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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 9/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 629 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(C.F. , quale procuratore Parte_1 C.F._1 generale di (P.I. , rappresentata e P_ P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Nunzio Valenza e Gianluca Frate, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Ururi alla via Santa Maria n. 8; opponente contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dagli Avv.ti Alessia Gemini e Giorgia Gemini, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Viterbo alla via Zara n.
54; opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 14/6/2023, unitamente a decreto ingiuntivo n. 376/2023, ha intimato a Controparte_2 P_
1 di pagare l'importo di € 6.352,31 (inclusivo di spese legali ed interessi maturati, ed oltre interessi fino al soddisfo e spese successive), a titolo di compenso professionale per l'attività di stima compiuta quale revisore dei conti dietro incarico conferitogli dalla predetta società il 23/6/2022.
Con atto di citazione depositato in data 10/7/2023, Parte_1
, “quale procuratore generale della di
[...] Controparte_3 diritto monegasco”, ha proposto opposizione al precetto e ha convenuto in giudizio eccependo l'inesistenza Controparte_2 della notifica del precetto e l'assenza di regolare notifica del titolo esecutivo, e affermando, nel merito, che la perizia redatta dall'opposto “è stata, con la partecipazione di altri soggetti, preordinata non per quello che occorreva al cliente (un P_ atto pubblico di conferimento del proprio patrimonio in altra società conferitaria) ma soltanto per produrre una relativa parcella professionale”.
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse Controparte_4 deduzioni ed eccezioni, ed eccependo il difetto di legittimazione ad agire dell'opponente sedicente procuratrice Parte_1 generale di , unica legittimata a proporre opposizione P_ avverso il precetto a lei diretto.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
***
1. L'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'opponente
è fondata. Parte_1
Invero, pur qualificandosi quale “procuratore Parte_1 generale della di diritto monegasco”, non ha Controparte_3 prodotto in giudizio l'asserita procura generale né altra documentazione atta a dimostrare la sussistenza del potere, in capo alla medesima, di agire in giudizio a tutela dei diritti di P_
, peraltro conferendo in proprio (e non in qualità di
[...] procuratrice generale di la procura alla lite agli P_ avvocati Nunzio Valenza e Gianluca Frate.
2 Deve, pertanto, convenirsi con la parte opposta circa l'assenza di qualsivoglia potere in capo a di rappresentare in Parte_1 giudizio la società monegasca, e ciò in forza del disposto dell'art. 81 c.p.c. a mente del quale “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Segue declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione.
2. Va, inoltre, respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'opponente per totale difetto di allegazione e prova dei medesimi.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in applicazione del D.M. 55/2014, scaglione da €
5.200,00 ad € 26.000,00, parametri medi vigenti a far data dal
23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a precetto iscritta al n. 629/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire in capo a
[...]
; Parte_1
2) dichiara, per l'effetto, l'inammissibilità dell'opposizione a precetto;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di , quantificate in € 3.397,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vasto, il 26/7/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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