Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente
dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice rel. e est.
dott. Fulvio Mastro Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8996 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
27.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
, ,rappresentata e difesa c.f.: C.F. 1 Parte 1
dall'avv. Ernesto Castiello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria
(NA), alla via Garigliano n. 12, giusta procura in atti;
E
C.F. 2 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_2 c.f.:
Lisa Cuomo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via S.
Lucia n.22, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 16.10.2023, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio civile in San Marcellino
(CE) il 03.12.2011 e precisando che dalla loro unione erano nati quattro figli, di cui uno maggiorenne e gli altri minorenni, chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 1.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza dell'11.01.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata" ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e il relatore riservava la causa al collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva, il collegio pronunciava la separazione tra le parti
(sentenza n. 1580/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 23.10.2024.
All'udienza che precede, il giudice delegato disponeva la comparizione personale delle parti per il 28.11.2024, nella quale i coniugi ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
Con ordinanza dell'11.01.2025 il tribunale disponeva la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava all'udienza del 27.02.2025.
I ricorrenti comparivano in modalità ''figurata' ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., depositando la documentazione richiesta ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 01.04.2025.
Con ordinanza del 23.5.25 il giudice riservava la causa in decisione al tribunale.
***
In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lett. b), della legge n.898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato del 15.01.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta l'11.01.2024) nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron.
1580/2024) pubblicata il 27.03.2024, passata in giudicato;
entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Pronunciare sentenza di divorzio mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di San Marcellino
2) PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
I minori conserveranno con entrambi i genitori e con le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto. La prole verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese dalla madre, genitore collocatario.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali, e le aspirazioni di questi ultimi.
per garantire ad entrambi i genitori la presenza nella vita dei minori si concorda il seguente calendario generico che potrà essere derogato in virtù delle preferenze e degli impegni scolastici, ovvero lavorativi e/o di altra natura dei rispettivi genitori:
Alternanza nelle feste comandate Natale, epifania, Pasqua, primo maggio, 2 giugno:
25dicembre con la madre, 26 dicembre con il padre, 31 dicembre con il padre e primo gennaio con la madre, 6 gennaio ad anni alterni, pasqua con la mamma, lunedi in albis con il papà, ed ancora primo maggio con la mamma, 2 giugno con il papà, festa della mamma e festa del papà rispettivamente con la mamma e con il papà; un fine settimana, a week alterni, dal venerdi alle ore 20:00 alla domenica ore 21:00, o in caso di necessità dal sabato al lunedi. Incontri infrasettimanali con il papà nei giorni di martedi e giovedi dalle 18:00 alle 21:00, o in altro orario da concordare,
compatibilmente con i suoi orari lavorativi;
Vacanze estive nel mese di agosto 15 giorni con ciascun genitore, concordando e programmando le vacanze almeno 2 mesi prima, nel rispetto dei rispettivi impegni e/o programmi;
Compleanni dei minori da organizzarsi preferibilmente alla presenza di entrambi i genitori, o da concordare di volta in volta nel rispetto anche dei desideri dei figli;
Il sig. CI rinuncia alla corresponsione del 50% degli assegni familiari, che di conseguenza potranno essere fruiti esclusivamente al 100% dalla signora TO.
Altresì, il sig. CI, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli si obbliga per il loro mantenimento al pagamento della somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) da versare alla signora TO entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
la somma sarà adeguata automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat al consumo, trascorso un anno dall'omologazione della separazione;
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche sportive e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %, anticipate da uno dei genitori e rimborsate mese per mese, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato nei seguenti patti;
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei figli, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi
[...] C.F. 1 ) e Parte 1 (c.f.: Parte 2 (c.f.:
contratto in San Marcellino il 03.12.2011 (atto n.13, Parte C.F. 2
I, Serie/, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 13.5.24
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro