Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
2540/2015 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 22/05/2025, alle ore 10.25, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Andrea Fiore per delega dell'Avv. Andrea Pace il quale Parte_1 insiste in atti e nella richiesta di CTU per l'Avv. Mariano Campo il quale si Controparte_1 riporta alle note conclusive del 23 aprile 2025.
Il Presidente di Sezione invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione del 23.4.2015, depositato il 12.5.2015, nato Parte_1
a Messina il 30.09.1955, c.f. ivi residente in c.da Castellaccio Le C.F._1
Terrazze, in proprio e nella qualità di amministratore unico della società
[...]
elettivamente domiciliato in Palermo, via Ricasoli 55, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Andrea Garibaldi Pace dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, con sede in Lodi, via CP_1
Polenghi Lombardo 13 e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
nella citazione introduttiva del presente giudizio
[...] in proprio e nella qualità di amministratore unico della società Parte_1 [...] premetteva di aver (nella qualità di legale rappresentante dell'indicata Controparte_2 compagine) acceso conto corrente n. 412 presso il (già Banca Popolare di CP_1
Lodi) Agenzia 4 di Messina, ma di non ricordare di aver mai stipulato contratto alcuno;
che sul predetto rapporto erano state concesse aperture di credito ed erano stati addebitati interessi non dovuti per euro 18.576,28; nel dettaglio allegava l'avvenuta applicazione nel corso del rapporto di interessi in misura ultra legale mai pattuiti, dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di commissioni di massimo scoperto illecitamente convenute, di interessi usurari, di giorni di valuta diversi da quelli pattuiti, di spese e costi pagina1 di 10
Piazza Nogara n. 2 (Cod. Fisc. e Partita I.V.A. - in persona del suo procuratore, P.IVA_1
munita di ogni necessario potere in forza di procura conferitale dal Parte_2
Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, avv. Carlo Fratta Pasini, per autentica in Notaio di Verona del 12/03/14 (Rep. Persona_1
n. 59076 - Racc. n. 22345), registrata a Verona 1 il 13/03/14 al n. 4332 - rappresentato e difeso, per procura alle liti conferita (ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c.) su foglio separato cartaceo allegato in copia informatica autenticata con firma digitale, dall'avv. Mariano Campo (Cod. Fisc. ) con studio in Messina, via San Sebastiano n. 9 CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliato in Messina, via San Sebastiano n. 9, presso lo studio del predetto avv. Mariano Campo, il quale eccepiva l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la ripetizione delle somme addebitate dalla banca, per interessi, costi e commissioni, sul c/c n. 412 intrattenuto preso la filiale 2337 di Messina perché ancora in essere alla data della citazione;
rivendicava la legittimità di tutti gli addebiti eseguiti nel corso del rapporto e chiedeva il rigetto della domanda. Con la prima memoria depositata ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice precisava le domande:
“Ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario, stipulato tra le parti, per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione di disponibilità fondi e dell'indennità di sconfinamento (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongono spese e costi di tenuta del conto, inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti;
ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente) inserite nel contratto di conto corrente ordinario stipulato tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione delle disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
pagina2 di 10 ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo nascosto, la pattuizione dei tassi di interesse sui conti, risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e, pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura debba essere calcolato includendo CMS, commissioni, indennità di sconfinamento, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usura(r)i; accertare nel contratto di conto corrente “de quo” la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore, vigente;
per l'effetto e previa consulenza tecnica d'ufficio, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte attrice presso la banca convenuta;
ritenere e dichiarare che l'odierna attrice ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa. All'esito del predetto ricalcolo dell'attuale saldo dei conti intrattenuti presso la Banca, accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo dell'odierna attrice, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della Banca convenuta di corrispondere detta somma;
ritenere e dichiarare nulla la clausola sulla capitalizzazione degli interessi passivi per i motivi sopraesposti;
ne e difesa respinta;
condannare l'azienda di credito convenuta al pagamento della somma, a titolo di restituzione di indebito o accertamento negativo, tenuto conto della differenza a favore di parte attrice ammontante ad €. 17.576,28 di cui €. 12.759,64 per competenze usurarie art. 644 c.p. per superamento tassi soglia usura ed €. 4.816,64 per competenze usurarie L. 108/96 per superamento tassi medi Bankitalia e/o la minore e/o la maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia da quantificarsi a mezzo di CTU in corso di giudizio, o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.”. Con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice chiedeva c.t.u. contabile. In data 18.6.2024 il Presidente istruttore formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
pagina3 di 10 Con ordinanza del 6.11.2024 la causa era avviata alla fase decisoria. All'udienza del 22.5.2025 la causa, dopo la discussione ordinata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era decisa. Le domande di parte attrice sono infondate nel merito e vanno rigettate e ciò per quanto di ragione. In sintesi, da una lettura combinata della parte narrativa della citazione e delle domande formulate e precisate con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice parrebbe dolersi, con specifico riferimento al contratto di conto corrente (acceso dalla compagine sociale rappresentata dal sig. su tratteggiato e stipulato dall' Parte_1 Parte_1 non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante della compagine sociale
[...] appena indicata A) dell'applicazione di interessi ultra-legali mai oggetto di specifica pattuizione;
B) dell'applicazione illegittima della capitalizzazione degli interessi senza indicazione del contratto di conto corrente della specifica clausola con la quale sarebbe stata pattuita tra le parti in contesa la reciprocità della periodica capitalizzazione di interessi debitori e creditori;
C) dell'illegittimo addebito in c/c di interessi debitori in misura superiore al tasso soglia rilevante ai fini dell'usura; D) dell'illegittima applicazioni di commissioni di massimo scoperto et similia; E) dell'illegittima applicazione di giorni di valuta, spese e costi non pattuiti o in misura e forma diversa da quelli pattuiti;
F) dei danni subiti per non aver potuto disporre della necessaria liquidità; quanto ora tratteggiato rende manifesto il difetto in capo alla persona fisica Parte_1 della legittimazione alla formulazione delle superiori domande, invero, per converso,
[...] legittimamente formulate dallo stesso nella qualità di amministratore della società correntista. Il riparto dell'onere della prova in ipotesi di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito. Nelle controversie relative ai rapporti di conto corrente bancario, l'istituto di credito e il correntista devono dimostrare i fatti alla base delle loro domande ed eccezioni, applicando il principio sancito dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2025, n. 5577). Orbene, occorre in primo luogo muovere da un dato;
parte attrice ha promosso sia un'azione di accertamento della nullità di talune pattuizioni relative al contratto di conto corrente su indicato, sia un'azione di ripetizione di indebito. Nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali (ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle), grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cassazione civile sez. I, 07.12.2022, n.35979, Cassazione Civile., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480). La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce
pagina4 di 10 deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. (…) Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”). E', infatti, onere della parte che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle (il caso in ispecie), comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto,
pagina5 di 10 ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. (…) Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”); in materia di conto corrente bancario, il cliente che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quanto versato in forza di clausole invalide o addebiti non previsti dal contratto, ha l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione promossa e l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/06/2024, n. 17584); grava, allora, sul correntista l'onere di provare i pagamenti e l'assenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore della banca (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2025, n. 3881). Nella fattispecie in esame è scarna la documentazione agli atti. Parte attrice ha documentato solo una porzione del rapporto contrattuale impugnato producendo estratti conto per l'arco temporale 2010/2014. Parte convenuta ha, invece, ritualmente documentato il contratto di accensione del conto corrente con adesione alla convenzione “Idea aziende” e le successive aperture di credito (del 24.03.2010, del 16.02.2012, del 27.05.2014, de 16.07.2013 e del 18.04.2014), invero solo genericamente adombrate in citazione e negli atti successivi dalla società correntista. La preliminare della proponibilità dell'azione di ripetizione Il diritto alla di ripetizione di indebito riferita a poste (asseritamente) illegittime riportate in conto corrente matura – come correttamente argomentato dalla banca convenuta
- solo alla chiusura del conto, perché solo da quel momento il credito diventa esigibile. Nella fattispecie in esame non v'è né allegazione di parte attrice né evidenza documentale che alla data della notifica della citazione il rapporto fosse chiuso. Ciò rende inammissibile e improcedibile la domanda di ripetizione;
resta ferma, invece, la proponibilità dell'azione di accertamento negativo. Interessi ultra-legali In ragione del tenore del contratto prodotto da parte convenuta deve ritenersi legittima l'applicazione degli interessi debitori in misura ultra-legale perché puntualmente pattuita ai sensi dell'art. 1284 c.c. La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori Va rigettata anche la domanda di accertamento dell'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati dalla banca durante il rapporto negoziale. In tema di capitalizzazione degli interessi debitori la delibera CICR del 9 febbraio 2000, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio pagina6 di 10 dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Passando ad analizzare il caso di specie, è stata fornita prova dalla banca con la produzione del contratto del 16.12.2009 del patto di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori per il rapporto in essere;
con la conseguenza che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori deve ritenersi legittima;
né v'è evidenza (nemmeno adombrata nella relazione tecnica di parte prodotta dalla parte attrice) dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 120 del T.U.B. come modificato dalla legge n. 147 del 2013 (c.d. legge di stabilità 2014 ) che esclude l'anatocismo dai rapporti bancari. La commissione di massimo scoperto;
indennità di sconfinamento e corrispettivo per la disponibilità creditizia. Nel caso in ispecie deve escludersi che sia stata pattuita la denunziata commissione di massimo scoperto;
v'è, infatti, prova che il contratto di conto corrente dell'anno 2009 sia stato sottoscritto in ossequio al comma 3 dell'art. 2 bis del D.L. 186/2008 conv. in Legge n. 2/2009 e, quindi, con la previsione dell'applicazione del corrispettivo di disponibilità creditizia quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi in misura percentuale omnicomprensiva (art. 2bis citato), come successivamente precisata nei contratti di apertura di credito;
del pari v'è prova che la banca, nei contratti di apertura di credito del 2013 e del 2014, siasi uniformata alla previsione di cui all'art. 117 bis T.U.B., introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; v'è prova, infatti, in detti contratti della pattuizione della Commissione Istruttoria Veloce, ciò che legittima l'affermazione del legittimo addebito anche di siffatto costo. La pretesa usurarietà degli interessi debitori Va rilevato che, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, mentre l'art. 1 della Legge n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della Legge n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva pagina7 di 10 trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Orbene, per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento dell'usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, quand'anche agisca per la ripetizione dell'indebito, di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Nel caso che ci occupa, parte attrice avrebbe dovuto produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art.113 c.p.c. coordinato, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr. Cassazione civile sez. III, 26 giugno 2001, n.8742; così anche Cassazione civile sez. un., 29 aprile 2009, n.9941). Tale orientamento è stato ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha introdotto il principio fondamentale per cui “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543). Nel caso di specie, va preliminarmente osservato che l'azione proposta dalla correntista si configura come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., fondata sull'assunto della nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi, per contrasto con la normativa antiusura. Parte attrice ha omesso di produrre i decreti ministeriali sulla fissazione del taglio soglia e l'onere probatorio non può, pertanto, dirsi assolto;
la domanda dell'attore va, quindi, anche in parte qua rigettata. Giorni di valuta, spese e costi. Il vaglio della domanda di parte attrice finalizzata alla verifica dell'indebito addebito cagionata dall'applicazione nel corso del rapporto di giorni di valuta differenti da quelli pattuiti ovvero di spese e costi non pattuiti, oltre che connotata da un tasso di genericità idoneo a renderla inammissibile, deve ritenersi preclusa dal dato evidenziato in premessa sulla proponibilità della domanda di ripetizione avanzata da parte attrice. Nelle superiori considerazioni devono ritenersi assorbite tutte le residue questioni e domande anche risarcitorie.
pagina8 di 10 Le spese seguono la soccombenza: gli attori vanno condannati al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate secondo la tariffa vigente, valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, 4 fasi di giudizio, parametri medi
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 2540.2015 R.G. promossa da nato a [...] il [...], c.f. ivi residente Parte_1 C.F._1 in c.da Castellaccio Le Terrazze, in proprio e nella qualità di amministratore unico della società elettivamente domiciliato in Palermo, via Ricasoli Controparte_2
55, presso lo studio dell'avv. Andrea Garibaldi Pace che li rappresenta e difende per procura in atti, parte attrice, contro, azienda di credito che Controparte_1 opera nel territorio utilizzando il marchio “ ”) con sede in CP_1 Controparte_1
Verona, Piazza Nogara n. 2 (Cod. Fisc. e Partita I.V.A. - in persona del suo P.IVA_1 procuratore, munita di ogni necessario potere in forza di procura conferitale Parte_2 dal Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, avv. Carlo Fratta Pasini, per autentica in Notaio di Verona del 12/03/14 Persona_1
(Rep. n. 59076 - Racc. n. 22345), registrata a Verona 1 il 13/03/14 al n. 4332 - rappresentato e difeso, per procura alle liti in atti, dall'avv. Mariano Campo (Cod. Fisc. C.F._2
) con studio in Messina, via San Sebastiano n. 9, ed elettivamente domiciliato in
[...]
Messina, via San Sebastiano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mariano Campo, parte convenuta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: A) rigetta le domande degli attori;
B) condanna gli attori in solido tra loro al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 14.103,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
Messina, il 22.5.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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