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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/08/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Valeria Guaragnella - Presidente rel.
2. dott. Emanuele Pinto - Giudice
3. dott. Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento recante n. 10313/2024 R.G. degli affari contenziosi, decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 cpc proposto da Parte_1
(avv.ti M. Pesce e F. Pantaleo), ricorrente, nei confronti di CP_1
(avv. M. M. Fenuta), resistente;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha chiesto Parte_1
modificarsi le condizioni di affidamento e regolamentazione del diritto di visita paterno della figlia minore nata da una relazione more uxorio con Per_1
e riconosciuta da entrambi i genitori, come stabilite con decreto CP_1
n. 23540/2019 del 29.10.2019 del Tribunale di Bari del 29.10.2019, disponendosi l'autorizzazione al trasferimento in Bovino della ricorrente con la figlia , per necessità lavorative della genitrice, nonché l'autorizzazione Per_2
all'iscrizione della minore presso il nuovo istituto scolastico, con conferma del collocamento presso di sé e, se del caso, prevedendo l'affido esclusivo della minore alla madre, al fine di tutelarla da situazioni p regiudizievoli per il suo corretto sviluppo.
Si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 14.07.2025 dinanzi al Giudice delegato le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa (come da convenzione depositata telematicamente nella medesima data, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori), con conseguente trasform azione del procedimento da giudiziale in consensuale. Indi, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti è fondata e va accolta.
In particolare, le parti hanno convenuto di disporre l'affido condiviso della minore con collocamento preso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno e stabilendo il contributo paterno al mantenimento della figlia in
€ 300,00 mensili, oltre ad aggiornamento Istat annuale ed al 50% delle spese straordinarie;
il ha altresì espresso il proprio assenso al trasferimento CP_1
della minore presso la nuova ubicazione abitativa in Bovino, nonché la sua iscrizione presso l'istituto scolastico indicato nella convenzione.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'omologazione della convenzione.
Le spese del procedimento devono essere compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione depositata telematicamente il 14.07.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta. Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 26.08.2025.
IL PR ES ID ENTE ES T.-VAL ERIA GU ARAGN EL LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. dott. Valeria Guaragnella - Presidente rel.
2. dott. Emanuele Pinto - Giudice
3. dott. Sara Mazzotta - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento recante n. 10313/2024 R.G. degli affari contenziosi, decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 cpc proposto da Parte_1
(avv.ti M. Pesce e F. Pantaleo), ricorrente, nei confronti di CP_1
(avv. M. M. Fenuta), resistente;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha chiesto Parte_1
modificarsi le condizioni di affidamento e regolamentazione del diritto di visita paterno della figlia minore nata da una relazione more uxorio con Per_1
e riconosciuta da entrambi i genitori, come stabilite con decreto CP_1
n. 23540/2019 del 29.10.2019 del Tribunale di Bari del 29.10.2019, disponendosi l'autorizzazione al trasferimento in Bovino della ricorrente con la figlia , per necessità lavorative della genitrice, nonché l'autorizzazione Per_2
all'iscrizione della minore presso il nuovo istituto scolastico, con conferma del collocamento presso di sé e, se del caso, prevedendo l'affido esclusivo della minore alla madre, al fine di tutelarla da situazioni p regiudizievoli per il suo corretto sviluppo.
Si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 14.07.2025 dinanzi al Giudice delegato le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa (come da convenzione depositata telematicamente nella medesima data, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori), con conseguente trasform azione del procedimento da giudiziale in consensuale. Indi, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti è fondata e va accolta.
In particolare, le parti hanno convenuto di disporre l'affido condiviso della minore con collocamento preso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno e stabilendo il contributo paterno al mantenimento della figlia in
€ 300,00 mensili, oltre ad aggiornamento Istat annuale ed al 50% delle spese straordinarie;
il ha altresì espresso il proprio assenso al trasferimento CP_1
della minore presso la nuova ubicazione abitativa in Bovino, nonché la sua iscrizione presso l'istituto scolastico indicato nella convenzione.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'omologazione della convenzione.
Le spese del procedimento devono essere compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione depositata telematicamente il 14.07.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta. Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 26.08.2025.
IL PR ES ID ENTE ES T.-VAL ERIA GU ARAGN EL LA