Articolo 151 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 150Articolo 152
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24 aprile 2008
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10 ottobre 2023
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori 1. (( Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. )) Le opere gia' eseguite sono demolite a spese dell'autorita' che ha disposto la sospensione.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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