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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14373 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Reale press lo studio del quale in Milano Viale Stefini n. 2 ha eletto domicilio come da procura in atti contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, a convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , quale titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
A - Accertare e dichiarare la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato de quo per la mancanza della forma scritta, e, conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza di un
pagina 1 di 6 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno tra la ricorrente e la convenuta sin dal 15/04/2024, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge.
B - Accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia o, comunque, l'illegittimità del licenziamento orale intimato alla ricorrente, in data 14/08/2024, tale dovendosi, comunque, ritenere il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa.
C - Conseguentemente ordinare alla ditta individuale , ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2 del CP_1
D.lgs. 23/2015 di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre a risarcirle il danno subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, retribuzione ammontante ad euro 1.408,54
(euro 1.300,19 x 13/12), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione (euro 1.408,54 x 5 = euro 7.042,7),oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
IN VIA SUBORDINATA:
E - Accertare e dichiarare che il contratto di lavoro non è stato mai validamente risolto e, conseguentemente condannare la società convenuta a riammettere in servizio la ricorrente, nonché al pagamento, in favore della stessa, anche titolo di risarcimento del danno, delle mensilità di retribuzione maturate dal 15/8/202024 alla riammissione in servizio.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
F - Dichiarare la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno, con effetto ex tunc o dalla data ritenuta di giustizia.
G - Conseguentemente ordinare la ricostituzione del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto e la riammissione in servizio della ricorrente.
H - Condannare la convenuta ai sensi dell'art. 28, comma 2 D.lgs. 81/2015 al risarcimento del danno stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (retribuzione ammontante ad euro 1.408,54), avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966.
I - Con riserva di agire in separata sede per ottenere il pagamento delle differenze retributive”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con l'odierno ricorso, la ricorrente riferisce di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale dall'1.5.2024, senza aver sottoscritto alcun contratto, svolgendo la mansione di CP_1
Manicure, con orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali presso il negozio di Milano Via
pagina 2 di 6 Fulvio Testi n. 64. Rappresenta di essersi assentata per un periodo di malattia e, al termine di tale periodo il 16.7.2024, di aver ripreso servizio e di essere stata licenziata verbalmente dal resistente il
14.8.2024.
La lavoratrice rappresenta di aver effettuato delle verifiche presso e presso il Centro per CP_2
l'Impiego e di aver appreso solo in tale occasione che il rapporto risulta cessato alla data del
10.10.2024.
Tanto premesso, chiede accertarsi la nullità del contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo determinato con conseguente sussistenza di un ordinario contratto a tempo indeterminato e pieno fin dal 15.4.2024 nonché di dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale disposto dalla datrice di lavoro in data 10.10.2024, con le conseguenze di cui all'art. 2 d.lgs. 23/2015, in principalità e, in subordine, con le conseguenze di cui all'art. 28 comma 2 D. Lgs. n. 81/2015.
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, attesa la natura documentale della stessa, il Giudice ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale e all'esito ha pronunciato sentenza contestuale.
*
Preliminarmente, si dà atto che all'odierna udienza, il legale di parte attrice ha precisato la domanda di cui al punto A delle conclusioni, chiedendo l'accertamento della decorrenza del rapporto dall'1.5.2024 anziché dal 15.4.2024.
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
In primo luogo, deve essere dichiarata la nullità del contratto a tempo determinato oggetto di causa, con conseguente accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dall'1.5.2024.
Dalla scheda anagrafica professionale del Centro per l'Impiego (doc. 1 ric.),
[...]
isulta essere stata assunta in data 1.5.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1
determinato e part time, con scadenza prevista al 31.12.2024.
Nel caso di specie, però, parte ricorrente ha dedotto di non aver sottoscritto alcun contratto a tempo determinato, e che veniva, nonostante ciò, ammessa sul luogo di lavoro e rendeva la relativa prestazione.
Ebbene, in diritto occorre richiamare quanto statuito dalla Cassazione con riguardo alla forma scritta, che deve rivestire il contratto a termine:
“In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve
pagina 3 di 6 essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato” (Cassazione Sez.
L - , Ordinanza n. 27974 del 31/10/2018).
In applicazione dei principi predetti, il contratto a tempo determinato privo di forma scritta deve essere convertito in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Né la parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, rimanendo contumace, ha dato prova della sottoscrizione del contratto a tempo determinato.
Deve essere, poi, accertata l'inefficacia del licenziamento oggetto di causa.
Infatti, parte ricorrente ha dedotto che il 14.8.2024 la datrice di lavoro le intimava il licenziamento orale. Tale circostanza risulta avvalorata dai documenti prodotti in atti, segnatamente dalla pec del
9.9.2024 con la quale il procuratore della lavoratrice ha impugnato il contratto a termine e il licenziamento irrogato oralmente alla lavoratrice, chiedendo di essere riammessa nel posto di lavoro.
Peraltro, se ciò non bastasse, dalle stesse certificazioni rilasciate dal Centro per l'impiego di Milano risulta la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 10.10.2024.
Tanto premesso, non può dubitarsi che il rapporto si sia risolto per volontà datoriale in data antecedente a quella che la società riteneva essere la scadenza del termine e che tale estromissione sia intervenuta in assenza di un atto scritto.
Il rapporto cessava, infatti, in assenza di una formale lettera di licenziamento, in momento antecedente alla pretesa scadenza del contratto di lavoro della ricorrente il 31.12.2024.
Ne discende l'applicazione dell'art. 2 del Decreto legislativo 04/03/2015, n.23, secondo cui “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché' riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
pagina 4 di 6 trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Va, dunque, accertata l'inefficacia del licenziamento orale con conseguente ordine al datore di lavoro di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro.
La società va, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad
€ 1.408,54, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento orale del 14.8.2024 sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato oggetto di causa e accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dall'1.5.2024; accerta l'inefficacia del licenziamento orale disposto in data 14.8.2024 e, per l'effetto, ordina alla società resistente di reintegrare el posto di lavoro;
Parte_1
condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(pari ad € 1.408,54) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali nel medesimo periodo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
3.700,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato, ove versato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
pagina 5 di 6 Così deciso in Milano, il 25 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Reale press lo studio del quale in Milano Viale Stefini n. 2 ha eletto domicilio come da procura in atti contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024, a convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , quale titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
A - Accertare e dichiarare la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato de quo per la mancanza della forma scritta, e, conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza di un
pagina 1 di 6 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno tra la ricorrente e la convenuta sin dal 15/04/2024, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge.
B - Accertare e dichiarare la nullità o annullabilità o inefficacia o, comunque, l'illegittimità del licenziamento orale intimato alla ricorrente, in data 14/08/2024, tale dovendosi, comunque, ritenere il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa.
C - Conseguentemente ordinare alla ditta individuale , ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2 del CP_1
D.lgs. 23/2015 di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre a risarcirle il danno subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, retribuzione ammontante ad euro 1.408,54
(euro 1.300,19 x 13/12), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed in ogni caso nella misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione (euro 1.408,54 x 5 = euro 7.042,7),oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
IN VIA SUBORDINATA:
E - Accertare e dichiarare che il contratto di lavoro non è stato mai validamente risolto e, conseguentemente condannare la società convenuta a riammettere in servizio la ricorrente, nonché al pagamento, in favore della stessa, anche titolo di risarcimento del danno, delle mensilità di retribuzione maturate dal 15/8/202024 alla riammissione in servizio.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
F - Dichiarare la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno, con effetto ex tunc o dalla data ritenuta di giustizia.
G - Conseguentemente ordinare la ricostituzione del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto e la riammissione in servizio della ricorrente.
H - Condannare la convenuta ai sensi dell'art. 28, comma 2 D.lgs. 81/2015 al risarcimento del danno stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (retribuzione ammontante ad euro 1.408,54), avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966.
I - Con riserva di agire in separata sede per ottenere il pagamento delle differenze retributive”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con l'odierno ricorso, la ricorrente riferisce di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale dall'1.5.2024, senza aver sottoscritto alcun contratto, svolgendo la mansione di CP_1
Manicure, con orario di lavoro a tempo parziale di 20 ore settimanali presso il negozio di Milano Via
pagina 2 di 6 Fulvio Testi n. 64. Rappresenta di essersi assentata per un periodo di malattia e, al termine di tale periodo il 16.7.2024, di aver ripreso servizio e di essere stata licenziata verbalmente dal resistente il
14.8.2024.
La lavoratrice rappresenta di aver effettuato delle verifiche presso e presso il Centro per CP_2
l'Impiego e di aver appreso solo in tale occasione che il rapporto risulta cessato alla data del
10.10.2024.
Tanto premesso, chiede accertarsi la nullità del contratto di lavoro Parte_1
subordinato a tempo determinato con conseguente sussistenza di un ordinario contratto a tempo indeterminato e pieno fin dal 15.4.2024 nonché di dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale disposto dalla datrice di lavoro in data 10.10.2024, con le conseguenze di cui all'art. 2 d.lgs. 23/2015, in principalità e, in subordine, con le conseguenze di cui all'art. 28 comma 2 D. Lgs. n. 81/2015.
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, attesa la natura documentale della stessa, il Giudice ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale e all'esito ha pronunciato sentenza contestuale.
*
Preliminarmente, si dà atto che all'odierna udienza, il legale di parte attrice ha precisato la domanda di cui al punto A delle conclusioni, chiedendo l'accertamento della decorrenza del rapporto dall'1.5.2024 anziché dal 15.4.2024.
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
In primo luogo, deve essere dichiarata la nullità del contratto a tempo determinato oggetto di causa, con conseguente accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dall'1.5.2024.
Dalla scheda anagrafica professionale del Centro per l'Impiego (doc. 1 ric.),
[...]
isulta essere stata assunta in data 1.5.2024 con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1
determinato e part time, con scadenza prevista al 31.12.2024.
Nel caso di specie, però, parte ricorrente ha dedotto di non aver sottoscritto alcun contratto a tempo determinato, e che veniva, nonostante ciò, ammessa sul luogo di lavoro e rendeva la relativa prestazione.
Ebbene, in diritto occorre richiamare quanto statuito dalla Cassazione con riguardo alla forma scritta, che deve rivestire il contratto a termine:
“In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve
pagina 3 di 6 essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato” (Cassazione Sez.
L - , Ordinanza n. 27974 del 31/10/2018).
In applicazione dei principi predetti, il contratto a tempo determinato privo di forma scritta deve essere convertito in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Né la parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, rimanendo contumace, ha dato prova della sottoscrizione del contratto a tempo determinato.
Deve essere, poi, accertata l'inefficacia del licenziamento oggetto di causa.
Infatti, parte ricorrente ha dedotto che il 14.8.2024 la datrice di lavoro le intimava il licenziamento orale. Tale circostanza risulta avvalorata dai documenti prodotti in atti, segnatamente dalla pec del
9.9.2024 con la quale il procuratore della lavoratrice ha impugnato il contratto a termine e il licenziamento irrogato oralmente alla lavoratrice, chiedendo di essere riammessa nel posto di lavoro.
Peraltro, se ciò non bastasse, dalle stesse certificazioni rilasciate dal Centro per l'impiego di Milano risulta la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 10.10.2024.
Tanto premesso, non può dubitarsi che il rapporto si sia risolto per volontà datoriale in data antecedente a quella che la società riteneva essere la scadenza del termine e che tale estromissione sia intervenuta in assenza di un atto scritto.
Il rapporto cessava, infatti, in assenza di una formale lettera di licenziamento, in momento antecedente alla pretesa scadenza del contratto di lavoro della ricorrente il 31.12.2024.
Ne discende l'applicazione dell'art. 2 del Decreto legislativo 04/03/2015, n.23, secondo cui “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché' riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
pagina 4 di 6 trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Va, dunque, accertata l'inefficacia del licenziamento orale con conseguente ordine al datore di lavoro di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro.
La società va, inoltre, condannata al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad
€ 1.408,54, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento orale del 14.8.2024 sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato oggetto di causa e accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sin dall'1.5.2024; accerta l'inefficacia del licenziamento orale disposto in data 14.8.2024 e, per l'effetto, ordina alla società resistente di reintegrare el posto di lavoro;
Parte_1
condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(pari ad € 1.408,54) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali nel medesimo periodo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
3.700,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato, ove versato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
pagina 5 di 6 Così deciso in Milano, il 25 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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