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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 160/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Clementi
Alfredino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio CP_1 Persona_1
di Ancona del 27 novembre 2018, rep. n.1862 e racc. n.1503, dall'avv. Bonadies Massimo ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 febbraio 2024 , premettendo di esser titolare Parte_1 di posizione assicurativa accesa presso l' per il settore agricoltura, esponeva: CP_1
- di aver denunciato all' il 27.12.2022, malattia di lesione massiva cuffia dei rotatori CP_1 sinistra, ritenendone la natura professionale e che l' aveva rigettato l'istanza, anche CP_1 all'esito del giudizio di opposizione ex art. 104 del t.u. n. 1124/1965, per insussistenza di nesso di causalità con le mansioni lavorative;
- di aver operato, dal 01.01.2007 al 31.12.2021 a tempo pieno da lunedì a sabato, come bracciante agricolo presso l'azienda agricola Eredi E. Marconi in ambito vivaistico, occupandosi di trasferire le piante, nel numero di 300 circa al giorno, dal terreno ai vasi, del peso da 10 a 40 kg cadauno, sollevandoli a mano da solo per riporli nell'area esposizione o in sinergia con altro operatore se di peso maggiore, movimentare il terreno, scaricare le piante dal camion, potare e piantumare;
- di aver lavorato, da febbraio a novembre 2009, presso la società Parte_2
quale addetto alla saldatura di pannelli di cemento utilizzati per i prefabbricati e dal 26 luglio
2020 presso la ditta in ambito di manutenzione e cura del giardino privato, Controparte_2
potatura di piante ornamentali e degli ulivi con forbici, taglio di siepe con decespugliatore elettrico dal peso di circa 15 kg, taglio dell'erba e sistemazione del terreno con l'uso della zappa.
Nel richiamarsi ai referti ed alle consulenze in atti, ritenendo ingiusto il diniego espresso dall' insisteva per l'accertamento di un danno biologico conseguente alla malattia CP_1
professionale denunciata nella misura del 7% e per la condanna di controparte a versare il correlato indennizzo in capitale.
Con memoria difensiva depositata il 18 aprile 2024 si costituiva l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso. A tal fine evidenziava che la patologia era di derivazione comune ed era mancata la prova della continuità di esposizione a rischio, sicché la reiezione era corretta.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni delle parti e con le prove testimoniali sui capitoli ammessi, previa ammissione di c.t.u. medico-legale sul nesso di causalità tra malattia denunciata e disconosciuta e mansioni lavorative e quantificazione del danno biologico all'odierna udienza del 27 maggio 2025 è stata discussa in forma orale e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Risulta dalle produzioni di parte che il , bracciante agricolo per lunghi anni, proposta Pt_1
denuncia di malattia professionale di lesione massiva cuffia dei rotatori sinistra, si è visto opporre diniego dall' per insussistenza di nesso di causalità con le mansioni espletate, rigetto CP_1 confermato anche all'esito dell'opposizione amministrativa.
Nella fattispecie in esame dalle prove testi è stata accertata la prova dell'esposizione a rischio.
In particolare il testimone , imprenditore agricolo in costante contatto commerciale con Tes_1
l'azienda agricola Marconi, ove si recava in media circa ogni venti giorni, ha rievocato il ricorrente quale lavoratore addetto a potare, vangare, caricare delle volte il camion con le piante (principalmente carrubbi, oleandri, palme o allori) ed ha affermato di averlo visto operare in questi ultimi anni presso l'impresa individuale quale addetto a zappatura, potatura ed alla guida del trattore. Controparte_2 Il testimone , dipendente dell'impresa agricola Marconi da aprile del 2013 a giugno Testimone_2
del 2019, ha indicato che il , come lui, zappava con vanga, caricava le piante su un rimorchio Pt_1
e potava con forbici, tagliasiepi, decespugliatori e motozappe.
Anche il datore di lavoro nell'indicare che il ricorrente era stato suo dipendente Persona_2
dal 2007 per almeno cinque anni, ha precisato che egli faceva potatura, annaffiatura, lavorazione del terreno sia manualmente che con macchine agricole per otto ore al giorno, con la precisazione che le piante maggiori si trattavano con la zollatrice, quelle minori con scavo a mano e si sollevavano a mano sino a circa 20 kg, mentre la potatura aveva cadenza stagionale.
Così riscostruita l'esposizione a rischio, sotto il profilo del nesso di causalità e della quantificazione condivisibili appaiono le conclusioni analitiche e precise elaborate dal nominato c.t.u. dott. Persona_3
A tal riguardo il consulente ha sottolineato la bilateralità della patologia, a carico delle spalle, evidenziando gli esiti della RMN della spalla destra a termini di “lesione completa inserzionale dei tendini retratti, con evidente ipotrofia dei rispettivi muscoli componenti la cuffia dei rotatori;
risalimento della testa omerale ed ampia area di rimaneggiamento sclero-geodico del trochite omerale.. Alterazione tendinosica subtotale del CLBO” e propendendo per lesione delle componenti anatomiche delle spalle di origine tecnopatica alla luce del sovraccarico biomeccanico di tali articolazioni derivanti dall'uso sia di strumenti vibranti, sia dal mantenimento degli arti superiori sopra la linea delle spalle nella mansione di potatura degli alberi, con l'uso di strumenti come la motosega del peso variabile dai 5 ai 15 Kg, e in tutte le altre lavorazioni della campagna che comportano movimenti ripetuti e posture incongrue della spalla.
La patologia di lesione massiva della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, che ha necessitato un intervento chirurgico correttivo, risulta foriera, secondo il c.t.u., di menomazione permanente all'integrità psicofisica al 4%.
Le ripercussioni sulla funzionalità delle spalle derivanti da attività lavorativa manuale in ambito agricolo connotata da movimenti reiterati e vibrazioni per molti anni, come emerge dall'estratto contributivo in cui emergono numerose giornate lavorative ogni anno, supportano il giudizio del c.t.u.
a termini di causalità con attività lavorativa e di gradiente in rapporto al codice correlato alla patologia;
tuttavia il danno sottosoglia non consente di riconoscere la rendita CP_1
In ordine alle spese di lite, alla luce dell'accoglimento solo parziale del ricorso, va disposta la compensazione integrale tra le parti del giudizio.
Le spese di c.t.u., avuto riguardo all'esito del giudizio, alla qualità delle parti ed al criterio della parte che con il proprio contegno ha dato causa all'ammissione, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accertate su la natura professionale della malattia denunciata all' il 27 Pt_1 Parte_1 CP_1
dicembre 2022 ed una correlata menomazione all'integrità psicofisica pari al 4%, rigetta la domanda di condanna dell' all'indennizzo. CP_1
Visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente le spese di lite tra le parti e pone quelle di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Fermo, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan