Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2004, n. 6517
CASS
Sentenza 2 aprile 2004

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Il giudice dell'appello che - contrariamente al giudice di primo grado ed in riforma della relativa pronuncia - reputi ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ. ad una convalida di sfratto, avendo ritenuto la nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto, deve pronunciare nel merito e non rimettere la causa al primo giudice, non rientrando tale ipotesi nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., atteso che la nullità rilevata dal giudice di appello, concernendo un procedimento pregresso, esterno al giudizio di opposizione, non rientra nella nullità della notifica della citazione introduttiva di cui all'art. 354 cit., che si riferisce solo alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo dello stesso giudizio pervenuto al grado di appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello che - in sede di precedente rinvio - aveva dichiarato la nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto e del contestuale atto di citazione per la convalida e rimesso la causa al giudice di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2004, n. 6517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6517
    Data del deposito : 2 aprile 2004

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