Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 10700/2017 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10700/2017 R.G. promossa da:
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NEVONI
ROBERTO, attore, contro
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
MALFATTI LUISANA e , Controparte_2
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._2
SERRA PAOLA, convenuti, in punto: azione di responsabilità.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
pagina 1 di 30
«rigettata ogni contraria domanda e istanza, anche istruttoria
- condannarsi il convenuto a risarcire al , ai sensi dell'art. Controparte_1 Parte_1
146 L.F., o, in subordine, ex art. 2043 c.c., per le causali di cui in atti, le seguenti somme:
Euro 1.133.726,00, di cui Euro 350.000,00 in solido con il convenuto Controparte_4 per la “responsabilità per danno da conflitto di interessi”; Euro 6.136.311,13 in
[...] solido con il convenuto per le “somme indebitamente versate alla Controparte_3
EK S.p.A.”; Euro 618.000,00 in solido con il convenuto per Controparte_3
l'indebita “restituzione di finanziamenti postergati”; Euro 9.020,00 in solido con il convenuto per “l'addebito alla fallita di costi di altre società”; per Controparte_3 un importo complessivo di Euro 7.938.057,13, dei quali Euro 7.154.331,13 in solido con il convenuto ovvero la minore o maggiore somma che risulterà in Controparte_3 corso di causa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria;
- condannarsi il convenuto a risarcire al , ai sensi Controparte_3 Parte_1 dell'art. 146 L.F., o, in subordine, ex art. 2043 c.c., per le causali di cui in atti e in solido con il convenuto la somma complessiva di Euro 7.154.331,13, di cui Controparte_1
Euro 350.000,00 per “danno da conflitto di interessi”, Euro 6.136.311,13 per le “somme indebitamente versate alla EK S.p.A.”, Euro 618.000,00 per “l'indebita restituzione di finanziamenti postergati”, Euro 9.020,00 per “l'addebito alla fallita di costi di altre società” ovvero la minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria;
- spese, diritti e compensi del giudizio interamente rifusi».
Conclusioni del convenuto CP_1
Come da foglio depositato telematicamente:
“IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiararsi la nullità della citazione per le ragioni suesposte, e per l'effetto dichiararsi l'inammissibilità dell'azione promossa da Parte_2
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate, tanto ai sensi dell'art. 146 L.F., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c. per tutti i motivi esposti, in quanto infondate pagina 2 di 30 in fatto e in diritto, con integrale rifusione di spese, diritti e onorari di lite;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse e/o di accertamento di qualsivoglia responsabilità, previa esclusione della responsabilità solidale e comunque di qualsivoglia responsabilità in capo a rilevare e dichiarare in via CP_1 esclusiva la responsabilità in capo all'amministratore per inadempimento CP_3 qualificato quale causa efficiente al danno patrimoniale accumulato dall'attrice, e comunque per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, e per l'effetto condannarlo per quanto di ragione;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse e/o di accertamento di qualsivoglia responsabilità, rideterminare e comunque contenere la somma richiesta, nella somma che sarà determinata di Giustizia, tenendo conto di tutte le considerazioni già suesposte in narrativa;
In ogni caso condannarsi l'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia
IN VIA ISTRUTTORIA:
Venendo, più specificatamente, alla formulazione delle istanze istruttorie, si richiede, innanzitutto, senza inversione dell'onere della prova che incombe su parte attrice l'ammissione della prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
[omissis]
Si indicano a testi, con riserva di altri indicarne, i signori:
[omissis]
Ci si oppone fin d'ora ai capitoli di prova testimoniale formulati da controparte e si richiede, nella denegata ipotesi di loro ammissione, l'abilitazione alla prova contraria con gli stessi testi indicati per la prova diretta e con gli altri che ci si riserva di indicare.
Sempre in via istruttoria: Si insiste per la rinnovazione della CTU tecnica del contratto d'appalto, volta ad accertare la fondatezza degli extracosti relativi all'impianto di Biogas, anche in relazione alla realizzazione della linea elettrica MT”.
Conclusioni del convenuto CP_3
Come da comparsa di costituzione e risposta:
pagina 3 di 30 “Voglia il tribunale adito, in via preliminare
1)dichiarare la nullità del presente giudizio per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata e nel merito
2) rigettare, comunque, tutte le domande formulate nei confronti del sig. CP_3 erché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
[...]
2) condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore CP_1 del CP_3
3) sempre con vittoria di spese diritti ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 13.10.2017 il
[...]
(di seguito: Fallimento GP o, con riguardo alla società in Parte_1 bonis, GP) conveniva in giudizio i sigg.ri e , Controparte_1 Controparte_3 esponendo che:
- GP era stata costituita nel marzo 2012 e svolgeva attività agricola, ivi compresa la produzione e la cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti ottenuti da produzioni vegetali;
- il capitale sociale era stato fissato in euro 10.000,00;
- originariamente GP era partecipata da EK s.p.a. (di seguito: EK) e aveva quale amministratore unico il che era anche amministratore unico e socio all'80% di CP_1
EK;
- in data 16.7.2012 GP, nella qualità di committente, e EK, nella qualità di appaltatore, avevano stipulato un contratto di appalto, avente a oggetto la realizzazione di un impianto a digestione anaerobica con utilizzo del biogas per la produzione di energia per il corrispettivo, convenuto a corpo, di euro 5.070.850,44, oltre I.V.A.;
- successivamente, in data 14.9.2012 EK cedeva una parte delle proprie quote ai sig.ri
(5%), (2%), Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
(2%), (2%) e (2%); Controparte_8 Controparte_3
- con delibera assembleare del 14.9.2012 era stato nominato Controparte_3
pagina 4 di 30 consigliere di amministrazione;
- in data 6.2.2013 GP aveva concluso con la società (di seguito: Parte_3 Pt_3 un contratto di lease back subordinato all'acquisto del diritto di proprietà da parte di dell'impianto oggetto del contratto tra GP e EK e avente ad oggetto la Pt_3 locazione finanziaria di tale impianto per il complessivo importo di Euro 5.375.499,00, oltre I.V.A.;
- il finanziamento concesso da era stato garantito da pegno sulle quote sociali, Pt_3 da una fideiussione rilasciata da EK e dalla cessione del credito relativo al contributo
GSE;
- sempre in data 6.2.2023 aveva acquistato da GP la proprietà superficiaria Pt_3 dell'impianto di biomasse per il corrispettivo di Euro 5.168.749,04, oltre I.V.A., e tale cessione era stata motivata dal fatto che GP necessitava di “disporre di liquidità finanziaria nell'ambito di un potenziamento dei fattori produttivi”;
- in data 6.2.2013 aveva corrisposto a GP la somma di Euro 2.119.187,09, che Pt_3 era stata a sua volta versata dal a EK;
CP_1
- in data 6.5.2013 aveva corrisposto a GP l'importo di Euro 3.618.124,33, a sua Pt_3 volta versato tramite bonifico dal a EK;
CP_1
- in data 28.1.2014 aveva corrisposto a GP la somma di Euro 516.874,92, pari Pt_3 al saldo del corrispettivo, che poi il per conto di GP, aveva parzialmente CP_1 versato a EK con un bonifico di euro 41.000,00 eseguito in data 29.1.2014 con causale “rimborso finanziamento soci” e con un altro bonifico di Euro 440.000,00 eseguito in data 31.1.2014;
- il sempre per conto di GP, aveva effettuato in favore di per CP_1 CP_9
l'importo complessivo di euro 618.000,00, con causale “rimborso finanziamento soci”, versando in particolare: a) euro 129.000,00 in data 31.10.2013; b) euro 30.000,00 ed euro 33.000,00 in data 2.12.2013; c) euro 300.000,00 ed euro 85.000,00 in data
31.12.2013; d) euro 41.000,00 in data 29.1.2014;
- tali pagamenti erano stati effettuati nonostante la grave situazione patrimoniale e finanziaria in cui si trovava la società e vi fossero creditori che avrebbero dovuto essere pagina 5 di 30 pagati prima;
- GP era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza n. 249/2015 del
5.11.2015;
- i convenuti si erano resi responsabili di gravi irregolarità di gestione;
- in primo luogo, il contratto GP/EK del 16.7.2012 doveva ritenersi concluso in conflitto d'interessi, poiché il era contemporaneamente amministratore unico CP_1 della prima e della seconda, nonché socio di maggioranza di EK, che, a sua volta, era socia unica di GP;
- il così agendo, aveva violato il dovere di diligenza, che gli imponeva di CP_1 adottare tutte le misure necessarie per la cura dell'interesse di GP e di evitare situazioni di conflitto d'interesse;
- l'ammontare del danno poteva essere determinato tenendo conto che EK, poco prima della stipulazione del contratto con GP, aveva concluso con la società Controparte_10
(di seguito: T&T) un contratto di appalto per la realizzazione di un impianto di biomasse avente le medesime caratteristiche di quello di GP, ma per un corrispettivo nettamente inferiore, ossia euro 3.950.000,00, oltre IVA;
- in quest'ottica, il corrispettivo del contratto GP/EK avrebbe dovuto essere pari ad euro 4.423.143,00, ossia il corrispettivo del contratto T&T/EK lievemente maggiorato per alcune opere (platee silomais) chieste da GP;
- il danno, dunque, era pari ad euro 783.726,00, ossia alla differenza tra il corrispettivo del contratto GP/EK e il prezzo che sarebbe stato congruo;
- inoltre, con atto del 26.3.2013 GP e EK avevano pattuito un'integrazione del corrispettivo per euro 350.000,00, che andava sommato al danno di cui al punto precedente;
- la piena consapevolezza da parte del dell'illiceità dell'operazione risultava non CP_1 solo dal fatto che egli aveva sottoscritto il contratto in conflitto d'interessi, ma anche che, prima della stipulazione del contratto, non era stata richiesta a EK la relazione giurata di stima prevista dall'art. 2465 c.c., obbligatoria perché il contratto era stato concluso nei due anni dall'iscrizione di GP nel registro delle imprese e aveva ad oggetto una pagina 6 di 30 prestazione di valore superiore a 1/10 del capitale sociale;
- sotto altro profilo, il non aveva rispettato nemmeno l'obbligo di annotazione del CP_1 contratto nel libro delle determinazioni dell'organo amministrativo;
- il doveva rispondere del danno in solido con il perché, se era ben CP_3 CP_1 vero che egli era diventato amministratore successivamente alla stipulazione del contratto GP/EK, era altresì vero che la condotta illecita del si era protratta CP_1
e aveva prodotto danni anche nel periodo in cui il aveva rivestito la carica di CP_3 consigliere;
- il peraltro, era in carica nel momento in cui era stata stipulato l'atto integrativo CP_3 del contratto, e dunque ben avrebbe potuto percepire il conflitto di interesse in cui versava il e attivarsi per verificare la congruità del prezzo ed evitare il danno, CP_1 percependo i segnali d'allarme dati dalla coincidenza in capo al delle cariche CP_1 di amministratore in EK e GP e dell'assenza della relazione di stima ex art. 2465
c.c.;
- il dunque, avrebbe dovuto risarcire l'importo di euro 1.133.726,00 e il CP_1 CP_3 la somma di euro 350.000,00;
- in secondo luogo, il era responsabile per aver versato a EK il complessivo CP_1 importo di euro 6.218.311,30 ricevuto da che avrebbe dovuto essere destinato Pt_3 al potenziamento dei fattori produttivi di GP, con conseguente distrazione di tali somme dalle casse sociali;
- il danno era pari ad euro 6.177.311,13, perché dall'importo sopra indicato doveva essere detratta la somma di euro 41.000,00, versata a titolo di rimborso finanziamento soci, di cui i convenuti erano chiamati a rispondere per il terzo addebito;
- di tale pregiudizio doveva rispondere non solo il ma anche il per CP_1 CP_3 culpa in vigilando e per violazione del dovere di agire informato, poiché dalle scritture contabili lo stesso vrebbe potuto avvedersi degli atti distrattivi;
CP_3
- in terzo luogo, nel momento in cui aveva rimborsato a EK la somma complessiva di euro 618.000,00, il aveva violato l'art. 2467 c.c., in quanto al momento del CP_1 rimborso GP si trovava in una situazione di squilibrio dell'indebitamento rispetto al pagina 7 di 30 patrimonio netto, come emergeva dal bilancio al 31.12.2012 e dalla relazione accompagnatoria alla situazione patrimoniale al 31.10.2013, in cui il dava atto CP_1 dell'intervenuto azzeramento del capitale sociale a seguito di una perdita di euro
193.146,91;
- dalla predetta documentazione, peraltro, risultava anche che esistevano dei debiti nei confronti dei terzi, i cui crediti avrebbero dovuto essere soddisfatti anteriormente rispetto a quello di EK, siccome postergato ex art. 2467 c.c.;
- il danno era pari ad euro 618.000,00 ed era imputabile sia al sia al CP_1 CP_3 sempre per culpa in vigilando e per violazione del dovere di agire informato, poiché i pagamenti emergevano chiaramente dalle scritture contabili;
- infine, il aveva disposto delle risorse finanziarie di GP per avvantaggiare EK CP_1 anche in occasione dell'esecuzione di un contratto di acquisto di mais stipulato con la sig.ra in data 4.9.2013. Parte_4
- in particolare, il pur dichiarando di agire quale legale rappresentante di GP, CP_1 aveva sottoscritto il contratto apponendo il timbro di EK e GP aveva pagato il mais nonostante non le fosse mai stato consegnato;
- il dunque, doveva ritenersi responsabile per violazione del dovere di diligenza CP_1 nella conservazione del patrimonio sociale;
- il doveva ritenersi responsabile in solido con il perché aveva omesso CP_3 CP_1 di agire informato.
Il dunque, insisteva affinché i convenuti fossero condannati al CP_11 risarcimento del danno nella misura sopra indicata.
Il si costituiva in giudizio, asserendo che: CP_1
- l'addebito relativo alla stipulazione del contratto GP/EK in asserito conflitto di interessi era infondato;
- la differenza tra corrispettivi dei contratti GP/EK e T&T/EK era giustificata alla luce della tipologia degli impianti, differenti per opere e materiali;
- l'accordo integrativo in forza del quale EK aveva ricevuto da GP l'ulteriore importo di euro 350.000,00 in aggiunta al prezzo originariamente pattuito era funzionale pagina 8 di 30 all'ottimizzazione dell'impianto di biogas;
- il aveva omesso di riferire che EK: a) si era fatta carico della CP_11 corresponsione del canone iniziale di leasing a favore di GP pari ad euro
1.329.332,79; b) aveva garantito le obbligazioni assunte da GP prestando in favore di una fideiussione per l'importo di euro 7.658.170,19, oltre I.V.A. e un'ulteriore Pt_3 fideiussione di circa euro 560.000,00 a seguito dell'accordo integrativo;
c) aveva effettuato plurimi conferimenti e finanziamenti nella misura di euro 1.761.029,87; d) aveva versato l'importo di euro 67.877,23 per l'acquisto da della proprietà Pt_3 superficiaria della cabina inerente la linea elettrica MT, necessaria a garantire la piena funzionalità dell'impianto; e) aveva effettuato in nome e per conto di GP plurimi pagamenti per euro 146.305,85, relativi a prestazioni di servizi e a fornitura di biomassa;
- egli e EK, dunque, avevano agito sempre nell'interesse di GP e mai in conflitto con gli interessi di quest'ultima;
- il prezzo pagato da GP a EK corrispondeva all'effettivo valore dell'impianto e ciò era confermato dalla relazione di stima giurata redatta dal dott. , che dava Persona_1 atto che per impianti simili a quelli oggetto del contratto erano state riscontrate valutazioni comprese tra euro 5.500.000,00 ed euro 6.000.000,00 e che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale di euro 5.675.000,00 doveva ritenersi congruo;
- il secondo addebito era infondato, poiché i versamenti effettuati da GP a EK non erano altro che i pagamenti dovuti a quest'ultima per la realizzazione dell'impianto a fronte delle fatture di EK n. 72/2012, n. 13/2013 e n. 28/2013 ed era proprio per far fronte a tali costi che GP aveva sottoscritto il contratto di finanziamento con Pt_3
- il terzo addebito era infondato, perché la complessiva somma di euro 618.000,00 era stata corrisposta a EK sempre a fronte di fatture emesse da quest'ultima per prestazioni effettuate;
- per quanto concerneva il quarto addebito, la aveva emesso nei Parte_4 confronti di GP una fattura relativa all'acquisto di mais destinato ad altre due società,
pagina 9 di 30 ma tale errore contabile era stato corretto su richiesta dello stesso tanto che la CP_1
aveva successivamente emesso una nota di accredito regolarmente Parte_4 registrata nella contabilità di GP;
- le sue condotte, pertanto, non erano in alcun modo censurabili perché aveva sempre operato nell'interesse esclusivo di GP, non solo apportando in società finanziamenti per euro 1.761.029,87, ma anche prestando fideiussione di euro 7.658.170,19 oltre
IVA, effettuando quale legale rappresentante di EK pagamenti per conto di GP per euro 146.305,85 e prestazioni mai pagate per un importo complessivo pari ad euro
787.275,00;
- ogni eventuale responsabilità doveva essere ascritta unicamente al CP_3
- in data 14.9.2012, invero, GP aveva concluso: a) con i soci un contratto di CP_3 affitto di fondo rustico avente durata di quindici anni, nel quale essa, quale affittuaria, dava atto che i terreni concessi in affitto erano necessari per utilizzare la produzione agricola nell'impianto e sotto la condizione essenziale che tutti i terreni le venissero concessi contestualmente da ciascun proprietario con il vincolo fra di essi della solidarietà; b) un contratto di prestazione d'opera con il incaricando CP_3 quest'ultimo di eseguire tutte le lavorazioni agricole e quant'altro necessario sui terreni oggetto del contratto di affitto di fondo rustico;
c) un contratto di appalto di servizi con il allo scopo di incaricare quest'ultimo e la sua società agricola di gestire CP_3
l'impianto e l'intero processo produttivo, consistente nell'alimentazione dell'impianto, nello smaltimento del materiale in uscita dallo stesso e nella manutenzione e gestione ordinaria del manufatto;
- nello specifico, il si era impegnato a produrre almeno 65 t/ha di insilato di CP_3 mais, 35 t/ha di insilato di triticale e 54 t/ha di mais di secondo raccolto, ma si era reso inadempiente rispetto a tali obblighi, poiché la produzione delle colture era stata notevolmente inferiore a quella contrattualmente prevista sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo, procurando un danno pari ad euro 2.236.784,00;
- il inoltre, aveva condotto, gestito e alimentato l'impianto in maniera del tutto CP_3 superficiale, determinando gravi conseguenze in termini di resa produttiva;
pagina 10 di 30 - tali inadempimenti si ponevano come causa efficiente rispetto al deficit patrimoniale accumulato da GP.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale il rigetto delle domande dell'attrice e in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, l'esclusione o la rideterminazione della sua quota di responsabilità, con condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Il pur avendo ritualmente ricevuto la notifica dell'atto di citazione, non si CP_3 costituiva, cosicché all'esito dell'udienza del 21.2.2018 veniva dichiarato contumace.
Le parti scambiavano le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., quindi la causa veniva istruita con una C.T.U. affidata all'ing. avente ad oggetto il raffronto tra gli CP_12
Cont impianti commissionati a EK da GP e da e la verifica delle ragioni dell'esborso aggiuntivo di euro 350.000,00 di cui all'atto integrativo del 26.3.2023 (di seguito: C.T.U.
e con una CTU tecnico-contabile affidata al dott. tesa a CP_12 Persona_2 verificare la natura postergata dei finanziamenti effettuati da EK in favore di GP (di seguito: C.T.U. . Per_2
A seguito dei rilievi dell'attore, quest'ultima C.T.U. veniva rinnovata affidando l'incarico al dott. (di seguito: C.T.U. e infine la causa veniva istruita con prova per Persona_3 Per_3 testi.
All'esito dell'istruttoria, preso atto che la domanda riconvenzionale trasversale proposta dal nei confronti del non era stata notificata a quest'ultimo ai sensi CP_1 CP_3 dell'art. 292 c.p.c., il Tribunale ordinava al di provvedere a tale incombente. CP_1
All'esito della notifica, si costituiva in giudizio anche il il quale eccepiva CP_3 preliminarmente la nullità del giudizio per violazione dell'art. 292 c.p.c., lamentando di aver ricevuto la notifica della comparsa di costituzione e risposta del soltanto in CP_1 data 7.7.2023, ad istruttoria già chiusa.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande delle controparti, osservando che:
- egli non aveva rivestito la carica di amministratore della società dal 14.9.2012 ma, al più, per un lasso temporale molto contenuto;
- egli, all'esito dell'asserita delibera di nomina a consigliere di amministrazione del pagina 11 di 30 14.9.2012 non aveva accettato la carica e non aveva nemmeno rivestito tale ruolo;
- in data 6.2.2013, nell'atto di cessione della proprietà superficiaria dell'impianto a il interveniva qualificandosi come amministratore unico di GP;
Pt_3 CP_1
- il aveva presentato il bilancio di GP al 31.12.2012 sempre come CP_1 amministratore unico;
- la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese della carica di consigliere era stata protocollata in data 29.10.2013, e l'attribuzione della carica di consigliere era stata iscritta nel registro delle imprese solo in data 13.3.2014;
- egli aveva appreso soltanto nel 2014 di rivestire la qualità di amministratore e, una volta avuta contezza della circostanza, con comunicazione del 4.6.2014 aveva rassegnato le proprie dimissioni;
- la delibera di nomina del 14.9.2012 dimessa dal Fallimento GP non aveva alcun valore probatorio, perché non era sottoscritta ed era priva di data certa;
- non rispondeva al vero, dunque, che egli avesse sottoscritto i contratti di prestazione d'opera e di appalto di servizi nella qualità di socio e amministratore di GP;
- i contratti di prestazione d'opera e di appalto di servizi non erano mai stati risolti;
- l'unico soggetto inadempiente era GP, tanto che egli era stato ammesso al passivo del per euro 175.000,00, in via chirografaria, proprio per il credito derivante dal Parte_1 mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l'appalto di servizi;
- con sentenza n. 1005/2015 del 23.7.2015 il Tribunale di Sassari aveva risolto il contratto di affitto dei terreni per inadempimento di GP;
- il non aveva né chiarito né allegato il nesso di causalità tra l'asserito CP_1 inadempimento e il danno lamentato dal CP_11
- non avendo ricoperto la carica di amministratore, se non – a tutto concedere – per un brevissimo periodo, egli non poteva nemmeno rispondere degli addebiti mossi dal
CP_11
Concludeva chiedendo in via preliminare che fosse dichiarata la nullità del giudizio e in via subordinata e nel merito che venissero rigettate tutte le domande proposte nei suoi confronti, con condanna del al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1
pagina 12 di 30 La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22.5.2024, alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato.
***
L'eccezione di nullità della citazione sollevata dal è infondata. CP_1
In punto di diritto, la citazione è nulla ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. soltanto quando l'oggetto della domanda manca o è assolutamente incerto oppure quando non vi sia l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Tali situazioni non ricorrono nel caso di specie poiché il ha indicato in CP_11 modo sufficientemente chiaro sia che intende ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno sia gli addebiti posti a fondamento di tale domanda, descrivendo analiticamente i fatti di causa (stipulazione del contratto con EK in conflitto di interessi ed eccessività del prezzo corrisposto, distrazione di somme in favore di EK, rimborso a
EK di finanziamenti che sarebbero stati in realtà postergati ex art. 2467 c.c. e esborso per la fornitura di merci non consegnate).
Il lamenta che la domanda sarebbe generica perché l'attore avrebbe sic et CP_1 simpliciter richiamato l'art. 146 l. fall., ma tale assunto non è condivisibile, poiché la mancata indicazione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda non rende nulla la stessa, essendo compito del giudice procedere alla qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti e individuare le norme applicabili.
Ad ogni buon conto, il richiamo all'art. 146 l. fall. è sufficiente per ritenere chiara la volontà del di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli CP_11 amministratori per illeciti gestori spettante al curatore fallimentare, domanda che, come noto, compendia sia l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2476, primo e terzo comma, c.c. sia l'azione di responsabilità proponibile dai creditori ai sensi dell'art. 2476, sesto comma, c.c. contro gli amministratori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.
***
L'eccezione di nullità sollevata dal con riferimento alla domanda riconvenzionale CP_3
pagina 13 di 30 trasversale del è infondata, poiché se è ben vero che tale domanda avrebbe CP_1 dovuto essergli notificata è altresì vero che con ordinanza a verbale del 9.5.2023 è stata disposta la notifica di tale domanda al e quest'ultimo si è costituito, spiegando le CP_3 proprie difese e non richiedendo i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Altra questione è quella riguardante l'eventuale nullità degli atti del giudizio posti in essere prima della notifica della domanda trasversale.
Al riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che la domanda trasversale in questione non è stata oggetto di alcun atto istruttorio, poiché l'istruttoria tecnica e testimoniale ha riguardato esclusivamente gli addebiti mossi dal ai convenuti e l'azione di CP_11 responsabilità proposta da quest'ultimo è stata ritualmente notificata anche al CP_3 che però ha scelto di rimanere contumace. Non deve essere, pertanto, dichiarata la nullità di alcun atto del procedimento né disposta la sua rinnovazione.
La costituzione del pertanto, deve ritenersi tempestiva con riferimento alla CP_3 domanda riconvenzionale trasversale del ma tardiva con riguardo all'azione di CP_1 responsabilità promossa nei suoi confronti dal . CP_11
Da ciò discende, altresì, che:
- sono tardivi i documenti volti a confutare la ricostruzione del e dunque CP_11
a contestare la qualità di amministratore, salvo non si tratti di documenti già tempestivamente prodotti dalle altre parti;
sono quindi inammissibili i docc. nn. 1
(dimissioni del del 4.6.2014), 2 (visura camerale al 17.12.2013) e 3 (visura CP_3 camerale al 13.3.2014). I docc. nn. 4 e 5 (cessione della proprietà superficiaria dell'impianto da GP a e bilancio GP al 31.12.2012) erano già stati prodotti Pt_3 dal rispettivamente sub docc. nn. 7 e 10, per cui in relazione CP_11 all'ammissibilità dei medesimi non si pongono problemi;
- sono, per converso, tempestivi i documenti volti a contrastare la domanda trasversale del e, nello specifico, l'inadempimento ai contratti di prestazione d'opera e di CP_1 appalto di servizi e dunque i docc. nn. 6 (domanda di ammissione al passivo per i crediti derivanti dai contratti stipulati con GP), 7 (ammissione al passivo) e 8 (sentenza n. 1005/2015 del Tribunale di Sassari di risoluzione dell'affitto di fondo rustico per pagina 14 di 30 inadempimento di GP).
***
Nel merito, si deve in primo luogo individuare il lasso di tempo per il quale il è CP_3 stato amministratore di GP, poiché il asserisce che il convenuto avrebbe CP_11 ricoperto tale qualità a far data dal 14.9.2012, mentre il ontesta tale assunto. CP_3
Sul punto, deve osservarsi che la documentazione in atti non consente di ritenere provata la tesi dell'attore, poiché:
- la delibera del 14.9.2012, prodotta dall'attore sub doc. n. 4, non reca CP_11 alcuna indicazione in merito alla presenza del quale socio, né la sua CP_3 accettazione della carica di consigliere;
- l'assemblea del 14.9.2012, alla quale il sarebbe stato nominato CP_3 amministratore, risulta essersi tenuta alle ore 8,00, mentre l'atto di cessione delle quote da EK al isale alla medesima data, ma risulta essere stato sottoscritto alle ore CP_3
12,10 (cfr. doc. n. 3 pagg. 6 e 7) e dunque successivamente CP_11 all'assemblea;
- vi è un documento nel quale il si qualifica come “consigliere” di GP e CP_3 conferisce procura al sig. ad iscrivere nel registro delle imprese la Persona_1 nomina a tale carica sociale (doc. n.
4-bis ), la cui sottoscrizione non è CP_11 stata tempestivamente disconosciuta dallo stesso CP_3
- se è ben vero che dalla procura di cui al punto precedente si può desumere l'accettazione del della carica di consigliere di amministratore, è altresì vero CP_3 che essa è priva di data e non contiene in allegato la delibera del 14.9.2012;
- nell'atto di cessione della proprietà superficiaria dell'impianto a il si Pt_3 CP_1 qualifica come “amministratore unico” di GP e tale atto risale al 6.2.2013 (cfr. doc. n.
7 ); CP_11
- in data 29.10.2013 il ha presentato al registro delle imprese l'istanza di Per_1 iscrizione del quale consigliere di amministrazione di GP e poi tale nomina è CP_3 stata iscritta nel registro delle imprese, posto che ad aprile 2014 il protocollo risultava
“evaso” (cfr. doc. n.
4-ter ). CP_11
pagina 15 di 30 La ricevuta di protocollazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese della nomina del quale consigliere di amministrazione di GP è un documento che CP_3 consente di ritenere raggiunta la prova che il sia stato amministratore CP_3 quantomeno dal 29.10.2013.
Va ricordato, infatti, che nel momento in cui iscrive un fatto nel registro delle imprese la
C.C.I.A.A. è chiamata a verificare, tra l'altro, sia la legittimazione di colui che chiede l'iscrizione sia l'autenticità della sottoscrizione della domanda sia la sussistenza dei documenti di cui è prescritta la presentazione (cfr. art. 11, comma 6, del D.P.R. n.
581/1995).
Da ciò discende che quantomeno alla data del 29.10.2013 esistevano sia la procura rilasciata dal al per l'iscrizione della sua nomina di consigliere nel CP_3 Per_1 registro delle imprese sia l'atto di nomina del sia l'accettazione di quest'ultimo CP_3 della carica, desumibile dalla stessa procura, poiché, diversamente, la C.C.I.A.A. non avrebbe poi potuto procedere all'iscrizione del fatto (cfr. Trib. Milano, sez. impresa, decr.
24 novembre 2020).
Va precisato che la data di effettiva iscrizione nel registro delle imprese è irrilevante ai fini dell'assunzione della carica di amministratore del posto che l'iscrizione non ha CP_3 effetto costitutivo del potere ma solo efficacia dichiarativa ai sensi degli artt. 2448 e 2193
c.c.; nei rapporti interni tra l'amministratore e la società, infatti, rileva la delibera di nomina e l'accettazione dell'incarico (cfr. Trib. Catania, sez. impresa, 6 aprile 2022, n.
1546), di cui, come si è detto, nel caso di specie vi è prova a far data dal 29.10.2013.
Dalla visura dimessa dal sub doc. n. 12, poi, emerge che dal luglio 2014 il CP_11 era tornato ad essere amministratore unico di GP. CP_1
Si può, dunque, ritenere provato che il è stato consigliere di amministrazione di CP_3
GP nel periodo tra il 29.10.2013 e il luglio 2014.
***
Passando agli addebiti fatti valere dal , si deve iniziare da quello CP_11 concernente la stipulazione del contratto con EK in asserito conflitto d'interessi.
L'attore sostiene innanzitutto che l'esistenza del conflitto d'interessi possa evincersi dal pagina 16 di 30 cumulo in capo al – che aveva sottoscritto il contratto – della carica di CP_1 amministratore di GP e di EK e dall'eccessività del corrispettivo corrisposto da GP a
EK, posto che per la realizzazione di un impianto avente le medesime caratteristiche
EK avrebbe praticato ad un terzo (T&T) un prezzo molto più contenuto.
Tale assunto del , tuttavia, non è condivisibile, poiché, con apprezzamento CP_11 esaurientemente e logicamente motivato, la C.T.U. svolta sull'impianto GP e sull'impianto
T&T ha appurato che i due manufatti presentano delle differenze e che il prezzo praticato da EK a GP poteva ritenersi congruo, poiché il valore complessivo dell'impianto era pari ad euro 5.789.293,00 a fronte di un corrispettivo di euro 5.070.850,44 (cfr. pagg. da
18 a 24 e pag. 34 della C.T.U. . CP_12
Ne consegue che l'addebito deve ritenersi, in parte qua, infondato.
La domanda dell'attore, invece, merita accoglimento per quanto concerne la somma di euro 350.000,00 corrisposta da GP a EK in esecuzione dell'atto integrativo del
26.2.2013 (cfr. doc. n. 16 attore).
Il , invero, ha lamentato che il conflitto d'interessi si desumerebbe anche CP_11 dal fatto che il versamento di tale importo non sarebbe stato adeguatamente giustificato, e all'esito della C.T.U. è effettivamente emerso che il non ha chiarito né CP_12 CP_1 dimostrato a quali opere si riferiscano tali maggiori oneri, e, in particolare, se l'importo di euro 350.000,00 comprenda anche la spesa di euro 253.474,44 per la realizzazione della Cont linea elettrica i connessione alla rete elettrica nazionale, e ciò anche in ragione delle allegazioni ondivaghe del (cfr. pagg. da 25 a 33, nonché da 37 a 44 della C.T.U. CP_1
. CP_12
L'apprezzamento della C.T.U. è logicamente e congruamente motivato anche sotto questo profilo, cosicché non si ravvisano i presupposti per la chiamata a chiarimenti della medesima o per la rinnovazione delle operazioni peritali, non essendo dirimente la mancata effettuazione del sopralluogo, tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte del CP_1
La natura contrattuale dell'azione sociale di responsabilità e il fatto che quest'ultima sia ricompresa nell'azione ex art. 146 l. fall. comporta che il possa limitarsi a Parte_1
pagina 17 di 30 dimostrare la qualità di amministratore del soggetto convenuto e allegare specificamente l'inadempimento agli obblighi di diligenza e che poi sia onere dell'amministratore dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi gestori.
Ne consegue che era onere dei convenuti dimostrare che l'esborso di euro 350.000,00 era giustificato alla luce dei maggiori oneri sostenuti da EK e dettagliare in modo sufficientemente specifico i costi e le opere a cui tale maggiorazione del corrispettivo era riferibile.
Tale onere non è stato soddisfatto, e da ciò discende la fondatezza della doglianza in parte qua, sia pure nei soli confronti del che ha sottoscritto l'atto integrativo pur CP_1 essendo contemporaneamente amministratore di GP e di EK e ha riconosciuto a quest'ultima un vantaggio patrimoniale non giustificato, arrecando al contempo un danno all'integrità del patrimonio di GP.
A conclusioni diverse, invece, deve giungersi per quanto concerne la posizione del dovendosi osservare che: CP_3
- l'atto integrativo dell'appalto era stato stipulato in data 26.2.2013 e dunque anteriormente rispetto al momento in cui è stato ritenuto dimostrato che egli è entrato in carica (29.10.2013);
- non vi erano segnali per ritenere che il a seguito dell'assunzione della carica CP_3 di consigliere di amministrazione, potesse avvedersi della natura ingiustificata dell'esborso di euro 350.000,00, poiché, almeno apparentemente, vi era il contratto del
26.2.2013 che giustificava il pagamento di tale somma e, contrariamente a quanto affermato dall'attore, vi era la perizia giurata di stima ex art. 2465 c.c. (cfr. doc. n. 4
. CP_1
Il primo addebito, dunque, è parzialmente fondato nei confronti del e il danno va CP_1 quantificato in euro 350.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dalla data in cui tale somma era stata versata da GP a EK alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sull'importo così calcolato dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al saldo effettivo.
***
pagina 18 di 30 Il secondo addebito ha ad oggetto la corresponsione a EK della somma di euro
6.177.311,13, che il lamenta essere stata distratta dalle casse sociali. CP_11
Sul punto, deve osservarsi che il ha dimostrato che tale importo non è altro che il CP_1 prezzo dell'impianto che è stato realizzato da EK (cfr. docc. da n. 14 a n. 17 , CP_1 cosicché l'addebito in esame finisce con il sovrapporsi al precedente.
In quest'ottica, allora, la corresponsione delle somme a EK deve ritenersi ingiustificata per la minor somma di euro 350.000,00 per le ragioni sopra richiamate, danno che è già stato riconosciuto con riguardo al primo addebito e che non può essere nuovamente riconosciuto, per evitare inammissibili duplicazioni.
***
Il terzo addebito ha ad oggetto la restituzione a EK dell'importo di euro 618.000,00 a titolo di rimborso di finanziamenti che in realtà sarebbero stati postergati.
Preliminarmente, va rilevato che il ha tempestivamente allegato e CP_11 censurato esclusivamente la violazione della regola della postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione e pag. 7 della memoria n. 1), cosicché la doglianza relativa alla violazione dell'asserita postergazione convenzionale, prospettata per la prima volta dall'attore soltanto nel corso delle operazioni peritali e poi coltivata a pag. 12 della comparsa conclusionale deve ritenersi inammissibile per tardività.
Si tratta, infatti, di una violazione fondata su fatti costitutivi diversi da quelli tempestivamente prospettati nei termini di preclusione assertiva e che introduce un tema d'indagine nuovo.
Il sostiene che tali pagamenti non sarebbero un rimborso di finanziamenti eseguiti CP_1 da EK quale socio di GP, ma il pagamento di fatture emesse da EK per forniture e prestazioni di servizi.
L'assunto non è condivisibile, poiché tali versamenti sono stati svolti da GP a EK con causale “rimborso finanziamento soci”, come si evince dalla consultazione degli estratti conto dimessi dal sub doc. n. 8, e questa indicazione costituisce CP_11 un'imputazione del pagamento che GP ha legittimamente compiuto quale debitore ex art. 1193, primo comma, c.c. ed è prevalente sull'imputazione asseritamente eseguita da pagina 19 di 30 EK in sede di contabilizzazione dei pagamenti.
Ciò chiarito, occorre chiedersi se e in che misura i finanziamenti rimborsati da GP fossero o meno postergati ai sensi dell'art. 2467, secondo comma, c.c. per essere stati concessi da EK “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata” da GP, questa aveva “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” oppure si trovava ”in una situazione finanziaria … nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Le risultanze della C.T.U. non possono essere prese in considerazione perché il Per_2
g.i. ha condivisibilmente ritenuto tale accertamento peritale non adeguatamente approfondito e ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali.
Vengono in rilievo, allora, le risultanze della C.T.U. nella quale i finanziamenti Per_3 eseguiti da EK in favore di GP fino al 31.10.2013, data del primo rimborso censurato dall'attore, sono stati quantificati in complessivi euro 1.700.785,72, di cui:
a) euro 76.875,03 dalla costituzione della società al 31.12.2012;
b) euro 1.329.469,31 dal 1.1.2013 al 6.2.2013
c) euro 294.441,38 dal 6.2.2013 al 30.10.2013.
Il C.T.U., poi, con apprezzamento esaurientemente motivato sul piano logico e tecnico, ha concluso nel senso che soltanto i finanziamenti di cui al punto c) possono essere considerati postergati e non anche quelli di cui ai punti a) e b).
Nello specifico, il C.T.U. ha rilevato che:
- alla data del 6.2.2013 GP aveva una situazione finanziaria in cui il suo patrimonio netto di euro 10.000,00 doveva essere messo a confronto con un prospettivo debito commerciale nei confronti di EK per la costruzione dell'impianto pari a circa euro
5.368.269,00 e di un debito commerciale di oltre euro 170.000,00 nei confronti dei soci er l'acquisto di terreni agricoli e accessori;
CP_3
- nella fattispecie in esame, dunque, il terzo creditore astrattamente tutelato dall'art. 2467
c.c. coincideva con il socio controllante che aveva effettuato il finanziamento;
- a seguito di un'analisi con criterio ex ante, GP al 6.2.2013 versava alla data di riferimento nello stato di pieno start up dell'attività e, secondo il piano di realizzazione pagina 20 di 30 dell'operazione di costruzione dell'impianto, i debiti sarebbero stati:
a) nei confronti di EK, e quindi di un soggetto che, essendo socio controllante, aveva per definizione interesse a ristabilire, nel caso, gli equilibri finanziari che fossero stati compromessi;
oppure b) nei confronti di in favore della quale EK aveva comunque prestato Pt_3 garanzia per il pagamento dei canoni periodici di cui era onerata GP, con la conseguenza che anche in questo caso EK aveva il medesimo, e forse superiore, interesse a preservare la stabilità finanziaria della controllata;
- sempre sotto il profilo dell'analisi ex ante, l'istruttoria finanziaria effettuata da Pt_3 sulla fattibilità dell'operazione di non irrilevante valore aveva avuto esito positivo, e ciò anche alla luce delle considerazioni sulla tenuta di GP e dell'idoneità del progetto di costruzione dell'impianto di biogas a realizzare lo scopo a cui era rivolto, ripagando le rate di leasing con il flusso finanziario generato dalle vendite del biogas alla rete GSE;
- le posizioni di debito dei terzi creditori, invocate dal come identificative CP_11 di una situazione di difficoltà finanziaria di GP si riferivano tutte – salvo una posizione di ammontare assolutamente modesto ( per euro 453,75) – al periodo CP_14 precedente al 6.2.2013, quando EK aveva erogato a GP il finanziamento per il pagamento della maxi rata di leasing;
- in linea generale, non è possibile rilevare un elemento quantitativo puntuale che determini la misura dello squilibrio eccessivo tra il patrimonio e l'indebitamento, non essendo possibile fare applicazione di una regola matematica che consenta di discriminare gli squilibri “eccessivi” da quelli “non eccessivi”;
- nella prassi è possibile fornire alcuni spunti, sia pure non esaustivi, per comprendere perché uno squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto possa definirsi
“eccessivo”, situazione che può verificarsi in presenza di alcune determinate circostanze, riscontrabili isolatamente o anche congiuntamente;
- nella fattispecie in esame, facendo applicazione di tali indicatori, si perviene ai seguenti risultati:
pagina 21 di 30 a) onerosità del costo del finanziamento sul mercato: al momento del finanziamento del
6.2.2013 non vi erano debiti verso istituti bancari;
b) struttura del debito con aspetti di fragilità a causa dell'eccessivo peso della componente dei debiti a breve termine, potenzialmente più volatile, rispetto alla struttura e alla natura dell'investimento aziendale: al 6.2.2013 GP non aveva nessun debito a breve termine, l'impegno verso era a 180 mesi (15 anni), al Parte_3 tasso dello 0,1925% + Euribor 3M;
c) struttura dei costi appesantita da rilevanti costi fissi, sostenuti nella prospettiva di un idoneo sfruttamento della leva operativa, che però irrigidiscono il conto economico e si rivelano un boomerang in condizioni di mercato avverse e quindi di fatturati instabili o in forte diminuzione: al 6.2.2013 GP non aveva ancora realizzato i primi ricavi dell'attività di sfruttamento dell'impianto di biogas;
d) utilizzazione completa o in larga misura delle linee di credito bancarie, presenza di sconfinamenti, sostanziale esaurimento della capacità della società di attivare fonti aggiuntive (c.d. mobilità finanziaria): al 6.2.2013 GP non presentava nessuna di queste situazioni, posto che i report avevano consentito a di deliberare Pt_3
l'operazione di lease back;
e) superamento dei limiti fissati da covenant finanziari imposti dalle banche su operazioni di finanziamento a medio termine, collocamento della società in una fascia di rischio (probabilità di default) medio-alta alla luce dei rating assegnati dagli istituti di credito alla luce delle informazioni qualitative e quantitative di settore, aziendali e andamentali a disposizione delle banche: al 6.2.2013 GP non aveva altre facilitazioni bancarie in corso oltre al contratto di leasing;
f) presenza nella previsione economico-finanziaria eventualmente realizzata dalla società di squilibri economici prospettici e di deficit finanziari rispetto allo sviluppo del fabbisogno finanziario complessivo: al 6.12.2013 non appariva concretamente ipotizzabile tale ipotesi e la previsione economico-finanziaria proposta da GP a era stata verosimilmente condivisa e approvata da quest'ultima, che infatti Pt_3 aveva erogato il finanziamento richiesto;
pagina 22 di 30 g) assenza o grave lacunosità della capacità di pianificazione e programmazione da parte dell'impresa: al 6.2.2013 il progetto di realizzazione dell'impianto predisposto da GP, per quanto risulta agli atti, appariva, anche ai terzi, articolato e idoneo a raggiungere i risultati attesi;
h) sussistenza di uno scenario e di una simulazione in condizioni di mercato e/o aziendali di particolare sfavore, con bassa probabilità di accadimento, ma non irrealistico (stress test): l'analisi economico-finanziaria verosimilmente condotta dai responsabili di su GP non aveva portato a risultati negativi, anche perché, Pt_3 diversamente, il finanziamento non sarebbe stato erogato;
i) presenza di un patrimonio netto, rettificato e rivalutato, modesto sia in assoluto sia rispetto alla composizione e alla natura dell'investimento aziendale, con particolare riferimento al peso delle immobilizzazioni fisse e dell'attivo circolante operativo netto minimo necessario per l'operatività “anche inconsiderazione del tipo di attività esercitata dalla società”: al 6.2.2013 GP versava in questa situazione di squilibrio, ma è necessario ricordare quanto si è detto sopra in merito al fatto che il debito verso i terzi, meritevole della tutela di cui all'art 2467 c.c., era vantato nei confronti della stessa EK, socio controllante finanziante in postergazione ex lege, ovvero conferente, e rappresentante, nel caso, il terzo creditore tutelato;
- la situazione di eccessivo squilibrio, al più, era emersa al momento dell'esame della situazione economico patrimoniale al 31.10.2013 dimessa dall'attore sub doc. n. 9, che evidenziava una perdita di esercizio di euro 193.146,91, frutto dell'attività gestionale.
Il contesta tali conclusioni, ma sulla base di una pronuncia del Tribunale CP_11 di Milano, che, come correttamente osservato dal dott. a pag. 16 dell'elaborato Per_3 peritale, non appare pertinente rispetto alle particolarità che presenta la fattispecie in esame, nella quale a differenza del caso esaminato nella sentenza richiamata dall'attore, il socio – come si è detto – ha garantito i debiti della società destinataria del finanziamento.
Sotto altro profilo, gli assunti del C.T.P. del Fallimento GP si basano esclusivamente su indici numerici tipici dell'analisi del bilancio e non tengono conto né del tipo di attività esercitata da GP né degli ulteriori indicatori presi specificamente in esame alle pagg.
pagina 23 di 30 17, 18 e 19 della C.T.U. che sopra si sono riportati. Per_3
Si ritiene, dunque, di poter concordare con le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in merito al fatto che i finanziamenti erogati da EK a GP dalla costituzione della società al
31.10.2013 possono ritenersi postergati ex art. 2467, secondo comma, c.c. soltanto nella misura di euro 294.441,38.
Occorre, a questo punto, chiedersi se i versamenti censurati dall'attore per la complessiva somma di euro 618.000,00 vadano a rimborsare finanziamenti postergati o meno.
Sul punto, deve osservarsi che non avendo GP dichiarato a quali finanziamenti tali pagamenti si riferiscano e non potendo nemmeno essere presa in considerazione l'imputazione effettuata da EK nelle proprie scritture contabili perché in contrasto con quella effettuata dal debitore GP, si dovrà fare applicazione dei criteri sussidiari previsti dall'art. 1193, secondo comma, c.c., il quale prevede che “il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Il Fallimento GP sostiene l'applicabilità del criterio proporzionale, mentre il fa CP_1 riferimento al criterio del debito più antico, e il C.T.U. ha precisato che applicando il primo criterio sarebbero stati rimborsati finanziamenti postergati per euro 106.986,77, mentre prendendo le mosse dal secondo sarebbero stati rimborsati esclusivamente finanziamenti non postergati.
Nondimeno, nessuno dei due criteri richiamati dalle parti è applicabile, poiché se è pacifico che nessuno dei debiti era scaduto e che tutti i debiti erano ugualmente garantiti, si deve osservare che non è corretto quanto affermato dall'attore in merito all'inapplicabilità del criterio del debito maggiormente oneroso.
Il giunge a tale conclusione invocando il fatto che nessuno dei CP_11 finanziamenti sarebbe produttivo di interessi, ma ciò non è dirimente, poiché ai fini dell'art. 1193 c.c. deve ritenersi più oneroso il debito che ha l'importo del capitale più elevato (cfr. Cass. n. 9082/2010).
pagina 24 di 30 Nel caso di specie, dunque, il criterio del debito più oneroso è pienamente applicabile, e deve ritenersi che i pagamenti effettuati siano andati ad estinguere il finanziamento di euro 1.329.322,79, erogato da EK a GP in data 5.2.2013, in quanto di importo maggiore rispetto agli altri.
Tale finanziamento, come sopra si è esposto, non rientra tra quelli postergati ex art. 2467, secondo comma, c.c., cosicché il terzo addebito deve ritenersi infondato.
***
Nel quarto addebito l'attore deduce che GP avrebbe pagato alla fornitrice
[...]
la somma di euro 9.020,00 per delle forniture di mais mai ricevute e di Pt_4 pertinenza di EK.
Il Fallimento GP produce il contratto di fornitura di mais nel quale il dichiara in CP_1 epigrafe di intervenire per GP ma sottoscrive in calce apponendo il timbro di EK, da ciò ricavando che il contratto sarebbe stato stipulato in realtà da quest'ultima (cfr. doc. n.
19 attore); produce, altresì, una fattura emessa dalla dell'importo di euro Parte_4
4.675,97 e recante n. 25 del 4.11.2013 (cfr. doc. n. 20 attore).
Il sostiene che quest'ultima fattura era stata emessa erroneamente nei confronti di CP_1
GP e che tale errore a livello contabile sarebbe stato corretto con l'emissione di una nota di accredito in data 31.1.2015, registrata nella contabilità di GP, come da estratto di partitario dimesso dal convenuto sub doc. n. 26.
Sul punto si deve osservare che la difesa del non ha compiutamente provato che CP_1 la fattura n. 25 del 4.11.2013 della ditta dell'importo di euro 4.675,97 sia Parte_4 stata effettivamente stornata.
Invero, vi sono agli atti di causa due fatture recanti il n. 25 del 4.11.2013:
- la prima è stata dimessa dall'attore sub doc. n. 20 e ha importo pari ad euro 4.675,97;
- la seconda è stata dimessa dal sub doc. n. 26 e ha importo pari ad euro CP_1
7.364,83.
Dall'analisi del partitario dimesso dal sub doc. n. 26 emerge che: CP_1
- all'1.1.2015 vi era un debito nei confronti della pari ad euro 7.364,83; Parte_4
- in data 31.1.2015 è stato stornato l'importo di euro 7.364,83 con causale “STORNO FT
pagina 25 di 30 ACQ. ; Controparte_15
- sempre in data 31.1.2015 è stato iscritto a debito nei confronti della Parte_4
l'importo di euro 4.675,97, sussistente anche al 31.12.2015.
La successione cronologica delle operazioni, allora, induce a ritenere che la
[...]
avesse inizialmente emesso nei confronti di GP la fattura di euro 7.364,83 Pt_4 dimessa dal sub doc. n. 26, che poi questa sia stata effettivamente stornata per la CP_1 sussistenza di un errore contabile ma che poi la abbia nuovamente Parte_4 emesso nei confronti di GP una fattura di euro 4.675,97, che è quella depositata dal sub doc. n. 20; diversamente, infatti, non sarebbe possibile giustificare il CP_11 debito di euro 4.675,97 risultante dal partitario dimesso dal sempre sub doc. n. CP_1
26.
Come si è anticipato, non vi è prova che anche tale fattura sia stata stornata, posto che dai documenti di causa nulla emerge e che i testi sentiti all'udienza del 9.5.2023 non hanno fornito alcun elemento utile in tal senso, avendo reso deposizioni generiche e dubitative.
Tenuto conto di quanto si è esposto sopra sulla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti della società, a fronte dell'allegazione del CP_11 in merito all'assunzione di debiti per forniture mai consegnate era onere dei
[...] convenuti dimostrare o che tali debiti non sussistevano o che la merce, in realtà, era stata consegnata, ma tale prova non è stata data né dal né dal CP_1 CP_3
Nondimeno, dell'illecito gestorio deve ritenersi responsabile esclusivamente il CP_1 che ha sottoscritto il contratto con la (cfr. doc. n. 19 attore) e non anche Parte_4 il CP_3
Come sopra si è esposto, infatti, deve ritenersi dimostrato che il ha ricoperto la CP_3 carica di amministratore di GP soltanto a partire dal 29.10.2013, e pertanto egli non era in carica al momento della stipulazione del contratto tra GP e la , Parte_4 risalente al 4.9.2013, e al momento dell'emissione della fattura n. 25/2013 era appena entrato in carica.
In conclusione, il quarto addebito è fondato nei confronti del ma soltanto CP_1 parzialmente, poiché il danno non può essere quantificato in euro 9.020,00 come pagina 26 di 30 richiesto dall'attore, ma soltanto nella minor somma di euro 4.675,97, quale debito verso la risultante dal partitario per forniture che il convenuto, come detto, non Parte_4 ha mai dimostrato essere state eseguite.
A tale importo dovranno essere aggiunti la rivalutazione e gli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata con decorrenza dalla data di emissione della fattura n.
25/2013 della e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
sulla Parte_4 somma così determinata, infine, dovranno essere calcolati gli interessi legali fino al saldo effettivo.
***
La domanda con la quale il chiede sia accertata l'esclusiva responsabilità del CP_1 nella causazione degli illeciti gestori lamentati dal va rigettata, CP_3 CP_11 poiché non vi è prova della sussistenza del nesso di causa tra gli asseriti inadempimenti del ai contratti di prestazione d'opera e di appalto e gli addebiti fatti valere CP_3 dall'attore.
***
In conclusione, vanno accolti soltanto il primo e il quarto addebito limitatamente alle somme sopra indicate e al il quale pertanto andrà condannato a versare al CP_1
: CP_11
- la somma di euro 350.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali sull'importo progressivamente rivalutato dalla data in cui la somma era stata versata da GP a EK alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sull'importo così calcolato dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al saldo effettivo;
- la somma di euro 4.675,97, oltre rivalutazione e interessi legali sull'importo progressivamente rivalutato dalla data di emissione della fattura n. 25/2013 della alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi Parte_4 legali sull'importo così calcolato dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al saldo effettivo.
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Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.
pagina 27 di 30 Il pertanto, andrà a condannato a rifonderle al , sia pure, per CP_1 CP_11 quanto concerne i compensi, prendendo a riferimento quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 per le controversie di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, tenuto conto dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
Le fasi di studio, introduttiva e decisionale vengono liquidati secondo i valori medi, mentre per quella istruttoria vengono riconosciuti i valori massimi, tenuto conto che sono state svolte tre C.T.U. e sono stati sentiti i testimoni.
Le anticipazioni vengono riconosciute come da nota spese dimessa dal procuratore dell'attore.
Il e il sono entrambi soccombenti nei confronti del per CP_1 CP_11 CP_3 cui andranno condannati alla refusione delle spese di lite in favore di quest'ultimo.
Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., si ritiene che il debba essere condannato a CP_11 pagare la quota di 1/4 delle spese di lite sostenute dal mentre il la CP_3 CP_1 restante quota di 3/4.
I compensi del difensore del vengono liquidati facendo applicazione di quanto CP_3 previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, riconoscendo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, stante la tardività della costituzione e la mancata partecipazione del tale fase. CP_3
In assenza di nota spese, le anticipazioni del sono liquidate come da risultanze CP_3 del fascicolo di causa.
Le spese di C.T.U. vanno poste, tenuto conto della soccombenza:
a) quanto alla C.T.U. dell'ing. carico del CP_12 CP_1
b) quanto alla C.T.U. del dott. per la frazione di 1/2 a carico del Per_2 CP_11
e per la frazione di 1/2 a carico del CP_1
c) quanto alla C.T.U. del dott. a carico del Per_3 CP_11
Non si ravvisano i presupposti per condannare nessuna delle parti ai sensi dell'art. 96
c.p.c. in considerazione della complessità e dell'opinabilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
pagina 28 di 30 definitivamente pronunciando nella causa n. 10700/2017 R.G. promossa dal contro Parte_1 CP_1
e ogni altra diversa domanda ed eccezione
[...] Controparte_3 respinta:
1) condanna a versare al Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 350.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali
[...] sull'importo progressivamente rivalutato dalla data in cui la somma era stata versata da a alla data di pubblicazione Parte_1 CP_16 della presente sentenza, oltre interessi legali sull'importo così calcolato dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al saldo effettivo;
2) condanna a versare al Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 4.675,97, oltre rivalutazione e interessi legali
[...] sull'importo progressivamente rivalutato dalla data di emissione della fattura n.
25/2013 della ditta alla data di pubblicazione della presente Parte_4 sentenza, oltre interessi legali sull'importo così calcolato dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al saldo effettivo;
3) rigetta le domande proposte dal Parte_1
contro
; Controparte_3
4) rigetta le domande proposte da
contro
; Controparte_1 Controparte_3
5) condanna a rifondere al Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 27.663,00 per compensi, euro
[...]
3.417,48 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
6) condanna il a rifondere a Parte_1 Parte_1
la quota di 1/4 delle spese di lite, che si liquidano per tale Controparte_3 frazione in euro 3.011,50 per compensi, euro 24,58 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
7) condanna a rifondere a la quota di 3/4 Controparte_1 Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano per tale frazione in euro 9.034,50 per compensi,
pagina 29 di 30 euro 73,73 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
8) pone definitivamente le spese di C.T.U. dell'ing. a carico di CP_12 CP_1
[...]
9) pone definitivamente le spese di C.T.U. del dott. per la quota di 1/2 a Persona_2 carico del e per la quota di 1/2 Parte_1
a carico di;
Controparte_1
10) pone definitivamente le spese di C.T.U. del dott. a carico del Persona_3 [...]
Parte_1
Venezia, 29 gennaio 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Innocenza Vono
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