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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 26.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2865/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Giacomo dei Capri, 125/A – C.A.P. 80131 (C.F. , rapp.ta e C.F._1 difesa, giusta procura speciale conferita agli Avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F.
e Andrea Giannattasio (C.F. C.F._2 C.F._3 entrambi del Foro di Torre Annunziata e con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco REGINDE:
- Email_1 Email_2
I difensori chiedono, altresì, che le comunicazioni relative al procedimento de quo vengano effettuate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata poc'anzi indicati.
appellante
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
l' (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Armando Diaz n° 11 (FAX 081/4979313; P.E.C.
C.F. ; Email_3 C.F._4
appellati
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n 5005 del 2024, pubblicata in data 03/07/2024, R.G. n. 11042/2024, dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 10 maggio 2024 l'originaria parte ricorrente ha chiesto la condanna della resistente ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per gli anni indicati in ricorso. Ha rappresentato di aver stipulato con il convenuto plurimi contratti CP_1 annuali o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici indicati in ricorso e di non aver usufruito, nella vigenza dei menzionati contratti a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta Elettronica del docente» prevista ai sensi della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121.
Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva la domanda e condannava parte resistente ad erogare, in favore di parte ricorrente, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 Dichiarava , poi, compensate al 50% le spese di lite con condanna del CP_1 al pagamento della restante liquidata in euro 650,00 oltre accessori con attribuzione. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 31.10.2024, deducendo, con un unico e sostanziale motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale, pur accogliendo totalmente la pretesa attorea, compensato per il 50 % le spese di lite “in ragione della natura seriale della controversia”, non integrante alcune delle ipotesi previste dall'art.92 cpc. e dalla sent. della Corte Cost n. 77 del 2018. Chiedeva , pertanto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza , di condannare il al pagamento per intero delle spese di lite oltre a quelle del CP_1 presente grado di giudizio con attribuzione. Instaurato il contraddittorio si è costituito il
[...]
Controparte_3 rilevando la correttezza della decisione impugnata (anche alla luce della novità delle questione trattata ) di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei motivi di legge per compensare tra le parti le spese per la metà, ravvisandoli nella “ serialità della controversia”. L'appellante censura la decisione in punto di spese adottata dal primo giudice, per violazione degli articoli 91 e 92 c pc nel testo in vigore novellato dalla D.L. 132/2014, che prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché per effetto della sentenza numero 77 /2018 della Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 cc secondo comma.
La doglianza è fondata.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, la Corte Costituzionale con sent. n.77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza. In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020). Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale. Resta tuttavia fermo che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013). In particolare la Suprema Corte ha statuito che “in tema di spese processuali, l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. n. 2883/2014). Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n. 19907/2019). Posizione ulteriormente ribadita e chiarita con la decisione n. 27812/2022: “in assenza di soccombenza reciproca, di contrasti o di mutamenti di giurisprudenza, di novità delle questioni e di gravi ed eccezionali ragioni, il giudice non può compensare le spese di lite;
se lo fa viola il disposto di detta norma”.
Con riguardo alla fattispecie in esame, all'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione o il mutamento giurisprudenziale in corso di causa, poiché la questione relativa al riconoscimento della carta del docente in favore dei precari risultava ormai chiarita da tempo al momento della decisione impugnata in primis dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, poi dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 450 del 18/05/2022 e, infine, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023, richiamate dallo stesso Tribunale nella sua pronuncia ( mentre la decisione qui gravata è stata emessa in epoca successiva e precisamente il 3.7.2024 in relazione al ricorso ex art 414 cpc depositato in data 10.5.2024 ). Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite ex sent. Corte Costituzionale n. 77/2018 E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, ove la compensazione integrale delle spese di lite è stata motivata dal Giudice di prime cure con la formula “per serialità della controversia ” mentre non si rinviene nello svolgimento del processo, né nella motivazione della sentenza il presupposto di tale integrale compensazione. Va ulteriormente ribadito il principio dettato dalla Suprema Corte con la sent. n. 21902/2023 secondo cui “La deroga alla regola della soccombenza nell'attribuzione delle spese non può essere ancorata solo alla scelta difensiva di agire separatamente a tutela della posizione, pur analoga, di singoli lavoratori. Una tale censura investe la scelta della modalità di difesa che non può incidere sull'applicabilità del principio della soccombenza poiché si traduce in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio (cfr. Cass.14.10.2022 n. 30328)”.
Ritiene , dunque il Collegio che la valutazione effettuata dal primo giudice sia del tutto erronea e non conforme ai principi di diritto sopra richiamati.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l'amministrazione appellata va condannata al pagamento integrale delle spese del primo grado del giudizio , pari a complessivi euro 1 .300,00 ( (il doppio di quanto statuito dal primo giudice, non essendo censurata la quantificazione delle spese).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore (riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame) nella misura indicata in dispositivo, considerata la non particolare complessità della controversia.
Il tutto ( ossia per entrambi i gradi ) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma , condanna il Controparte_1
al pagamento integrale delle spese del primo grado del giudizio che
[...] liquida in euro 1.300,00;
-condanna parte appellata alla refusione in favore dell'odierna appellante delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 680,00 ; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli lì 26.6.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 26.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2865/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Giacomo dei Capri, 125/A – C.A.P. 80131 (C.F. , rapp.ta e C.F._1 difesa, giusta procura speciale conferita agli Avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F.
e Andrea Giannattasio (C.F. C.F._2 C.F._3 entrambi del Foro di Torre Annunziata e con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, come estratti dal Pubblico Elenco REGINDE:
- Email_1 Email_2
I difensori chiedono, altresì, che le comunicazioni relative al procedimento de quo vengano effettuate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata poc'anzi indicati.
appellante
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
l' (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Armando Diaz n° 11 (FAX 081/4979313; P.E.C.
C.F. ; Email_3 C.F._4
appellati
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n 5005 del 2024, pubblicata in data 03/07/2024, R.G. n. 11042/2024, dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 10 maggio 2024 l'originaria parte ricorrente ha chiesto la condanna della resistente ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per gli anni indicati in ricorso. Ha rappresentato di aver stipulato con il convenuto plurimi contratti CP_1 annuali o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici indicati in ricorso e di non aver usufruito, nella vigenza dei menzionati contratti a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta Elettronica del docente» prevista ai sensi della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121.
Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva la domanda e condannava parte resistente ad erogare, in favore di parte ricorrente, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 Dichiarava , poi, compensate al 50% le spese di lite con condanna del CP_1 al pagamento della restante liquidata in euro 650,00 oltre accessori con attribuzione. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 31.10.2024, deducendo, con un unico e sostanziale motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale, pur accogliendo totalmente la pretesa attorea, compensato per il 50 % le spese di lite “in ragione della natura seriale della controversia”, non integrante alcune delle ipotesi previste dall'art.92 cpc. e dalla sent. della Corte Cost n. 77 del 2018. Chiedeva , pertanto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza , di condannare il al pagamento per intero delle spese di lite oltre a quelle del CP_1 presente grado di giudizio con attribuzione. Instaurato il contraddittorio si è costituito il
[...]
Controparte_3 rilevando la correttezza della decisione impugnata (anche alla luce della novità delle questione trattata ) di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei motivi di legge per compensare tra le parti le spese per la metà, ravvisandoli nella “ serialità della controversia”. L'appellante censura la decisione in punto di spese adottata dal primo giudice, per violazione degli articoli 91 e 92 c pc nel testo in vigore novellato dalla D.L. 132/2014, che prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché per effetto della sentenza numero 77 /2018 della Corte costituzionale nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 cc secondo comma.
La doglianza è fondata.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, la Corte Costituzionale con sent. n.77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza. In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020). Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale. Resta tuttavia fermo che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n. 9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del 2013). In particolare la Suprema Corte ha statuito che “in tema di spese processuali, l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. n. 2883/2014). Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n. 19907/2019). Posizione ulteriormente ribadita e chiarita con la decisione n. 27812/2022: “in assenza di soccombenza reciproca, di contrasti o di mutamenti di giurisprudenza, di novità delle questioni e di gravi ed eccezionali ragioni, il giudice non può compensare le spese di lite;
se lo fa viola il disposto di detta norma”.
Con riguardo alla fattispecie in esame, all'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione o il mutamento giurisprudenziale in corso di causa, poiché la questione relativa al riconoscimento della carta del docente in favore dei precari risultava ormai chiarita da tempo al momento della decisione impugnata in primis dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, poi dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 450 del 18/05/2022 e, infine, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023, richiamate dallo stesso Tribunale nella sua pronuncia ( mentre la decisione qui gravata è stata emessa in epoca successiva e precisamente il 3.7.2024 in relazione al ricorso ex art 414 cpc depositato in data 10.5.2024 ). Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite ex sent. Corte Costituzionale n. 77/2018 E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, ove la compensazione integrale delle spese di lite è stata motivata dal Giudice di prime cure con la formula “per serialità della controversia ” mentre non si rinviene nello svolgimento del processo, né nella motivazione della sentenza il presupposto di tale integrale compensazione. Va ulteriormente ribadito il principio dettato dalla Suprema Corte con la sent. n. 21902/2023 secondo cui “La deroga alla regola della soccombenza nell'attribuzione delle spese non può essere ancorata solo alla scelta difensiva di agire separatamente a tutela della posizione, pur analoga, di singoli lavoratori. Una tale censura investe la scelta della modalità di difesa che non può incidere sull'applicabilità del principio della soccombenza poiché si traduce in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio (cfr. Cass.14.10.2022 n. 30328)”.
Ritiene , dunque il Collegio che la valutazione effettuata dal primo giudice sia del tutto erronea e non conforme ai principi di diritto sopra richiamati.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l'amministrazione appellata va condannata al pagamento integrale delle spese del primo grado del giudizio , pari a complessivi euro 1 .300,00 ( (il doppio di quanto statuito dal primo giudice, non essendo censurata la quantificazione delle spese).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore (riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame) nella misura indicata in dispositivo, considerata la non particolare complessità della controversia.
Il tutto ( ossia per entrambi i gradi ) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma , condanna il Controparte_1
al pagamento integrale delle spese del primo grado del giudizio che
[...] liquida in euro 1.300,00;
-condanna parte appellata alla refusione in favore dell'odierna appellante delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 680,00 ; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Così deciso in Napoli lì 26.6.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche