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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente e Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 70/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_1 Difensore_1 GE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1759/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 5 e pubblicata il 10/11/2016
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076201500006236000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020040015579053000 BOLLO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020040034823884000 RADIODIFFUSIONI 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080012197118000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020090073831501000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020090073831501000 IVA-ALTRO 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020100095325534000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020100095325534000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080020299842000 BOLLO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
il difensore di AdER si riporta agli atti
Conclusioni del ricorrente in riassunzione Ricorrente_1:
… Piaccia a codesta On.le Commissione confermare le statuizioni della sentenza di primo grado che accolgono motivi dell'esponente e annullare il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato per gli ulteriori motivi in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari, VA e Cpa, anche per la fase di legittimità.
Conclusioni di Agenzia delle Entrate ON (di seguito, per brevità AG), (resistente in riassunzione):
in parziale riforma della sentenza n. 1759/05/16 della Corte di Giustizia Tributaria di Torino, pronunciata in data 19 maggio 2016 e depositata in data 10 novembre 2016, non notificata In via principale: accertarsi e dichiararsi la validità della notificazione delle cartelle esattoriali n.11020080012197118000, n.
11020080020299842000, n. 11020090073837501000 e n.11020100095325534000.
In subordine: nell'auspicata ipotesi di accoglimento del presente appello, accertata la totale estraneità di
Agenzia delle Entrate - Riscossione ai fatti per cui è causa ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in merito all'eccezione di prescrizione ex adverso formulata, nell'ipotesi in cui detto termine fosse maturato prima della consegna del ruolo all'Agente della Riscossione e, per l9effetto, disporsi la rimessione della causa avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino affinché, ai sensi dell'art. 59 lett. b) del D. Lgs 546/92 venga integrato il contradditorio nei confronti della Regione Liguria e dell'Agenzia delle Entrate 3 Direzione Provinciale di Genova.
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Agenzia delle Entrate -
Riscossione in quanto infondata.
Con vittoria di spese, diritti e competenze professionali di tutti i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia attiene al ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076 2015 00006236000 ex art.77, c.2 bis, D.P.R. n.602/1973, notificata il
15/10/2015 con la quale il ricorrente veniva invitato al pagamento entro 30 giorni dell'importo di Euro 278.285,02.
L'avviso derivava da alcune cartelle di pagamento riferite al periodo d'imposta dal 2002 al 2011 emesse da EQ SP relativamente a diversi tributi di vari enti creditori, per le quali si chiedeva il pagamento.
Il ricorrente, in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Rappresentante_1, riteneva illegittimo l'atto per i seguenti motivi:
l. Illegittimità dell'iscrizione d'ipoteca per difetto di notifica dell'atto presupposto (cartelle). Veniva eccepita la radicale inesistenza dell'atto impugnato per mancata notifica e comunicazione degli atti posti a fondamento della pretesa tributaria.
Veniva poi evidenziato che il ricorrente era stato colpito da un grave ictus nel maggio 2011 e che pertanto lo stesso non era più in grado di ricevere e verificare le cartelle ricevute nonché la loro correttezza.
Le ragioni della pretesa erariale risultavano pertanto affermate solo dall'Agente della riscossione, ma ignote al ricorrente, in quanto ne era venuto a conoscenza solo con la notifica della comunicazione impugnata.
2. Omessa motivazione del provvedimento impugnato.
3. Decadenza dell'Agente della riscossione dal potere di eseguire la pretesa tributaria.
4. Violazione art. 25 DPR 602/73 e art. l, comma 5 bis, D.L. 106/2005 (termini entro i quali notificare la cartella).
5. Violazione art. 20D.Lgs 472/1997 (crediti per sanzioni tributarie ormai prescritti).
6. Violazione art. 77 DPR 602/73 per inapplicabilità dell'ipoteca ai debiti diversi da quelli tributari e nei confronti di altri Enti Pubblici.
Si costituiva nel giudizio di primo grado EQUITALIA NORD S.p.A. la quale in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione per le cartelle n. 110 2004 0122346790000 e n. 110
2007 0064216378000 trattandosi in parte di tributi erariali e in parte di contravvenzioni per violazione del codice della strada.
Confermava la regolarità delle notifiche ed eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva e conseguentemente l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso poiché la titolarità del rapporto non era riferibile a EQ Nord S.p.A.
Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto del ricorso.
La CTP Torino con la sentenza n. 1759/5/2016 depositata il 10/11/2016 accoglieva il ricorso limitatamente alle cartelle n. 110 200 l0408668373000, n. 110 2006 0008095448000 e la n. 110
20090003244 736000.
Dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario per le cartelle n. 110 20040122346790000 e n. 110 2007 0064216378000 trattandosi di contributi previdenziali e di contravvenzioni al codice della strada.
Respingeva nel resto il ricorso e disponeva la compensazione delle spese processuali. L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello avverso tale sentenza e nel giudizio di secondo grado si costituiva il contribuente con memoria di controdeduzioni, riproponendo tutte le proprie difese ed eccependo, in via preliminare, la formazione del giudicato interno per mancata impugnazione, da parte di
AG, della parte della sentenza che dichiarava la nullità per vizio di notificazione delle cartelle di pagamento n. 1102004 0015579053000 e n. 1102004 0034823884000.
La CTR Piemonte dichiarava inammissibile l'appello proposto in quanto AG si era costituita tramite due Avvocati del libero Foro muniti di procura alle liti conferita da EQ.
AG interponeva ricorso per cassazione fondato sull'unico motivo riguardante la questione pregiudiziale di rito che aveva fondato la decisione di appello.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15499/2023 depositata il 1 dicembre 2023, in accoglimento dell'unico motivo di impugnazione, annullava la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 22/2019 e disponeva il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell'avviso dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello;
demandava inoltre al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
A seguito della cassazione con rinvio Ricorrente_1 procedeva alla riassunzione del giudizio, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. In via preliminare e meramente prudenziale: faceva rilevare l'errore materiale di trascrizione presente nel dispositivo della sentenza impugnata, non conforme all'esposizione contenuta nella parte motiva.
2. In via preliminare, eccepiva il giudicato interno formatosi in ordine al vizio di notificazione delle 2 cartelle n. 1102004 0015579053000 e n. 1102004 0034823884000.
3. Affermava la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui assumeva il vizio di notificazione delle restanti n. 4 cartelle.
Il ricorrente in riassunzione riassumeva poi tutti i motivi rimasti assorbiti nel giudizio di merito e, in particolare:
4. Decadenza dell'Agente della riscossione dal potere di eseguire la pretesa tributaria nonché violazione dell'articolo 25, D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, e dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, così come interpretati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 23397 depositata in data 17 novembre 2016.
5. Omessa motivazione del provvedimento impugnato. Violazione dell'art. 7, commi 1 e 3, L. 27 luglio
2000, n. 212 e art. 12, comma 3, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
6. Violazione dell'articolo 20 D.lgs.. 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Violazione dell'art. 77, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Inapplicabilità dell'ipoteca ai debiti diversi da quelli tributari e nei confronti degli altri Enti pubblici.
Il ricorrente in riassunzione Ricorrente_1 concludeva pertanto chiedendo la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado (che aveva accolto i motivi esposti) e l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato per gli ulteriori motivi dedotti, con vittoria di spese e onorari, anche per la fase di legittimità. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva nel giudizio di riassunzione con memoria di controdeduzioni, con cui lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non valida la notificazione delle cartelle esattoriali n. 11020080012197118000, n. 11020080020299842000, n.
11020090073837501000 e n. 11020100095325534000; ribadiva la validità di tutte le notifiche eseguite;
affermava la legittimità della motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, conforme a quanto stabilito dall'art. 77 del D.P.R. 602/73.
Assumeva inoltre AG la legittimità dell'ipoteca relativa a crediti afferenti a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
quanto all' asserita prescrizione del credito, precisava -quanto ai crediti erariali in contestazione, relativi a cartelle notificate tra il 2006 e il 2016- che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente;
che non poteva ritenersi decorso il termine prescrizionale decennale;
che, infine, vi era il difetto di legittimazione passiva di AG per fatti anteriori alla consegna del ruolo all'Agente della Riscossione;
dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva in quanto Agente della Riscossione.
A seguito dello svolgimento dell'udienza in data 16 febbraio 2026 il procedimento veniva definito come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti processuali si desume che la difesa di parte contribuente depositava istanza di interruzione del giudizio per intervenuto decesso del signor Ricorrente_1.
All'esito dell'udienza del 14 aprile 2025, la Corte di Giustizia, preso atto di quanto sopra, dichiarava l'interruzione dell'odierno procedimento.
Con atto successivamente depositato l'Agenzia delle Entrate - Riscossione dichiarava di voler proseguire il giudizio nei confronti degli aventi causa del signor Ricorrente_1 e chiedeva fissarsi l'udienza di trattazione.
Osserva il Collegio che nell'ordinanza della Corte di Cassazione che disponeva il rinvio, si legge che la controversia ha ad oggetto l'impugnazione avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
(n. 11076201500006236000), ex art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, derivante dal mancato pagamento di una serie di cartelle di pagamento, emesse da EQ s.p.a. nei confronti di Ricorrente_1.
Il contribuente impugnava tale atto per plurimi motivi, sopra indicati.
Come riportato nell'ordinanza di Cassazione (a pag. 2) , “la CTP riteneva correttamente notificate le cartelle n. 1102001 04086373000 e n. 1102009 0003244736000; l'inammissibilità del ricorso con riguardo alle cartelle n. 1102004 012234679000 e n. 1102007 0064216378000; non notificate le rimanenti, specificamente indicate nella sentenza oggi impugnata;
decideva, quindi per un accoglimento parziale del ricorso per i provvedimenti per i quali non era stata raggiunta la prova della notifica”.
Gli altri motivi di nullità del preavviso di ipoteca impugnato restavano assorbiti.
Ritiene il Collegio, decidendo in fase di riassunzione, che la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
La sentenza di primo grado della CTP di Torino dichiarava la nullità, per vizio di notificazione, di sei cartelle, e precisamente: (i) n. 110 2004 0015579053000, (ii) n. 110 2004 0034823884000, (iii) n. 110
2008 0012197118000, (iv) n. 110 2008 0020299842000, (v) n. 110 2009 0073837501000 e (vi) n. 110
2010 0095325534000 .
Ciò sul presupposto di aver analiticamente individuato modalità e tempi di effettuazione delle notifiche dele cartelle, come dettagliatamente riportato nella tabella riportata nella motivazione.
L'Agenzia della Riscossione non faceva oggetto di impugnazione in appello la statuizione di nullità con riguardo alle n. 2 cartelle (i) n. 110 2004 0015579053000 e (ii) n. 110 2004 0034823884000, relativamente alle quali era assente la regolarità della notifica.
Sul punto, quindi, si deve ritenere formato il giudicato interno e ciò comporta che ad oggi è incontestabile che le dette due cartelle siano state invalidamente notificate e, pertanto, non possono essere poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione della presente causa.
La sentenza di primo grado nella parte in cui affermava il vizio di notificazione delle restanti n. 4 cartelle appare corretta e meritevole di conferma per le seguenti considerazioni.
Con riferimento alla cartella n. 110 2008 0012197118000, per la quale manca l'avviso di avvenuta notificazione, la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla difesa del contribuente e da cui non vi è ragione di discostarsi, concordemente afferma che tale vizio determina la nullità della notifica ("Nel caso in cui il piego oggetto di notifica non sia consegnato direttamente al destinatario della notifica, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario", così Cass., 3 ottobre 2016 n. 19730 e altre conformi);
Con riferimento alla cartella n. 110 2008 0020299842000, sulla ricevuta non è apposta alcuna sottoscrizione da parte del ricevente e correttamente la decisione di primo grado ha ritenuto il vizio di notifica, non potendosi ritenere concluso l'iter notificatorio.
Con riferimento alla cartella n. 110 2009 0073837501000, la notifica è invalida in quanto manca la successiva comunicazione di avvenuta notifica, requisito che è in ogni caso richiesto anche in forza dell'articolo 140 c.p.c. (secondo un consolidato orientamento interpretativo infatti la legge richiede effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c. , l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (per tutte Cass., sez. trib., 23 maggio 2018 n. 12753);
Con riferimento alla cartella n. 110 2010 0095325534000, la sentenza ha ritenuto viziata la notifica non sotto il profilo del mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica ma per un difetto relativo al momento della consegna e attinente alla relata di notifica, che riportava una dizione generica e non sufficiente ad integrare la fattispecie richiesta dalla disciplina degli irreperibili (con riferimento alle ipotesi di irreperibilità assoluta, va richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione che ha ritenuto valida la notifica nelle forme dell'articolo 60, lett. e, D.p.r. 600 del 1973, soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, e quindi nel caso in cui siano state esperite tutte le ricerche necessarie da parte del messo notificatore;
sul punto, Cass. sez. trib. 25 ottobre 2007 n. 22677; Cass. n. 7120 del 2003; Cass. n. 5100 del 1997; Cass. n. 4654 del 1997; Cass. n. 8363 del 1993).
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo.
Quanto al regolamento delle spese processuali la parziale reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese stesse, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Decidendo nel giudizio di riassunzione conferma la sentenza di primo grado e dispone la compensazione delle spese processuali anche del giudizio di legittimità.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente e Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 70/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_1 Difensore_1 GE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1759/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 5 e pubblicata il 10/11/2016
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11076201500006236000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020040015579053000 BOLLO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020040034823884000 RADIODIFFUSIONI 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080012197118000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020090073831501000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020090073831501000 IVA-ALTRO 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020100095325534000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020100095325534000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020080020299842000 BOLLO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
il difensore di AdER si riporta agli atti
Conclusioni del ricorrente in riassunzione Ricorrente_1:
… Piaccia a codesta On.le Commissione confermare le statuizioni della sentenza di primo grado che accolgono motivi dell'esponente e annullare il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato per gli ulteriori motivi in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari, VA e Cpa, anche per la fase di legittimità.
Conclusioni di Agenzia delle Entrate ON (di seguito, per brevità AG), (resistente in riassunzione):
in parziale riforma della sentenza n. 1759/05/16 della Corte di Giustizia Tributaria di Torino, pronunciata in data 19 maggio 2016 e depositata in data 10 novembre 2016, non notificata In via principale: accertarsi e dichiararsi la validità della notificazione delle cartelle esattoriali n.11020080012197118000, n.
11020080020299842000, n. 11020090073837501000 e n.11020100095325534000.
In subordine: nell'auspicata ipotesi di accoglimento del presente appello, accertata la totale estraneità di
Agenzia delle Entrate - Riscossione ai fatti per cui è causa ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione in merito all'eccezione di prescrizione ex adverso formulata, nell'ipotesi in cui detto termine fosse maturato prima della consegna del ruolo all'Agente della Riscossione e, per l9effetto, disporsi la rimessione della causa avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino affinché, ai sensi dell'art. 59 lett. b) del D. Lgs 546/92 venga integrato il contradditorio nei confronti della Regione Liguria e dell'Agenzia delle Entrate 3 Direzione Provinciale di Genova.
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Agenzia delle Entrate -
Riscossione in quanto infondata.
Con vittoria di spese, diritti e competenze professionali di tutti i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia attiene al ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076 2015 00006236000 ex art.77, c.2 bis, D.P.R. n.602/1973, notificata il
15/10/2015 con la quale il ricorrente veniva invitato al pagamento entro 30 giorni dell'importo di Euro 278.285,02.
L'avviso derivava da alcune cartelle di pagamento riferite al periodo d'imposta dal 2002 al 2011 emesse da EQ SP relativamente a diversi tributi di vari enti creditori, per le quali si chiedeva il pagamento.
Il ricorrente, in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Rappresentante_1, riteneva illegittimo l'atto per i seguenti motivi:
l. Illegittimità dell'iscrizione d'ipoteca per difetto di notifica dell'atto presupposto (cartelle). Veniva eccepita la radicale inesistenza dell'atto impugnato per mancata notifica e comunicazione degli atti posti a fondamento della pretesa tributaria.
Veniva poi evidenziato che il ricorrente era stato colpito da un grave ictus nel maggio 2011 e che pertanto lo stesso non era più in grado di ricevere e verificare le cartelle ricevute nonché la loro correttezza.
Le ragioni della pretesa erariale risultavano pertanto affermate solo dall'Agente della riscossione, ma ignote al ricorrente, in quanto ne era venuto a conoscenza solo con la notifica della comunicazione impugnata.
2. Omessa motivazione del provvedimento impugnato.
3. Decadenza dell'Agente della riscossione dal potere di eseguire la pretesa tributaria.
4. Violazione art. 25 DPR 602/73 e art. l, comma 5 bis, D.L. 106/2005 (termini entro i quali notificare la cartella).
5. Violazione art. 20D.Lgs 472/1997 (crediti per sanzioni tributarie ormai prescritti).
6. Violazione art. 77 DPR 602/73 per inapplicabilità dell'ipoteca ai debiti diversi da quelli tributari e nei confronti di altri Enti Pubblici.
Si costituiva nel giudizio di primo grado EQUITALIA NORD S.p.A. la quale in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione per le cartelle n. 110 2004 0122346790000 e n. 110
2007 0064216378000 trattandosi in parte di tributi erariali e in parte di contravvenzioni per violazione del codice della strada.
Confermava la regolarità delle notifiche ed eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva e conseguentemente l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso poiché la titolarità del rapporto non era riferibile a EQ Nord S.p.A.
Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto del ricorso.
La CTP Torino con la sentenza n. 1759/5/2016 depositata il 10/11/2016 accoglieva il ricorso limitatamente alle cartelle n. 110 200 l0408668373000, n. 110 2006 0008095448000 e la n. 110
20090003244 736000.
Dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario per le cartelle n. 110 20040122346790000 e n. 110 2007 0064216378000 trattandosi di contributi previdenziali e di contravvenzioni al codice della strada.
Respingeva nel resto il ricorso e disponeva la compensazione delle spese processuali. L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva appello avverso tale sentenza e nel giudizio di secondo grado si costituiva il contribuente con memoria di controdeduzioni, riproponendo tutte le proprie difese ed eccependo, in via preliminare, la formazione del giudicato interno per mancata impugnazione, da parte di
AG, della parte della sentenza che dichiarava la nullità per vizio di notificazione delle cartelle di pagamento n. 1102004 0015579053000 e n. 1102004 0034823884000.
La CTR Piemonte dichiarava inammissibile l'appello proposto in quanto AG si era costituita tramite due Avvocati del libero Foro muniti di procura alle liti conferita da EQ.
AG interponeva ricorso per cassazione fondato sull'unico motivo riguardante la questione pregiudiziale di rito che aveva fondato la decisione di appello.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15499/2023 depositata il 1 dicembre 2023, in accoglimento dell'unico motivo di impugnazione, annullava la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 22/2019 e disponeva il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell'avviso dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello;
demandava inoltre al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
A seguito della cassazione con rinvio Ricorrente_1 procedeva alla riassunzione del giudizio, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. In via preliminare e meramente prudenziale: faceva rilevare l'errore materiale di trascrizione presente nel dispositivo della sentenza impugnata, non conforme all'esposizione contenuta nella parte motiva.
2. In via preliminare, eccepiva il giudicato interno formatosi in ordine al vizio di notificazione delle 2 cartelle n. 1102004 0015579053000 e n. 1102004 0034823884000.
3. Affermava la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui assumeva il vizio di notificazione delle restanti n. 4 cartelle.
Il ricorrente in riassunzione riassumeva poi tutti i motivi rimasti assorbiti nel giudizio di merito e, in particolare:
4. Decadenza dell'Agente della riscossione dal potere di eseguire la pretesa tributaria nonché violazione dell'articolo 25, D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, e dell'art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, così come interpretati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 23397 depositata in data 17 novembre 2016.
5. Omessa motivazione del provvedimento impugnato. Violazione dell'art. 7, commi 1 e 3, L. 27 luglio
2000, n. 212 e art. 12, comma 3, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
6. Violazione dell'articolo 20 D.lgs.. 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Violazione dell'art. 77, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. Inapplicabilità dell'ipoteca ai debiti diversi da quelli tributari e nei confronti degli altri Enti pubblici.
Il ricorrente in riassunzione Ricorrente_1 concludeva pertanto chiedendo la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado (che aveva accolto i motivi esposti) e l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato per gli ulteriori motivi dedotti, con vittoria di spese e onorari, anche per la fase di legittimità. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva nel giudizio di riassunzione con memoria di controdeduzioni, con cui lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non valida la notificazione delle cartelle esattoriali n. 11020080012197118000, n. 11020080020299842000, n.
11020090073837501000 e n. 11020100095325534000; ribadiva la validità di tutte le notifiche eseguite;
affermava la legittimità della motivazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, conforme a quanto stabilito dall'art. 77 del D.P.R. 602/73.
Assumeva inoltre AG la legittimità dell'ipoteca relativa a crediti afferenti a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
quanto all' asserita prescrizione del credito, precisava -quanto ai crediti erariali in contestazione, relativi a cartelle notificate tra il 2006 e il 2016- che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente;
che non poteva ritenersi decorso il termine prescrizionale decennale;
che, infine, vi era il difetto di legittimazione passiva di AG per fatti anteriori alla consegna del ruolo all'Agente della Riscossione;
dichiarava di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva in quanto Agente della Riscossione.
A seguito dello svolgimento dell'udienza in data 16 febbraio 2026 il procedimento veniva definito come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti processuali si desume che la difesa di parte contribuente depositava istanza di interruzione del giudizio per intervenuto decesso del signor Ricorrente_1.
All'esito dell'udienza del 14 aprile 2025, la Corte di Giustizia, preso atto di quanto sopra, dichiarava l'interruzione dell'odierno procedimento.
Con atto successivamente depositato l'Agenzia delle Entrate - Riscossione dichiarava di voler proseguire il giudizio nei confronti degli aventi causa del signor Ricorrente_1 e chiedeva fissarsi l'udienza di trattazione.
Osserva il Collegio che nell'ordinanza della Corte di Cassazione che disponeva il rinvio, si legge che la controversia ha ad oggetto l'impugnazione avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
(n. 11076201500006236000), ex art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, derivante dal mancato pagamento di una serie di cartelle di pagamento, emesse da EQ s.p.a. nei confronti di Ricorrente_1.
Il contribuente impugnava tale atto per plurimi motivi, sopra indicati.
Come riportato nell'ordinanza di Cassazione (a pag. 2) , “la CTP riteneva correttamente notificate le cartelle n. 1102001 04086373000 e n. 1102009 0003244736000; l'inammissibilità del ricorso con riguardo alle cartelle n. 1102004 012234679000 e n. 1102007 0064216378000; non notificate le rimanenti, specificamente indicate nella sentenza oggi impugnata;
decideva, quindi per un accoglimento parziale del ricorso per i provvedimenti per i quali non era stata raggiunta la prova della notifica”.
Gli altri motivi di nullità del preavviso di ipoteca impugnato restavano assorbiti.
Ritiene il Collegio, decidendo in fase di riassunzione, che la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
La sentenza di primo grado della CTP di Torino dichiarava la nullità, per vizio di notificazione, di sei cartelle, e precisamente: (i) n. 110 2004 0015579053000, (ii) n. 110 2004 0034823884000, (iii) n. 110
2008 0012197118000, (iv) n. 110 2008 0020299842000, (v) n. 110 2009 0073837501000 e (vi) n. 110
2010 0095325534000 .
Ciò sul presupposto di aver analiticamente individuato modalità e tempi di effettuazione delle notifiche dele cartelle, come dettagliatamente riportato nella tabella riportata nella motivazione.
L'Agenzia della Riscossione non faceva oggetto di impugnazione in appello la statuizione di nullità con riguardo alle n. 2 cartelle (i) n. 110 2004 0015579053000 e (ii) n. 110 2004 0034823884000, relativamente alle quali era assente la regolarità della notifica.
Sul punto, quindi, si deve ritenere formato il giudicato interno e ciò comporta che ad oggi è incontestabile che le dette due cartelle siano state invalidamente notificate e, pertanto, non possono essere poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione della presente causa.
La sentenza di primo grado nella parte in cui affermava il vizio di notificazione delle restanti n. 4 cartelle appare corretta e meritevole di conferma per le seguenti considerazioni.
Con riferimento alla cartella n. 110 2008 0012197118000, per la quale manca l'avviso di avvenuta notificazione, la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla difesa del contribuente e da cui non vi è ragione di discostarsi, concordemente afferma che tale vizio determina la nullità della notifica ("Nel caso in cui il piego oggetto di notifica non sia consegnato direttamente al destinatario della notifica, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario", così Cass., 3 ottobre 2016 n. 19730 e altre conformi);
Con riferimento alla cartella n. 110 2008 0020299842000, sulla ricevuta non è apposta alcuna sottoscrizione da parte del ricevente e correttamente la decisione di primo grado ha ritenuto il vizio di notifica, non potendosi ritenere concluso l'iter notificatorio.
Con riferimento alla cartella n. 110 2009 0073837501000, la notifica è invalida in quanto manca la successiva comunicazione di avvenuta notifica, requisito che è in ogni caso richiesto anche in forza dell'articolo 140 c.p.c. (secondo un consolidato orientamento interpretativo infatti la legge richiede effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c. , l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (per tutte Cass., sez. trib., 23 maggio 2018 n. 12753);
Con riferimento alla cartella n. 110 2010 0095325534000, la sentenza ha ritenuto viziata la notifica non sotto il profilo del mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica ma per un difetto relativo al momento della consegna e attinente alla relata di notifica, che riportava una dizione generica e non sufficiente ad integrare la fattispecie richiesta dalla disciplina degli irreperibili (con riferimento alle ipotesi di irreperibilità assoluta, va richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione che ha ritenuto valida la notifica nelle forme dell'articolo 60, lett. e, D.p.r. 600 del 1973, soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale, e quindi nel caso in cui siano state esperite tutte le ricerche necessarie da parte del messo notificatore;
sul punto, Cass. sez. trib. 25 ottobre 2007 n. 22677; Cass. n. 7120 del 2003; Cass. n. 5100 del 1997; Cass. n. 4654 del 1997; Cass. n. 8363 del 1993).
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo.
Quanto al regolamento delle spese processuali la parziale reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese stesse, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Decidendo nel giudizio di riassunzione conferma la sentenza di primo grado e dispone la compensazione delle spese processuali anche del giudizio di legittimità.