Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 928.
(Pubblicazione del ritrovamento).
Il podesta' rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
(Pubblicazione del ritrovamento).
Il podesta' rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Commentari • 4
- 1. Che fare se si trova un gioiello prezioso?Adele Margherita Falcetta · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 giugno 2024 · 36.14584
[…] Il Comune, come stabilito dall'art. 928 cod. civ., deve pubblicizzare il ritrovamento tramite avvisi nell'albo pretorio per due domeniche consecutive, con ciascun avviso che rimane affisso per tre giorni. […]
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Giurisprudenza • 16
- 1. Trib. Patti, sentenza 25/11/2021, n. 871Provvedimento: […] Peraltro, non può trovare applicazione neanche l'art. 928 c.c., in quanto l'azione diretta a far valere l'obbligazione indennitaria ex art. 938 c.c., diretta a disciplinare, su basi obiettive, i contrapposti interessi del costruttore di buona fede e del proprietario del suolo, può utilmente essere invocata, nell'inerzia del costruttore, anche dal proprietario del suolo: in detta, ipotesi, peraltro, ai fini dell'accoglimento della domanda, è necessario che questi richieda anche l'acquisto coattivo della proprietà del medesimo suolo in favore del costruttore convenuto (Cass., n. 3899/2017). Nella specie, mancando tale richiesta, anche tale domanda va rigettata.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 221 d.l. n. 34/2020·
- occupazione consensuale del terreno·
- regolamento amichevole dei confini·
- art. 938 c.c.·
- azione di regolamento dei confini·
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- art. 281 sexies c.p.c.