, si ritiene che la generica contestazione dell'aumento dei prezzi non sia sufficiente, e che al contrario la convenuta avrebbe dovuto meglio argomentare la misura di tale aumento, l'incidenza sui prezzi dell'appalto in questione, l'impossibilità di porvi rimedio rivolgendosi ad altri fornitori, così da superare il fatto che un aumento dei prezzi non rientri nella normale alea del contratto (cfr. Cass. 12235/2007: “Costituisce d'altro canto principio recepito in giurisprudenza di legittimità quello per il quale nei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o differita, ciascuna parte assume su di se il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell'alea normale del contratto, da tenersi pertanto da ciascun contraente presente al momento della stipulazione per gli eventi non imprevedibili alla stregua della dovuta diligenza (v. Cass., 23/11/1999, n. 12989”).
Da ultimo, con riguardo all'asserita presupposizione, integrata dall'acquisto da parte degli intermediari finanziari dei crediti fiscali ceduti la convenuta, si evidenzia che non sono stati provati i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ormai pacifica, quali la condivisione da parte dei contraenti dell'evento assunto come presupposizione, la certezza della rappresentazione dell'evento da parte dei contraenti e infine la circostanza che lo stesso evento
11 sia estraneo alla volontà o attività delle parti (cfr. ex multis Cass. civ, ord.
15.12.2021, n. 40729). Soprattutto, si evidenzia ulteriormente che l'inadempimento della convenuta presenta caratteri assorbenti rispetto al blocco delle cessioni dei crediti, dal momento che è intercorso in un periodo antecedente rispetto alla definitiva preclusione introdotta dalla nuova disciplina.
Tutto ciò premesso e rilevato l'inadempimento della convenuta, non sussistono dubbi sulla rilevanza dell'inadempimento ex art. 1455 cc, atteso che rispetto all'opera prospettata sono state svolte solo alcune attività preparatorie,
sostanzialmente prive di valore in assenza della prestazione principale, e parimenti che la definitività dell'inadempimento è stata comunicata solo pochi giorni prima della scadenza del termine per l'accesso al beneficio fiscale.
Alla luce delle circostanze suesposte deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto concluso dalle parti, in ragione dell'inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla convenuta.
IV.2 Posto in evidenza quanto innanzi, coerentemente con quanto disposto dall'art. 1458 co. 2 cc, deve essere accolta la domanda di restituzione della somma versata a titolo di acconto dall'attore.
La norma richiamata, invero, dispone la retroattività degli effetti della risoluzione tra le parti, con la sola eccezione delle prestazioni già eseguite nell'ambito di contratti ad esecuzione continuata o periodica. A questo proposito, sembra opportuno precisare che il contratto di cui trattasi, ossia l'appalto, non può rientrare nell'eccezione tipizzata dalla legge, dal momento che lo stesso ha efficacia istantanea. Sul punto, basti il richiamo
12 all'interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità:
“L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum". Pertanto, operando l'art. 1458, c.c., il controvalore delle prestazioni già eseguite da riconoscere all'appaltatore è rappresentato dal “prezzo” delle opere realizzate, quale equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum” (ex multis Cass. civ, 21.06.2013, n. 15705 Rv. 626982 – 01).
Nondimeno, rispetto all'orientamento richiamato, occorre comunque precisare che nel caso di specie non sono state realizzate opere suscettibili di un'autonoma valutazione economica e soprattutto utilizzabili dall'attore a prescindere dalla mancata esecuzione della prestazione principale.
Conseguentemente la somma versata a titolo di acconto deve essere integralmente restituita, unitamente agli interessi ex art. 1284 co. 4 cc calcolati su tale somma dalla data di invito alla stipulazione del contratto di negoziazione assistita del 17.10.2022 al saldo effettivo.
Al contrario, coerentemente con quanto disposto dall'art. 2033 cc, non sono dovuti gli interessi al tasso legale dal giorno del pagamento alla domanda,
poiché la convenuta non ha percepito e trattenuto la somma in malafede, ma in
13 esecuzione di quanto pattuito nel contratto di appalto. A nulla rilevando,
rispetto a questo profilo, il successivo inadempimento della parte alla propria prestazione contrattuale.
IV.
3. Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore, si rileva che lo stesso deve essere quantificato nella somma complessiva di € 19.342,50.
Sul punto, si evidenzia anzitutto che l'attore, in ragione dell'inadempimento imputabile alla controparte, non può più beneficiare dell'agevolazione fiscale riconnessa al c.d. superbonus che avrebbe garantito allo stesso la possibilità di realizzare l'intervento oggetto del contratto di appalto senza alcuna spesa.
È noto che sulla questione è intervenuta copiosa giurisprudenza di merito che ha postulato alcuni temperamenti alla pronuncia risarcitoria in fattispecie analoghe, quali la prova da parte del committente della “impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'esecuzione dei lavori, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati per legge,
nonché circa il nesso di causalità tra l' inadempimento dell' impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese” (cfr. da ultimo Trib. Lodi 10.02.2025, n. 59).
Tuttavia, si ritiene che, alla luce delle risultanze emerse, il caso di specie meriti una distinta considerazione. A questo proposito, assume rilievo ancora una volta la circostanza che la convenuta abbia comunicato all'attore la definitiva impossibilità di ultimare l'opera entro le tempistiche richieste dal superbonus solo dopo la diffida formale di quest'ultimo, pochi giorni prima della scadenza imposta dalla normativa fiscale (cfr. doc. 12-13 attore). Ben avrebbe potuto la
14 convenuta, invece, essere maggiormente trasparente con la controparte fin dall'inizio, e comunicare prima le difficoltà riscontrate, atteso che dalla corrispondenza con i fornitori in atti (e come confermato dalla stessa lettera del
7.09.22) si evince che tali problematiche erano emerse quasi un anno prima.
Sul punto, si rinvia a titolo esemplificativo a quanto si può leggere nella mail del 4.11.2021 rivolta ad un fornitore: “(…) potete cortesemente rispondermi anche per le consegne? Io ho terminato le macchine di RI e devo per favore capire se riceverò ancora qualcosa o non posso più installare niente e fino a quando... (…)” (doc. 21 convenuta p. 8 cit.).
Al contrario, con la propria condotta la convenuta ha ulteriormente aggravato la propria posizione, rendendo sostanzialmente impossibile all'attore, in meno di un mese, reperire un'altra impresa disposta a fornire e installare gli impianti oggetto del contratto e compiere quant'altro necessario per accedere al beneficio fiscale.
Ciò posto con riguardo alla sussistenza del danno risarcibile, rispetto al profilo della quantificazione occorre parimenti considerare che l'attore fino al
31.12.2024 avrebbe potuto comunque beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti dall'art. 14 del d.l. 63 del 2013, pari al 65% per la pompa di calore e al
50% per le restanti opere attinenti all'installazione dei pannelli fotovoltaici.
Cosicché, il danno patito dall'attore deve essere parametrato alla spesa pattuita in contratto dedotti i benefici fiscali a cui lo stesso avrebbe potuto ancora accedere nel momento in cui ha instaurato il giudizio.
Per inciso, rispetto alla quantificazione del danno indicata non rileva che attualmente l'attore non voglia ovvero non possa, per momentanea
15 indisponibilità economica, realizzare le opere dedotte in contratto, non venendo in rilievo una situazione di impossibilità assoluta e oggettiva tale da giustificare la risarcibilità dell'intero valore prospettato. Peraltro anche quanto alla dedotta impossibilità di fruire della detrazione fiscale sopra detta per incapienza l'attore si limita ad asserirla senza nulla provare.
Alla luce di queste considerazioni, il danno risarcibile derivante dall'inadempimento della convenuta è quantificato in € 6.947,50 per la pompa di calore ed € 12.395 per l'impianto fotovoltaico. Pertanto, la convenuta deve essere condannata a versare alla controparte a titolo di risarcimento danni la somma complessiva di € 19.342,50 oltre ad interessi ex art. 1284 co.4 cc dalla data di invito alla stipulazione del contratto di negoziazione assistita del
17.10.2022 al saldo effettivo.
V. Spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. sulla base dell'accordato, al parametro medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Conformemente agli stessi parametri sono liquidate altresì le spese della negoziazione assistita, da porre a carico della convenuta limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
16 1) accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti
(doc. 1 attore);
2) condanna la convenuta a restituire alla controparte la somma di € 1.000
versata a titolo di acconto, oltre agli interessi ex art. 1284 co.4 cc dalla data di invito alla stipulazione del contratto di negoziazione assistita del 17.10.2022 al saldo effettivo;
3) condanna la convenuta a versare alla controparte a titolo di risarcimento danni la somma complessiva di € 19.342,50, oltre ad interessi ex art. 1284 co.4
cc dalla data di invito alla stipulazione del contratto di negoziazione assistita del 17.10.2022 al saldo effettivo;
4) condanna la convenuta a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio che liquida, comprensive della fase di negoziazione assistita,
in € 264 per esborsi, € 4.720 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dell'attore dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Vicenza, il 13 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Conti
17