Articolo 96 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 95Articolo 97
Versione
11 maggio 1966
Art. 96.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato, di previsione
Entrata in vigore il 11 maggio 1966