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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1018 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
n. il 28/07/1940 in CASSANO IRPINO (AV) e Parte_1 C.F._1
n. A Cassano Irpino il 28.5.1939, cf , rappresentati Parte_2 C.F._2
dall'Avv VECCHIA SALVATORE
RICORRENTE
E
n. il 15/04/1959 in MONTELLA (AV) Controparte_1 C.F._3
rappresentato dall'avv. PIZZA FELICE
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti, osserva quanto segue.
Con atto introduttivo iscritto a ruolo il 30.01.2024 dinanzi al Tribunale di Avellino i coniugi
[...]
e deducevano che: a) in data 23.11.2020 avevano stipulato con Pt_2 Parte_3 CP_1
un contratto di locazione ad uso abitativo relativo a immobile sito in Cassano Irpino alla
[...]
Via Carmine censito – quanto all'abitazione - in catasto al foglio 9 particella 1072 sub 1 categoria
A/2 classe 1 consistenza 7,5 vani mentre – quanto al garage – al foglio 9 particella 1072 sub 2
categoria C/6 (doc. 1); b) tale contratto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 07.12.2020,
prevedeva il pagamento di un canone mensile di euro 210,00 da corrispondersi anticipatamente il giorno 5 di ciascun mese (art. 4) nonché un deposito cauzionale di euro 420,00 (art. 9); c) il conduttore aveva eseguito il pagamento dei canoni di locazione sino a maggio 2021 rimanendo moroso a partire dal mese di giugno 2021 e quindi chiedevano la convalida dello sfratto per morosità, pronunciare ordinanza di rilascio, emettere decreto di ingiunzione di pagamento per i canoni non pagati con condanna del resistente alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il quale si opponeva alla Controparte_1
domanda, disconoscendo l'esistenza della presunta morosità, deducendo che, tra l'altro, dietro espressa richiesta del aveva sempre corrisposto il canone di locazione in contanti senza mai Pt_2
ricevere alcun attestato dei pagamenti effettuati.
Rilevava, inoltre, che con scrittura del 4 agosto 2023 , di proprio pugno, scriveva e Parte_2
sottoscriveva una dichiarazione con la quale si “impegna a restituire” al la somma di € CP_1
1.300,00, non appena costui avesse rilasciato il fabbricato di Via Carmine.
Tale riconoscimento di debito confermava l'assenza di qualsivoglia pretesa creditoria.
Deduceva, infine, l'invivibilità dell'appartamento, senza riscaldamento e senza acqua calda, anche in pieno inverno, pieno di muffa ovunque, come da foto allegate, confermate dal video girato in loco in occasione del rilascio.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Con ordinanza dell'8.4.2024, il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile, disponendo la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Con ulteriore ordinanza del 12.9.2024, il Giudice, ritenendo la superfluità dei mezzi istruttori richiesti, rinviava per la decisione all'udienza del 6 Febbraio 2025.
Questo tribunale dopo aver esaminato la documentazione in atti ritiene che sia fondata la domanda avanzata dai coniugi e . Parte_3 Parte_2 Evidenzia infatti, in piena concordia con le valutazioni già espresse dal precedente istruttore, come sia onere di chi effettui un pagamento -sia pure a nero- quello di farsi rilasciare una ricevuta per comprovare il pagamento eseguito. Ed infatti, trattandosi di una eccezione estintiva della pretesa creditoria, è onere di chi la invochi dimostrarne la sussistenza, non potendo chi assume un fatto negativo provare lo stesso.
In sintesi, non trattandosi di somme irrisorie per cui sarebbe ragionevole ipotizzare il pagamento in contanti senza ricevuta, ma trattandosi di un adempimento periodico relativo ad un bene immobile,
avrebbe dovuto dimostrare in tale sede di avere effettuato il pagamento nell'unico Controparte_1
modo credibile per questo Tribunale, ossia per il tramite del rilascio di una ricevuta.
Parimenti indimostrata e priva di riscontri documentali è la asserita invivibilità degli immobili, che non ha determinato il mancato godimento dello stesso da parte del . CP_1
Alla luce di queste considerazioni, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in atti per inadempimento della parte resistente, con condanna al pagamento dei canoni inevasi che, come da contratto, ammontano ad euro 420,00 mensili, per una risultanza di complessivi € 7700,00 oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 8.4.2024;
2) dichiara la risoluzione del contratto di causa del 23.11.2020 intercorso tra Parte_4
e per inadempimento di;
[...] Controparte_1 Controparte_1 3) condanna al pagamento dei canoni inevasi da giugno 2021 al giugno Controparte_1
2024 pari a euro 7.770,00 oltre interessi legali;
4) condanna al pagamento della somma di € 5077,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15%.
Così deciso in Avellino in data 6.2.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1018 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
n. il 28/07/1940 in CASSANO IRPINO (AV) e Parte_1 C.F._1
n. A Cassano Irpino il 28.5.1939, cf , rappresentati Parte_2 C.F._2
dall'Avv VECCHIA SALVATORE
RICORRENTE
E
n. il 15/04/1959 in MONTELLA (AV) Controparte_1 C.F._3
rappresentato dall'avv. PIZZA FELICE
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti, osserva quanto segue.
Con atto introduttivo iscritto a ruolo il 30.01.2024 dinanzi al Tribunale di Avellino i coniugi
[...]
e deducevano che: a) in data 23.11.2020 avevano stipulato con Pt_2 Parte_3 CP_1
un contratto di locazione ad uso abitativo relativo a immobile sito in Cassano Irpino alla
[...]
Via Carmine censito – quanto all'abitazione - in catasto al foglio 9 particella 1072 sub 1 categoria
A/2 classe 1 consistenza 7,5 vani mentre – quanto al garage – al foglio 9 particella 1072 sub 2
categoria C/6 (doc. 1); b) tale contratto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 07.12.2020,
prevedeva il pagamento di un canone mensile di euro 210,00 da corrispondersi anticipatamente il giorno 5 di ciascun mese (art. 4) nonché un deposito cauzionale di euro 420,00 (art. 9); c) il conduttore aveva eseguito il pagamento dei canoni di locazione sino a maggio 2021 rimanendo moroso a partire dal mese di giugno 2021 e quindi chiedevano la convalida dello sfratto per morosità, pronunciare ordinanza di rilascio, emettere decreto di ingiunzione di pagamento per i canoni non pagati con condanna del resistente alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il quale si opponeva alla Controparte_1
domanda, disconoscendo l'esistenza della presunta morosità, deducendo che, tra l'altro, dietro espressa richiesta del aveva sempre corrisposto il canone di locazione in contanti senza mai Pt_2
ricevere alcun attestato dei pagamenti effettuati.
Rilevava, inoltre, che con scrittura del 4 agosto 2023 , di proprio pugno, scriveva e Parte_2
sottoscriveva una dichiarazione con la quale si “impegna a restituire” al la somma di € CP_1
1.300,00, non appena costui avesse rilasciato il fabbricato di Via Carmine.
Tale riconoscimento di debito confermava l'assenza di qualsivoglia pretesa creditoria.
Deduceva, infine, l'invivibilità dell'appartamento, senza riscaldamento e senza acqua calda, anche in pieno inverno, pieno di muffa ovunque, come da foto allegate, confermate dal video girato in loco in occasione del rilascio.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Con ordinanza dell'8.4.2024, il Giudice ordinava il rilascio dell'immobile, disponendo la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Con ulteriore ordinanza del 12.9.2024, il Giudice, ritenendo la superfluità dei mezzi istruttori richiesti, rinviava per la decisione all'udienza del 6 Febbraio 2025.
Questo tribunale dopo aver esaminato la documentazione in atti ritiene che sia fondata la domanda avanzata dai coniugi e . Parte_3 Parte_2 Evidenzia infatti, in piena concordia con le valutazioni già espresse dal precedente istruttore, come sia onere di chi effettui un pagamento -sia pure a nero- quello di farsi rilasciare una ricevuta per comprovare il pagamento eseguito. Ed infatti, trattandosi di una eccezione estintiva della pretesa creditoria, è onere di chi la invochi dimostrarne la sussistenza, non potendo chi assume un fatto negativo provare lo stesso.
In sintesi, non trattandosi di somme irrisorie per cui sarebbe ragionevole ipotizzare il pagamento in contanti senza ricevuta, ma trattandosi di un adempimento periodico relativo ad un bene immobile,
avrebbe dovuto dimostrare in tale sede di avere effettuato il pagamento nell'unico Controparte_1
modo credibile per questo Tribunale, ossia per il tramite del rilascio di una ricevuta.
Parimenti indimostrata e priva di riscontri documentali è la asserita invivibilità degli immobili, che non ha determinato il mancato godimento dello stesso da parte del . CP_1
Alla luce di queste considerazioni, va dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in atti per inadempimento della parte resistente, con condanna al pagamento dei canoni inevasi che, come da contratto, ammontano ad euro 420,00 mensili, per una risultanza di complessivi € 7700,00 oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 8.4.2024;
2) dichiara la risoluzione del contratto di causa del 23.11.2020 intercorso tra Parte_4
e per inadempimento di;
[...] Controparte_1 Controparte_1 3) condanna al pagamento dei canoni inevasi da giugno 2021 al giugno Controparte_1
2024 pari a euro 7.770,00 oltre interessi legali;
4) condanna al pagamento della somma di € 5077,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15%.
Così deciso in Avellino in data 6.2.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio