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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/07/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. V.G.384/2025 avente ad oggetto: Separazione
consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BIGON ANNA MARIA, C.F._1
con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
1 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) con il patrocinio dell'avv. BIGON
ANNA MARIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso da loro congiuntamente proposto e reiterate con nota di trattazione scritta del
17.03.2025
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett.
B) L. 889/1970, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni parimenti già concordate e riportate in ricorso.
2 Secondo l'orientamento già espresso da questo Tribunale, prima della pronuncia della Cassazione, è ammissibile il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio anche nei procedimenti congiunti.
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa,
anche per quanto riguarda le spese di lite, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
Vanno regolate anche le spese della fase di separazione ed esse vanno compensate stante la soluzione condivisa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 14/01/2025, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi;
2.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, cui le parti hanno prestato acquiescenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del
3 Comune di VILLAFRANCA DI VERONA Anno 2015 , Parte I , n. 23 );
3. compensa tra le parti le spese della fase di separazione
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 24.06.2025
Il Presidente Rel
Massimo Vaccari
4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. V.G.384/2025 avente ad oggetto: Separazione
consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BIGON ANNA MARIA, C.F._1
con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. ) nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
1 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) con il patrocinio dell'avv. BIGON
ANNA MARIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso da loro congiuntamente proposto e reiterate con nota di trattazione scritta del
17.03.2025
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett.
B) L. 889/1970, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni parimenti già concordate e riportate in ricorso.
2 Secondo l'orientamento già espresso da questo Tribunale, prima della pronuncia della Cassazione, è ammissibile il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio anche nei procedimenti congiunti.
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa,
anche per quanto riguarda le spese di lite, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
Vanno regolate anche le spese della fase di separazione ed esse vanno compensate stante la soluzione condivisa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 14/01/2025, dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi;
2.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, cui le parti hanno prestato acquiescenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del
3 Comune di VILLAFRANCA DI VERONA Anno 2015 , Parte I , n. 23 );
3. compensa tra le parti le spese della fase di separazione
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 24.06.2025
Il Presidente Rel
Massimo Vaccari
4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
5