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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8219/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240030340092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4145/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.10.2024 il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 2024
00303400 92 000 notificata il 18.09.2024 esclusivamente nella parte relativa ai tributi appartenenti alla giurisdizione del Giudice Tributario, dell'importo complessivo di € 490,26 – bollo 2021.
Lamenta parte ricorrente la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che in via preliminare eccepisce:
1. Inammissibilità del ricorso per violazione art. 14 D.Lgs. n. 546/1992
2. Incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria adita.
3. Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
4. Chiamata in causa ex art.23 D.LGS. 546/1992 dell'Ente impositore.
Evidenzia come l'odierno convenuto abbia chiamato in causa l'ente impositore NE IC
“ essendo la causa comune, con richiesta di intervento volontario, affinché si costituisca volontariamente nelle forme di legge, all'udienza (non fissata) che si terrà nella Corte Giustizia Tributaria di Primo Grado di
CATANIA – RGR nr. 8219/2024 – sez. 13.
Conclude ADER n via preliminare: • dichiarare la inammissibilità del presente ricorso per eccepita violazione del disposto di cui all'art. 14, comma 2 bis del D. Lgs. N. 546/92. • dichiarare, l'incompetenza territoriale di
Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, stante il disposto di cui al comma 1, dell'art. 4, del D.Lgs. n° 546/92;
• dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, per i motivi dell'opposizione riguardanti la legittimità dell'iscrizione a ruolo;
• disporre ai sensi dell'art. 14 Dlgs 546/92 l'integrazione del contraddittorio onerando il ricorrente di chiamare in causa la RE IC (ente impositore).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso privo di fondamento.
Il ricorrente si affida ad unico motivo di censura " la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.", che risulta infondato.
Per quanto concerne la omessa previa notifica di atti di accertamento, va evidenziato che con legge della
Regione Siciliana 11 agosto 2015 n. 16 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9), è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio 2016, la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale, in precedenza vigente (art. 1). L'art 2, comma 1, della stessa legge regionale, prevede in particolare, che «il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39 e successive modifiche ed integrazioni». L'art. 2 comma 2-bis, con riferimento alla tassa automobilistica regionale, dispone anche in riferimento alla Tassa Auto, che «trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento». E che «in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Viene, dunque, previsto un meccanismo in base al quale la Regione Siciliana, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento. Ne consegue che nella Regione Siciliana non è previsto la comunicazione dell'avviso pagamento tassa auto.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 200,00 in favore di parte resistente.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025. IL GIUDICE
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8219/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240030340092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4145/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.10.2024 il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 2024
00303400 92 000 notificata il 18.09.2024 esclusivamente nella parte relativa ai tributi appartenenti alla giurisdizione del Giudice Tributario, dell'importo complessivo di € 490,26 – bollo 2021.
Lamenta parte ricorrente la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che in via preliminare eccepisce:
1. Inammissibilità del ricorso per violazione art. 14 D.Lgs. n. 546/1992
2. Incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria adita.
3. Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
4. Chiamata in causa ex art.23 D.LGS. 546/1992 dell'Ente impositore.
Evidenzia come l'odierno convenuto abbia chiamato in causa l'ente impositore NE IC
“ essendo la causa comune, con richiesta di intervento volontario, affinché si costituisca volontariamente nelle forme di legge, all'udienza (non fissata) che si terrà nella Corte Giustizia Tributaria di Primo Grado di
CATANIA – RGR nr. 8219/2024 – sez. 13.
Conclude ADER n via preliminare: • dichiarare la inammissibilità del presente ricorso per eccepita violazione del disposto di cui all'art. 14, comma 2 bis del D. Lgs. N. 546/92. • dichiarare, l'incompetenza territoriale di
Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, stante il disposto di cui al comma 1, dell'art. 4, del D.Lgs. n° 546/92;
• dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, per i motivi dell'opposizione riguardanti la legittimità dell'iscrizione a ruolo;
• disporre ai sensi dell'art. 14 Dlgs 546/92 l'integrazione del contraddittorio onerando il ricorrente di chiamare in causa la RE IC (ente impositore).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso privo di fondamento.
Il ricorrente si affida ad unico motivo di censura " la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.", che risulta infondato.
Per quanto concerne la omessa previa notifica di atti di accertamento, va evidenziato che con legge della
Regione Siciliana 11 agosto 2015 n. 16 (Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9), è stata istituita, a far tempo dal 1° gennaio 2016, la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale, in precedenza vigente (art. 1). L'art 2, comma 1, della stessa legge regionale, prevede in particolare, che «il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39 e successive modifiche ed integrazioni». L'art. 2 comma 2-bis, con riferimento alla tassa automobilistica regionale, dispone anche in riferimento alla Tassa Auto, che «trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento». E che «in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Viene, dunque, previsto un meccanismo in base al quale la Regione Siciliana, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento. Ne consegue che nella Regione Siciliana non è previsto la comunicazione dell'avviso pagamento tassa auto.
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 200,00 in favore di parte resistente.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025. IL GIUDICE