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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6266/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6266/2018 promossa da:
(C.F. ), (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) in proprio nonché unitamente a ( C.F. C.F._4 Parte_5
) in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie C.F._5 Per_1
e , (C.F. ) in
[...] Persona_2 Parte_6 C.F._6 proprio nonché unitamente a in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul Controparte_1 figlio , con il patrocinio degli avv.ti RINALDI DORANNA e SOLITO MARIA, Persona_3 elettivamente domiciliati in Martina Franca alla via Pantaleone Nardelli n. 29 presso il difensore avv.
RINALDI DORANNA
ATTORI
Contro
(C.F. ) e (C.F. ) con il Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAIULO ALESSANDRO elettivamente domiciliati in Brindisi al Largo Angioli N.3 presso il difensore avv. CAIULO ALESSANDRO
(P.IVA Controparte_4
) con il patrocino dell'avv. MARTINI FILIPPO, elettivamente domiciliata in Taranto alla P.IVA_3
Piazza Giovanni XXIII n. 20, presso il difensore MARTINI FILIPPO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro mortale occorso al loro congiunto il quale, in data 10 agosto 2013 alle ore 23.50 circa, mentre si trovava alla guida del Persona_4 motociclo Tg YEA-8229 in Grecia, sull'isola di Santorini, veniva tamponato dall'autocisterna tg EMA
9658 di proprietà di condotta nell'occasione da ed assicurata Controparte_3 Controparte_2 con la compagnia greca (la cui mandataria per l'Italia era CP_5 Controparte_4
).
[...]
Esponevano in particolare che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, percorreva Persona_4
a moderata velocità la strada statale FIRON -Emporiu Thiras da Emporio in direzione Perissa, quando, giunto all'altezza del bar “Zigos”, veniva colpito da tergo dall'autocisterna che lo faceva sbalzare dal motociclo trascinandolo per 25 metri rispetto al punto di impatto.
A seguito di ciò, conseguiva il suo immediato decesso a causa delle fratture che avevano interessato la regione cranica, il torace, l'addome ed il bacino.
Ciò premesso, tutti gli attori, rispettivamente padre, madre, fratelli e nipoti del de cuius, instavano per il risarcimento di tutti i danni iure proprio non patrimoniali e patrimoniali – questi ultimi quantificati in euro
33.198,00-.
Ritualmente costituitasi, la compagnia Controparte_4 eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in quanto la società mandataria della compagnia di assicurazione straniera avrebbe avuto solo la funzione di gestire la liquidazione nella fase stragiudiziale non essendo dotata di rappresentanza processuale;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e, in via subordinata, chiedeva di determinare e liquidare i danni secondo giustizia, con richiesta di applicazione della legge greca.
Si costituivano anche e rispettivamente proprietario e Controparte_3 Controparte_2 conducente del veicolo tg EMA 9658, per eccepire, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del
Giudice italiano adìto in favore di quello greco con applicazione della legge greca. Sempre in via preliminare, eccepivano la prescrizione dell'azione ed il difetto di legittimazione passiva del sig.
[...]
Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese e Controparte_6 competenze di causa.
Istruita la causa con l'ascolto dei testimoni, rigettata la richiesta di CTU invocata da parte attrice e rimesso il procedimento sul ruolo per ottenere informative ai sensi dell'art. 14 legge n. 218/1995 dal Ministero della
Giustizia, all'udienza del 20.02.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente;
all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente occorre procedere alla disamina delle questioni pregiudiziali concernenti la giurisdizione e l'individuazione della legge applicabile.
Pagina 2 Come già rilevato nel giudizio rg. 6127/2018, definito con sentenza n. 1511/2023 (intentato dall'altra danneggiata che viaggiava sul motorino) - cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. - il
Regolamento CE n.44/01, sostituito dal Regolamento CE n. 1215/12, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, contempla vari fori alternativi per le controversie in materia di responsabilità civile quando sono convenute le imprese di assicurazioni domiciliate in uno Stato membro.
In particolare l'art. 11 comma 1 dispone: “L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;
b) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario;
o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta
l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione;
l'articolo 13 recita: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta”.
Accanto a questi criteri, è previsto anche il seguente foro, oggetto dell'intervento della Corte di Giustizia:
“l'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto [...] in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario” (art.9, pf.1, lett.b).
Occorre, altresì, evidenziare che l'art. 11 chiarisce come i fori in materia di assicurazione della responsabilità civile, compreso l'ultimo menzionato, siano «applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile».
E' opportuno ricordare che l'obiettivo prefissato nel considerando n. 1 del regolamento n. 44/01 è quello di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale garantire la libera circolazione delle persone.
Questo principio è pacifico anche per la giurisprudenza europea la quale, nella pronuncia della Corte di
Giustizia CE sez. II 13-12-2001 n. 463, ha così statuito: “in tema di responsabilità civile derivante da un sinistro stradale occorso in uno Stato membro diverso da quello, in cui il danneggiato ha domicilio, il rinvio effettuato nell' art. 11, n. 2, del Regolamento n. 44/2001, del 22 dicembre 2000 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) all' art. 9,
n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro”.
Il legislatore comunitario è anche intervenuto con la direttiva 2005/14/CE - attuata con il D.Lgs. n. 198/07- che a modifica della IV Direttiva 2000/26CE, ha inserito all'art. 5 il seguente Considerando 16 bis, il quale
Pagina 3 testualmente recita: “ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 paragrafo 2, e dell'art. 9 paragrafo 1 , lett. b) del Regolamento CE n° 44/2001 del Consiglio, del 22/12/2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello stato membro in cui essa (parte lesa ovviamente) è domiciliata” CP_ In , il sistema introdotto dalla IV Direttiva, recepito con il D. Lgs. 30/6/2003 n. 190, è stato poi successivamente trasfuso negli artt. da 151 a 155 del nostro Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.
Lgs. n. 209/2005.
Pertanto, venendo al caso di specie, considerato che il sinistro che ha visto coinvolto il cittadino italiano si è verificato nel territorio di un paese membro dell'Unione Europea (Grecia) aderente al sistema Carta verde, tra veicoli immatricolati in un Paese dell'Unione Europea, e tenuto conto che gli attori hanno citato il mandatario dell'impresa assicuratrice che la rappresenta in Italia ( ha Controparte_7 domicilio in Italia con sede secondaria a Milano), va affermata la giurisdizione italiana.
Alla luce di principi sopra enunciati deve essere rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata della compagnia assicurativa in quanto i danneggiati hanno correttamente rivolto la loro richiesta di risarcimento, oltre che al responsabile, anche ad quale Controparte_7 CP_ mandataria in della compagnia greca Ydroghios dinanzi al Giudice del proprio luogo di residenza, proprio nell'ottica di garantire una maggiore e più efficace tutela della parte considerata debole.
Ed invero, il cittadino italiano, vittima di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli verificatosi in uno stato estero, può domandare il risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in
Italia dall'assicuratore straniero del responsabile in quanto il Mandatario è un rappresentante ex lege della impresa mandante;
quindi, poiché la convenuta è pacificamente mandataria e rappresentante processuale della con rappresentanza sostanziale e Controparte_8 processuale, la può essere Controparte_4 convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 153 comma 1 D. Lgs. 209/05 dai soggetti residenti nel territorio della
Repubblica (cfr Cassazione n. Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 2015).
Parimenti, legittimati passivi risultano anche il conducente ed il proprietario del veicolo e ciò ai sensi dell'articolo 4 v. ΓΠΝ/1911 della Legge Greca, concretamente applicabile al caso di specie per quanto si dirà.
Orbene, una volta affermata la giurisdizione italiana, la legge applicabile alla controversia va determinata in base al Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.7.2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. “Roma II”) e, segnatamente, in base alla norma generale dell'art. 4 secondo cui, salvo che sia diversamente previsto dallo stesso regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze dirette di tale fatto;
in particolare, sul
Pagina 4 punto, la Corte di Giustizia UE sentenza 10.12.2015 nella causa C-350/14 ha affermato che quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente.
Nel caso di specie, l'evento morte si è verificato Grecia, località Santorini, per cui la legge applicabile - indipendentemente dal luogo in cui si sono verificate le conseguenze indirette (perdita del rapporto parentale) - risulta quella greca.
Ciò chiarito, è documentalmente provato che, in data 10 agosto 2013, alle ore 23.50 circa, Persona_4 si trovava alla guida del motociclo Tg YEA-8229 sull'isola di Santorini insieme alla fidanzata CP_9
e che, nel percorrere la strada da Thira verso Perissa, all'altezza di Emporio, veniva tamponato
[...] violentemente da una autocisterna tg. EMA-9658 che proveniva da tergo, condotta da CP_2
e di proprietà di risulta ancora che, a seguito del forte impatto,
[...] Controparte_3 Per_4
veniva trascinato sull'asfalto per circa 25 mt riportando gravi lesioni (fratture della regione cranica,
[...] del torace, dell'addome e del bacino) che lo portavano alla morte nell'immediato.
Questa essendo la ricostruzione del sinistro così come risultante dagli atti, deve evidenziarsi in primo luogo che, con sentenza n. 172/2018, il Tribunale penale di Naxos ha condannato per omicidio colposo a mesi di
24 di reclusione il conducente dell'autocisterna che è stato ritenuto responsabile della morte del in Per_4 quanto viaggiava ad una velocità superiore al limite consentito senza rispettare le distanze di sicurezza;
in particolare, tutti i testi oculari ascoltati innanzi la Corte di Naxos hanno confermato che il motorino guidato dal viaggiava a velocità moderata allorquando l'autocisterna proveniente da tergo ebbe ad Per_4 investire il mezzo facendo cadere la passeggera a destra mentre il finiva sotto il camion. Per_4
E' dunque evidente che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autocisterna il quale, messosi alla guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche pari a 0,85 g/l, ha travolto il motorino ad alta velocità senza dare possibilità al di mettere in atto una manovra di emergenza. Per_4
Venendo alla valutazione dei danni ed ai soggetti che hanno diritto al risarcimento, deve in primo luogo evidenziarsi che nel sistema giuridico greco esistono norme che prevedono il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli eredi in caso di morte di un familiare;
in particolare, a seguito delle informative richieste al Ministero con ordinanza del 03/07/2023, si può affermare che la responsabilità civile da incidenti stradali è regolata sia dalle disposizioni della legge speciale ΓΠΝ/1911 «sulle normative automobilistiche», con ulteriore applicazione delle disposizioni generali del Codice civile;
inoltre, l'art. 932 cod. civ. greco indica i soggetti che possono avvalersi tale pretesa: “il/la coniuge, i discendenti, gli ascendenti e i fratelli…tra i portatori di tale pretesa sono compresi i parenti acquisiti più vicini, come il suocero, la suocera, il genero, la nuora, nonché i figli di uno dei coniugi nati da un altro matrimonio”.
Non sono quindi espressamente contemplati i nipoti ex fratre e, quindi, in astratto, , Parte_3 Per_3
, e non avrebbero diritto al risarcimento.
[...] Persona_1 Persona_2
Pagina 5 Ad ogni modo, anche superando il dato letterale della legge greca e, quindi, volendo ricomprendere tra i soggetti legittimati da un punto di vista sostanziale anche i nipoti, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato – in relazione al rapporto tra nonno e nipote, cui possono essere parzialmente assimilati i nipoti ex sorore o ex fratre – che «in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale (Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 7743 dell'8 aprile2020).
Da tale massima consegue che si debbano applicare gli ordinari principi in materia di allegazione e di prova, senza attribuire alla convivenza nessun effetto automatico in ordine alla risarcibilità del danno, operando una valutazione in concreto della sussistenza e dell'intensità del rapporto parentale, nondimeno tenendo conto che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto
(ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), “mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo”
(Cass. Civ. sez.VI, 28 febbraio 2020 n° 54529).
Ciò in quanto il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un “danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva ed è integrato non solo dallo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto ma anche dalla sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso” (Tribunale di
Torino sent. n. 4176/21). La Cassazione ha inoltre puntualizzato, sempre in tema di danno parentale, che quest'ultimo rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, consistente nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dell'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente. Già in passato la Suprema Corte aveva, in effetti, evidenziato che si trattava di un danno non patrimoniale iure proprio del congiunto che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza e al fatto notorio, dato che
“l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (cfr., ex multis, Cass.
n. 25541 del 22 agosto 2022; Cass. n. 9010 del 20 dicembre 2022).).
Nel caso di specie, difetta tale prova in quanto per le nipoti e nulla è stato dedotto (e Per_2 Per_1 tanto meno dimostrato) mentre la prova per testi relativa agli altri due nipoti ( era molto Persona_4 legato ai nipoti ed ed andava spesso in Veneto a trovarli”) si è rivelata del tutto generica (così Pt_3 Per_3 come confermata dall'unico teste ) ed assolutamente insufficiente a fondare la prova Testimone_1 di un pregiudizio nei termini sopradetti.
La domanda deve invece essere accolta per i genitori e per i due fratelli per i quali è stata offerta la prova della sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto con il loro congiunto, così come riferito da
Pagina 6 tutti i testi di parte attrice, i quali hanno confermato lo stravolgimento delle rispettive abitudini di vita e la sofferenza patita.
A tal proposito, deve escludersi che sia maturata la prescrizione (fissata dalla legge ΓΠΝ /1911 in due anni o, in applicazione della normativa generale in materia di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 937 del
Codice civile, in 5 anni), in quanto i genitori ed i due fratelli, oltre ad aver inviato raccomandate interruttive della prescrizione, si sono costituite parti civili nel processo penale conclusosi con sentenza n. 172/2018 del
Tribunale penale di Naxos.
Venendo alla quantificazione, bisogna premettere che nel sistema greco non si rinvengono tabelle o altri criteri di riferimento per indicare l'entità dell'importo da liquidare con la conseguenza che residua in capo al giudicante ampia discrezionalità; detta discrezionalità, tuttavia, non garantirebbe un criterio unitario e trasparente, con la conseguenza che risulta necessario ricorrere all'applicazione delle tabelle di Milano
2024, come elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, che costituiscono parametro di conformità della stessa valutazione equitativa del giudice, allo scopo di evitare che quest'ultima, in assenza di un criterio generale, valido per tutti i danneggiati e a parità di lesioni, sia rimessa al libero apprezzamento del giudice, senza alcun parametro oggettivo di riferimento.
Sul punto, la Corte di Cassazione n. 10579/2021 ha inoltre specificato che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo un tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caos non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tutela”.
Per la liquidazione di tale danno, quindi, devono adottarsi i valori monetari previsti dalla precedente formulazione a forbice della tabella milanese, edizione 2024, ricavando, per il padre e la madre, il “valore punto” per il caso di perdita del figlio in euro 3.911,00, valutando, altresì, le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i soggetti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Orbene, a (padre, 70 anni al momento della perdita del figlio) va riconosciuto l'importo di Parte_1 euro 285.503,00 così ottenuto: n. 22 punti per l'età della vittima primaria;
n. 16 punti per l'età della vittima secondaria;
n. 16 punti per la convivenza;
n. 9 punti per la presenza di 3 superstiti;
n. 10 per qualità/intensità della relazione, per un totale di 73 punti moltiplicati X 3.911,00.
Pagina 7 A (madre, anni 67 al momento della perdita del figlio) va parimenti riconosciuto l'importo Parte_2 di euro 285.503,00 così ottenuto: n. 22 punti per l'età della vittima primaria;
n. 16 punti per l'età della vittima secondaria;
n. 16 punti per la convivenza;
n. 9 punti per la presenza di 3 superstiti;
n. 10 per qualità/intensità della relazione, per un totale di 73 punti moltiplicati X 3.911,00.
Per la perdita di un fratello, la tabella di Milano prevede come “valore punto” l'importo di euro 1.698,00;
pertanto, per (anni 44 al momento della perdita del fratello) deve riconoscersi l'importo Parte_4 di euro 79.806,00 così ottenuto: n. 16 punti per l'età della vittima primaria;
n. 14 punti per l'età della vittima secondaria;
nessun punto per la convivenza in assenza di coabitazione;
n. 09 punti per la presenza di
3 superstiti;
n. 8 per qualità/intensità della relazione, per un totale di n. 47 punti moltiplicati per euro
1.698,00.
A (anni 42 al momento della perdita del fratello) deve riconoscersi l'importo di euro Parte_6
79.806,00 così ottenuto: n. 16 punti per l'età della vittima primaria;
n. 14 punti per l'età della vittima secondaria;
nessun punto per la convivenza in assenza di coabitazione;
n. 09 punti per la presenza di 3 superstiti;
n. 8 per qualità/intensità della relazione, per un totale di n. 47 punti moltiplicati per euro
1.698,00.
Alle parti attrici spetta, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (agosto 2013) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da agosto 2013 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Quanto agli ulteriori danni richiesti dagli attori a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, deve rilevarsi che tale forma di danno non patrimoniale può venire in rilievo (oltre che come danno morale e da perdita del rapporto parentale, come sopra liquidato) anche come danno biologico di tipo psichico che deve essere comunque provato sotto il profilo medico-legale. Nel caso di specie, lo sconvolgimento delle abitudini così come è emerso dalla prova per testi rientra nel pregiudizio del danno morale/esistenziale mentre nulla può essere riconosciuto a titolo di danno biologico “puro” in assenza di documentazione medica a sostegno (ed invero, la CTU è stata rigettata in quanto avrebbe avuto natura esplorativa).
Quanto al rimborso spese, la legge greca (art. 928 del Codice civile) prevede che, in caso di morte di una persona, le spese di ricovero ospedaliero e quelle funebri sono sostenute anche dal responsabile;
pertanto, nel caso di specie, è certamente dovuto il rimborso a - in quanto documentalmente Parte_1 provato - di euro 5.817,00 per il rimpatrio della salma e di euro 2.000,00 per il servizio funebre oltre euro
6.500,00 per l'acquisto del loculo, euro 450,00 per la lapide ed euro 85,00 per la traslazione della salma nonché euro 1.550,00 per le spese di traduzione del fascicolo e della sentenza della Corte Greca, per un importo complessivo di euro 16.402,00, oltre interessi dalla data dei singoli esborsi. Non possono essere, invece, riconosciuti tutti gli altri esborsi trattandosi di spese relative alla partecipazione ed alla assistenza
Pagina 8 giudiziale innanzi al processo penale celebrato in Grecia che non possono essere liquidate in altro e diverso procedimento.
Conclusivamente, la domanda va accolta nei limiti indicati in motivazione ed il proprietario con il conducente ai sensi dell'articolo 2 della legge greca, unitamente alla compagnia assicuratrice, devono essere condannati in solido al pagamento di euro 285.503,00 a favore di e di nonché euro di Parte_1 Parte_2
79.806,00 a favore di e di , oltre euro 16.402,00 a titolo di rimborso spese Parte_4 Parte_6 da versarsi in favore di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 mentre quelle tra e - in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle Parte_4 Parte_5 figlie e -, tra e Persona_1 Persona_2 Parte_6 CP_1
- in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio - e tra
[...] Persona_3 Pt_3
ed i convenuti possono essere compensate.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
--accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda e condanna i tre convenuti in solido al pagamento, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in favore di e di Parte_1 Parte_2 dell'importo di euro 285.503,00 per ciascuna parte nonché a favore di e di Parte_4 Parte_6
dell'importo di euro 79.806,00 per ciascuna parte, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come in
[...] motivazione;
- condanna i tre convenuti in solido al pagamento in Favore di dell'importo di euro Parte_1
16.402,00, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta la domanda di e in qualità di esercenti la potestà Parte_4 Parte_5 genitoriale sulle figlie e , di Persona_1 Persona_2 Parte_6
e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio
[...] Controparte_1 Per_3
e di;
[...] Parte_3
- condanna i tre convenuti in solido al pagamento in favore di , di di Parte_1 Parte_2
e di delle spese di lite, che si liquidano in euro 570,95 per spese ed Parte_4 Parte_6 euro 14.103,00 per onorari oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15% se dovuti, da versarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari;
- spese tra le altre parti compensate;
- spese di traduzione liquidate con decreto del 15.05.2024 definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Taranto, 09/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6266/2018 promossa da:
(C.F. ), (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) in proprio nonché unitamente a ( C.F. C.F._4 Parte_5
) in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie C.F._5 Per_1
e , (C.F. ) in
[...] Persona_2 Parte_6 C.F._6 proprio nonché unitamente a in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul Controparte_1 figlio , con il patrocinio degli avv.ti RINALDI DORANNA e SOLITO MARIA, Persona_3 elettivamente domiciliati in Martina Franca alla via Pantaleone Nardelli n. 29 presso il difensore avv.
RINALDI DORANNA
ATTORI
Contro
(C.F. ) e (C.F. ) con il Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CAIULO ALESSANDRO elettivamente domiciliati in Brindisi al Largo Angioli N.3 presso il difensore avv. CAIULO ALESSANDRO
(P.IVA Controparte_4
) con il patrocino dell'avv. MARTINI FILIPPO, elettivamente domiciliata in Taranto alla P.IVA_3
Piazza Giovanni XXIII n. 20, presso il difensore MARTINI FILIPPO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro mortale occorso al loro congiunto il quale, in data 10 agosto 2013 alle ore 23.50 circa, mentre si trovava alla guida del Persona_4 motociclo Tg YEA-8229 in Grecia, sull'isola di Santorini, veniva tamponato dall'autocisterna tg EMA
9658 di proprietà di condotta nell'occasione da ed assicurata Controparte_3 Controparte_2 con la compagnia greca (la cui mandataria per l'Italia era CP_5 Controparte_4
).
[...]
Esponevano in particolare che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, percorreva Persona_4
a moderata velocità la strada statale FIRON -Emporiu Thiras da Emporio in direzione Perissa, quando, giunto all'altezza del bar “Zigos”, veniva colpito da tergo dall'autocisterna che lo faceva sbalzare dal motociclo trascinandolo per 25 metri rispetto al punto di impatto.
A seguito di ciò, conseguiva il suo immediato decesso a causa delle fratture che avevano interessato la regione cranica, il torace, l'addome ed il bacino.
Ciò premesso, tutti gli attori, rispettivamente padre, madre, fratelli e nipoti del de cuius, instavano per il risarcimento di tutti i danni iure proprio non patrimoniali e patrimoniali – questi ultimi quantificati in euro
33.198,00-.
Ritualmente costituitasi, la compagnia Controparte_4 eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in quanto la società mandataria della compagnia di assicurazione straniera avrebbe avuto solo la funzione di gestire la liquidazione nella fase stragiudiziale non essendo dotata di rappresentanza processuale;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e, in via subordinata, chiedeva di determinare e liquidare i danni secondo giustizia, con richiesta di applicazione della legge greca.
Si costituivano anche e rispettivamente proprietario e Controparte_3 Controparte_2 conducente del veicolo tg EMA 9658, per eccepire, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del
Giudice italiano adìto in favore di quello greco con applicazione della legge greca. Sempre in via preliminare, eccepivano la prescrizione dell'azione ed il difetto di legittimazione passiva del sig.
[...]
Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree con vittoria delle spese e Controparte_6 competenze di causa.
Istruita la causa con l'ascolto dei testimoni, rigettata la richiesta di CTU invocata da parte attrice e rimesso il procedimento sul ruolo per ottenere informative ai sensi dell'art. 14 legge n. 218/1995 dal Ministero della
Giustizia, all'udienza del 20.02.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente;
all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente occorre procedere alla disamina delle questioni pregiudiziali concernenti la giurisdizione e l'individuazione della legge applicabile.
Pagina 2 Come già rilevato nel giudizio rg. 6127/2018, definito con sentenza n. 1511/2023 (intentato dall'altra danneggiata che viaggiava sul motorino) - cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. - il
Regolamento CE n.44/01, sostituito dal Regolamento CE n. 1215/12, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, contempla vari fori alternativi per le controversie in materia di responsabilità civile quando sono convenute le imprese di assicurazioni domiciliate in uno Stato membro.
In particolare l'art. 11 comma 1 dispone: “L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato;
b) in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario;
o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta
l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione;
l'articolo 13 recita: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale autorità giurisdizionale lo consenta”.
Accanto a questi criteri, è previsto anche il seguente foro, oggetto dell'intervento della Corte di Giustizia:
“l'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto [...] in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario” (art.9, pf.1, lett.b).
Occorre, altresì, evidenziare che l'art. 11 chiarisce come i fori in materia di assicurazione della responsabilità civile, compreso l'ultimo menzionato, siano «applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile».
E' opportuno ricordare che l'obiettivo prefissato nel considerando n. 1 del regolamento n. 44/01 è quello di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale garantire la libera circolazione delle persone.
Questo principio è pacifico anche per la giurisprudenza europea la quale, nella pronuncia della Corte di
Giustizia CE sez. II 13-12-2001 n. 463, ha così statuito: “in tema di responsabilità civile derivante da un sinistro stradale occorso in uno Stato membro diverso da quello, in cui il danneggiato ha domicilio, il rinvio effettuato nell' art. 11, n. 2, del Regolamento n. 44/2001, del 22 dicembre 2000 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) all' art. 9,
n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro”.
Il legislatore comunitario è anche intervenuto con la direttiva 2005/14/CE - attuata con il D.Lgs. n. 198/07- che a modifica della IV Direttiva 2000/26CE, ha inserito all'art. 5 il seguente Considerando 16 bis, il quale
Pagina 3 testualmente recita: “ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 paragrafo 2, e dell'art. 9 paragrafo 1 , lett. b) del Regolamento CE n° 44/2001 del Consiglio, del 22/12/2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello stato membro in cui essa (parte lesa ovviamente) è domiciliata” CP_ In , il sistema introdotto dalla IV Direttiva, recepito con il D. Lgs. 30/6/2003 n. 190, è stato poi successivamente trasfuso negli artt. da 151 a 155 del nostro Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.
Lgs. n. 209/2005.
Pertanto, venendo al caso di specie, considerato che il sinistro che ha visto coinvolto il cittadino italiano si è verificato nel territorio di un paese membro dell'Unione Europea (Grecia) aderente al sistema Carta verde, tra veicoli immatricolati in un Paese dell'Unione Europea, e tenuto conto che gli attori hanno citato il mandatario dell'impresa assicuratrice che la rappresenta in Italia ( ha Controparte_7 domicilio in Italia con sede secondaria a Milano), va affermata la giurisdizione italiana.
Alla luce di principi sopra enunciati deve essere rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata della compagnia assicurativa in quanto i danneggiati hanno correttamente rivolto la loro richiesta di risarcimento, oltre che al responsabile, anche ad quale Controparte_7 CP_ mandataria in della compagnia greca Ydroghios dinanzi al Giudice del proprio luogo di residenza, proprio nell'ottica di garantire una maggiore e più efficace tutela della parte considerata debole.
Ed invero, il cittadino italiano, vittima di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli verificatosi in uno stato estero, può domandare il risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in
Italia dall'assicuratore straniero del responsabile in quanto il Mandatario è un rappresentante ex lege della impresa mandante;
quindi, poiché la convenuta è pacificamente mandataria e rappresentante processuale della con rappresentanza sostanziale e Controparte_8 processuale, la può essere Controparte_4 convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 153 comma 1 D. Lgs. 209/05 dai soggetti residenti nel territorio della
Repubblica (cfr Cassazione n. Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 2015).
Parimenti, legittimati passivi risultano anche il conducente ed il proprietario del veicolo e ciò ai sensi dell'articolo 4 v. ΓΠΝ/1911 della Legge Greca, concretamente applicabile al caso di specie per quanto si dirà.
Orbene, una volta affermata la giurisdizione italiana, la legge applicabile alla controversia va determinata in base al Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.7.2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. “Roma II”) e, segnatamente, in base alla norma generale dell'art. 4 secondo cui, salvo che sia diversamente previsto dallo stesso regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze dirette di tale fatto;
in particolare, sul
Pagina 4 punto, la Corte di Giustizia UE sentenza 10.12.2015 nella causa C-350/14 ha affermato che quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente.
Nel caso di specie, l'evento morte si è verificato Grecia, località Santorini, per cui la legge applicabile - indipendentemente dal luogo in cui si sono verificate le conseguenze indirette (perdita del rapporto parentale) - risulta quella greca.
Ciò chiarito, è documentalmente provato che, in data 10 agosto 2013, alle ore 23.50 circa, Persona_4 si trovava alla guida del motociclo Tg YEA-8229 sull'isola di Santorini insieme alla fidanzata CP_9
e che, nel percorrere la strada da Thira verso Perissa, all'altezza di Emporio, veniva tamponato
[...] violentemente da una autocisterna tg. EMA-9658 che proveniva da tergo, condotta da CP_2
e di proprietà di risulta ancora che, a seguito del forte impatto,
[...] Controparte_3 Per_4
veniva trascinato sull'asfalto per circa 25 mt riportando gravi lesioni (fratture della regione cranica,
[...] del torace, dell'addome e del bacino) che lo portavano alla morte nell'immediato.
Questa essendo la ricostruzione del sinistro così come risultante dagli atti, deve evidenziarsi in primo luogo che, con sentenza n. 172/2018, il Tribunale penale di Naxos ha condannato per omicidio colposo a mesi di
24 di reclusione il conducente dell'autocisterna che è stato ritenuto responsabile della morte del in Per_4 quanto viaggiava ad una velocità superiore al limite consentito senza rispettare le distanze di sicurezza;
in particolare, tutti i testi oculari ascoltati innanzi la Corte di Naxos hanno confermato che il motorino guidato dal viaggiava a velocità moderata allorquando l'autocisterna proveniente da tergo ebbe ad Per_4 investire il mezzo facendo cadere la passeggera a destra mentre il finiva sotto il camion. Per_4
E' dunque evidente che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell'autocisterna il quale, messosi alla guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche pari a 0,85 g/l, ha travolto il motorino ad alta velocità senza dare possibilità al di mettere in atto una manovra di emergenza. Per_4
Venendo alla valutazione dei danni ed ai soggetti che hanno diritto al risarcimento, deve in primo luogo evidenziarsi che nel sistema giuridico greco esistono norme che prevedono il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli eredi in caso di morte di un familiare;
in particolare, a seguito delle informative richieste al Ministero con ordinanza del 03/07/2023, si può affermare che la responsabilità civile da incidenti stradali è regolata sia dalle disposizioni della legge speciale ΓΠΝ/1911 «sulle normative automobilistiche», con ulteriore applicazione delle disposizioni generali del Codice civile;
inoltre, l'art. 932 cod. civ. greco indica i soggetti che possono avvalersi tale pretesa: “il/la coniuge, i discendenti, gli ascendenti e i fratelli…tra i portatori di tale pretesa sono compresi i parenti acquisiti più vicini, come il suocero, la suocera, il genero, la nuora, nonché i figli di uno dei coniugi nati da un altro matrimonio”.
Non sono quindi espressamente contemplati i nipoti ex fratre e, quindi, in astratto, , Parte_3 Per_3
, e non avrebbero diritto al risarcimento.
[...] Persona_1 Persona_2
Pagina 5 Ad ogni modo, anche superando il dato letterale della legge greca e, quindi, volendo ricomprendere tra i soggetti legittimati da un punto di vista sostanziale anche i nipoti, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato – in relazione al rapporto tra nonno e nipote, cui possono essere parzialmente assimilati i nipoti ex sorore o ex fratre – che «in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale (Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 7743 dell'8 aprile2020).
Da tale massima consegue che si debbano applicare gli ordinari principi in materia di allegazione e di prova, senza attribuire alla convivenza nessun effetto automatico in ordine alla risarcibilità del danno, operando una valutazione in concreto della sussistenza e dell'intensità del rapporto parentale, nondimeno tenendo conto che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto
(ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), “mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo”
(Cass. Civ. sez.VI, 28 febbraio 2020 n° 54529).
Ciò in quanto il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un “danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva ed è integrato non solo dallo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto ma anche dalla sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso” (Tribunale di
Torino sent. n. 4176/21). La Cassazione ha inoltre puntualizzato, sempre in tema di danno parentale, che quest'ultimo rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, consistente nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dell'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente. Già in passato la Suprema Corte aveva, in effetti, evidenziato che si trattava di un danno non patrimoniale iure proprio del congiunto che, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza e al fatto notorio, dato che
“l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (cfr., ex multis, Cass.
n. 25541 del 22 agosto 2022; Cass. n. 9010 del 20 dicembre 2022).).
Nel caso di specie, difetta tale prova in quanto per le nipoti e nulla è stato dedotto (e Per_2 Per_1 tanto meno dimostrato) mentre la prova per testi relativa agli altri due nipoti ( era molto Persona_4 legato ai nipoti ed ed andava spesso in Veneto a trovarli”) si è rivelata del tutto generica (così Pt_3 Per_3 come confermata dall'unico teste ) ed assolutamente insufficiente a fondare la prova Testimone_1 di un pregiudizio nei termini sopradetti.
La domanda deve invece essere accolta per i genitori e per i due fratelli per i quali è stata offerta la prova della sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto con il loro congiunto, così come riferito da
Pagina 6 tutti i testi di parte attrice, i quali hanno confermato lo stravolgimento delle rispettive abitudini di vita e la sofferenza patita.
A tal proposito, deve escludersi che sia maturata la prescrizione (fissata dalla legge ΓΠΝ /1911 in due anni o, in applicazione della normativa generale in materia di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 937 del
Codice civile, in 5 anni), in quanto i genitori ed i due fratelli, oltre ad aver inviato raccomandate interruttive della prescrizione, si sono costituite parti civili nel processo penale conclusosi con sentenza n. 172/2018 del
Tribunale penale di Naxos.
Venendo alla quantificazione, bisogna premettere che nel sistema greco non si rinvengono tabelle o altri criteri di riferimento per indicare l'entità dell'importo da liquidare con la conseguenza che residua in capo al giudicante ampia discrezionalità; detta discrezionalità, tuttavia, non garantirebbe un criterio unitario e trasparente, con la conseguenza che risulta necessario ricorrere all'applicazione delle tabelle di Milano
2024, come elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, che costituiscono parametro di conformità della stessa valutazione equitativa del giudice, allo scopo di evitare che quest'ultima, in assenza di un criterio generale, valido per tutti i danneggiati e a parità di lesioni, sia rimessa al libero apprezzamento del giudice, senza alcun parametro oggettivo di riferimento.
Sul punto, la Corte di Cassazione n. 10579/2021 ha inoltre specificato che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo un tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caos non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tutela”.
Per la liquidazione di tale danno, quindi, devono adottarsi i valori monetari previsti dalla precedente formulazione a forbice della tabella milanese, edizione 2024, ricavando, per il padre e la madre, il “valore punto” per il caso di perdita del figlio in euro 3.911,00, valutando, altresì, le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i soggetti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto.
Orbene, a (padre, 70 anni al momento della perdita del figlio) va riconosciuto l'importo di Parte_1 euro 285.503,00 così ottenuto: n. 22 punti per l'età della vittima primaria;
n. 16 punti per l'età della vittima secondaria;
n. 16 punti per la convivenza;
n. 9 punti per la presenza di 3 superstiti;
n. 10 per qualità/intensità della relazione, per un totale di 73 punti moltiplicati X 3.911,00.
Pagina 7 A (madre, anni 67 al momento della perdita del figlio) va parimenti riconosciuto l'importo Parte_2 di euro 285.503,00 così ottenuto: n. 22 punti per l'età della vittima primaria;
n. 16 punti per l'età della vittima secondaria;
n. 16 punti per la convivenza;
n. 9 punti per la presenza di 3 superstiti;
n. 10 per qualità/intensità della relazione, per un totale di 73 punti moltiplicati X 3.911,00.
Per la perdita di un fratello, la tabella di Milano prevede come “valore punto” l'importo di euro 1.698,00;
pertanto, per (anni 44 al momento della perdita del fratello) deve riconoscersi l'importo Parte_4 di euro 79.806,00 così ottenuto: n. 16 punti per l'età della vittima primaria;
n. 14 punti per l'età della vittima secondaria;
nessun punto per la convivenza in assenza di coabitazione;
n. 09 punti per la presenza di
3 superstiti;
n. 8 per qualità/intensità della relazione, per un totale di n. 47 punti moltiplicati per euro
1.698,00.
A (anni 42 al momento della perdita del fratello) deve riconoscersi l'importo di euro Parte_6
79.806,00 così ottenuto: n. 16 punti per l'età della vittima primaria;
n. 14 punti per l'età della vittima secondaria;
nessun punto per la convivenza in assenza di coabitazione;
n. 09 punti per la presenza di 3 superstiti;
n. 8 per qualità/intensità della relazione, per un totale di n. 47 punti moltiplicati per euro
1.698,00.
Alle parti attrici spetta, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato all'epoca del decesso (agosto 2013) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da agosto 2013 sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Quanto agli ulteriori danni richiesti dagli attori a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, deve rilevarsi che tale forma di danno non patrimoniale può venire in rilievo (oltre che come danno morale e da perdita del rapporto parentale, come sopra liquidato) anche come danno biologico di tipo psichico che deve essere comunque provato sotto il profilo medico-legale. Nel caso di specie, lo sconvolgimento delle abitudini così come è emerso dalla prova per testi rientra nel pregiudizio del danno morale/esistenziale mentre nulla può essere riconosciuto a titolo di danno biologico “puro” in assenza di documentazione medica a sostegno (ed invero, la CTU è stata rigettata in quanto avrebbe avuto natura esplorativa).
Quanto al rimborso spese, la legge greca (art. 928 del Codice civile) prevede che, in caso di morte di una persona, le spese di ricovero ospedaliero e quelle funebri sono sostenute anche dal responsabile;
pertanto, nel caso di specie, è certamente dovuto il rimborso a - in quanto documentalmente Parte_1 provato - di euro 5.817,00 per il rimpatrio della salma e di euro 2.000,00 per il servizio funebre oltre euro
6.500,00 per l'acquisto del loculo, euro 450,00 per la lapide ed euro 85,00 per la traslazione della salma nonché euro 1.550,00 per le spese di traduzione del fascicolo e della sentenza della Corte Greca, per un importo complessivo di euro 16.402,00, oltre interessi dalla data dei singoli esborsi. Non possono essere, invece, riconosciuti tutti gli altri esborsi trattandosi di spese relative alla partecipazione ed alla assistenza
Pagina 8 giudiziale innanzi al processo penale celebrato in Grecia che non possono essere liquidate in altro e diverso procedimento.
Conclusivamente, la domanda va accolta nei limiti indicati in motivazione ed il proprietario con il conducente ai sensi dell'articolo 2 della legge greca, unitamente alla compagnia assicuratrice, devono essere condannati in solido al pagamento di euro 285.503,00 a favore di e di nonché euro di Parte_1 Parte_2
79.806,00 a favore di e di , oltre euro 16.402,00 a titolo di rimborso spese Parte_4 Parte_6 da versarsi in favore di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 mentre quelle tra e - in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle Parte_4 Parte_5 figlie e -, tra e Persona_1 Persona_2 Parte_6 CP_1
- in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio - e tra
[...] Persona_3 Pt_3
ed i convenuti possono essere compensate.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
--accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda e condanna i tre convenuti in solido al pagamento, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, in favore di e di Parte_1 Parte_2 dell'importo di euro 285.503,00 per ciascuna parte nonché a favore di e di Parte_4 Parte_6
dell'importo di euro 79.806,00 per ciascuna parte, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come in
[...] motivazione;
- condanna i tre convenuti in solido al pagamento in Favore di dell'importo di euro Parte_1
16.402,00, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta la domanda di e in qualità di esercenti la potestà Parte_4 Parte_5 genitoriale sulle figlie e , di Persona_1 Persona_2 Parte_6
e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio
[...] Controparte_1 Per_3
e di;
[...] Parte_3
- condanna i tre convenuti in solido al pagamento in favore di , di di Parte_1 Parte_2
e di delle spese di lite, che si liquidano in euro 570,95 per spese ed Parte_4 Parte_6 euro 14.103,00 per onorari oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15% se dovuti, da versarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari;
- spese tra le altre parti compensate;
- spese di traduzione liquidate con decreto del 15.05.2024 definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Taranto, 09/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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