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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/09/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n.151/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 237/2023 (R.G. n. 3235/2023); introdotta
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Silvestro, presso cui è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 (c.f.: ), in persona del Presidente p. t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Garzilli, presso cui è elettivamente domiciliata. OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2024 il sig. proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 237/2023, notificato il 6.12.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al R. G. n.3235/2023, in accoglimento dell'istanza d'ingiunzione di con cui gli veniva Parte_2 ingiunto il pagamento della somma di € 67.786,40, oltre accessori e spese. Premetteva che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta delle deduzioni del creditore, che lamentava la mancata .corresponsione della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità, oltre interessi e sanzioni, per le annualità dal 2012 al 2021. Eccepiva, la prescrizione della somma ingiunta in ordine alle annualità contributive dal 2012 al 2021, per il decorso del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 e per l'assenza di validi atti interruttivi. Eccepiva, altresì, l'infondatezza della pretesa azionata per errato computo delle somme richieste.
1 Deduceva la mancanza di prova e l'inesistenza del credito ingiunto, poiché le attestazioni di credito rilasciate dal Direttore Generale di potevano rivestire valore probatorio esclusivamente nella CP_1 fase monitoria del procedimento. Affermava l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza esclusivamente per i geometri iscritti all'albo e che esercitano la professione con il carattere della continuità, ai sensi dell'art. 22 co. 1 L. 773/1982. Tanto premesso, conveniva in giudizio la Parte_2
in persona del Presidente p. t., innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di
[...] giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza del ricorso. Preliminarmente, rappresentava l'assenza di contestazione delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella procedura monitoria, quali lo status di iscritto obbligatorio, l'obbligo contributivo e l'omesso versamento dei contributi per le annualità in contesa. Affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, il cui dies a quo doveva iniziare a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione annuale obbligatoria da parte del professionista, in assenza della quale la prescrizione non cominciava affatto a decorrere. Eccepiva l'assoluta genericità della contestazione relativa al quantum debeatur, poiché in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 167 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c. che impongono al convenuto l'onere di contestare in maniera precisa e puntuale quanto posto a fondamento della domanda. Precisava che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituiva idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 635 co. 2 c.p.c. Deduceva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente, sul presupposto della irrilevanza della natura occasionale dell'esercizio della professione, essendo condizione necessaria e sufficiente la sola iscrizione all'albo professionale. Sosteneva la fondatezza della domanda di pagamento in ordine alla contribuzione soggettiva obbligatoria ed a quella integrativa, oltre che per le sanzioni e gli interessi. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati, con contestuale revoca del provvedimento monitorio opposto e pronuncia sulla domanda di pagamento articolata nel procedimento ingiuntivo ed automaticamente traslata nel presente giudizio, domanda che deve ritenersi anch'essa parzialmente fondata. Va, innanzitutto, precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito a cognizione piena sulla domanda di pagamento, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria, la quale si svolge inaudita altera parte. Dunque, i vizi intrinseci del ricorso monitorio e del pedissequo decreto possono, al più, condurre alla revoca del provvedimento d'ingiunzione, ma non pregiudicano l'esame di merito della domanda di pagamento, che doverosamente tiene luogo a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione (Cassazione civile, sez. II, 18/04/2000, n. 4974). Del resto, è opinione condivisa quella secondo cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto opposto, ma è giudice del rapporto controverso. Qualora, poi, la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare quantificata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto (Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2011, n. 21432). Quindi, anche in caso di parziale fondatezza dell'opposizione, la pronuncia del giudice del merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrà ad oggetto l'eventuale residua parte di credito, di cui sia accertata la sussistenza. Il ripristino del contraddittorio, in via eventuale e differita, determina la traslazione della domanda di pagamento, proposta in monitorio, nel giudizio di opposizione, con ciò determinandosi una speculare
2 inversione delle posizioni processuali, nel senso che l'opponente è debitore sul piano sostanziale, mentre l'opposto è creditore. Alla luce del noto riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, dovrà essere il contribuente, in veste di debitore opponente, a dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa, mentre l'ente previdenziale, in qualità di creditore opposto, ben può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo egli unicamente dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, cioè, nella fattispecie, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione previdenziale e, limitatamente al quantum, la misura del reddito imponibile adottato a base di calcolo dei contributi (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607). Né tale regola subisce deroghe nel processo del lavoro, essendo nota la natura dell'obbligazione di pagamento dei contributi di previdenza, quale ordinario credito pecuniario di diritto comune (con l'unica peculiarità della rilevabilità officiosa della prescrizione estintiva). Ciò premesso, va condivisa la tesi professata dalla secondo cui essa può Parte_2 avvalersi dell'azione monitoria ex art. 635 co. 2 c.p.c. al fine della propria attività di recupero dei contributi. Infatti, questo giudice presta adesione ai maggioritari orientamenti interpretativi sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, i quali accordano alle Casse di previdenza l'azione monitoria basata, quale prova scritta, sull'attestazione del credito stilata dal funzionario (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23616). Pertanto, applicando tali condivisibili principi nella fattispecie in controversia, anche in questa sede deve ritenersi che l'opposta debba essere ricompresa tra gli altri enti di previdenza e CP_1 assistenza che possono beneficiare della previsione di cui all'art. 635 co. 2 c.p.c., svolgendo funzioni previdenziali. Dunque, posto che, al ricorso monitorio risulta allegata dalla l'attestazione del credito CP_1 sottoscritta dal Direttore Generale, non si ravvisa l'insussistenza del presupposto della prova scritta ai fini della pronuncia dell'opposto decreto. Di contro, va evidenziata l'idoneità di detta attestazione del credito versata in atti a costituire prova per l'emissione del decreto ingiuntivo. D'altra parte, nel presente giudizio, detta certificazione non può assumere valore probatorio assoluto e vincolante, anche perché oggetto di contestazione da parte del contribuente, con ciò degradando a mero elemento indiziario, tale da richiedere l'emersione di ulteriori elementi di prova a sostegno della tesi della sussistenza del credito contributivo e della correlata obbligazione di pagamento. Ancora in via di premessa, poi, si osserva che, in seguito alla trasformazione della Parte_2 per effetto del D. Lgs. 509/1994, in ente di diritto privato denominato
[...]
le precedenti disposizioni in materia di iscrizione e Controparte_1 contribuzione dettate ex L. 773/1982 sono state trasposte nello Statuto dell'ente e, quindi, nei Regolamenti dallo stesso emanati, in ossequio all'avvenuta “privatizzazione”, con cui è stata attribuita agli enti coinvolti una piena autonomia regolamentare nel dettare la disciplina della contribuzione previdenziale di settore. In particolare, l'art. 22 co. 1 L. 773/1982, nel testo in vigore sino al 31.12.2002, prescriveva
“l'iscrizione obbligatoria alla per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che
CP_1 esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
b) l'iscrizione facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta”. Tuttavia, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, la ha inciso su tale normativa,
CP_1 sancendo l'automatica iscrizione alla da parte di tutti gli iscritti all'albo, che esercitano la libera
CP_1 professione anche senza carattere di continuità ed esclusività. Difatti, l'art. 5 dello Statuto, rubricato “Iscritti”, per effetto delle modifiche approvate con D.M. del 27.02.2003, prevede espressamente quanto segue: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i
CP_1 geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza
3 carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. … I rapporti tra la
e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi
CP_1 Regolamenti”. In sostanza, mentre, secondo la disciplina regolamentare operante fino al 31.12.2002, l'iscrizione alla era obbligatoria per gli iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitavano la libera
CP_1 professione con carattere di continuità (cfr. art. 22 L. 773/1982), a partire dall'1.1.2003 l'obbligo di iscrizione alla è stato esteso a tutti gli iscritti all'albo professionale, indipendentemente dal
CP_1 carattere continuativo o esclusivo dell'attività professionale esercitata e, dunque, anche a coloro i quali esercitano la professione in forma occasionale, in ragione di una presunzione iuris tantum di esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'albo, superabile con la prova contraria. In materia, la giurisprudenza ha chiarito che l'ambito dei soggetti obbligati alla iscrizione alla
CP_1 non è mutato per effetto della modifica regolamentare del 2003, in quanto l'iscrizione alla
CP_1 riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività (Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2021, n. 4568: “Alla stregua del regolamento della Parte_2
l'iscrizione all'albo professionale è condizione di per sé sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla , dalla quale discende l'obbligo di versare un contributo minimo di CP_1 solidarietà, indipendentemente dalla natura occasionale dell'attività svolta e dalla mancata produzione di reddito professionale …, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...] e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, Parte_2 alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”). In tal modo, la Suprema Corte ha inaugurato un indirizzo interpretativo, confermatosi e consolidatosi sulla scorta delle successive pronunce, le quali hanno costantemente ribadito che l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...] e del pagamento della contribuzione minima, mentre l'eventuale natura Parte_2 occasionale dell'esercizio della professione e/o la mancata produzione di reddito rimangono irrilevanti, sebbene l'obbligo di contribuzione minima richieda pur sempre un'effettiva attività professionale, ancorché saltuaria ed occasionale (Cassazione civile n. 28188/2022; Cassazione civile, sez. lav., 13.2.2025 n. 3669: “In Cass. 28188/22, Cass. 25363/23, Cass. 17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha CP_1 affermato l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che sono iscritti all'albo dei CP_1 geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”). A monte, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo ed al pagamento dei contributi minimi a CP_1 prescindere dal reddito, ben potendo esse norme assurgere a fonte dell'obbligo contributivo in quanto legittima espressione dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione CP_1 (cfr., ex multis, Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 2413/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021). Con ciò, risulta definitivamente superato l'orientamento precedente, evocato dal ricorrente, che, invece, subordinava l'iscrizione alla Cassa professionale alla natura abituale o continuativa
4 dell'esercizio della professione, altresì valorizzando l'assenza di produzione di reddito professionale, quale condizione rilevante per la sola iscrizione all'albo. In sintesi, i nuovi principi giurisprudenziali tracciano un assetto ermeneutico ormai pacifico e consolidato, secondo il quale l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , mentre la natura occasionale dell'esercizio della CP_1 professione e l'assenza di produzione reddituale sono irrilevanti ai fini dell'obbligatorietà stessa. In conclusione, reputa questo giudice di dover aderire integralmente a tale indirizzo e di doverne dare altrettanto integrale applicazione alla fattispecie concreta in esame, in cui risulta pacifica l'iscrizione del geometra all'albo dei geometri fino al 2021. Ciò vieppiù in assenza non solo di specifiche deduzioni circa lo svolgimento dell'attività libero professionale con il carattere dell'occasionalità, ma altresì di contestazioni in ordine all'effettivo esercizio della professione, pur in assenza di produzione reddituale, per i periodi in contesa. Tutto ciò chiarito, si osserva che gli iscritti a C.I.P.A.G. sono soggetti ad un obbligo di versamento contributivo, connesso all'esercizio della libera professione e commisurato al reddito comunicato, ed in specie consistente nel pagamento del contributo integrativo, in misura fissa, del contributo soggettivo, quest'ultimo nella misura minima prestabilita laddove le soglie reddituali siano inferiori a quelle individuate nel regolamento prodotto in atti e, dal 2010, anche del contributo di maternità (cfr. art. 1 regolamento in atti). Sul punto, deve evidenziarsi che, come noto, il contributo integrativo risulta diretto a finanziare l'assistenza di categoria, in quanto espressione di un dovere solidaristico nell'ambito del settore professionale di appartenenza. Proprio in ragione di tale funzione, i contributi integrativi, a differenza dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva. Lo scopo del versamento del contributo integrativo non è quello di precostituire una prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, ma, piuttosto, come già evidenziato, quello di partecipare ad una solidarietà collettiva categoriale, tanto da essere di norma utilizzato, dalle casse di previdenza dei professionisti, per finalità assistenziali. Non a caso, l'obbligo di versamento del contributo integrativo è ricollegato non già all'appartenenza al regime previdenziale di categoria, ma alla stessa appartenenza all'ordine professionale, derivando non dall'iscrizione alla cassa professionale, ma dall'iscrizione all'albo, tanto da dover essere assolto anche da chi è iscritto ad altro sistema previdenziale e, dunque, fruirà di un trattamento pensionistico erogato da un ente diverso. Tale funzione non risulta snaturata dalla cd. retrocessione (cfr. art.
2.7 del regolamento in atti), ossia dall'utilizzo di parte del contributo integrativo versato per determinare il cd. montante contributivo, ossia la base di calcolo del trattamento pensionistico, e, dunque, il quantum della pensione, unitamente ai contributi soggettivi pagati, restando fermo che le annualità in cui viene pagato il solo contributo integrativo non rilevano a fini pensionistici. Per contro, il contributo soggettivo corrisponde all'accantonamento pensionistico vero e proprio, calcolato in misura percentuale sul reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. Ciò posto, occorre evidenziare che il termine di prescrizione dei contributi dovuti a è CP_1 quinquennale, in quanto, in subiecta materia, risulta operante il regime dettato dalla L. 335/1995, normativa di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, la quale, all'art. 3 co. 9, ha previsto che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale si prescrivono nel termine di cinque anni (“le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del
5 lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”). La suddetta disposizione normativa è pacificamente applicabile, in via generalizzata, anche ai contributi dovuti per le gestioni dei liberi professionisti (Cassazione civile, sez. lav., 9.4.2003, n. 5522; Cassazione civile, sez. lav., 13.12.2006, n. 26621; Cassazione civile, sez. lav., 20.2.2014, n. 4050). Essa, dunque, è pienamente applicabile anche ai crediti C.I.P.A.G., sottostanti il decreto ingiuntivo impugnato, in linea con il disposto di cui all'art. 33 co. 1 del regolamento sulla contribuzione, prodotto agli atti dall'ente previdenziale, che così recita: “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, CP_1 comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse”. Quanto al dies a quo del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi, va precisato che lo stesso decorre dalla data della ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della comunicazione inerente alla dichiarazione annuale dei redditi, così come si evince dall'art. 33 co. 2 del succitato regolamento (“Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, CP_1 come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello Unico e per i relativi pagamenti”). ha appunto identificato il dies a quo del termine di prescrizione con il termine di cui all'art. CP_1 9 del regolamento contributivo, ossia con il termine di comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini I.R.P.E.F. e del volume d'affari ai fini dell'I.V.A., ivi stabilito nella data del 15 settembre di ogni anno. Siffatta prospettazione risulta condivisibile, in quanto, in tale data, l'ente previdenziale ha a propria disposizione tutti i dati reddituali onde poter procedere all'applicazione della contribuzione soggettiva (minima o a percentuale) ed integrativa, nonché accessoria, dovuta dall'iscritto per l'annualità contributiva precedente. La data del 15 settembre può, perciò, essere assunta quale momento a partire dal quale può essere esercitato il diritto di credito ai sensi dell'art. 2935 c.c. Non rilevano, invece, i termini di pagamento individuati nell'art. 7 del regolamento (31 maggio, 31 luglio, 15 ottobre e 15 dicembre dell'anno di riferimento), essendo essi riferiti ai soli contributi minimi, comunque dovuti dall'iscritto a prescindere dal reddito prodotto, e prevedendo la norma stessa l'obbligo del pagamento del saldo appunto entro il 15 settembre dell'anno successivo, contestualmente alla comunicazione reddituale. In tal modo, la data del 15 settembre individua il termine di scadenza finale del pagamento dei contributi dovuti per l'annualità precedente, a conferma della sua natura di dies a quo del termine prescrizionale. Di contro, non può essere condivisa la tesi dell'ente, nella parte in cui si afferma che, in mancanza di comunicazione reddituale, la prescrizione non inizia a decorrere. Al riguardo, si osserva che l'ente previdenziale è in condizione di riscontrare tempestivamente l'omissione dichiarativa e, pertanto, di contestarla ed elevare le sanzioni, il che permette altresì di esercitare il corrispondente diritto di credito. Quindi, anche nell'ipotesi in cui il contribuente non comunichi i redditi prodotti nell'anno precedente, la ben può rilevare tale omissione nella data del 15 settembre di ogni anno e procedere ad CP_1 accertare e porre in riscossione le somme eventualmente dovute, se del caso interrompendo il termine di prescrizione detto anche solo attraverso una mera diffida di pagamento, senza indicazione degli importi, e ciò nel caso in cui la stessa non abbia ancora avuto accesso alle dichiarazioni CP_1 fiscali del contribuente. È dalla data del 15 settembre, pertanto, che comincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, e ciò in ogni caso.
6 Analoghe osservazioni vanno svolte in ordine al sistema sanzionatorio relativo alle comunicazioni reddituali omesse o irregolari, per le quali il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza della presentazione della domanda reddituale, che coincide sempre con il 15 settembre di ogni anno. Definito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere alla disamina dei motivi di opposizione, che poggiano anzitutto sul decorso del termine per prescrizione, la cui maturazione è stata eccepita in ricorso e contestata dall'opposta. Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto il corrispondente accertamento conduce al rilievo d'estinzione dell'obbligazione contributiva e delle relative sanzioni(Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014; Cass. civ., sez. unite, n. 9936 del 8.5.2014). ha depositato agli atti del giudizio una serie di comunicazioni, inoltrate all'opponente al CP_1 fine di interrompere il suddetto termine di prescrizione. Questo Giudicante ritiene che ai fini interruttivi della prescrizione le missive debbano essere idonee a costituire in mora il debitore alla luce del dettato normativo dell'art. 2943 co. 4 c.c. In particolare, l'atto di costituzione in mora deve, a tal uopo, contenere l'esplicitazione della pretesa e la manifestazione di volontà diretta far valere il proprio credito nei confronti del soggetto passivo, pur senza la necessità di clausole di stile o formule sacramentali, in modo che possa comunque chiaramente evincersi che il creditore chieda il pagamento di quanto dovuto, purché venga ossequiata la natura recettizia dell'atto, e benché non si proceda alla liquidazione del credito (Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, n. 1159: “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell' art. 2943, comma 4, c.c. , consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”). Tali caratteristiche non sono ravvisabili nelle missive allegate dalla le quali contengono un CP_1 mero invito alla regolarizzazione della posizione contributiva del geometra, pertanto l'unico atto interruttivo valido è la diffida di pagamento e contestuale costituzione in mora inviata per pec al geometra in data 31.10.2022, pertanto alla suddetta data per le annualità 2012,2013,2014,2015, il quinquennio era già spirato, mentre, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 esso non lo era ancora, considerando la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori disposta dal legislatore durante il periodo della pandemia da SARS-CoV2, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020. In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato. Non può dubitarsi dell'applicabilità di siffatte ipotesi di sospensione del termine di prescrizione ai contributi dovuti alle casse private dei professionisti, inclusi quelli oggetto del presente giudizio, e ciò alla luce dell'espressa lettera delle norme succitate, laddove ne estendono la portata a tutti i contributi obbligatori di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, cioè a tutti i contributi che si prescrivono in 5 anni. Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protrae nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la sua durata è estesa di ulteriori 182 giorni. Ove, invece, vengano attraversati entrambi i periodi di sospensione, essi si cumuleranno, determinando un differimento del dies ad quem della prescrizione pari a 311 giorni.
7 Il periodo di sospensione così determinato viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione e va sommato all'originario termine. Ciò chiarito, nel caso di specie, per l'annualità contributiva 2016, il cui termine di prescrizione sarebbe naturalmente spirato addì 15.9.2021, ma esso è rimasto soggetto ad entrambi i periodi di sospensione suindicati, sicché se ne è verificato lo slittamento, ragion per cui l'atto interruttivo del 31/10/2022 ha interrotto tempestivamente il decorso della prescrizione. Tirando le somme, tutti i contributi ed ogni sanzione, anche dichiarativa, inerenti agli anni dal 2012 al 2015 incluso sono estinti per prescrizione. Non risultano, invece, investite dalla prescrizione i crediti afferenti alle annualità contributive successive. Anche per gli anni dal 2015 al 2021 risultano applicate sanzioni per violazioni dell'onere di comunicazione reddituale, stabilito, come noto, dall'art. 17 L. 773/1982, norma che delinea anche la sanzione per l'inosservanza. Trattasi di somme che, perciò, assumono natura giuridica di sanzioni amministrative pecuniarie, che esulano dall'autonomia regolamentare ex D. Lgs. 509/1994 e restano soggette ai principi generali di legge vigenti in materia (L. 689/1981; D. Lgs. 150/2011). Dunque, il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative de quibus è quello quinquennale stabilito nell'art. 28 L. 689/1981. Identico termine quinquennale di prescrizione trova applicazione alle sanzioni civili, ossia alle somme aggiuntive addebitate dalla ai sensi dell'art. 43 del regolamento in atti in caso d'omesso o CP_1 tardivo pagamento, ed agli interessi di mora ivi stabiliti, trattandosi di accessori del credito (Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2022, n. 29751: “Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” - fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla
a far data dal 1° Parte_3 gennaio 1996, al termine di prescrizione quinquennale). Ebbene, per tali annualità, infondata l'eccezione di prescrizione secondo quanto sopra già osservato (trattandosi dello stesso termine di prescrizione innanzi già applicato), va esaminato l'ulteriore motivo di merito proposto nel ricorso in opposizione, laddove si è sostenuto che è la opposta a dover CP_1 provare la sussistenza e la debenza delle somme, contestandosi natura probatoria l'attestazione del credito predetta. In effetti, come già accennato, quest'ultima, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce un elemento meramente indiziario della fonte del credito e della sua consistenza. Resta fermo, come sopra anticipato, che compete al creditore opposto dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'obbligazione di pagamento addossata al debitore opponente. Nella fattispecie, in riferimento alle contribuzioni per gli anni dal 2015 al 2021, ha allegato CP_1 l'esistenza degli elementi costitutivi dell'obbligo contributivo, e su tutti l'iscrizione del geom. Pt_1
e la conseguente attivazione della posizione previdenziale, come emerge dall'estratto
[...] contributivo prodotto in atti, laddove risulta l'iscrizione obbligatoria per le annualità contributive in contestazione. A fronte di tali affermazioni, il ricorrente non ha avanzato specifiche contestazioni, né in ordine all'eventuale insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla né in ordine alla permanenza CP_1 dell'iscrizione all'albo, né in ordine allo svolgimento effettivo dell'attività di geometra o all'espletamento di attività incompatibili, né, ancora, in punto di quantum, in ordine all'entità del reddito prodotto ed all'eventuale applicabilità del solo contributo minimo, ecc., limitandosi a contestare l'irrilevante profilo della continuità professionale. A ben vedere, dunque, parte opponente non ha fornito una contestazione specifica degli elementi costitutivi del credito dedotti da parte opposta, credito che, pertanto, deve ritenersi dimostrato nell'an e nel quantum ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Identica considerazione va svolta in ordine alle sanzioni applicate nell'anno 2015 e nelle annualità successive, non essendovi in ricorso una contestazione specifica dei presupposti ex art. 37 e ss. del
8 regolamento agli atti, ed anzi non essendo stato operato alcun rilievo in ordine alle sanzioni amministrative applicate a titolo di inadempimento dichiarativo. Alla luce di tutto quanto sinora osservato, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in ragione dell'intervenuto accertamento della parziale prescrizione del credito. Nel contempo, deve ritenersi dimostrata la debenza, nell'an e nel quantum, delle residue somme addebitate al geometra che va perciò dichiarato tenuto e condannato al relativo pagamento, con quantificazione di quanto dovuto sulla scorta della liquidazione dei contributi operata da CP_1 nell'attestazione del credito, il tutto oltre interessi legali dalla data di notificazione del decreto opposto (15.1.2024) e fino al saldo. Assorbito ogni altro profilo. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021, n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; .sez. II, 24724/2019), la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine all'applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica d'Agostino definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 237/2023;
2) dichiara estinti per prescrizione i crediti contributivi per le annualità dal 2012 al 2015 inclusa;
3) rigetta per il resto il ricorso in opposizione e dichiara il geometra tenuto al pagamento delle residue somme;
4) per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
della contribuzione soggettiva ed integrativa, Parte_2 contributo di maternità, interessi di mora, sanzioni civili, sanzioni dichiarative ed altri oneri accessori, il tutto in ordine alle annualità dal 2016 al 2021 inclusa, ed oltre interessi legali dalla data notifica decreto ingiuntivo sino al saldo;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 24.9.2025 Il Giudice del lavoro Monica d'Agostino
9
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n.151/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 237/2023 (R.G. n. 3235/2023); introdotta
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Silvestro, presso cui è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 (c.f.: ), in persona del Presidente p. t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Garzilli, presso cui è elettivamente domiciliata. OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2024 il sig. proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 237/2023, notificato il 6.12.2023, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al R. G. n.3235/2023, in accoglimento dell'istanza d'ingiunzione di con cui gli veniva Parte_2 ingiunto il pagamento della somma di € 67.786,40, oltre accessori e spese. Premetteva che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta delle deduzioni del creditore, che lamentava la mancata .corresponsione della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità, oltre interessi e sanzioni, per le annualità dal 2012 al 2021. Eccepiva, la prescrizione della somma ingiunta in ordine alle annualità contributive dal 2012 al 2021, per il decorso del termine quinquennale ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 e per l'assenza di validi atti interruttivi. Eccepiva, altresì, l'infondatezza della pretesa azionata per errato computo delle somme richieste.
1 Deduceva la mancanza di prova e l'inesistenza del credito ingiunto, poiché le attestazioni di credito rilasciate dal Direttore Generale di potevano rivestire valore probatorio esclusivamente nella CP_1 fase monitoria del procedimento. Affermava l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza esclusivamente per i geometri iscritti all'albo e che esercitano la professione con il carattere della continuità, ai sensi dell'art. 22 co. 1 L. 773/1982. Tanto premesso, conveniva in giudizio la Parte_2
in persona del Presidente p. t., innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di
[...] giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza del ricorso. Preliminarmente, rappresentava l'assenza di contestazione delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella procedura monitoria, quali lo status di iscritto obbligatorio, l'obbligo contributivo e l'omesso versamento dei contributi per le annualità in contesa. Affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, il cui dies a quo doveva iniziare a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione annuale obbligatoria da parte del professionista, in assenza della quale la prescrizione non cominciava affatto a decorrere. Eccepiva l'assoluta genericità della contestazione relativa al quantum debeatur, poiché in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 167 co. 1 e 416 co. 3 c.p.c. che impongono al convenuto l'onere di contestare in maniera precisa e puntuale quanto posto a fondamento della domanda. Precisava che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituiva idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 635 co. 2 c.p.c. Deduceva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente, sul presupposto della irrilevanza della natura occasionale dell'esercizio della professione, essendo condizione necessaria e sufficiente la sola iscrizione all'albo professionale. Sosteneva la fondatezza della domanda di pagamento in ordine alla contribuzione soggettiva obbligatoria ed a quella integrativa, oltre che per le sanzioni e gli interessi. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza. Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati, con contestuale revoca del provvedimento monitorio opposto e pronuncia sulla domanda di pagamento articolata nel procedimento ingiuntivo ed automaticamente traslata nel presente giudizio, domanda che deve ritenersi anch'essa parzialmente fondata. Va, innanzitutto, precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito a cognizione piena sulla domanda di pagamento, realizzando un contraddittorio differito rispetto alla fase monitoria, la quale si svolge inaudita altera parte. Dunque, i vizi intrinseci del ricorso monitorio e del pedissequo decreto possono, al più, condurre alla revoca del provvedimento d'ingiunzione, ma non pregiudicano l'esame di merito della domanda di pagamento, che doverosamente tiene luogo a seguito dell'introduzione del giudizio di opposizione (Cassazione civile, sez. II, 18/04/2000, n. 4974). Del resto, è opinione condivisa quella secondo cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è giudice dell'atto opposto, ma è giudice del rapporto controverso. Qualora, poi, la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare quantificata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto (Cassazione civile, sez. lav., 17/10/2011, n. 21432). Quindi, anche in caso di parziale fondatezza dell'opposizione, la pronuncia del giudice del merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avrà ad oggetto l'eventuale residua parte di credito, di cui sia accertata la sussistenza. Il ripristino del contraddittorio, in via eventuale e differita, determina la traslazione della domanda di pagamento, proposta in monitorio, nel giudizio di opposizione, con ciò determinandosi una speculare
2 inversione delle posizioni processuali, nel senso che l'opponente è debitore sul piano sostanziale, mentre l'opposto è creditore. Alla luce del noto riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nel contesto delle obbligazioni pecuniarie, dovrà essere il contribuente, in veste di debitore opponente, a dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa, mentre l'ente previdenziale, in qualità di creditore opposto, ben può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo egli unicamente dimostrare gli elementi costitutivi del diritto, cioè, nella fattispecie, la sussistenza dell'obbligo di iscrizione previdenziale e, limitatamente al quantum, la misura del reddito imponibile adottato a base di calcolo dei contributi (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607). Né tale regola subisce deroghe nel processo del lavoro, essendo nota la natura dell'obbligazione di pagamento dei contributi di previdenza, quale ordinario credito pecuniario di diritto comune (con l'unica peculiarità della rilevabilità officiosa della prescrizione estintiva). Ciò premesso, va condivisa la tesi professata dalla secondo cui essa può Parte_2 avvalersi dell'azione monitoria ex art. 635 co. 2 c.p.c. al fine della propria attività di recupero dei contributi. Infatti, questo giudice presta adesione ai maggioritari orientamenti interpretativi sul punto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, i quali accordano alle Casse di previdenza l'azione monitoria basata, quale prova scritta, sull'attestazione del credito stilata dal funzionario (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23616). Pertanto, applicando tali condivisibili principi nella fattispecie in controversia, anche in questa sede deve ritenersi che l'opposta debba essere ricompresa tra gli altri enti di previdenza e CP_1 assistenza che possono beneficiare della previsione di cui all'art. 635 co. 2 c.p.c., svolgendo funzioni previdenziali. Dunque, posto che, al ricorso monitorio risulta allegata dalla l'attestazione del credito CP_1 sottoscritta dal Direttore Generale, non si ravvisa l'insussistenza del presupposto della prova scritta ai fini della pronuncia dell'opposto decreto. Di contro, va evidenziata l'idoneità di detta attestazione del credito versata in atti a costituire prova per l'emissione del decreto ingiuntivo. D'altra parte, nel presente giudizio, detta certificazione non può assumere valore probatorio assoluto e vincolante, anche perché oggetto di contestazione da parte del contribuente, con ciò degradando a mero elemento indiziario, tale da richiedere l'emersione di ulteriori elementi di prova a sostegno della tesi della sussistenza del credito contributivo e della correlata obbligazione di pagamento. Ancora in via di premessa, poi, si osserva che, in seguito alla trasformazione della Parte_2 per effetto del D. Lgs. 509/1994, in ente di diritto privato denominato
[...]
le precedenti disposizioni in materia di iscrizione e Controparte_1 contribuzione dettate ex L. 773/1982 sono state trasposte nello Statuto dell'ente e, quindi, nei Regolamenti dallo stesso emanati, in ossequio all'avvenuta “privatizzazione”, con cui è stata attribuita agli enti coinvolti una piena autonomia regolamentare nel dettare la disciplina della contribuzione previdenziale di settore. In particolare, l'art. 22 co. 1 L. 773/1982, nel testo in vigore sino al 31.12.2002, prescriveva
“l'iscrizione obbligatoria alla per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che
CP_1 esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
b) l'iscrizione facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta”. Tuttavia, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, la ha inciso su tale normativa,
CP_1 sancendo l'automatica iscrizione alla da parte di tutti gli iscritti all'albo, che esercitano la libera
CP_1 professione anche senza carattere di continuità ed esclusività. Difatti, l'art. 5 dello Statuto, rubricato “Iscritti”, per effetto delle modifiche approvate con D.M. del 27.02.2003, prevede espressamente quanto segue: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i
CP_1 geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza
3 carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509. … I rapporti tra la
e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa vigente e dagli appositi
CP_1 Regolamenti”. In sostanza, mentre, secondo la disciplina regolamentare operante fino al 31.12.2002, l'iscrizione alla era obbligatoria per gli iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitavano la libera
CP_1 professione con carattere di continuità (cfr. art. 22 L. 773/1982), a partire dall'1.1.2003 l'obbligo di iscrizione alla è stato esteso a tutti gli iscritti all'albo professionale, indipendentemente dal
CP_1 carattere continuativo o esclusivo dell'attività professionale esercitata e, dunque, anche a coloro i quali esercitano la professione in forma occasionale, in ragione di una presunzione iuris tantum di esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'albo, superabile con la prova contraria. In materia, la giurisprudenza ha chiarito che l'ambito dei soggetti obbligati alla iscrizione alla
CP_1 non è mutato per effetto della modifica regolamentare del 2003, in quanto l'iscrizione alla
CP_1 riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività (Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2021, n. 4568: “Alla stregua del regolamento della Parte_2
l'iscrizione all'albo professionale è condizione di per sé sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla , dalla quale discende l'obbligo di versare un contributo minimo di CP_1 solidarietà, indipendentemente dalla natura occasionale dell'attività svolta e dalla mancata produzione di reddito professionale …, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...] e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, Parte_2 alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”). In tal modo, la Suprema Corte ha inaugurato un indirizzo interpretativo, confermatosi e consolidatosi sulla scorta delle successive pronunce, le quali hanno costantemente ribadito che l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...] e del pagamento della contribuzione minima, mentre l'eventuale natura Parte_2 occasionale dell'esercizio della professione e/o la mancata produzione di reddito rimangono irrilevanti, sebbene l'obbligo di contribuzione minima richieda pur sempre un'effettiva attività professionale, ancorché saltuaria ed occasionale (Cassazione civile n. 28188/2022; Cassazione civile, sez. lav., 13.2.2025 n. 3669: “In Cass. 28188/22, Cass. 25363/23, Cass. 17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha CP_1 affermato l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che sono iscritti all'albo dei CP_1 geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”). A monte, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo ed al pagamento dei contributi minimi a CP_1 prescindere dal reddito, ben potendo esse norme assurgere a fonte dell'obbligo contributivo in quanto legittima espressione dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione CP_1 (cfr., ex multis, Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 2413/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021). Con ciò, risulta definitivamente superato l'orientamento precedente, evocato dal ricorrente, che, invece, subordinava l'iscrizione alla Cassa professionale alla natura abituale o continuativa
4 dell'esercizio della professione, altresì valorizzando l'assenza di produzione di reddito professionale, quale condizione rilevante per la sola iscrizione all'albo. In sintesi, i nuovi principi giurisprudenziali tracciano un assetto ermeneutico ormai pacifico e consolidato, secondo il quale l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , mentre la natura occasionale dell'esercizio della CP_1 professione e l'assenza di produzione reddituale sono irrilevanti ai fini dell'obbligatorietà stessa. In conclusione, reputa questo giudice di dover aderire integralmente a tale indirizzo e di doverne dare altrettanto integrale applicazione alla fattispecie concreta in esame, in cui risulta pacifica l'iscrizione del geometra all'albo dei geometri fino al 2021. Ciò vieppiù in assenza non solo di specifiche deduzioni circa lo svolgimento dell'attività libero professionale con il carattere dell'occasionalità, ma altresì di contestazioni in ordine all'effettivo esercizio della professione, pur in assenza di produzione reddituale, per i periodi in contesa. Tutto ciò chiarito, si osserva che gli iscritti a C.I.P.A.G. sono soggetti ad un obbligo di versamento contributivo, connesso all'esercizio della libera professione e commisurato al reddito comunicato, ed in specie consistente nel pagamento del contributo integrativo, in misura fissa, del contributo soggettivo, quest'ultimo nella misura minima prestabilita laddove le soglie reddituali siano inferiori a quelle individuate nel regolamento prodotto in atti e, dal 2010, anche del contributo di maternità (cfr. art. 1 regolamento in atti). Sul punto, deve evidenziarsi che, come noto, il contributo integrativo risulta diretto a finanziare l'assistenza di categoria, in quanto espressione di un dovere solidaristico nell'ambito del settore professionale di appartenenza. Proprio in ragione di tale funzione, i contributi integrativi, a differenza dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva. Lo scopo del versamento del contributo integrativo non è quello di precostituire una prestazione pensionistica in favore dell'assicurato, ma, piuttosto, come già evidenziato, quello di partecipare ad una solidarietà collettiva categoriale, tanto da essere di norma utilizzato, dalle casse di previdenza dei professionisti, per finalità assistenziali. Non a caso, l'obbligo di versamento del contributo integrativo è ricollegato non già all'appartenenza al regime previdenziale di categoria, ma alla stessa appartenenza all'ordine professionale, derivando non dall'iscrizione alla cassa professionale, ma dall'iscrizione all'albo, tanto da dover essere assolto anche da chi è iscritto ad altro sistema previdenziale e, dunque, fruirà di un trattamento pensionistico erogato da un ente diverso. Tale funzione non risulta snaturata dalla cd. retrocessione (cfr. art.
2.7 del regolamento in atti), ossia dall'utilizzo di parte del contributo integrativo versato per determinare il cd. montante contributivo, ossia la base di calcolo del trattamento pensionistico, e, dunque, il quantum della pensione, unitamente ai contributi soggettivi pagati, restando fermo che le annualità in cui viene pagato il solo contributo integrativo non rilevano a fini pensionistici. Per contro, il contributo soggettivo corrisponde all'accantonamento pensionistico vero e proprio, calcolato in misura percentuale sul reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. Ciò posto, occorre evidenziare che il termine di prescrizione dei contributi dovuti a è CP_1 quinquennale, in quanto, in subiecta materia, risulta operante il regime dettato dalla L. 335/1995, normativa di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, la quale, all'art. 3 co. 9, ha previsto che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale si prescrivono nel termine di cinque anni (“le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del
5 lavoratore o dei suoi superstiti b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”). La suddetta disposizione normativa è pacificamente applicabile, in via generalizzata, anche ai contributi dovuti per le gestioni dei liberi professionisti (Cassazione civile, sez. lav., 9.4.2003, n. 5522; Cassazione civile, sez. lav., 13.12.2006, n. 26621; Cassazione civile, sez. lav., 20.2.2014, n. 4050). Essa, dunque, è pienamente applicabile anche ai crediti C.I.P.A.G., sottostanti il decreto ingiuntivo impugnato, in linea con il disposto di cui all'art. 33 co. 1 del regolamento sulla contribuzione, prodotto agli atti dall'ente previdenziale, che così recita: “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, CP_1 comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse”. Quanto al dies a quo del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi, va precisato che lo stesso decorre dalla data della ricezione, da parte dell'ente previdenziale, della comunicazione inerente alla dichiarazione annuale dei redditi, così come si evince dall'art. 33 co. 2 del succitato regolamento (“Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, CP_1 come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello Unico e per i relativi pagamenti”). ha appunto identificato il dies a quo del termine di prescrizione con il termine di cui all'art. CP_1 9 del regolamento contributivo, ossia con il termine di comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini I.R.P.E.F. e del volume d'affari ai fini dell'I.V.A., ivi stabilito nella data del 15 settembre di ogni anno. Siffatta prospettazione risulta condivisibile, in quanto, in tale data, l'ente previdenziale ha a propria disposizione tutti i dati reddituali onde poter procedere all'applicazione della contribuzione soggettiva (minima o a percentuale) ed integrativa, nonché accessoria, dovuta dall'iscritto per l'annualità contributiva precedente. La data del 15 settembre può, perciò, essere assunta quale momento a partire dal quale può essere esercitato il diritto di credito ai sensi dell'art. 2935 c.c. Non rilevano, invece, i termini di pagamento individuati nell'art. 7 del regolamento (31 maggio, 31 luglio, 15 ottobre e 15 dicembre dell'anno di riferimento), essendo essi riferiti ai soli contributi minimi, comunque dovuti dall'iscritto a prescindere dal reddito prodotto, e prevedendo la norma stessa l'obbligo del pagamento del saldo appunto entro il 15 settembre dell'anno successivo, contestualmente alla comunicazione reddituale. In tal modo, la data del 15 settembre individua il termine di scadenza finale del pagamento dei contributi dovuti per l'annualità precedente, a conferma della sua natura di dies a quo del termine prescrizionale. Di contro, non può essere condivisa la tesi dell'ente, nella parte in cui si afferma che, in mancanza di comunicazione reddituale, la prescrizione non inizia a decorrere. Al riguardo, si osserva che l'ente previdenziale è in condizione di riscontrare tempestivamente l'omissione dichiarativa e, pertanto, di contestarla ed elevare le sanzioni, il che permette altresì di esercitare il corrispondente diritto di credito. Quindi, anche nell'ipotesi in cui il contribuente non comunichi i redditi prodotti nell'anno precedente, la ben può rilevare tale omissione nella data del 15 settembre di ogni anno e procedere ad CP_1 accertare e porre in riscossione le somme eventualmente dovute, se del caso interrompendo il termine di prescrizione detto anche solo attraverso una mera diffida di pagamento, senza indicazione degli importi, e ciò nel caso in cui la stessa non abbia ancora avuto accesso alle dichiarazioni CP_1 fiscali del contribuente. È dalla data del 15 settembre, pertanto, che comincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, e ciò in ogni caso.
6 Analoghe osservazioni vanno svolte in ordine al sistema sanzionatorio relativo alle comunicazioni reddituali omesse o irregolari, per le quali il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza della presentazione della domanda reddituale, che coincide sempre con il 15 settembre di ogni anno. Definito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere alla disamina dei motivi di opposizione, che poggiano anzitutto sul decorso del termine per prescrizione, la cui maturazione è stata eccepita in ricorso e contestata dall'opposta. Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto il corrispondente accertamento conduce al rilievo d'estinzione dell'obbligazione contributiva e delle relative sanzioni(Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014; Cass. civ., sez. unite, n. 9936 del 8.5.2014). ha depositato agli atti del giudizio una serie di comunicazioni, inoltrate all'opponente al CP_1 fine di interrompere il suddetto termine di prescrizione. Questo Giudicante ritiene che ai fini interruttivi della prescrizione le missive debbano essere idonee a costituire in mora il debitore alla luce del dettato normativo dell'art. 2943 co. 4 c.c. In particolare, l'atto di costituzione in mora deve, a tal uopo, contenere l'esplicitazione della pretesa e la manifestazione di volontà diretta far valere il proprio credito nei confronti del soggetto passivo, pur senza la necessità di clausole di stile o formule sacramentali, in modo che possa comunque chiaramente evincersi che il creditore chieda il pagamento di quanto dovuto, purché venga ossequiata la natura recettizia dell'atto, e benché non si proceda alla liquidazione del credito (Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2018, n. 1159: “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell' art. 2943, comma 4, c.c. , consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”). Tali caratteristiche non sono ravvisabili nelle missive allegate dalla le quali contengono un CP_1 mero invito alla regolarizzazione della posizione contributiva del geometra, pertanto l'unico atto interruttivo valido è la diffida di pagamento e contestuale costituzione in mora inviata per pec al geometra in data 31.10.2022, pertanto alla suddetta data per le annualità 2012,2013,2014,2015, il quinquennio era già spirato, mentre, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 esso non lo era ancora, considerando la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori disposta dal legislatore durante il periodo della pandemia da SARS-CoV2, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020. In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato. Non può dubitarsi dell'applicabilità di siffatte ipotesi di sospensione del termine di prescrizione ai contributi dovuti alle casse private dei professionisti, inclusi quelli oggetto del presente giudizio, e ciò alla luce dell'espressa lettera delle norme succitate, laddove ne estendono la portata a tutti i contributi obbligatori di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, cioè a tutti i contributi che si prescrivono in 5 anni. Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protrae nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la sua durata è estesa di ulteriori 182 giorni. Ove, invece, vengano attraversati entrambi i periodi di sospensione, essi si cumuleranno, determinando un differimento del dies ad quem della prescrizione pari a 311 giorni.
7 Il periodo di sospensione così determinato viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione e va sommato all'originario termine. Ciò chiarito, nel caso di specie, per l'annualità contributiva 2016, il cui termine di prescrizione sarebbe naturalmente spirato addì 15.9.2021, ma esso è rimasto soggetto ad entrambi i periodi di sospensione suindicati, sicché se ne è verificato lo slittamento, ragion per cui l'atto interruttivo del 31/10/2022 ha interrotto tempestivamente il decorso della prescrizione. Tirando le somme, tutti i contributi ed ogni sanzione, anche dichiarativa, inerenti agli anni dal 2012 al 2015 incluso sono estinti per prescrizione. Non risultano, invece, investite dalla prescrizione i crediti afferenti alle annualità contributive successive. Anche per gli anni dal 2015 al 2021 risultano applicate sanzioni per violazioni dell'onere di comunicazione reddituale, stabilito, come noto, dall'art. 17 L. 773/1982, norma che delinea anche la sanzione per l'inosservanza. Trattasi di somme che, perciò, assumono natura giuridica di sanzioni amministrative pecuniarie, che esulano dall'autonomia regolamentare ex D. Lgs. 509/1994 e restano soggette ai principi generali di legge vigenti in materia (L. 689/1981; D. Lgs. 150/2011). Dunque, il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative de quibus è quello quinquennale stabilito nell'art. 28 L. 689/1981. Identico termine quinquennale di prescrizione trova applicazione alle sanzioni civili, ossia alle somme aggiuntive addebitate dalla ai sensi dell'art. 43 del regolamento in atti in caso d'omesso o CP_1 tardivo pagamento, ed agli interessi di mora ivi stabiliti, trattandosi di accessori del credito (Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2022, n. 29751: “Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” - fattispecie in tema di sanzioni civili connesse al pagamento di contributi dovuti alla
a far data dal 1° Parte_3 gennaio 1996, al termine di prescrizione quinquennale). Ebbene, per tali annualità, infondata l'eccezione di prescrizione secondo quanto sopra già osservato (trattandosi dello stesso termine di prescrizione innanzi già applicato), va esaminato l'ulteriore motivo di merito proposto nel ricorso in opposizione, laddove si è sostenuto che è la opposta a dover CP_1 provare la sussistenza e la debenza delle somme, contestandosi natura probatoria l'attestazione del credito predetta. In effetti, come già accennato, quest'ultima, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce un elemento meramente indiziario della fonte del credito e della sua consistenza. Resta fermo, come sopra anticipato, che compete al creditore opposto dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'obbligazione di pagamento addossata al debitore opponente. Nella fattispecie, in riferimento alle contribuzioni per gli anni dal 2015 al 2021, ha allegato CP_1 l'esistenza degli elementi costitutivi dell'obbligo contributivo, e su tutti l'iscrizione del geom. Pt_1
e la conseguente attivazione della posizione previdenziale, come emerge dall'estratto
[...] contributivo prodotto in atti, laddove risulta l'iscrizione obbligatoria per le annualità contributive in contestazione. A fronte di tali affermazioni, il ricorrente non ha avanzato specifiche contestazioni, né in ordine all'eventuale insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla né in ordine alla permanenza CP_1 dell'iscrizione all'albo, né in ordine allo svolgimento effettivo dell'attività di geometra o all'espletamento di attività incompatibili, né, ancora, in punto di quantum, in ordine all'entità del reddito prodotto ed all'eventuale applicabilità del solo contributo minimo, ecc., limitandosi a contestare l'irrilevante profilo della continuità professionale. A ben vedere, dunque, parte opponente non ha fornito una contestazione specifica degli elementi costitutivi del credito dedotti da parte opposta, credito che, pertanto, deve ritenersi dimostrato nell'an e nel quantum ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Identica considerazione va svolta in ordine alle sanzioni applicate nell'anno 2015 e nelle annualità successive, non essendovi in ricorso una contestazione specifica dei presupposti ex art. 37 e ss. del
8 regolamento agli atti, ed anzi non essendo stato operato alcun rilievo in ordine alle sanzioni amministrative applicate a titolo di inadempimento dichiarativo. Alla luce di tutto quanto sinora osservato, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in ragione dell'intervenuto accertamento della parziale prescrizione del credito. Nel contempo, deve ritenersi dimostrata la debenza, nell'an e nel quantum, delle residue somme addebitate al geometra che va perciò dichiarato tenuto e condannato al relativo pagamento, con quantificazione di quanto dovuto sulla scorta della liquidazione dei contributi operata da CP_1 nell'attestazione del credito, il tutto oltre interessi legali dalla data di notificazione del decreto opposto (15.1.2024) e fino al saldo. Assorbito ogni altro profilo. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021, n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; .sez. II, 24724/2019), la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine all'applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica d'Agostino definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 237/2023;
2) dichiara estinti per prescrizione i crediti contributivi per le annualità dal 2012 al 2015 inclusa;
3) rigetta per il resto il ricorso in opposizione e dichiara il geometra tenuto al pagamento delle residue somme;
4) per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
della contribuzione soggettiva ed integrativa, Parte_2 contributo di maternità, interessi di mora, sanzioni civili, sanzioni dichiarative ed altri oneri accessori, il tutto in ordine alle annualità dal 2016 al 2021 inclusa, ed oltre interessi legali dalla data notifica decreto ingiuntivo sino al saldo;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 24.9.2025 Il Giudice del lavoro Monica d'Agostino
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