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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/12/2025, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
RB RI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n.10133/2014 avente ad oggetto: contratto di appalto
TRA
in persona del curatore Parte_1 fallimentare rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Barretta con il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-attore-
E
in persona del sindaco, legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Alberto Cerracchio con il quali elettivamente domicilia giusta procura in atti
- Convenuto
Conclusioni come da verbale dell'udienza dell'11.03.2025 e da comparse conclusionali depositate in atti.-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
ha convenuto in giudizio il al fine di sentir
[...] Controparte_1 accogliere dal Tribunale di Salerno le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare l'inadempimento del degli obblighi di Controparte_1
1 collaborazione scaturenti dal contratto d'appalto stipulato in data 19 luglio 2007 con la “ e di cui è parte committente, ed in partico-lare le Parte_1 responsabilità scaturenti dagli impedimenti esecutivi nonché dall'andamento frammentario e dalla conduzione a regia dei lavori per cui è causa;
2) accertare e dichiarare che il , in ragione del contegno tenuto nel corso Controparte_1 del rapporto contrattuale, si è resa responsabile del maggior tempo occorso per ulti-mare le lavorazioni;
3) accertare e dichiarare che il è Controparte_1 tenuto al pagamento in favore della fallita società appaltatrice dell'importo pari ad euro 33.802,67, quale somma sottratta alla fattura relativa al pagamento del 4° SAL
a titolo di penale per il ritardo tuttavia non imputabile alla” ; Parte_1
4) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 45.000,00 quali maggiori spese generali d'azienda sostenute dalla “ Parte_1
e per l'effetto condannare il al pagamento del
[...] Controparte_1 suddetto importo oltre interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di
Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre;
accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di euro 38.000,00 Controparte_1 quali maggiori oneri di-retti di cantiere non coperti da produzione e per l'effetto condannare il al pagamento del sud-detto importo oltre Controparte_1 interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre;
6) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 54.000,00 quali maggiori oneri per improduttività della mano d'opera e per l'effetto condannare il al pagamento del suddetto importo Controparte_1 oltre interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di di-sporre;
7) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 18.000,00 quali maggiori oneri relativi all'improduttivo impiego delle attrezzature d'opera e per l'effetto condannare il al paga- Controparte_1 mento del suddetto importo oltre interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di
Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre;
2 8) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 37.000,00 quali utili che l'impresa avrebbe potuto conseguire con la stessa organizza-zione predisposta per i lavori (perdita di ciance) e per l'effetto condannare il al pagamento del sud-detto importo oltre Controparte_1 interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre;
9) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 26.000,00 quali maggiori oneri per spese fideiussorie, assicurative nonché per oneri bancari e fidi di garanzia e per l'effetto condannare il Controparte_1 al pagamento del suddetto importo oltre interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre;
10) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 110.000,00 quali maggiori lavori eseguiti e per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento del suddetto importo oltre interessi ovvero a quanto CP_1 risulti dovuto all'esito di Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre.”.
Si costituiva in giudizio il citato spiegando do-manda riconvenzionale nei CP_1 confronti del fallimento attore onde ottenere pronuncia di accertamento e di condanna al risarcimento del danno per l'importo di euro 237.414.92, nonché al fine di ottenere la condanna della curatela attrice “a far fronte alle richieste di pagamento promesse dagli ex di-pendenti della ditta - Sig. che ha Parte_1 CP_2 convenuto il comparente innanzi al Tribunale di Nola nella Controparte_1 causa di lavoro rubricata al n. 3307/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015;
Sig. che ha convenuto il comparente innanzi Controparte_3 Controparte_1 al Tribunale di Nola nella causa di la-voro rubricata al n.3308/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015; Sig. che ha convenuto il Parte_3
innanzi al Tribunale di Nola nella causa rubricata al n. Controparte_1
3309/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015; i quali rivendicano tutti spettanze di lavoro subordinato a loro dire non corrisposte dal datore di lavoro ditta qualsiasi sarà l'ammontare che il Tribunale di Nola dovesse Parte_1 assegnare in loro favore.”.
3 Il senza mai contestare l'entità delle opere eseguite e dunque del CP_1 correlativo credito vantato dalla fallita, ha poi eccepito, a fondamento della causa di risoluzione del con-tratto, il ritardo nella esecuzione e nella consegna dei lavori nonché l'abbandono del cantiere da parte della appaltatrice. All'esito della prima udienza, il Tribunale ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c.
La Curatela ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità ed improcedibilità della do-manda riconvenzionale formulata nei confronti della procedura concorsuale in quanto, ai sensi dell'art. 52 L. Fall., l'accertamento di ogni credito nei confronti del fallimento deve avvenire nelle forme speciali della verifica concorsuale.
La Curatela ha poi contestato che il ritardo calcolato dalla stazione appaltante possa essere imputato ad un contegno inadempiente osservato dalla “ , Parte_1 nonché l'applicazione della clausola penale.
Con la II memoria istruttoria la Curatela ha articolato prova testimoniale, nonché richiesto l'ammissione di CTU volta a quantificare gli ulteriori importi dovuti alla in ragione dagli inadempimenti della committente, così come Parte_1 esplicitati ed individuati nelle riserve manifestate al CP_1
Veniva ammessa ed espletata ctu tecnica e con provvedimento dell'11.03.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
…………
La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.-
Dalla relazione di CTU è emerso che relativamente alle riserve N°1,2,3,4,5,6,7 formulate dalla ditta appaltatrice, società in data 24/06/2010 alla Parte_1 sottoscrizione del Regi-stro di contabilità, a firma del R.U.P. – Responsabile Unico
Procedimento e D.L. – Direttore dei Lavori, Arch. , Controparte_4 unitamente, al 4° S.A.L. – Stato Avanzamento Lavori e, successivamente, esplicate dalla società appaltatrice in un memoriale che riepiloga i fatti dalla Parte_1 consegna dei lavori in poi senza alle-gare la richiamata documentazione tecnico - amministrativa - progettuale - contabile.
Ciò detto si ribadisce:
4 ▫ la Riserva N°01: relativa alle maggiori spese generali di azienda non coperte da produzione (cfr. ulteriori 475 giorni rispetto previsioni di contratto) che il CTU ritiene congrue in € 25.000,00 vista la mancanza di un cronoprogramma di detta- glio dal quale evincere i periodi di produzione e quelli di sospensione supportati dai necessari ed obbligatori verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
▫ la Riserva N°02: relativa a maggiori oneri maggiori oneri diretti di cantiere non coperti da produzione (cfr. ulteriori 475 giorni rispetto previsioni di contratto) il
CTU ritiene congrua la stima del maggior importo determinato in € 20.000,00 vista la mancanza di un cronoprogramma di dettaglio dal quale evincere i pe-riodi di produzione e quelli di sospensione supportati dai necessari ed obbligatori verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
▫ la Riserva N°03: relativa ai maggiori oneri per improduttività della manodopera il CTU (cfr. ulteriori 475 giorni rispetto pre-visioni di contratto) ritiene congrua la stima del maggior im-porto determinata € 25.000,00 vista la mancanza di un cronoprogramma di dettaglio dal quale evincere i periodi di pro-duzione e quelli di sospensione supportati dai necessari ed obbligatori verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
▫ la Riserva N°04: relativa ai maggiori oneri relativi all'improduttivo impiego delle attrezzature (cfr. ulteriori 475 giorni rispetto previsioni di contratto) il CTU ritiene congrua la stima del maggior importo determinata € 8.000,00 vista la mancanza di un cronoprogramma di dettaglio dal quale evincere i periodi di produzione e quelli di sospensione supportati dai necessari ed obbligatori verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
▫ la Riserva N°05: relativa ai maggiori oneri relativi all'utile da perdita di chances
(cfr. ulteriori 475 giorni rispetto previsioni di contratto) il CTU ritiene congrua la stima del maggior impor-to determinata in € 15.000,00 vista la mancanza di un crono-programma di dettaglio dal quale evincere i periodi di produzione e quelli di sospensione supportati dai necessari ed obbligatori verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
▫ la Riserva N°06: relativa ai maggiori oneri per spese fideiussorie, assicurative, oneri bancari e garanzie il CTU ritiene congrua la stima del maggior importo
5 determinata € 20.000,00 vista la mancanza della documentazione banca-ria, assicurativa e fidejussoria di supporto;
▫ la Riserva N°07: relativa ai maggiori lavori eseguiti per un importo pari ad €
110.000,00 non dovrebbe trovare accogli-mento in quanto non supportata da alcuna contabilità analiti-ca comparativa che attesti i maggiori compensi richiesti dalla ditta esecutrice;
e, precisamente, al CTU non è stata consegnata la documentazione tecnico - progettuale - contabile idonea a poter accertare comparativamente i maggiori lavori eseguiti per l'importo richiesto rispetto a quelli di cui al contratto di appalto.”.-
Il giudice accoglie parzialmente la domanda della parte attrice e fa proprie le conclusioni del ctu ing. nell'elaborato peritale che pone a base Persona_1 della presente decisione .-
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1 per inammissibilità della stessa.-
[...]
Il ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti del Controparte_1 fallimento attore onde ottenere pro-nuncia di accertamento e di condanna al risarcimento del danno per l'importo di euro 237.414.92, nonché al fine di ot-tenere la condanna della curatela attrice “a far fronte alle richieste di pagamento promesse dagli ex dipendenti della ditta - Sig. che ha convenuto Parte_1 CP_2 il innanzi al Tribunale di Nola nella causa di lavoro Controparte_1 rubricata al n. 3307/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015; Sig. CP_3
che ha convenuto il comparente innanzi al
[...] Controparte_1
Tribunale di Nola nella causa di lavoro rubricata al n.3308/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015; Sig. che ha convenuto il comparente Parte_3
innanzi al Tribunale di Nola nella causa rubrica-ta al n. Controparte_1
3309/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015; i quali rivendicano tutti spettanze di lavoro subordinato a loro dire non corrisposte dal datore di lavoro ditta qualsiasi sarà l'ammontare che il Tribunale di Nola dovesse Parte_1 assegnare in loro favore.”
La S.C., nella sentenza S.U. 21499/2004 ha affermato: "... è principio pacifico che non si può agire in ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero
6 di crediti vantati verso il fallito, in quanto - ai sensi dell'art. 52, comma secondo, della legge fallimentare - "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo 5°, salvo diverse disposizioni della legge", vale a dire attraverso l'esclusivo procedimento stabilito dagli artt. 93 e ss. della stessa legge fallimentare. La ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo,
è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore)".
Le presunte ragioni di credito prospettate da controparte, dunque, avrebbero potuto trovare ingresso solo e se il credi-to del fosse già stato accertato. CP_1
In caso contrario, l'accertamento dello stesso non può che essere demandato al
Giudice Delegato.
Il pertanto, avrebbe dovuto propor-re domanda di Controparte_1 ammissione al passivo.
Invero, l'accoglimento della domanda riconvenzionale nel presente giudizio presupporrebbe necessariamente una statuizione in ordine all'accertamento del credito ed una conseguente statuizione di condanna agli importi accertati che giammai potrebbero essere rese nell'ambito di un giudizio ordinario nei confronti della curatela.
L'aver domandato l'accertamento dell'esistenza del presunto credito vantato nei confronti della società poi fallita, segna inevitabilmente l'inammissibilità e l'improcedibilità della richiesta formulata.-
La domanda riconvenzionale proposta dal siccome proposta fuori delle CP_1 forme del procedimento di insinuazione al passivo, deve essere dunque dichiarata improcedibile.-
7 Considerato l'esito della controversia e la vetustà della stessa sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ad esclusione delle spese di ctu che restano a definitivo carico della parte attrice.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
RB RI definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Accoglie la domanda attorea e dichiara l'inadempimento del CP_1 degli obblighi di collaborazione scaturenti dal contratto d'appalto
[...] stipulato in data 19 luglio 2007 con la e di cui è parte Parte_1 committente, ed in partico-lare le responsabilità scaturenti dagli impedimenti esecutivi nonché dall'andamento frammentario e dalla conduzione a regia dei lavori per cui è causa;
2) Per l'effetto condanna il convenuto al pagamento nei Controparte_1 confronti del al pagamento delle somme come Parte_1 analiticamente riconosciute dovute dal CTU ing. nel proprio Persona_1 elaborato peritale;
3) Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale promossa dal comune di
; CP_1
4) Compensa le spese di lite tra le parti comprese le spese di CTU .-
Così deciso in Salerno, 24.12 .2025
Il Giudice onorario
Avv. RB RI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
RB RI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n.10133/2014 avente ad oggetto: contratto di appalto
TRA
in persona del curatore Parte_1 fallimentare rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Barretta con il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-attore-
E
in persona del sindaco, legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Alberto Cerracchio con il quali elettivamente domicilia giusta procura in atti
- Convenuto
Conclusioni come da verbale dell'udienza dell'11.03.2025 e da comparse conclusionali depositate in atti.-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
ha convenuto in giudizio il al fine di sentir
[...] Controparte_1 accogliere dal Tribunale di Salerno le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare l'inadempimento del degli obblighi di Controparte_1
1 collaborazione scaturenti dal contratto d'appalto stipulato in data 19 luglio 2007 con la “ e di cui è parte committente, ed in partico-lare le Parte_1 responsabilità scaturenti dagli impedimenti esecutivi nonché dall'andamento frammentario e dalla conduzione a regia dei lavori per cui è causa;
2) accertare e dichiarare che il , in ragione del contegno tenuto nel corso Controparte_1 del rapporto contrattuale, si è resa responsabile del maggior tempo occorso per ulti-mare le lavorazioni;
3) accertare e dichiarare che il è Controparte_1 tenuto al pagamento in favore della fallita società appaltatrice dell'importo pari ad euro 33.802,67, quale somma sottratta alla fattura relativa al pagamento del 4° SAL
a titolo di penale per il ritardo tuttavia non imputabile alla” ; Parte_1
4) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 45.000,00 quali maggiori spese generali d'azienda sostenute dalla “ Parte_1
e per l'effetto condannare il al pagamento del
[...] Controparte_1 suddetto importo oltre interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di
Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre;
accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di euro 38.000,00 Controparte_1 quali maggiori oneri di-retti di cantiere non coperti da produzione e per l'effetto condannare il al pagamento del sud-detto importo oltre Controparte_1 interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre;
6) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 54.000,00 quali maggiori oneri per improduttività della mano d'opera e per l'effetto condannare il al pagamento del suddetto importo Controparte_1 oltre interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di di-sporre;
7) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 18.000,00 quali maggiori oneri relativi all'improduttivo impiego delle attrezzature d'opera e per l'effetto condannare il al paga- Controparte_1 mento del suddetto importo oltre interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di
Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre;
2 8) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 37.000,00 quali utili che l'impresa avrebbe potuto conseguire con la stessa organizza-zione predisposta per i lavori (perdita di ciance) e per l'effetto condannare il al pagamento del sud-detto importo oltre Controparte_1 interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre;
9) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 26.000,00 quali maggiori oneri per spese fideiussorie, assicurative nonché per oneri bancari e fidi di garanzia e per l'effetto condannare il Controparte_1 al pagamento del suddetto importo oltre interessi ovvero a quanto risulti dovuto all'esito di Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre;
10) accertare e dichiarare che il è tenuto al pagamento di Controparte_1 euro 110.000,00 quali maggiori lavori eseguiti e per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento del suddetto importo oltre interessi ovvero a quanto CP_1 risulti dovuto all'esito di Consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede di disporre.”.
Si costituiva in giudizio il citato spiegando do-manda riconvenzionale nei CP_1 confronti del fallimento attore onde ottenere pronuncia di accertamento e di condanna al risarcimento del danno per l'importo di euro 237.414.92, nonché al fine di ottenere la condanna della curatela attrice “a far fronte alle richieste di pagamento promesse dagli ex di-pendenti della ditta - Sig. che ha Parte_1 CP_2 convenuto il comparente innanzi al Tribunale di Nola nella Controparte_1 causa di lavoro rubricata al n. 3307/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015;
Sig. che ha convenuto il comparente innanzi Controparte_3 Controparte_1 al Tribunale di Nola nella causa di la-voro rubricata al n.3308/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015; Sig. che ha convenuto il Parte_3
innanzi al Tribunale di Nola nella causa rubricata al n. Controparte_1
3309/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015; i quali rivendicano tutti spettanze di lavoro subordinato a loro dire non corrisposte dal datore di lavoro ditta qualsiasi sarà l'ammontare che il Tribunale di Nola dovesse Parte_1 assegnare in loro favore.”.
3 Il senza mai contestare l'entità delle opere eseguite e dunque del CP_1 correlativo credito vantato dalla fallita, ha poi eccepito, a fondamento della causa di risoluzione del con-tratto, il ritardo nella esecuzione e nella consegna dei lavori nonché l'abbandono del cantiere da parte della appaltatrice. All'esito della prima udienza, il Tribunale ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c.
La Curatela ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità ed improcedibilità della do-manda riconvenzionale formulata nei confronti della procedura concorsuale in quanto, ai sensi dell'art. 52 L. Fall., l'accertamento di ogni credito nei confronti del fallimento deve avvenire nelle forme speciali della verifica concorsuale.
La Curatela ha poi contestato che il ritardo calcolato dalla stazione appaltante possa essere imputato ad un contegno inadempiente osservato dalla “ , Parte_1 nonché l'applicazione della clausola penale.
Con la II memoria istruttoria la Curatela ha articolato prova testimoniale, nonché richiesto l'ammissione di CTU volta a quantificare gli ulteriori importi dovuti alla in ragione dagli inadempimenti della committente, così come Parte_1 esplicitati ed individuati nelle riserve manifestate al CP_1
Veniva ammessa ed espletata ctu tecnica e con provvedimento dell'11.03.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
…………
La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.-
Dalla relazione di CTU è emerso che relativamente alle riserve N°1,2,3,4,5,6,7 formulate dalla ditta appaltatrice, società in data 24/06/2010 alla Parte_1 sottoscrizione del Regi-stro di contabilità, a firma del R.U.P. – Responsabile Unico
Procedimento e D.L. – Direttore dei Lavori, Arch. , Controparte_4 unitamente, al 4° S.A.L. – Stato Avanzamento Lavori e, successivamente, esplicate dalla società appaltatrice in un memoriale che riepiloga i fatti dalla Parte_1 consegna dei lavori in poi senza alle-gare la richiamata documentazione tecnico - amministrativa - progettuale - contabile.
Ciò detto si ribadisce:
4 ▫ la Riserva N°01: relativa alle maggiori spese generali di azienda non coperte da produzione (cfr. ulteriori 475 giorni rispetto previsioni di contratto) che il CTU ritiene congrue in € 25.000,00 vista la mancanza di un cronoprogramma di detta- glio dal quale evincere i periodi di produzione e quelli di sospensione supportati dai necessari ed obbligatori verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
▫ la Riserva N°02: relativa a maggiori oneri maggiori oneri diretti di cantiere non coperti da produzione (cfr. ulteriori 475 giorni rispetto previsioni di contratto) il
CTU ritiene congrua la stima del maggior importo determinato in € 20.000,00 vista la mancanza di un cronoprogramma di dettaglio dal quale evincere i pe-riodi di produzione e quelli di sospensione supportati dai necessari ed obbligatori verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
▫ la Riserva N°03: relativa ai maggiori oneri per improduttività della manodopera il CTU (cfr. ulteriori 475 giorni rispetto pre-visioni di contratto) ritiene congrua la stima del maggior im-porto determinata € 25.000,00 vista la mancanza di un cronoprogramma di dettaglio dal quale evincere i periodi di pro-duzione e quelli di sospensione supportati dai necessari ed obbligatori verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
▫ la Riserva N°04: relativa ai maggiori oneri relativi all'improduttivo impiego delle attrezzature (cfr. ulteriori 475 giorni rispetto previsioni di contratto) il CTU ritiene congrua la stima del maggior importo determinata € 8.000,00 vista la mancanza di un cronoprogramma di dettaglio dal quale evincere i periodi di produzione e quelli di sospensione supportati dai necessari ed obbligatori verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
▫ la Riserva N°05: relativa ai maggiori oneri relativi all'utile da perdita di chances
(cfr. ulteriori 475 giorni rispetto previsioni di contratto) il CTU ritiene congrua la stima del maggior impor-to determinata in € 15.000,00 vista la mancanza di un crono-programma di dettaglio dal quale evincere i periodi di produzione e quelli di sospensione supportati dai necessari ed obbligatori verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
▫ la Riserva N°06: relativa ai maggiori oneri per spese fideiussorie, assicurative, oneri bancari e garanzie il CTU ritiene congrua la stima del maggior importo
5 determinata € 20.000,00 vista la mancanza della documentazione banca-ria, assicurativa e fidejussoria di supporto;
▫ la Riserva N°07: relativa ai maggiori lavori eseguiti per un importo pari ad €
110.000,00 non dovrebbe trovare accogli-mento in quanto non supportata da alcuna contabilità analiti-ca comparativa che attesti i maggiori compensi richiesti dalla ditta esecutrice;
e, precisamente, al CTU non è stata consegnata la documentazione tecnico - progettuale - contabile idonea a poter accertare comparativamente i maggiori lavori eseguiti per l'importo richiesto rispetto a quelli di cui al contratto di appalto.”.-
Il giudice accoglie parzialmente la domanda della parte attrice e fa proprie le conclusioni del ctu ing. nell'elaborato peritale che pone a base Persona_1 della presente decisione .-
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal CP_1 per inammissibilità della stessa.-
[...]
Il ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti del Controparte_1 fallimento attore onde ottenere pro-nuncia di accertamento e di condanna al risarcimento del danno per l'importo di euro 237.414.92, nonché al fine di ot-tenere la condanna della curatela attrice “a far fronte alle richieste di pagamento promesse dagli ex dipendenti della ditta - Sig. che ha convenuto Parte_1 CP_2 il innanzi al Tribunale di Nola nella causa di lavoro Controparte_1 rubricata al n. 3307/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015; Sig. CP_3
che ha convenuto il comparente innanzi al
[...] Controparte_1
Tribunale di Nola nella causa di lavoro rubricata al n.3308/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015; Sig. che ha convenuto il comparente Parte_3
innanzi al Tribunale di Nola nella causa rubrica-ta al n. Controparte_1
3309/2011, data di prossima udienza 24 marzo 2015; i quali rivendicano tutti spettanze di lavoro subordinato a loro dire non corrisposte dal datore di lavoro ditta qualsiasi sarà l'ammontare che il Tribunale di Nola dovesse Parte_1 assegnare in loro favore.”
La S.C., nella sentenza S.U. 21499/2004 ha affermato: "... è principio pacifico che non si può agire in ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero
6 di crediti vantati verso il fallito, in quanto - ai sensi dell'art. 52, comma secondo, della legge fallimentare - "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo 5°, salvo diverse disposizioni della legge", vale a dire attraverso l'esclusivo procedimento stabilito dagli artt. 93 e ss. della stessa legge fallimentare. La ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo,
è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore)".
Le presunte ragioni di credito prospettate da controparte, dunque, avrebbero potuto trovare ingresso solo e se il credi-to del fosse già stato accertato. CP_1
In caso contrario, l'accertamento dello stesso non può che essere demandato al
Giudice Delegato.
Il pertanto, avrebbe dovuto propor-re domanda di Controparte_1 ammissione al passivo.
Invero, l'accoglimento della domanda riconvenzionale nel presente giudizio presupporrebbe necessariamente una statuizione in ordine all'accertamento del credito ed una conseguente statuizione di condanna agli importi accertati che giammai potrebbero essere rese nell'ambito di un giudizio ordinario nei confronti della curatela.
L'aver domandato l'accertamento dell'esistenza del presunto credito vantato nei confronti della società poi fallita, segna inevitabilmente l'inammissibilità e l'improcedibilità della richiesta formulata.-
La domanda riconvenzionale proposta dal siccome proposta fuori delle CP_1 forme del procedimento di insinuazione al passivo, deve essere dunque dichiarata improcedibile.-
7 Considerato l'esito della controversia e la vetustà della stessa sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ad esclusione delle spese di ctu che restano a definitivo carico della parte attrice.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
RB RI definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Accoglie la domanda attorea e dichiara l'inadempimento del CP_1 degli obblighi di collaborazione scaturenti dal contratto d'appalto
[...] stipulato in data 19 luglio 2007 con la e di cui è parte Parte_1 committente, ed in partico-lare le responsabilità scaturenti dagli impedimenti esecutivi nonché dall'andamento frammentario e dalla conduzione a regia dei lavori per cui è causa;
2) Per l'effetto condanna il convenuto al pagamento nei Controparte_1 confronti del al pagamento delle somme come Parte_1 analiticamente riconosciute dovute dal CTU ing. nel proprio Persona_1 elaborato peritale;
3) Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale promossa dal comune di
; CP_1
4) Compensa le spese di lite tra le parti comprese le spese di CTU .-
Così deciso in Salerno, 24.12 .2025
Il Giudice onorario
Avv. RB RI
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