Articolo 928 del Codice civile
Articolo 927Articolo 929
Versione
19 aprile 1942
Art. 928.

(Pubblicazione del ritrovamento).

Il podesta' rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente