Trib. Salerno, sentenza 27/12/2025, n. 5317
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Sentenza 27 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Inadempimento obblighi di collaborazione

    Il giudice accoglie la domanda, ritenendo provato l'inadempimento del committente agli obblighi di collaborazione, come da relazione del CTU.

  • Accolto
    Responsabilità per ritardo nella consegna

    Il giudice accoglie la domanda, ritenendo provata la responsabilità del committente per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.

  • Accolto
    Pagamento penale non dovuta

    Il giudice accoglie la domanda, ritenendo dovuta la somma richiesta dall'attore.

  • Accolto
    Maggiori spese generali

    Il giudice accoglie parzialmente la domanda, quantificando il dovuto in € 25.000,00 come da CTU, a causa della mancanza di un cronoprogramma dettagliato.

  • Accolto
    Maggiori oneri diretti di cantiere

    Il giudice accoglie parzialmente la domanda, quantificando il dovuto in € 20.000,00 come da CTU, a causa della mancanza di un cronoprogramma dettagliato.

  • Accolto
    Maggiori oneri per improduttività manodopera

    Il giudice accoglie parzialmente la domanda, quantificando il dovuto in € 25.000,00 come da CTU, a causa della mancanza di un cronoprogramma dettagliato.

  • Accolto
    Maggiori oneri per improduttivo impiego attrezzature

    Il giudice accoglie parzialmente la domanda, quantificando il dovuto in € 8.000,00 come da CTU, a causa della mancanza di un cronoprogramma dettagliato.

  • Accolto
    Utili da perdita di chances

    Il giudice accoglie parzialmente la domanda, quantificando il dovuto in € 15.000,00 come da CTU, a causa della mancanza di un cronoprogramma dettagliato.

  • Accolto
    Maggiori oneri per spese accessorie

    Il giudice accoglie parzialmente la domanda, quantificando il dovuto in € 20.000,00 come da CTU, a causa della mancanza di documentazione di supporto.

  • Rigettato
    Maggiori lavori eseguiti

    Il giudice rigetta la domanda in quanto non supportata da contabilità analitica comparativa che attesti i maggiori compensi richiesti rispetto a quelli di contratto.

  • Improcedibile
    Domanda riconvenzionale inammissibile/improcedibile

    La domanda riconvenzionale è stata dichiarata improcedibile in quanto i crediti verso il fallimento devono essere accertati nelle forme della verifica concorsuale (art. 52 L. Fall.) e non in un giudizio ordinario di cognizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 27/12/2025, n. 5317
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 5317
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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