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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 569/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.,
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria BERNARDO (c.f.: ) C.F._2
- attrice -
e
(p.i. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Pierluigi NUCCI (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
e
Controparte_2
- convenuto, contumace -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto e per sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare al pagamento di € 51.954,70 o di quella somma maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, quale risarcimento dei danni derivatigli dall'incidente subito l'1.7.2018 a Cetraro.
Ha dedotto che, nella predetta data, alle ore 12.00 circa, mentre si trovava a transitare a piedi sulla pubblica via antistante la propria abitazione, è stata investita da la quale, alla guida della autovettura FIAT PANDA tg BO Parte_2
B85570 – di proprietà di ed assicurata –, mentre Controparte_2 CP_1
effettuava manovra di retromarcia, non si avvedeva della presenza dell'attrice; ha riportato lesioni alle quali seguivano I.T.T. di giorni 30, I.T.P. giorni 30 al 75%, I.T.P.
giorni 105 al 50%. I.T.P. giorni 60 al 25% ed una invalidità permanente del 19%.
1.2. – Si è costituita ., la quale ha chiesto di rigettare la domanda in CP_1
quanto infondata nell'an e nel quantum, anche in ragione della condotta colposa della danneggiata che si trovava di spalle rispetto ad un veicolo in manovra e, con molta probabilità, era distratta.
1.3. – è rimasto contumace. Controparte_2
1.4. – L'istruttoria è consistita nell'escussione della teste oltre che Tes_1
nell'espletamento di CTU medico-legale a cura del dott. (cfr. Persona_1
relazione redatta depositata l'6.3.2024).
2. – Ciò posto, la domanda va accolta nei termini appresso indicati.
2.1. – La dinamica del sinistro dedotta con l'atto introduttivo è stata confermata dalle dichiarazioni del teste oculare (della cui attendibilità non vi è ragione Tes_1
per dubitare): “Ho assistito all'incidente subito da mia madre l'1.7.2018. Ero appena
2 rientrata a casa a Cetraro, località Malvitani. Mi trovano ancora all'esterno del
fabbricato. Stavo parlando con mia cognata , poi lei ha preso la Parte_2
macchina di mio padre e, facendo retromarcia, ha investito mia madre che si trovava lì
a piedi, di spalle rispetto alla macchina. Abbiamo soccorso mia madre, che non è
voluta andare subito al Pronto Soccorso. Solo il giorno dopo, a seguito dei dolori
avvertiti per tutta la notta, ha accettato di essere accompagnata al Pronto Soccorso di
Cetraro. Mi trovavo vicino al portone di casa, a circa 8 metri di distanza dall'incidente
quando ho assisto alla scena che ho descritto”.
Pertanto, il sinistro è imputabile, in via esclusiva, alla condotta colposa della conducente l'autovettura Fiat Panda, che, nel compiere la manovra di retromarcia, non si avvedeva della presenza della , investendola. Parte_1
Non sono emersi comportamenti colposi da parte della danneggiata.
2.2. – Quanto ai danni, dalla condivisibile CTU medico legale espletata dal dott. Per_1
cfr. relazione depositata in data 6.3.2024) è emerso che
[...] Parte_1
, in conseguenza del sinistro per cui è causa, riportava “frattura amielica di D12 ed
[...]
L1”, con postumi stimati complessivamente nel 20% di invalidità permanente, oltre ITT
per gg. 30, ITP al 75% per 30, ITP al 50% per 30gg e ITP al 25% per 60.
Ne deriva che – alla luce delle tabelle milanesi edite nel 2024, tenuto conto dei 65 anni d'età che l'attrice (nata in data [...]) aveva al tempo del sinistro (il 1.7.2018) – va liquidato a titolo di danno biologico il complessivo importo di € 58.759,10, così
calcolato:
- € 51.813,00 in relazione alla invalidità permanente del 20%;
- € 9.487,50 a titolo di invalidità temporanea (ottenuta dalla sommatoria di €
3.450,00 per 30 gg di ITT, € 2.587,50 per 30 gg di ITP al 75%, € 1.725,00 per 30
gg di ITP al 50% ed € 1.725,00 per 60 gg di ITP al 25%).
3 Non sono specificamente dedotti né dimostrati altri danni non patrimoniali o elementi di personalizzazione del danno biologico.
L'importo complessivo di € 61.300,50, già determinato all'attualità, deve, inoltre, essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento (1.7.2018) e, successivamente, rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale sulla somma così determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Vanno, ancora, aggiunti – quali documentati pregiudizi patrimoniali da danno emergente – € 1.353,71 per spese sanitarie considerate congrue dal CTU, da rivalutarsi,
secondo l'indice FOI dell'ISTAT, dalle date in cui sono state sostenute fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data in cui sono state sostenute sulle somme originarie, rivalutate anno per anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, sulla somma così ottenuta (dopo rivalutazione ed interessi legali fino alla pubblicazione della presente sentenza) fino al soddisfo.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri previsti dal DM 5/2014 in relazione ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quarto scaglione di valore – di € 7.616,00 a titolo di compenso (pari alla sommatoria di € 1.701,00, €
1.204,00, € 1.806,00 ed € 2.905,00 rispettivamente per le fasi studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale) ed € 545,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attore, con distrazione al suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Per la medesima ragione, devono essere poste a carico dei convenuti in solido le spese della CTU.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna i convenuti al pagamento in solido della somma di € 62.654,21 (di cui €
1.353,71 da rivalutarsi), oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) fino al soddisfo, in favore di Parte_1
b) condanna i predetti convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio,
liquidate in € 7.616,00 a titolo di compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre spese generali (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attrice, con distrazione al suo procuratore;
c) pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 10 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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