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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 553 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 16.1.2025 (svolta con le modalità previste dall'art. 127ter cpc), vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), rappresentati e difesi in Parte_4 C.F._4 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Fedele Alberti, presso il cui studio in Salerno, via Matteo Greco n. 3, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti principali
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._5 CP_2
), ( ), C.F._6 Parte_4 C.F._7
( e CP_3 C.F._8 CP_4
), in proprio e quali eredi di C.F._9 PE rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
Raffaele Carbone, con il quale sono elettivamente domiciliati in
Avellino, via Fioretti n. 2, presso lo studio dell'avv. Angela Maria De
Stefano;
Appellati/appellanti incidentali
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Avellino n.
27/2021, pubblicata in data 11.01.2021, notificata il 14.01.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 16.1.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28-30-31 maggio e 7 giugno
2014, evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, PE
1 nonché e tutti eredi Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4 del defunto fratello onde sentir “accertare e dichiarare la Persona_2 proprietà degli immobili in esame in capo al sig. e, per l'effetto, PE ordinare ai convenuti l'immediata restituzione degli stessi;
condannare i sigg.ri , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 solido, ovvero chi di ragione, al risarcimento di tutti danni, nessuno escluso, subiti e subendi dall'attore per i motivi suesposti, nella misura che sarà determinata anche a mezzo CTU ovvero nella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
A sostegno della pretesa, esponeva che a seguito della morte dei propri genitori e esso istante, unitamente ai Parte_4 Persona_3 germani ed erano divenuti comproprietari in Per_2 Parte_5 egual misura dei beni caduti in successione, nei quali era compreso il fabbricato distrutto dal sisma del 23.11.1980, sito nel comune di Montoro
Superiore, frazione Torchiati, alla via Municipio, confinante con detta via, beni , beni degli eredi salvo altri, già Persona_4 CP_5 riportato in N.C.E.U. sotto la partita 1113 foglio 12 particella 208/1- 208/2,
208-3 e il terreno nel locale catasto alla partita 2552, foglio 12, particella
255; che con scrittura privata del 16.10.1987, i tre germani esprimevano la determinazione di procedere, in via bonaria, alla divisione tra loro dell'edificando fabbricato e dunque all'attribuzione a ciascuno della quota di propria spettanza;
che successivamente, esso attore, con scrittura privata del 18.6.1994, prometteva di vendere al fratello che a sua volta prometteva di acquistare per sé o per Per_2 persona da nominare, i beni attribuitigli in proprietà esclusiva cosi come indicati al punto 5) della scrittura privata del 16.10.1987; che a dispetto di quanto concordato, non si addiveniva alla stipula del contratto definitivo per volontà di che non versava al Per_2 fratello le somme pattuite;
che, in data 12.3.2007, decedeva PE lasciando a sé superstiti la coniuge, Persona_2 Parte_1 ed i figli e i quali, contro la volontà Parte_2 Pt_4 Pt_3 dell'istante, entravano in possesso dei beni di sua proprietà, la cui detenzione era stata concessa temporaneamente al fratello in Per_2 virtù del parziale pagamento, del rapporto di parentela e della speranza di addivenire al definitivo; che, pertanto, gli immobili di proprietà attorea risultavano detenuti illegittimamente dagli eredi di che ne percepivano i frutti, laddove esso istante Persona_2 provvedeva al pagamento delle relative imposte, così subendo notevoli danni;
che più volte, con racc. A/R, chiedeva il rilascio dei beni, senza che la richiesta sortisse alcun effetto;
che, per giunta, con missiva dell'11.03.2013, il nipote dichiarava di essere Parte_4 proprietario esclusivo degli immobili rivendicati per averli ricevuti dal padre che a sua volta li aveva ricevuti, in parte, per Per_2 divisione ereditaria e in parte per acquisto fattone venti anni prima dai
2 fratelli ed che in virtù di tanto, esperiva, con esito PE Pt_5 negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Radicata la lite, si costituivano in giudizio, con comparsa del
31.10.2014, i convenuti nonché ed Parte_1 Pt_3 Pt_4
contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e Parte_2 concludendo per l'integrale rigetto delle pretese attoree, eccependo in particolare l'inammissibilità della domanda di rivendica, perché proposta nei confronti dei comproprietari e per omessa indicazione, o comunque per indeterminatezza, dei beni rivendicati.
Contestualmente, spiegavano riconvenzionale di usucapione della proprietà dei beni rivendicati dall'istante, chiedendo, in via gradata l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare del
18.6.1994, ordinando all'attore il trasferimento dei beni compromessi in vendita con l'anzidetta scrittura essendo già stato integralmente versato il prezzo concordato per la vendita di quanto promesso; in via ulteriormente gradata, la condanna dell'attore al pagamento di tutte le spese sostenute da prima e dai suoi eredi odierni Persona_2 convenuti poi in relazione alle migliorie apportate agli immobili oggetto di causa, nessuna esclusa. Vinte le spese, con attribuzione al difensore antistatario.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta e l'escussione dei testi addotti dalle parti) e costituitisi in giudizio, con comparsa di intervento volontario del 6.5.2019,
[...]
, e CP_1 CP_2 Parte_4 CP_3 [...]
, in proprio e quali eredi di , nelle more deceduto, la CP_4 PE lite veniva definita con sentenza n. 27/2021, pubblicata in data
11.1.2021, con cui il tribunale adito così statuiva: “- accoglie la domanda e, per l'effetto condanna i convenuti Parte_1 Parte_2
, e , nella qualità di eredi di , al
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_2 rilascio degli immobili indicati nella scrittura privata del 18.06.1994 in favore degli attori , (nato il [...] Controparte_1 Parte_4
a Napoli), , , , nella qualità di eredi CP_3 CP_4 CP_2 di;
- rigetta ogni altra domanda degli attori;
- rigetta le domande PE riconvenzionali dei convenuti;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00 per spese e € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso, iva e cassa come per legge”.
Contro tale sentenza, notificata in data 14.1.2021, con atto di citazione notificato il 3.2.2021, proponevano appello nonché Parte_1
e lamentando: 1) omesso rilievo circa Parte_2 Pt_3 Parte_4
l'infondatezza della domanda attorea per mancata prova della proprietà (c.d. “probatio diabolica”); 2) illegittimità del rilievo officioso della prescrizione dei diritti derivanti dal preliminare - violazione art. 2938 c.c. e art. 112 cpc; 3) in via subordinata al
3 mancato accoglimento dei primi due motivi, omessa condanna alla restituzione del prezzo pagato in adempimento del preliminare.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione, ove nelle more iniziata, della sentenza impugnata, di voler così provvedere: “rigettare la domanda proposta da parte attrice, perché infondata, inammissibile e non provata;
rilevare la decadenza di parte attrice con riferimento all'eccezione di prescrizione relativa alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, odierni appellanti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., ordinando il trasferimento degli immobili compromessi in vendita con la scrittura privata del 18.06.1994, essendo già stato integralmente versato il prezzo concordato per la vendita di quanto promesso, in parte mediante versamento delle somme già precisate ed in parte mediante compensazione operata d'accordo tra i germani e per lavori di falegnameria svolti dal primo in Per_2 PE favore del secondo, come emerso e dimostrato in corso di causa e come risulta evidenziato nella nota redatta di pugno da , versata in atti, PE ovvero – in via gradata – determinando l'eventuale saldo ancora dovuto;
ordinare in ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello e delle conclusioni sopra rassegnate, la restituzione del prezzo versato da
[...]
a , in parte incontestato da parte attrice/appellata, in Per_2 PE altra parte dedotto e allegato dai convenuti in riconvenzionale/odierni appellanti, per complessive lire 150.000.000 (oggi € 77.468,53), ovvero nella diversa misura ritenuta di Giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi all'effettiva restituzione. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado, da liquidarsi ex D.M.
n.55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, e con ordine agli appellati di restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza impugnata”.
Con comparsa del 3.5.2021, si costituivano in giudizio CP_1 nonché , , e
[...] CP_4 CP_2 Pt_4 CP_3 concludendo per il rigetto del gravame, infondato e non provato, oltre che inammissibile con riguardo alla domanda nuova di restituzione del prezzo, formulata solo in sede di gravame, contestualmente spiegando appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 116 cpc, rigettava la domanda risarcitoria avanzata in primo grado.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., chiedevano, infine, di condannare gli appellanti al pagamento in favore degli appellati: della residua somma ancora non corrisposta, ovvero lire 85.000.000, pari euro 43.898,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 18.6.1994 o in quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;
delle spese sostenute prima da e poi dagli appellati a partire dalla data di stipula del PE contratto preliminare del 18.6.1994, nella misura di euro 14.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche sulla scorta della documentazione
4 prodotta in atti;
di tutti danni, nessuno escluso, subiti e subendi, nella somma che il Giudice riterrà di giustizia. Vinte le spese, con attribuzione al difensore antistatario.
Disattesa l'istanza di inibitoria ed acquisito (in data 12.10.2023) il fascicolo d'ufficio di primo grado (solo in parte digitalizzato), la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, all'udienza cartolare del 16.1.2025 veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
********
I. APPELLO PRINCIPALE.
Preliminarmente, in rito, si osserva che, in assenza di impugnazione, è ormai coperto da giudicato il rigetto delle riconvenzionali spiegate in prime cure dai convenuti/odierni appellanti principali di usucapione dei beni oggetto di rivendica e di riconoscimento del diritto alle migliorie ex art. 1150 c.c..
§. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di doglianza, si lamenta l'erroneo accoglimento della domanda di rivendica, per carenza della c.d. probatio diabolica.
In particolare, gli appellanti, pur condividendo l'inquadramento dell'azione come rivendica, censurano la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice rilevava: <gli attori nella qualit di eredi> hanno provato la proprietà come da prova documentale PE incontestata, della scrittura privata di divisione del 16.10.1987. In virtù di tale divisione, venivano attribuiti a i beni immobili oggetto oggi PE della presente azione di rivendica: particelle n. 836 sub 5 (locale garage) e n.
836 sub 7 (appartamento piccolo piani 1-2).
Ebbene, con la scrittura privata del 16.10.1987, i germani ed Persona_2 hanno attribuito in proprietà esclusiva al fratello odierno Pt_5 PE attore, i beni immobili indicati al punto 5) della suddetta scrittura. Pertanto, considerato che ai sensi dell'articolo 1350, I comma, n. 11, un contratto di divisione sottoscritto da tutti i coeredi è valido ed efficace tra le parti
(Cassazione n. 22977 del 2013), i convenuti non possono essere considerati comproprietari rispetto ai beni oggetto di causa. Dunque, è da condividersi quanto già rilevato dal precedente giudice, …, che con ordinanza del
18.11.2014, ha ribadito che i beni oggetto del presente giudizio sono quelli nella titolarità di odierno attore, ed oggetto dell'azione di PE rivendica dal medesimo proposta già oggetto di incontestata ripartizione con atto di divisione del 16.10.1987”.
Assumono, in contrario, gli appellanti che “qualificata la domanda quale azione di rivendica, è evidente che l'onere della prova richiesto ai fini dell'accoglimento della pretesa così come avanzata dall'attore ai fini dell'accertamento e della dichiarazione della proprietà in suo favore non può dirsi certo raggiunta attraverso l'allegazione di un mero atto di divisione, peraltro non trascritto, intercorso a mezzo di
5 una scrittura privata, inidoneo a poter ritenere fondata la pretesa, per più motivi. Invero, se da un lato non è stata nemmeno dedotta e documentata la rivendicata proprietà degli immobili oggetto della domanda, anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando l'usucapione, dall'altro non potrà sfuggire che controparte ha riconosciuto di non aver mai esercito alcun potere sugli immobili rivendicati, almeno dal 1994 a tutt'oggi, irrimediabilmente compromettendo qualsiasi valutazione in ordine all'eventuale usucapione che avrebbe consentito di ritenere superata la c.d. probatio diabolica”.
La censura è infondata.
Premesso che gli appellanti hanno prestato espressa acquiescenza al rigetto della riconvenzionale di usucapione (cfr. pag. 7 dell'appello), osserva la corte che, nella specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato (cfr. allegati 1 e 2 della produzione attorea), che gli immobili rivendicati dall'originario attore PE Per_ provenivano dai genitori e comuni danti causa dei tre fratelli , e precisamente dai sigg.ri e che, difatti, Parte_4 Persona_3 con atto di compravendita per notar Persona_5 del 7.8.1963, acquistavano il terreno sito nel Comune di Montoro
Superiore, frazione Torchiati, alla via Municipio, sul quale edificavano il fabbricato poi distrutto dal sisma del 23.11.1980, pervenuto, dunque, per successione ab intestato di (deceduta in data Persona_3
23.9.1976) e (deceduto in data 18.4.1982), ai germani Parte_4
e in comune e pro indiviso per 1/3 PE Per_2 Parte_5 ciascuno (cfr. anche ispezioni ipotecarie in atti, attestanti il passaggio dei beni dai coniugi e ai figli). Parte_4 Persona_3
I tre coeredi, poi, con la scrittura privata di divisione del 16.10.1987, premesso che il su richiamato fabbricato era stato ammesso al contributo per la ricostruzione ai sensi della legge 219/81, esprimevano la determinazione di procedere, in via bonaria, alla divisione tra loro dell'edificando fabbricato nonché degli accessori allo stesso ed alla attribuzione a ciascuno della quota di sua spettanza
(pag. 3), attribuendo in particolare a in proprietà esclusiva PE
i beni immobili indicati al punto 5) dell'accordo (ovvero: “-
l'appartamento (piccolo), sito al primo piano del costruendo fabbricato, lato ovest, avente accesso dalla scala comune all'altro appartamento assegnato a nonché la sovrastante, corrispondente zona di sottotetto;
- N. Persona_2
1 garage e n. 1 locale deposito, siti al piano terra;
- L'altra metà della zonetta di giardino, individuata sul lato sud - ovest e nord con confine di altri beni alieni e sul lato est dal prolungamento della parete del costruendo fabbricato in direzione nord – sud;
- Detta metà di giardino è quella adiacente al locale deposito sopra menzionato ed attribuito al . PE
Anche l'accesso a tale parte di giardino avverrà attraverso lo spiazzo,
6 antistante i locali garages e deposito”), come identificati nelle rilevazioni planimetriche per ing. , allegate alla scrittura di Persona_6 divisione sub “A”, per farne parte integrante (art. 7).
Ebbene, la Suprema Corte, nel richiamare il proprio consolidato orientamento in subiecta materia, ha recentemente affermato: “[…]
Già nel 1982 si è avuto modo di affermare che il rigore della cosiddetta
"probatio diabolica", la quale comporta l'onere a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicatore non ha
l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti (Sez. 2, n. 518, Rv. 418223; ma già nello stesso senso, Cass. nn. 5807/1978, 991/1977). La ratio, com'è evidente, risiede nella
"contraddizione che nol consente" di negare la titolarità del rivendicante comune alla controparte. Successivamente il principio è stato reiteratamente confermato (Cass. nn. 8394/1990, si vedano, ex multis, Cass. nn. 439/1985,
1873/1985, 4556/1985, 6592/1986; e per i decenni successivi, Cass. nn.
8394/1990, 22598/2010, 19499/2015, 29707/2017, 36335/2023)”, precisando, altresì, che: “ove ricorra l'ipotesi della comunanza del dante causa, che, secondo il diritto vivente, attenua la "probatio diabolica", compete al giudice, sulla base delle evidenze probatorie di causa, trarne la conseguenza in ordine al soddisfacimento dell'onere della prova. La verifica di una tale ipotesi non è, pertanto, dipendente da eccezione, costituendo invece applicazione della corretta regola "iuris", che compete al giudicante;
di conseguenza, il rivendicante, che ne assuma la sussistenza, ignorata dal giudice, non introduce, con il gravame, un tema nuovo” (cfr., anche in motivazione, Cass. 7539/2024; nello stesso senso, tra le altre, Cass.
28865/2021, Cass. 25865/2021 e Cass. 8699/2022).
E' evidente, dunque, conformemente al su richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che, nella specie, provenendo il bene in contestazione da comuni danti causa, l'onere probatorio in capo al germano rivendicante doveva e deve ritenersi PE attenuato, vieppiù che i convenuti/odierni appellanti principali svolgevano difese incompatibili con la negazione della proprietà dei beni de quibus in capo all'originario attore, che davano anzi per presupposta, avendo gli stessi richiesto, in riconvenzionale, in via gradata all'usucapione, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932
c.c. del preliminare di vendita del 18.6.1994, avente (pacificamente) ad oggetto la consistenza immobiliare già attribuita in via esclusiva a con l'anzidetta scrittura di divisione del 16.10.1987. PE
Di talché, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, non sussistendo alcun conflitto con riguardo all'anteriore appartenenza, ma
7 solo con riguardo all'attuale, non può seriamente dubitarsi che il rivendicante abbia adeguatamente assolto all'onere PE probatorio su di esso gravante attraverso la produzione di un valido titolo d'acquisto della proprietà, tale dovendosi ritenere, nei rapporti tra i germani condividenti e o loro PE Per_2 Parte_5 aventi causa, la scrittura di divisione del 16.10.1987 (così argomentandosi a contrario da Cass. 22661/2022, che chiarisce in motivazione: “La regola probatoria, valevole in tema di azione di rivendicazione, deve essere considerata in rapporto al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo il quale l'atto divisionale non ha per sé solo, nei confronti dei terzi, forza probante del diritto di proprietà attribuito al condividente. Pertanto, quando
l'atto è fatto valere fuori dalla cerchia dei condividenti o loro aventi causa, occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione”).
§. Con il secondo motivo di gravame, si lamenta: “illegittimità del rilievo officioso della prescrizione dei diritti derivanti dal preliminare, su cui
i convenuti hanno fondato la domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., con particolare riferimento all'omesso rilievo della tardività e dell'inammissibilità, tempestivamente segnalate e dedotte dai convenuti, proprio in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice nella prima memoria depositata ex art.183, VI comma c.p.c. e non alla prima difesa utile, corrispondente con la prima udienza di comparizione delle parti - violazione art. 2938 c.c. e art. 112
c.p.c.”.
In particolare, gli appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice, dopo aver disatteso la riconvenzionale di usucapione (sul rilievo, ormai coperto da giudicato, che i convenuti, in virtù del preliminare del 18.6.1994, avessero la mera detenzione qualificata e non già il possesso dei beni per cui è causa), rigettava anche la riconvenzionale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932
c.c., così motivando: <il contratto preliminare fonte di obbligazione al pari ogni altro e il suo particolare oggetto cio l concludere definitivo non esclude che ove sia fissato un termine applicabile ai sensi dell c.c. la regola adempimento sine die debetur statim con conseguenza a norma degli artt. delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando diritto alla stipulazione del poteva essere fatto valere comporta prescrizione n. sopravvenuta inefficacia compravendita seguito obblighi promissario acquirente abbia ottenuto dal promettente venditore consegna detenzione anticipata della cosa restituzione>8 norma dell'art. 2033 c.c. della stessa e degli eventuali frutti (Cassazione n.
16629 del 2013)>>.
Lamentano, al riguardo, che il tribunale aveva del tutto omesso di considerare che la prescrizione – eccezione in senso stretto – deve essere dedotta ed eccepita tempestivamente dalla parte che intende avvalersene, come imposto dall'art. 183, V comma c.p.c. e dall'art.
2938 c.c., non potendo certo essere rilevata dal Giudice, come invece accaduto nella specie, peraltro senza soffermarsi minimamente sul rilievo circa la tardività della posizione assunta da controparte sul punto, solo nella prima memoria depositata ai sensi dell'art.183, VI comma cpc.
Chiedono, pertanto, in riforma della sentenza gravata, di valutare nel merito la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dai convenuti, insistendo per il trasferimento, in loro favore, della proprietà degli immobili compromessi in vendita, sull'assunto
(contestato da controparte) di averne già integralmente pagato il prezzo (di vecchie £. 150.000.000).
All'indicata doglianza, controparte replica (cfr. pagg.
7-8 comparsa di costituzione in appello) che l'eccezione di prescrizione non poteva ritenersi tardiva perché, già all'atto dell'iscrizione della causa al ruolo, erano allegate nella produzione di parte attrice le raccomandate A/R del 24.9.2009 e del 22.02.2013, con cui il difensore di in PE nome e per conto di quest'ultimo, intimava agli odierni appellanti il rilascio degli immobili oggetto dell'azione di rivendica in quanto di proprietà esclusiva dell'attore in virtù della scrittura privata del 16.10.1987 e perché “il contratto del 18.6.1994 era oramai nullo e/o inefficace per inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni”. Missive richiamate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con cui si chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di proprietà in capo all'attore con il conseguente immediato rilascio dei beni rivendicati, ed anche in sede di prima udienza, nel corso della quale la difesa attorea, nel riportarsi alla documentazione prodotta e, quindi, anche alle menzionate missive e al loro contenuto, nonché all'atto di citazione, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, ivi compresa la spiegata domanda riconvenzionale, perché inammissibile, improcedibile, gradatamente infondata in fatto e diritto. Eccezione di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza della domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. poi reiterata nelle memorie 183 VI comma n. 1 c.p.c.,
“posto che il contratto preliminare del 18.6.1994 (che prevedeva la stipula del definitivo a richiesta della parte acquirente non oltre trenta giorni dall'avvenuto accatastamento) era inefficace in quanto, essendo trascorsi dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del definitivo poteva essere
9 fatto valere senza che le parti avevano richiesto l'adempimento, il diritto medesimo si era estinto per intervenuta prescrizione”.
Tanto premesso, osserva la corte che anche a voler ritenere inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di prescrizione formulata dall'attore in prime cure (non alla prima udienza di comparizione, ma) con la prima memoria ex art. 183, comma VI, cpc, il decisum finale comunque non muterebbe, dovendo confermarsi il rigetto della riconvenzionale di esecuzione in forma specifica per l'assorbente ragione che nella specie non sarebbe in ogni caso possibile ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. (che al comma 1 prevede: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”), non risultando univocamente identificabile, avuto riguardo al contenuto del preliminare del 18.6.1994, la consistenza immobiliare promessa in vendita, per la cui determinazione, infatti, i contraenti facevano rinvio alla scrittura privata di divisione del 16.10.1987 ed alle planimetrie ad essa allegate sub “A”, che di detta scrittura, come già si è detto, formavano parte integrante.
Invero, con l'indicato preliminare, i fratelli e PE Persona_2 dopo aver premesso che “con scrittura privata del 16/10/1987, essi signori e una col fratello sig. PE Persona_2 Parte_5 procedevano alla divisione, con conseguenziale attribuzione in proprietà esclusiva delle singole unità del fabbricato, con annessi giardino e spiazzo, in via di ultimazione e esprimente la ricostruzione del vecchio fabbricato distrutto dal sisma del 23/11/1980, in agro del comune di Montoro
Superiore, fraz. Torchiati, via Municipio, confinante con proprietà PE
; con via Municipio, con proprietà eredi, salvo
[...] CP_5 altri, già riportato in N.C.E.U. sotto la partita 1113 foglio 12 particella
208/1 – 208/2 – 208/3 e in catasto terreni sotto la partita 2552, foglio 12, particella 255”, convenivano che: “il sig. , del detto fabbricato, PE promette di vendere al sig. che promette di acquistare per sé Persona_2
o persone da nominare, con facoltà di nomina del terzo fino al momento dell'atto pubblico di trasferimento, l'appartamento sito al primo piano composto da due vani ed accessori di circa mq 70 circa, locale sottotetto sovrastante l'appartamento di circa mq 70 e locale terraneo ad uso deposito o garage di circa mq 50, il tutto come completamente determinato nella citata scrittura privata, alla quale per ogni determinazione si rinvia, volendosi promesso in vendita tutto quanto, nulla escluso e eccettuato, attribuito con la precitata scrittura privata nella proprietà d'esso sig. . PE
Ebbene, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che:
“L'identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti
o indiretti, legali o convenzionali a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei "contrassegni" di identificazione - così
10 i dati catastali - ovvero consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto e, rispettivamente, che siano previsti o imposti dalla legge o in via convenzionale. Solo laddove
l'identificazione dell'oggetto del preliminare afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod. civ., occorre che, nel preliminare stesso, l'immobile sia esattamente precisato con indicazione dei relativi confini e dati catastali, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento” (Cass. 5536/2024; nello stesso senso, Cass. 18681/2024, Cass. 21449/2017 e Cass. 952/2013, che afferma: “L'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod. civ., caso nel quale occorre che
l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento”).
E che nella specie gli immobili promessi in vendita non fossero esattamente identificabili sulla scorta del solo preliminare del
18.6.1994 (evidentemente perché non ancora ultimati e accatastati, come comprova il fatto che la stipula del definitivo sarebbe dovuta avvenire, su richiesta della parte acquirente, non oltre trenta giorni dall'avvenuto accatastamento delle unità del fabbricato ricostruito), emerge dalle stesse difese svolte in prime cure dai convenuti/odierni appellanti principali, che lamentavano l'incerta individuazione degli immobili rivendicati dall'attore (indicati al punto 5 della PE scrittura privata del 16.10.1987 e pacificamente coincidenti con quelli promessi in vendita con il preliminare del 18.6.1994), al fine evidenziando come fosse impreciso il riferimento all'individuazione catastale dei beni oggetto della domanda avversaria mediante
l'indicazione del foglio e delle particelle catastali che corrispondevano prima del sisma del 1980 al fabbricato di proprietà Per_ dei danti causa dei germani (cfr. relativa comparsa di costituzione).
Tant'è che l'attore alla prima udienza del 26.11.2014 (cfr. PE relativo verbale) e nella prima memoria ex art. 183, comma VI, cpc, depositata in data 24.12.2014, precisava che: “i.) … il fabbricato distrutto dal sisma del 23.11.1980, sito nel Comune di Montoro Superiore, frazione Torchiati, alla via Municipio, confinante con detta via, beni
, beni degli eredi salvo altri, era Persona_4 CP_5
11 originariamente riportato in N.C.E.U. sotto la partita 1113 foglio 12 particella 208/1 – 208/2 – 208/3 e il terreno nel locale Catasto alla partita
2552, foglio 12, particella 255.
j) Successivamente, le suddette particelle sono state soppresse e ad oggi corrispondono alla particella n. 836, foglio 12, sub 3, categoria C/1, classe 1, consistenza 85 mq, rendita euro 618,97; particella n. 836, foglio 12, sub 4, categoria C/6, classe 2, consistenza 23 mq, rendita euro 43,95; particella n.
836, foglio 12, sub 5, categoria C/6, classe 2, consistenza 33 mq, rendita euro
63,06; particella n. 836, foglio 12, sub 6, categoria A/7, classe U, consistenza
6 vani, rendita euro 526,79; particella n. 836, foglio 12, sub 7, categoria A/7, classe U, consistenza 4,5 vani, rendita 395,09, riportate in Catasto Fabbricati del Comune di Montoro Superiore (salvo errori e/o rettifiche).
K) In particolare, i beni immobili oggetto della presente azione di rivendica corrispondono (salvo errori e/o rettifiche) alle su descritte particelle n. 836 sub 5 (locale garage) e n. 836 sub 7 (appartamento piccolo piani 1 – 2).”
Sulla scorta di quanto precede, pertanto, non essendo possibile emettere una pronuncia giudiziale che produca gli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c., va confermato, con la su indicata diversa motivazione, il rigetto della riconvenzionale di esecuzione in forma specifica.
Ogni ulteriore questione prospettata al riguardo resta assorbita.
§. Con il terzo ed ultimo motivo di doglianza, subordinato al rigetto dei due precedenti motivi, si lamenta infine omessa condanna alla restituzione del prezzo pagato in adempimento del preliminare.
Assumono, in particolare, gli appellanti che, nell'ipotesi di conferma della pronuncia gravata in punto di rigetto della domanda ex art. 2932
c.c., la restituzione del prezzo, peraltro oggetto di discussione tra le parti – rappresenta la naturale conseguenza della decisione di primo grado, per quanto censurata e non condivisa, sulla quale tuttavia il
Giudice di primo grado non ha speso alcuna parola. Né può ritenersi
– vieppiù in presenza di una domanda proposta ex art. 2932 c.c. – che gli odierni appellanti avrebbero dovuto formulare una espressa richiesta in tal senso, restando immutato il tema della decisione e i fatti reciprocamente posti dalle parti a sostegno delle pretese avanzate.
In contrario, si osserva che l'anzidetta domanda di restituzione delle somme pagate in adempimento del preliminare (sulle quali peraltro v'è contestazione) è inammissibile ex art. 345 cpc, trattandosi di domanda nuova, proposta per la prima volta in appello e che invece avrebbe dovuto essere formulata in prime cure (cfr., in argomento, Cass.
15461/2016, anche in motivazione), ove, di contro, i convenuti/odierni appellanti, in caso di rigetto delle altre domande ed eccezioni, chiedevano esclusivamente la condanna dell'attore al pagamento di tutte le spese sostenute da prima e dai suoi eredi odierni convenuti poi in Persona_2 relazioni alle migliorie apportate agli immobili oggetto di causa, unitamente
12 a tutte le spese dei medesimi sostenute, ordinarie e straordinarie, nessuna esclusa (cfr. conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, rimaste immutate nel corso del giudizio).
Inammissibilità tempestivamente eccepita dagli appellati, che contrastavano la domanda nuova a loro volta eccependo, per la prima volta, l'intervenuta prescrizione del presunto diritto di credito così come asseritamente dedotto (cfr. pagg. 11-12 della costituzione in appello); eccezione anch'essa inammissibile ex art. 345 cpc.
II. APPELLO INCIDENTALE
Con un unico motivo di doglianza, si contesta il rigetto della domanda risarcitoria azionata in prime cure da di poi coltivata dai PE suoi eredi, odierni appellati/appellanti incidentali, a dire dei quali la pronuncia gravata, in parte qua, sarebbe erronea e resa in violazione dell'art. 116 cpc, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è anche “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal Giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato; b) doveva ritenersi fornita la prova del danno, non essendo contestate le circostanze secondo cui mentre il sig. Persona_2 prima e i suoi aventi causa poi hanno percepito per numerosi anni e stanno Per_ percependo ancor oggi tutti i frutti derivanti dai detti immobili, il sig.
e poi i suoi eredi, dalla stipula dell'atto di divisione del 16.10.1987 ad
[...] oggi, hanno sempre provveduto personalmente e regolarmente al pagamento di tutte le imposte e non (asseritamente pari a circa € 14.000,00), senza ricevere alcunché.
In particolare, mentre gli appellati continuano a pagare le imposte, da vari anni l'appartamento e il locale sottotetto sono stati concessi in locazione ad uso commerciale dagli appellanti ad un centro odontoprotesico, che gli corrisponde regolarmente il relativo canone nella misura di euro 155,00 mensili, come confermato dall'avverso deposito del relativo contratto di locazione. Mentre il locale uso deposito/garage e la zona giardino sono detenuti illegittimamente dai medesimi appellanti. Intanto che succedeva tutto ciò, il sig. si vedeva costretto al pagamento di un canone di PE locazione non avendo – a differenza di tutti gli appellanti, ricchi e possidenti
– alcun'altra proprietà.
La doglianza va disattesa.
Giova riportare i passi contestati della sentenza impugnata, con cui il tribunale così argomentava il rigetto della pretesa risarcitoria: <in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta dall questa andr rigettata perch non provata. va rilevato infatti l giurisprudenziale della sovrapponibilit del danno-evento con il danno->13 conseguenza per il quale permane per alcune fattispecie di risarcimento danni, sia in ambito aquiliano che in quello di inadempimento contrattuale, lo “sbarramento nomofilattico” delle Sezione Unite n. 26972 del 2008. Con esso veniva statuito che ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, il quale deve essere allegato e provato. Danno, questo, che va scisso dalla lesione dell'interesse protetto, che rappresenta l'evento dannoso, quindi il danno evento. Le Sezioni Unite avvalorano la tesi secondo cui il danno non può venire identificato nel danno evento e, di conseguenza, ne disattendono la collocabilità nella categoria del c.d. danno in re ipsa, poiché snaturerebbe “la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguneza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” Peraltro, la Suprema Corte aggiunge che, la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento trova il suo limite nell'art. 23 della Carta Costituzionale, oltre che negli orientamenti giurisprudenziali. Pertanto, ogni fattore sanzionatorio che intenda sostituire quello risarcitorio necessita di una riserva di legge. A ben vedere, secondo l'iter logico seguito dalla Corte di Cassazione, è evidente che il risarcimento del danno da occupazione sine titulo integrato dall'importo complessivo del canone di locazione pari alla durata dell'occupazione configura un danno punitivo, se non viene provata la concreta intenzione del proprietario di mettere a frutto l'immobile in questione. Infatti, può accadere che il proprietario di un immobile, per libera scelta, decida di non trarne alcun guadagno.
Ne consegue che il danno da occupazione di immobile senza titolo non è in re ipsa. E non essendo provato non potrà essere risarcito”.
Ora, premesso che il contratto di locazione ad uso abitativo cui fanno riferimento gli appellati (cfr. allegato 6) risulta stipulato da PE
e nel marzo 1994, e non può dunque ritenersi Controparte_1 in alcun modo necessitato dal preliminare successivamente intercorso tra i germani e in data 18 giugno 1994, di talché PE Persona_2 deve sicuramente escludersi che si sia visto costretto al PE pagamento di un canone di locazione non avendo – a differenza di tutti gli appellanti, ricchi e possidenti – alcun'altra proprietà, ritiene la corte, all'esito di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, che il decisum del primo giudice debba essere confermato, non risultando adeguatamente allegato (nei termini di rito per le preclusioni assertive), né tanto meno dimostrato, nell'an come nel quantum, il danno (peraltro fermamente contestato da controparte) derivante dalla detenzione degli immobili de quibus da parte dei convenuti/odierni appellanti principali. Danno che vieppiù richiedeva di essere specificato in considerazione dell'esistenza del titolo (il preliminare) che ab origine giustificava la disponibilità ed il godimento dell'immobile, precisando, peraltro, lo stesso PE
(cfr. citazione introduttiva) che, pur non addivenendosi alla stipula del definitivo per volontà del sig. ciò nonostante l'attore, Persona_2 in virtù del parziale pagamento (pacificamente pari a vecchie £.
14 65.000.000, a fronte del prezzo pattuito di £. 150.000.000), del rapporto di parentela e della speranza di addivenire ad un definitivo, decideva di concedere temporaneamente al fratello la mera Per_2 detenzione, richiedendo, infatti, il rilascio dei beni rivendicati, solo dopo la morte del germano, ai suoi eredi, con racc. A/R del 24.9.2009
(in atti), sul rilievo che il preliminare del 18.6.1994 allo stato risulta nullo e/o privo di efficacia per inattività delle parti protrattasi per oltre 10 anni, senza in ogni caso palesare la concreta intenzione di utilizzare direttamente il bene ovvero di metterlo a frutto (locandolo o vendendolo a terzi). Circostanza, quest'ultima, mai tempestivamente allegata dall'attore in prime cure, né tanto meno provata.
A ciò si aggiunga che la motivazione del tribunale, non efficacemente scalfita dalle generiche obiezioni degli appellati, risulta altresì in linea con i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, nel dare risposta alla questione se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa (con riferimento, dunque, alle ipotesi di occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto di titolo, laddove, nella specie, come si è detto, la disponibilità originaria del bene trovava titolo nel preliminare), hanno affermato che: “In materia di risarcimento del danno derivante dall'occupazione senza titolo dell'immobile, in virtù dei criteri legali previsti dalla legge per la sussistenza e la delimitazione del danno risarcibile, non solo il lucro cessante, ma anche il danno emergente deve essere specificatamente allegato dall'attore e non potrà riconoscersi alcun automatismo tra il mero fatto ed il diritto al risarcimento”, precisando altresì che: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (Cass., Sez. Unite, 33645/2022; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 10477/2024).
Sulla scorta di quanto precede, dunque, il gravame incidentale va rigettato con conseguente conferma in parte qua della sentenza impugnata.
III. SPESE
Data la reciproca soccombenza (art. 92 cpc), le spese del grado vanno integralmente compensate.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico sia degli appellanti principali, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore
15 importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater,
T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 553 R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Avellino n. 27/2021, pubblicata in data
11.01.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata con la su indicata parziale diversa motivazione;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese del grado;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti principali e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 16.4.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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