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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice onorario dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , alle h 16,50 dell'udienza del 14.02.2025 all'esito della camera di consiglio ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2642/2024 R.G. promossa da: nato ad [...] il [...] ( c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Salvatore LUCCHESI ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2024 l'avv. Lucchesi nell'interesse del sig. ha proposto Parte_1 ricorso avverso la richiesta di pagamento della somma di € 2.230,64 avanzata dall' indebitamente CP_1 percepite dalla di lui madre deceduta e trattenute sulla pensione percepita dal ricorrente.
Deduce il ricorrente diversi motivi di contestazione tra cui l'intervenuta prescrizione del credito azionato , conseguentemente è nulla la richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 04.02.2025 si costituiva l' deducendo che effettivamente la somma azionata non era dovuta e ne aveva provveduto CP_1 all'annullamento in autotutela e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere..
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto.
Invero l' annullamento operato dall' fa venire meno l'oggetto del giudizio. Quindi Controparte_2 se il giudizio va definito per cessazione della materia del contendere resta il problema della condanna al pagamento delle spese legali sulle quali le posizioni sono divergenti.
Ma è indubbio che la parte è stata costretta a proporre il giudizio, e questo certo non può giustificare la richiesta di compensazione delle spese legali. pagina 1 di 2 Quindi all'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da e per l'effetto annulla la richiesta di Parte_1 ripetizione di indebito formulata nei suoi confronti quale erede della defunta madre Per_1
[...]
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre 15% per CP_1 spese generali, IVA e CPA di cui dispone il pagamento in favore dell'avv. Salvatore Lucchesi procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta..
Siracusa 14.02.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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