Articolo 69 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Articolo 68Articolo 70
Versione
1 gennaio 2002
Art. 69. (Semplificazione delle procedure di spesa) 1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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