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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/10/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2345 / 24 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24.09.2024 da
1) Parte_1
nato/a Como il 16.07.1974
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Paolo Monti
e
2) Parte_2
1 nato/a Como il 05.11.1981
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Paolo Monti
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
MINORI:
, nata a [...] in data [...], codice fiscale CP_1 C.F._3
MAGGIORENNI:
nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_3
NON economicamente autonomo C.F._4
b) tra le parti è intervenuta: separazione in data 05.06.2023 mediante separazione consensuale omologata (Tribunale di Como –
R.G. 801/23) divorzio in data 06.06.2024 mediante sentenza a seguito di deposito di ricorso congiunto (Tribunale di Como – R.G. 619/24
letto il ricorso/l'istanza in corso di causa congiuntamente proposto/a dalle parti sopraindicate, volto/a a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
CONCLUSIONI
A parziale modifica delle condizioni in essere, di cui alla sentenza n. 40/2024 (depositata in data
25/06/2024) emessa dal Tribunale di Como in data 06/06/2024 (R.G. 619/24 V.G.), regolante la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a suo tempo contratto dal sig. Pt_1
e dalla sig.ra prevedere quanto segue:
[...] Parte_2
- Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori nel regime CP_1 dell'affido condiviso;
- prevedere il collocamento prevalente della minore presso il padre, che abiterà con lui presso la casa familiare sita in Cadorago – frazione Bulgorello, via Aldo Moro 14, unitamente al
2 primogenito maggiore di età; Pt_3
- assegnazione del predetto immobile, di proprietà esclusiva del sig. , unitamente ai Parte_1 mobili che la arredano, a favore di quest'ultimo, padre collocatario della prole;
- conferma del diritto di frequentazione della minore, a favore della madre, rimesso al libero accordo tra le stesse, nel rispetto degli impegni scolastici di e lavorativi della madre e CP_1
comunque previo accordo con il padre;
- revoca del contributo al mantenimento della prole a carico del sig. ; Pt_1
- previsione che la sig.ra corrisponda, con decorrenza luglio 2025, a favore del sig. Pt_2 Pt_1 la somma di € 120,00 mensili complessivi a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole ( minore di età, maggiore di età ma economicamente non autosufficiente), ciò CP_1 Pt_3
sino al luglio 2026;
- previsione che, a decorrere da quando la sig.ra dovesse rinvenire una migliore soluzione Pt_2
occupazionale ed in ogni caso da agosto 2026, la stessa corrisponderà al sig. , a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento ordinario della prole, la somma di € 150,00 mensili per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere da agosto 2027;
- conferma della previsione di suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Como;
- quanto all'assegno unico, esso sarà suddiviso al 50% tra i genitori sino a luglio 2026 e, successivamente a tale data, sarà percepito unicamente dal padre;
- conferma della rinunzia reciproca alla previsione di assegno divorzile. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
3 Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 1.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24.09.2024 da
1) Parte_1
nato/a Como il 16.07.1974
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Paolo Monti
e
2) Parte_2
1 nato/a Como il 05.11.1981
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Paolo Monti
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
MINORI:
, nata a [...] in data [...], codice fiscale CP_1 C.F._3
MAGGIORENNI:
nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_3
NON economicamente autonomo C.F._4
b) tra le parti è intervenuta: separazione in data 05.06.2023 mediante separazione consensuale omologata (Tribunale di Como –
R.G. 801/23) divorzio in data 06.06.2024 mediante sentenza a seguito di deposito di ricorso congiunto (Tribunale di Como – R.G. 619/24
letto il ricorso/l'istanza in corso di causa congiuntamente proposto/a dalle parti sopraindicate, volto/a a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
CONCLUSIONI
A parziale modifica delle condizioni in essere, di cui alla sentenza n. 40/2024 (depositata in data
25/06/2024) emessa dal Tribunale di Como in data 06/06/2024 (R.G. 619/24 V.G.), regolante la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a suo tempo contratto dal sig. Pt_1
e dalla sig.ra prevedere quanto segue:
[...] Parte_2
- Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori nel regime CP_1 dell'affido condiviso;
- prevedere il collocamento prevalente della minore presso il padre, che abiterà con lui presso la casa familiare sita in Cadorago – frazione Bulgorello, via Aldo Moro 14, unitamente al
2 primogenito maggiore di età; Pt_3
- assegnazione del predetto immobile, di proprietà esclusiva del sig. , unitamente ai Parte_1 mobili che la arredano, a favore di quest'ultimo, padre collocatario della prole;
- conferma del diritto di frequentazione della minore, a favore della madre, rimesso al libero accordo tra le stesse, nel rispetto degli impegni scolastici di e lavorativi della madre e CP_1
comunque previo accordo con il padre;
- revoca del contributo al mantenimento della prole a carico del sig. ; Pt_1
- previsione che la sig.ra corrisponda, con decorrenza luglio 2025, a favore del sig. Pt_2 Pt_1 la somma di € 120,00 mensili complessivi a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole ( minore di età, maggiore di età ma economicamente non autosufficiente), ciò CP_1 Pt_3
sino al luglio 2026;
- previsione che, a decorrere da quando la sig.ra dovesse rinvenire una migliore soluzione Pt_2
occupazionale ed in ogni caso da agosto 2026, la stessa corrisponderà al sig. , a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento ordinario della prole, la somma di € 150,00 mensili per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere da agosto 2027;
- conferma della previsione di suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Como;
- quanto all'assegno unico, esso sarà suddiviso al 50% tra i genitori sino a luglio 2026 e, successivamente a tale data, sarà percepito unicamente dal padre;
- conferma della rinunzia reciproca alla previsione di assegno divorzile. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
3 Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 1.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4