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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2000/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Oscar Basile, come da procura speciale alla Parte_1 lite depositata all'interno del fascicolo telematico, nel cui studio in Cosenza alla Via Calabria ,13 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
E
e per essa, quale mandataria, rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dall'Avv. Alessandra Villecco, in virtù di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Commerciale Villecco e
Associati sito in Cosenza alla Via Beato Umile 14;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, previo accoglimento della su estesa istanza di sospensiva del pignoramento immobiliare notificato dalla , rigettata e respinta ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello, in forza delle analitiche censure denunciate e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza;
1) accogliere l'opposizione al precetto proposta dal sig. e, per l'effetto dichiarare nullo Parte_1
e/o inefficace il precetto notificato;
1 2) revocare la condanna alle spese disposta in primo grado;
3) condannare l'appellata alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.c.”
Per l'appellata: “Voglia l'On. Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni istanza, eccezione e deduzione contraria che tutte si impugnano, rigettare l'appello proposto perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, nonché destituito di qualsiasi fondamento giuridico, e confermare in toto la sentenza n. 1307/2021 emessa dal Tribunale di Cosenza.
Il tutto con condanna al pagamento di tutte le spese e competenze di giudizio. Salvis iuribus”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 avverso l'atto di precetto a lui notificato in data 2 aprile 2019 con il quale la Controparte_1
gli ha intimato il pagamento della somma di euro 13.789,58, a titolo di rate scadute e non pagate oltre interessi convenzionali e spese, in forza del contratto di mutuo del 7 dicembre 1994, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con cui il Credito Italiano
Spa ha concesso a mutuo ed erogato allo la complessiva somma di £ 50.000,00, da restituire in Pt_1
anni 10 dal 1°gennaio 1995.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito in via preliminare la prescrizione del credito, deducendo di non aver ricevuto per oltre i dieci anni successivi alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (31 dicembre 2004) alcuna richiesta di pagamento ed essendogli stata notificata la prima diffida ad adempiere il 20 aprile 2018, e, nel merito, la non dovutezza degli interessi per usurarietà sopravvenuta, da accertarsi mediante ctu contabile.
Instaurato correttamente il contraddittorio, in data 8 agosto 2019 si è costituita la Controparte_1
deducendo l'infondatezza dell'opposizione ed evidenziando:
[...]
1) che in data 3 febbraio 2011 e 11 marzo 2011 l'opponente ha trasmesso alla creditrice separate comunicazioni in cui si riconosceva debitore ed avanzava due proposte a definizione della propria esposizione debitoria, la prima della quale riscontrata negativamente dalla creditrice anche per iscritto.
Ha quindi evidenziato che tali atti, integranti pacifici riconoscimento del debito, fossero idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.;
2) che in materia di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta “usura sopravvenuta”.
2 La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 4 marzo 2021 il Giudice, lette le conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note, ha trattenuto la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.1307/2021 pubblicata il 7 giugno 2021 e non notificata, il Tribunale di Cosenza ha dapprima rigettato l'eccezione di prescrizione, stante l'effetto interruttivo attribuito alle comunicazioni
– prodotte in giudizio dalla resistente – effettuate dallo alla in quanto integranti Pt_1 Controparte_3 un riconoscimento dell'altrui diritto;
successivamente, nel merito, ha ritenuto altresì infondata l'eccezione di usurarietà sopravvenuta del mutuo poiché formulata in maniera generica. Infine, il
Giudice di prime cure, rigettata l'opposizione, ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello notificato il 7 dicembre 2021, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza in parola, con contestuale istanza inibitoria, per i motivi che si esamineranno.
Si è costituito in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata, telematicamente, in data 24 marzo 2022, eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone l'integrale rigetto, il tutto con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 settembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note scritte – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 30 settembre
2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 3 ottobre 2024.
L'appellata ha depositato telematicamente la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con un unico motivo di appello l'appellante lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione della normativa relativa agli atti interruttivi della prescrizione”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito ritenendo valide, al fine dell'interruzione della prescrizione, le due comunicazioni effettuate dallo all' il 3 febbraio 2011 e l'11 marzo Pt_1 CP_3
2011, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie
3 una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (Cass.15353/2002).
Secondo l'appellante, le predette dichiarazioni di debito erano generiche, non identificative di alcun rapporto specifico ed erano state inviate ad il creditore originario. Invero, le plurime Controparte_4
ed irregolari cessioni, succedutesi nel tempo, nei confronti di società una diversa dall'altra, senza che mai fosse individuato il credito nelle sue specificità, lo hanno snaturato e trasformato in un altro prodotto bancario cui si ritiene che non possano afferire le garanzie originariamente prestate e che, soprattutto, non è identificabile con il mutuo del 1994, con la conseguenza che non può essere permesso alla società convenuta di avvalersi di un atto di riconoscimento di debito del 2011 rivolto ad altro prodotto finanziario ed ad altro creditore.
Pertanto, riconoscere valore interruttivo della prescrizione nei confronti della Controparte_5
implicherebbe sostenere l'entrata di quest'ultima nei diritti e nelle garanzie che seguono l'originario credito, e ciò non può essere sostenuto, in quanto nel mare magnum delle cessioni le varie società subentrate hanno tutte omesso di dimostrare documentalmente che il credito per cui agivano era incluso nella cessione in blocco.
Osserva la Corte che, nei limiti in cui l'appellante tenta di introdurre per la prima volta solo in appello la questione afferente alla titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria Controparte_1
per effetto della cessione <> dei crediti, il motivo appare inammissibile prima ancora che infondato.
Il motivo è inammissibile perché, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non v'è ragione di discostarsi, non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass. civ., 22 marzo 2022, n. 9226; Cass., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25478; Cass.,
Sez. U, 23 luglio 2019, n. 19889).
Dal mero esame dell'atto di citazione introduttivo del primo grado (all. 16 al fascicolo di parte opposta),
è agevole rilevare che l'opponente, , aveva posto due motivi a fondamento della Parte_1
opposizione al precetto a lui notificato su istanza della deducendo la Controparte_1
prescrizione del credito azionato dalla e la non dovutezza degli interessi per Controparte_1
usurarietà sopravvenuta del mutuo, da accertarsi mediante ctu contabile.
È dunque evidente la inammissibilità del motivo de quo, avanzato solo in appello.
4 Esso in ogni caso è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., n. 5478 del 29 febbraio 2024), nella ipotesi di cessione <>, occorre distinguere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente - dalla prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (come accaduto nella specie per effetto di quanto si è detto in precedenza) dal debitore ceduto.
Puntualizza, altresì, la Suprema Corte che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Più in dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: “l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione
5 con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente”), ovvero, più specificamente, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)”.
Opera cioè il principio di non contestazione, in forza del quale può certamente concludersi che, nel caso in esame, in cui l'opponente, nel proporre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, non ha, neppure implicitamente, contestato né l'esistenza del contratto di cessione in sé, né l'inclusione dello specifico credito oggetto di contestazione, è evidente che entrambi i fatti non avessero bisogno di essere dimostrati (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum), così come è evidente che contestazione alcuna in ordine a quei fatti possa essere mossa per la prima volta in sede di gravame. Di vero, il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio di appello da mera revisio prioris istantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come affermato dalla Suprema Corte, “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello … possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000” (cfr. Cass. civ., 13 ottobre 2015, n. 20502; conf.
Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2529), nuove contestazioni che, oltre a modificare i temi di indagine
(trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (cfr. Cass. civ., 28 febbraio
2014, n. 4854).
Peraltro, nel caso di specie la società convenuta ha debitamente e ampiamente dimostrato la propria legittimazione sostanziale producendo una cospicua documentazione – tra cui per l'appunto i diversi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale – attestante i molteplici passaggi societari delle cessioni del credito succedutesi nel tempo. In particolare, tale iter successorio si è concluso con la cessione del credito de quo alla da parte della Società nell'ambito di una operazione di Controparte_1 Parte_2
6 cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza. Di detta cessione è stata data idonea comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2017 (cfr. all. 7 comparsa di costituzione telematica).
Non solo.
A seguito della (inammissibile) contestazione circa le vicende successorie formulate per la prima volta in appello, la società ha prodotto dichiarazione resa da in nome e Controparte_1 CP_3 per conto di che attesta che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di Parte_3 [...]
rientra anche il credito vantato nei confronti di derivante dal Controparte_1 Parte_1 rapporto di finanziamento numero 1734364”.
Il deposito della documentazione costituisce, dunque, prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto di cessione e che la ne sia divenuta titolare. Invero, Controparte_1
la società convenuta per effetto della cessione è succeduta, a titolo particolare, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di titolarità della originaria cedente, con la conseguenza che potrà certamente far valere il valore di atto interruttivo della prescrizione attribuito alle già menzionate comunicazioni effettuate dallo a quello che, all'epoca dei fatti, era il titolare del credito. Pt_1
D'altra parte, sebbene tali fax non appaiano specifici nell'indicazione del debito a cui si fa riferimento, va evidenziato, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, che il richiamo in esse al mutuo ipotecario, così come la risposta della del 23 febbraio 2011 che reca espresso riferimento alla CP_3 proposta effettuata il 3 febbraio 2011, nonché l'assenza di altre esposizioni debitorie tra lo e Pt_1
l'allora titolare del credito, sono tutti fattori dai quali desumere, in assenza di elementi di segno contrario,
l'idoneità di tali atti ad essere considerati ricognitivi del debito per cui è causa e, di conseguenza, ad interrompere il termine di prescrizione.
Pertanto, l'appello è infondato e, come tale, dev'essere rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra
€5.201,00 e €26.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147/2022, e per tutte le fasi della controversia.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 7 dicembre 2021 avverso la sentenza n. 1307/2021, resa dal Tribunale di Cosenza, pubblicata il 7 giugno 2021 e non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite quantificate in € 5.809,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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