Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 1
Il giudice dell'appello che - contrariamente al giudice di primo grado ed in riforma della relativa pronuncia - reputi ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ. ad una convalida di sfratto, avendo ritenuto la nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto, deve pronunciare nel merito e non rimettere la causa al primo giudice, non rientrando tale ipotesi nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., atteso che la nullità rilevata dal giudice di appello, concernendo un procedimento pregresso, esterno al giudizio di opposizione, non rientra nella nullità della notifica della citazione introduttiva di cui all'art. 354 cit., che si riferisce solo alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo dello stesso giudizio pervenuto al grado di appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d'appello che - in sede di precedente rinvio - aveva dichiarato la nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto e del contestuale atto di citazione per la convalida e rimesso la causa al giudice di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2004, n. 6517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6517 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MAGNO, difeso dall'avvocato AUGUSTO CONTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI SO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, difeso dall'avvocato GUIDO PELLÈ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 750/99 del Tribunale di BRINDISI, emessa il 25/10/99 e depositata il 25/11/99 (R.G. 3522/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele (che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IT PP, conduttore di un immobile locatogli da CI ON, proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità
intimatogli dal locatore, emessa dal pretore di Francavilla il 18 dicembre 1986. L'opponente eccepiva la nullità della notifica dell'intimazione di sfratto per violazione dell'art. 660 u.c. c.p.c., perché, pur essendo stata effettuata la notifica a mezzo del servizio postale, peraltro irritualmente, l'ufficiale giudiziario non aveva spedito poi l'avviso ad esso intimato a mezzo di lettera raccomandata e non aveva quindi allegato all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione. Il pretore adito, con sentenza del 1 dicembre 1987, dichiarava inammissibile l'opposizione, e il Tribunale di Brindisi confermava. Questa Corte Suprema, in accoglimento del ricorso dell'IT, con sentenza n. 2618 del 1995, cassava tale ultima pronuncia, rimettendo la causa ad un'altra sezione del medesimo Tribunale. Quest'ultimo, con sentenza del 25 novembre 1999, in accoglimento del gravame, ha dichiarato la nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto e del contestuale atto di citazione per la convalida e ha rimesso la causa alla sezione distaccata di Francavilla Fontana, in funzione di giudice di primo grado. Ricorre per la cassazione l'IT, formulando due censure, cui resiste con controricorso l'intimato CI.
Il resistente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 383 u.c. e 668 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente sostiene che il
Tribunale, una volta accertato il vizio lamentato, avrebbe dovuto semplicemente dichiarare la nullità della convalida dello sfratto, come richiesto dall'opponente, senza rimettere la causa al primo giudice: potere questo spettante, ove ne ricorrano le condizioni, unicamente alla Corte di Cassazione.
Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 91, 92 e 113 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente si duole che siano state ingiustamente e con motivazione incongrua compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.
Il primo motivo è fondato.
Il giudice di rinvio, dopo aver dichiarato "la nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità e del contestuale atto di citazione per la convalida", ha, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., rimesso la causa, per il merito dell'opposizione, alla sezione distaccata di Francavilla Fontana del Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice di primo grado. Questa soluzione non può essere condivisa.
Infatti, come ha avuto occasione di statuire questa Corte Suprema, il giudice dell'appello il quale, contrariamente al giudice di primo grado, ed in riforma della relativa pronuncia, reputi ammissibile l'opposizione tardiva ad una convalida di sfratto (art. 668 c.p.c.), deve pronunciare nel merito e non rimettere la causa al primo giudice, non rientrando tale ipotesi nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass. 7 settembre 1985 n. 4658; 14 febbraio 1980 n. 1097). Non sarà inutile ricordare, a conferma, che, nell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., il giudice competente a decidere il merito coincide con quello competente a decidere sull'ammissibilità, ovvero, in altri termini, che la competenza per il merito spetta allo stesso giudice competente per l'ammissibilità (cfr. Cass. 2 aprile 1992 n. 4002; 9 luglio 1983 n. 4641). Del resto, la nullità della notificazione della citazione introduttiva che, ai sensi dell'art. 354 1 comma c.p.c., rende necessaria la rimessione della causa al primo giudice, non può che essere quella della notificazione dell'atto introduttivo dello stesso giudizio pervenuto al grado di appello, ovvero una nullità interna ad esso (come potrebbe essere, nel nostro caso, un'ipotetica nullità della notificazione dell'opposizione tardiva); mentre la nullità rilevata dal giudice di appello concerne un procedimento pregresso, ovvero è esterna al giudizio di opposizione che, come è noto, sebbene si risolva in un mezzo d'impugnazione del provvedimento di convalida, non costituisce la prosecuzione del precedente procedimento per convalida di sfratto, esaurito con l'emissione dell'ordinanza di convalida, ma un autonomo e diverso procedimento di primo grado, che si svolge nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili (art. 668 3 comma c.p.c.). L'enunciato principio di legittimità vale poi, a maggior ragione, quando la disamina dell'ammissibilità dell'opposizione non sia stata dal giudice d'appello, come si vedrà, nemmeno conclusa, essendosi l'indagine arrestata al rilievo della nullità della notificazione. Nè potrebbe validamente addursi a sostegno della decisione oggi censurata, come pure ha fatto il giudice "a quo", l'esigenza di permettere al conduttore l'esercizio della facoltà di sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392, vuoi perché detta esigenza non potrebbe mai prevalere sul retto ordine processuale e sovvertire la tassatività delle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado contemplate nell'art. 354 c.p.c.; vuoi perché quella facoltà può e dev'essere esercitata (e quindi doveva essere esercitata anche dall'IT) "in limine litis", all'atto della proposizione dell'opposizione tardiva, stante la piena compatibilità dei due istituti (cfr. Cass. 2 dicembre 1993 n. 11923). Consegue da quanto detto che, seppure per ragioni giuridiche diverse da quelle sostenute dal ricorrente, la causa non era passibile di rimessione al primo giudice.
Il Tribunale infatti, dopo aver dichiarato, quale giudice di appello designato dalla Cassazione in sede di rinvio, la nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto, avrebbe dovuto proseguire nel giudizio rescindente, accertando l'ulteriore presupposto di ammissibilità dell'opposizione (mancata tempestiva conoscenza della citazione per la convalida, da parte dell'IT, a causa della nullità della sua notificazione); e, una volta acclarata, all'esito di questa fase, la nullità dell'ordinanza di convalida, avrebbe dovuto non limitarsi, come vorrebbe il ricorrente, a una tale statuizione, ma trattenere la causa e procedere al giudizio rescissorio o di merito, pronunciandosi cioè sul diritto fatto valere dal locatore con la citazione per la convalida. La sentenza va pertanto cassata, con l'assorbimento del secondo motivo e col rinvio a un giudice di pari grado che, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, coincide non più col Tribunale ma con la Corte d'Appello, nella specie quella di Lecce. Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004